Attività Produttive e Commercio

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Transcript:

Attività Produttive e Commercio P.G. N.: 286872/2011 2011 - Sottoscritta il : 16/12/2011 - Richiesta di pubblicazione all'albo Pretorio. Oggetto: DISCIPLINA DEGLI ORARI DI APERTURA E CHIUSURA RELATIVA AGLI IMPIANTI STRADALI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI PER USO AUTOTRAZIONE E ALTRE DISPOSIZIONI Informazioni Iter Sottoscrizioni e Visti Dati di Lavoro IL SINDACO VistI: - il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare l'articolo 50, comma 7, che assegna al Sindaco le competenze a coordinare e riorganizzare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici e l'articolo 7bis, che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali; - l'articolo 7 del Decreto Legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 "Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della Legge 15 marzo 1997, n. 59", così come modificato dal comma 20, art. 83-bis, della Legge 06 agosto 2008, n.133; - le deliberazioni della Commissione di Garanzia per l attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali n. 94 del 19.07.2001 e n. 110 del 04.10.2001, che stabiliscono, tra l altro, che per la rete della viabilità ordinaria urbana ed extraurbana, dovrà essere mantenuto in servizio un numero di stazioni di rifornimento non inferiore al 50 % degli esercizi aperti nei giorni festivi secondo i turni programmati, e che a tal fine i Sindaci, su invito del Prefetto, predispongano idonee turnazioni in caso di sciopero della categoria; - la deliberazione del Consiglio Regionale 8 maggio 2002, n. 355, e successiva modifica del 05.02.2009 n. 208, che detta le norme regionali di indirizzo programmatico per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva carburanti; - la deliberazione di Giunta Regionale 27 settembre 2010, Prog. n. 1421/2010 che, ai sensi del punto 9.1 della deliberazione del Consiglio Regionale n. 355/2002, definisce i criteri regionali per la determinazione degli orari di apertura degli impianti stradali di distribuzione carburanti; - la deliberazione del Commissario Straordinario (con i poteri della Giunta) 9 dicembre 2010, P.G. n. 291202/2010 con la quale si è individuata la sanzione amministrativa pecuniaria; - il decreto legge 06 luglio 2011, n.98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n.111, ed in particolare l art. 28 che detta le norme in materia di razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti; - la vigente Ordinanza che dispone la limitazione della circolazione dei veicoli su tutta

l'area del centro abitato di Bologna nei periodi individuati; Sentite in data 14 dicembre 2011 le Associazioni rappresentative dei gestori, dei titolari degli impianti e dei Consumatori; I) ORARI DI APERTURA DISPONE 1. Nel periodo dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, negli impianti stradali di distribuzione dei carburanti per uso autotrazione l'orario settimanale di apertura con presenza del gestore è di 52 ore dal lunedì alla domenica. E data facoltà di estendere l'orario settimanale di apertura con presenza del gestore, fino a raggiungere 60 ore settimanali massime. Fermo restando il rispetto del monte ore massimo previsto i gestori determinano il proprio orario di apertura giornaliera nel rispetto dei seguenti criteri: a) apertura non prima delle ore 5,00; b) chiusura non dopo le ore 22,00, fatta salva la possibilità di richiedere il servizio notturno; c) possibilità di chiusura antimeridiana o pomeridiana in un giorno dal lunedì al sabato; d) possibilità di chiusura domenicale e festiva, per tutto o parte dell orario giornaliero; e) rispetto delle fasce obbligatorie dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00 dal lunedì al sabato non festivi, fatta salva l eventuale mezza giornata di chiusura infrasettimanale di cui alla lettera c). 2. E' fatto obbligo a tutti i gestori degli impianti di comunicare al Settore attività produttive e commercio l orario di svolgimento dell'attività entro il mese di febbraio di ogni anno. L'orario trasmesso al Settore attività produttive e commercio si considera definitivo e dovrà essere comunicato nuovamente solo in caso di variazione. Gli orari e le giornate di apertura non possono essere modificati prima di tre mesi dall ultima comunicazione. Le variazioni vanno ricomunicate al Settore attività produttive e commercio almeno 30 giorni prima della decorrenza. 3. E fatto obbligo al gestore di esporre, in modo visibile all utenza, apposito cartello indicatore dell orario di apertura e di chiusura dell impianto, delle aperture turnate nei giorni domenicali, festivi ed infrasettimanali, della mezza giornata di chiusura infrasettimanale prescelta. 4. La mezza giornata di chiusura infrasettimanale avviene a scelta del gestore. Il riposo non può essere effettuato contemporaneamente da un numero di impianti superiore al 75% di quelli esistenti e funzionanti nel territorio comunale; qualora dalle comunicazioni pervenute risulti una percentuale superiore il Sindaco adotterà idonee misure per garantire il rispetto della previsione. 5. Limitatamente alla vendita di prodotti che avvenga in relazione al possesso della tabella complementare agli impianti di distribuzione carburanti, l esercizio dell attività

