I.P.A.B. Casa di Riposo MAURIZIO MULLER Via Rosa Franzi, 42-28921 VERBANIA INTRA (VB) Tel. 0323/516103 Fax 0323/515612 www.casamuller.it amministrazione@casamuller.it casa.muller@pec.comunevb.it C.F. 84000360036 P.IVA 02222260032 REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO LAVORI SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA Approvato con Delibera del Commissario Straordinario n. 4 del 23/01/2018 F.to Il Commissario Straordinario (Dott.Massimo Maspoli)
INDICE PREMESSA... 1 ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE... 2 ART. 2 PRINCIPI GENERALI... 2 ART 3 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO... 2 ART 4 ACQUISTI INFERIORI A 1.000 e UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO... 3 ART 5 AFFIDAMENTI DI IMPORTO INFERIORE A 40.000... 3 ART. 6 AFFIDAMENTO DI LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000 EURO E INFERIORE A 150.000 EURO E DI SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000 EURO E INFERIORE ALLE SOGLIE EUROPEE... 4 ART. 7 AFFIDAMENTO DI LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 150.000 EURO E INFERIORE A 1.000.000 EURO... 5 ART. 8 TRASPARENZA... 5 ART. 9 INDAGINE DI MERCATO ED ELENCO FORNITORI... 5 ART. 10 VERIFICHE DEI REQUISITI A CONTRARRE CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE... 6 ART. 11 STIPULA DEL CONTRATTO... 7 ART. 12 INFORMAZIONE ALL ORGANO CONSIGLIARE... 7 ART. 13 ABROGAZIONI NORME FINALI... 7
PREMESSA Il presente Regolamento viene adottato al fine di disciplinare l affidamento dei contratti sotto soglia di cui al nuovo Codice dei Contratti Pubblici, il quale è andato a riformare il tema in modo sostanziale rispetto al previgente Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 eliminando il concetto di affidamento in economia di cui all art. 125, cancellando fra l altro l istituto del cottimo fiduciario. L approvazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 ha di fatto abrogato i Regolamenti per l affidamento di lavori, sevizi e forniture previgenti. L Ente ha continuato ad applicare le disposizioni di cui al testo regolamentare approvato con Delibera 25/2015 e s.m.i. per quanto compatibile con il nuovo dettato normativo. L adozione del presente Regolamento, inoltre, sancisce il rafforzamento del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo politico e gestionali sancito in prima istanza dal Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Contestualmente viene salvaguardato l interesse consigliare al costante monitoraggio delle scelte gestionali in ambito di contratti sotto soglia, attraverso la trasmissione ai Componenti dell Organo di Amministrazione delle determine che prevedono impegni di spesa definiti come rilevanti. Al fine di perseguire il raggiungimento di ottimali livelli di efficacia e di economicità in rapporto alle risorse umane disponibili, il presente Regolamento disciplina l indagine di mercato, l elenco dei fornitori e la verifica dei requisiti a contrarre con la Pubblica Amministrazione in considerazione della limitata dotazione organica dell Ente nel settore Amministrativo e dunque della ridotta capacità di azione in termini quantitativi. Tutti gli importi indicati all interno del presente Regolamento sono da intendersi I.v.a. esclusa. 1
ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE 1. Il presente Regolamento viene adottato al fine di disciplinare le attività di cui all art. 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito anche Codice) e delle indicazioni fornite dall ANAC, per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui all art. 35 del Codice: ART. 2 PRINCIPI GENERALI 1. Gli affidamenti di cui al presente Regolamento avvengono nel rispetto dei principi di cui all art. 30 del Codice e in particolare di buona amministrazione, lealtà, imparzialità, non discriminazione, libera concorrenza, correttezza, trasparenza, rotazione, riservatezza, efficacia, economicità, tempestività, pubblicità, tutelando la partecipazione alle gare delle microimprese, piccole e medie imprese. 2. L applicazione puntuale delle norme contenute nel presente Regolamento favorisce il potere contrattuale dell Ente, contrasta le condotte corruttive in ossequio ai principi di cui alla Legge 6 novembre 2012, n. 190 e agli obbiettivi del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, garantisce ai terzi pari opportunità di sottoscrivere accordi di natura commerciale. 3. Al fine di favorire la distribuzione delle opportunità fra gli Operatori Economici, l Ente costantemente effettua le indagini di mercato di cui all art. 9 del presente Regolamento anche in via informale, al fine di allargare il numero di fornitori a cui rivolgersi e motiva in maniera stringente i lavori/servizi/forniture nei casi in cui vengono aggiudicati dall affidatario uscente, o in caso di invito di quest ultimo a procedure negoziate. 4. E fatto assoluto divieto all Ente di suddividere artificiosamente un affidamento che presenti carattere di unitarietà, al fine di sottrarlo ai limiti di spesa previsti dalla Legge o dalle disposizioni contenute nel presente Regolamento. ART 3 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 1. Salva diversa indicazione da parte del Consiglio di Amministrazione, il Direttore di Struttura acquisisce il ruolo di RUP ai sensi dell art. 31 del Codice per ogni procedura di cui al presente Regolamento. 2. Il Direttore di Struttura, nell ambito dell esercizio dei poteri propri nella gestione del Personale ha facoltà, per specifici affidamenti, di nominare quale RUP altro dipendente 2