predetta è consentito usufruendo degli stessi orari e turni. II) TURNAZIONE DOMENICALE E FESTIVA 1. Allo scopo di rendere compatibile l'erogazione del servizio all'utenza con il diritto al riposo degli operatori, nelle giornate domenicali e festive deve essere garantita l attività almeno nella misura del 20% degli impianti esistenti e funzionanti, assicurandone nel contempo la razionale dislocazione nel territorio comunale. Pertanto gli impianti sono stati opportunamentre suddivisi in 5 turni (elenco allegato facente parte integrante del presente atto) che devono osservare l'apertura nelle domeniche e nei giorni festivi infrasettimanali secondo la turnazione che sarà annualmente individuata con determinazione del dirigente competente. 2. Gli impianti inclusi nel turno di apertura domenicale e festiva di cui all atto del dirigente competente, sono tenuti ad effettuare l apertura nel pomeriggio del sabato che precede l apertura domenicale medesima. 3. E fatta salva la possibilità, su richiesta del gestore interessato, di escludere dalla turnazione domenicale e festiva gli impianti localizzati in aree prive di qualsiasi traffico significativo in tali giornate, così come previsto dalla deliberazione di Giunta Regionale 27 settembre 2010, Prog. n. 1421/2010. 4. Gli impianti che effettuano l apertura domenicale per turnazione possono sospendere l attività nell intera giornata del lunedì successivo e, se questo è festivo, l'attività è sospesa nel primo giorno feriale successivo (nessun recupero è dovuto per le festività infrasettimanali e per il pomeriggio del sabato). Qualora il gestore decida di non sospendere l attività dopo l apertura domenicale per turnazione, le ore di apertura domenicale non si computano nell orario settimanale. 5. Nel periodo di vigenza dell Ordinanza che dispone la limitazione della circolazione dei veicoli su tutta l area del centro abitato di Bologna, gli impianti stradali di distribuzione carburanti hanno facoltà di effettuare il recupero dell apertura domenicale nella giornata di blocco della circolazione, dandone preventiva comunicazione al Settore attività produttive e commercio. III) FERIE 1. Al fine di garantire contestualmente un giusto riposo ai gestori degli impianti ed un servizio di distribuzione carburanti all utenza durante il periodo estivo, ogni anno con determinazione del dirigente competente si stabilisce il calendario delle ferie estive. IV) APPARECCHIATURE SELF-SERVICE PRE-PAGAMENTO 1. Ai sensi dell art. 28, commi 5 e 6 del d.l. n. 98/2011 tutti gli impianti di distribuzione carburanti devono dotarsi di apparecchiature self-service con pagamento anticipato entro il 05 luglio 2012.

2. Non si applicano vincoli alla possibilità di erogazione con apparecchiature self-service pre-pagamento durante il normale orario di apertura degli impianti, fermo restando l obbligo di presenza del gestore. V) ESENZIONI 1. E data la possibilità ai gestori di impianti provvisti di apparecchiature self-service pre-pagamento di effettuare l apertura domenicale e festiva obbligatoria solo con l attivazione del self-service, senza la presenza del gestore; in tal caso il lunedì successivo l'impianto dovrà essere regolarmente aperto. 2. Il servizio self-service pre-pagamento durante l orario di chiusura degli impianti deve essere svolto senza la presenza del gestore, che invece deve essere garantita durante il normale orario di apertura precedentemente indicato e nei turni domenicali, festivi ed infrasettimanali, fatto salvo quanto previsto al precedente punto 1. 3. Gli impianti multiprodotto con prevalenza di erogatori di metano o GPL o entrambi sono esonerati dal rispetto dei turni e degli orari di chiusura indicati. 4. Gli impianti provvisti di apparecchiature self-service post-pagamento non sono esentati e devono pertanto osservare gli orari ed i turni precedentemente indicati. VI) SVOLGIMENTO DI ALTRE ATTIVITA 1. Negli impianti di distribuzione carburanti è sempre consentito esercitare: - attività di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della Legge Regionale 26 luglio 2003, n. 14. - attività di punto vendita non esclusivo di quotidiani e periodici, senza limiti alla superificie dell impianto in cui svolgere tale attività. - la vendita di pastigliaggi nelle modalità indicate dalla normativa regionale e comunale vigente. 2. L esercizio delle attività di cui al comma 1 è integralmente subordinato al rispetto della prevista disciplina di settore di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, alla Legge Regionale 26 luglio 2003, n. 14, ai relativi provvedimenti attuativi ed al rispetto della normativa vigente in materia di sorvegliabilità dei locali, requisiti igienico-sanitari, urbanistici ed edilizi, requisiti morali e professionali di cui all art.71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59. I pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, autorizzati ai sensi dell art.4, comma 5, lett. c) della L.R. n. 14/2003, osservano gli orari di funzionamento degli impianti cui afferiscono, fatta salva la possibilità di apertura nell intervallo che può intercorrere tra orario antimeridiano e pomeridiano. VII) SCIOPERO

1. Qualora si verificassero giornate di sciopero indette dalle organizzazioni di categoria dei gestori degli impianti, dovrà comunque essere garantita l'apertura degli impianti di distribuzione carburanti per uso autotrazione, nella misura non inferiore al 50% degli esercizi aperti nei giorni festivi secondo i turni programmati. 2. Le associazioni rappresentative dei gestori e dei titolari degli impianti comunicano al Settore attività produttive e commercio l elenco con almeno 3 giorni di anticipo rispetto alla data dello sciopero. 3. In assenza di tale comunicazione il Settore attività produttive e commercio individuerà gli impianti di distribuzione carburanti che rimarranno aperti durante le giornate di sciopero fra quelli appartenenti al turno che deve rispettare l'apertura domenicale o festiva nella medesima settimana in cui è previsto lo sciopero. VIII) SANZIONI 1. Le violazioni delle disposizioni previste dalla presente ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 500, con pagamento in misura ridotta pari a euro 300,00, ai sensi della deliberazione del Commissario Straordinario P.G. n. 291202/2010. 2. In caso di mancato adeguamento entro il termine fissato, alla disposizione di cui al precedente paragrafo IV) comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria, da determinare in rapporto all erogato dell anno precedente, da un minimo di 1.000 ad un massimo di 5.000, per ogni mese di ritardo nell adeguamento. Il presente provvedimento è efficace a decorrere dal 01 gennaio 2012. A partire da tale data è abrogata l Ordinanza sindacale registrata al P.G. n. 291086/2010. Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo. Bologna, 16/12/2011 F.TO IL SINDACO Virginio Merola Allegati:

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