dell Ente in possesso di compravate conoscenze tecniche ed esperienziali tali da assicurare l efficace svolgimento dell attività. 3. E fatta salva la nomina di un RUP esterno per gli appalti e concessioni di lavori, se necessario, e per affidamenti di particolare complessità. ART 4 ACQUISTI INFERIORI A 1.000 e UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO 1. Ai sensi l art. 1 comma 450 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, si riconosce alle Amministrazioni di cui all art. 1 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 la facoltà di porre in essere acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 1.000,00 al di fuori del Mercato Elettronico; 2. L individuazione dell Operatore Economico avviene, oltreché secondo i principi di cui all art. 2 del presente Regolamento, anche in considerazione della tempestività nell erogazione della prestazione, rapporto qualità prezzo, continuità e/o complementarità rispetto a una precedente prestazione. 3. Al di sopra della soglia di cui al comma 1, l Ente si avvale delle piattaforme di Mercato Elettronico accreditate e riconosciute a livello nazionale e/o regionale, per le categorie merceologiche da queste trattate. Se un bene o un servizio non è presente nei cataloghi telematici, si ricorre al mercato tradizionale. ART 5 AFFIDAMENTI DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 1. Salvo quanto disposto all art. 4, l affidamento e l esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, compreso l affidamento di servizi tecnici, di architettura e di ingegneria, può avvenire tramite affidamento diretto, adeguatamente motivato, o, per i lavori, tramite amministrazione diretta, in conformità all art. 36, comma 2 del Codice. 2. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all art. 2 comma 1 del presente Regolamento e delle regole di concorrenza, il Responsabile Unico del Procedimento, ove lo ritenga necessario, svolge in via informale una preliminare indagine secondo i criteri di cui all art. 9, del presente Regolamento volta a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari, il cui esito sarà parte integrante della motivazione inserita nella determina di affidamento; 3. A discrezione del RUP, qualora lo ritenga opportuno, viene indetta una procedura negoziata preceduta da una determina a contrarre in applicazione analogica dell art. 192 del Decreto 3
Legislativo 18 agosto 2010, n. 267, la quale contiene l indicazione dell interesse pubblico da soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni e dei servizi che si intendono acquistare, l importo massimo stimato dell affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire, i criteri per la selezione degli Operatori Economici e le principali condizioni contrattuali. 4. In caso di ordine diretto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore, l obbligo motivazionale è assolto con indicazione, nella determina di acquisto dell oggetto di affidamento, l importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale. 5. E in ogni caso fatta salva la possibilità di ricorrere a procedure negoziate od ordinarie. ART. 6 AFFIDAMENTO DI LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000 EURO E INFERIORE A 150.000 EURO E DI SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000 EURO E INFERIORE ALLE SOGLIE EUROPEE 1. L affidamento e l esecuzione di lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 e inferiore a 150.000,00 euro ovvero servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie europee viene affidato affidato tramite procedura negoziata previa consultazione di: almeno dieci operatori economici, ove esistenti, per i lavori; almeno cinque operatori economici, ove esistenti, per i servizi e le forniture; 2. I lavori di importo compreso nelle soglie di cui al presente articolo, possono essere svolti in amministrazione diretta, fatta salva la procedura negoziata di cui al comma precedente per l acquisto e il noleggio dei mezzi. 3. La procedura di affidamento si articola in tre fasi: svolgimento delle indagini di mercato o consultazione di elenchi per la selezione di Operatori Economici; confronto competitivo fra gli operatori selezionati e invitati; stipulazione del contratto. 4. La procedura di affidamento si apre con l adozione della determina a contrarre di cui all art. 5 comma 3 del presente Regolamento. 4
5. L Ente assicura l opportuna pubblicità delle indagini di mercato mediante strumenti idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento. A tal fine viene pubblica un avviso sul proprio sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente, sezione Bandi e gare per un periodo minimo di quindici giorni, salva la riduzione del termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni. L avviso contiene oggetto e valore dell affidamento, criterio di aggiudicazione, i requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionali richieste ai fini della partecipazione, eventuale numero minimo e/o massimo di partecipanti e relativi criteri di selezione, pubblicità, termini e modalità di presentazione della manifestazione di interesse. 6. E in ogni caso fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie. ART. 7 AFFIDAMENTO DI LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 150.000 EURO E INFERIORE A 1.000.000 EURO 1. L affidamento e l esecuzione di lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 e inferiore a 1.000.000,00 è affidato tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara di cui all art. 63 del Codice, con consultazione di almeno quindici Operatori Economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. 2. Per procedure di importo superiore a 500.000, l Ente motiva il mancato ricorso alle procedure ordinarie. 3. La procedura di affidamento presenta le medesime caratteristiche di cui all art. 6, commi 3,4 e 5 del presente Regolamento. 4. E in ogni caso fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie. ART. 8 TRASPARENZA 1. In ossequio al dettato di cui all art. 29 del Codice e del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, l Ente provvede a pubblicare sul proprio sito istituzionale, in Amministrazione Trasparente sezione Bandi di Gara e Contratti le informazioni prescritte relative ad ogni singolo affidamento. ART. 9 INDAGINE DI MERCATO ED ELENCO FORNITORI 1. L indagine di mercato è preordinata a conoscere l assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali 5
generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze della stazione appaltante. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura. 2. Durante lo svolgimento delle indagini, il RUP si attiene a comportamenti improntati al principio di correttezza e buona fede. 3. Il RUP effettua l indagine: consultando Operatori Economici presenti sul mercato, per i quali viene richiesta la presentazione di un autocertificazione relativa al possesso dei requisiti a contrarre con la Pubblica Amministrazione; consultando Operatori Economici presenti sul MePa; consultando Operatori Economici che abbiano manifestato interesse a partecipare a una determinata procedura di affidamento, in risposta a un avviso di manifestazione di interesse pubblicato nel sito istituzionale dell Ente, in Amministrazione Trasparente, sezione Bandi di Gara e Contratti. ART. 10 VERIFICHE DEI REQUISITI A CONTRARRE CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 1. Per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 1.000, l Ente procede alla verifica dell assenza di procedure concorsuali in corso e di regolarità del DURC in sede di prima registrazione del fornitore nei propri elenchi degli Operatori Economici non presenti sul MePa. 2. Per gli affidamenti di importo superiore a 5.000, e per tutti gli affidamenti effettuati attraverso una procedura negoziata a prescindere dall importo, l Ente verifica integralmente i requisiti di cui all art. 80 del D.Lgs 50/2016 in capo all aggiudicatario. 3. Con riguardo a tutti gli altri affidamenti, con cadenza mensile mese l Ente verifica integralmente il rispetto dei requisiti a contrarre di cui all art. 80 del D.Lgs 50/2016 di n. 2 Operatori Economici affidatari di forniture nel mese precedente. 4. Sono fatte salve le disposizioni in ordine all acquisizione delle comunicazioni e informazioni antimafia di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 6
ART. 11 STIPULA DEL CONTRATTO 1. In caso di procedura negoziata e per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 il contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri. 2. In caso di affidamenti di importo superiore a 40.000 e inferiori alle soglie comunitarie, per i quali sia stata comunque utilizzata una procedura ordinaria, si applicano integralmente le disposizioni di cui all art. 32 del Codice. ART. 12 INFORMAZIONE ALL ORGANO CONSIGLIARE 1. Il Direttore di Struttura trasmette ai Componenti del Consiglio di Amministrazione: le determine di affidamento che comportano una spesa superiore a 3.000, con riferimento a un singolo esercizio finanziario; le determine a contrarre istitutive di procedure che prevedono un valore di affidamento di importo superiore a 3.000 con riferimento a un singolo esercizio finanziario. ART. 13 ABROGAZIONI NORME FINALI 1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera che lo approva. 2. Il presente Regolamento abroga il Regolamento per l affidamento dei lavori, servizi e forniture, approvato con delibera n. 25 del 24/06/2015 e s.m.i., applicato in vigenza del Codice per quanto ancora compatibile. 3. Per quanto non contemplato all interno del presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente. 7