Consulenza Civile e Penale alle aziende Consulenza penale alle aziende ex D.lgs. 231/01



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Consulenza Civile e Penale alle aziende Consulenza penale alle aziende ex D.lgs. 231/01

1) L attivita legale esterna- Outsorcing D impresa Un azienda all avanguardia per migliorare la propria produttività necessita di una costante consulenza legale in grado di prevedere rischi e soluzioni alternative all attività d azienda consentendo, così, una riduzione di spese e di tempi nella gestione d impresa. Il sistema dell Outsorcing d impresa comporta un immediato duplice vantaggio: 1) una notevole diminuzione dei costi per l azienda; 2) la possibilità di avere, in caso di futura controversia giudiziale, un professionista a disposizione dell azienda, già a conoscenza della questione giuridica, avendone seguito anche la fase che la precede. Per ottimizzare ulteriormente i costi d azienda, inoltre, lo studio legale Aloja &Partners propone la determinazione di un compenso fisso valutato annualmente e corrisposto mensilmente o trimestralmente da concordare con i vertici aziendali sulla base delle caratteristiche della stessa e del tipo di consulenza. La determinazione del compenso è improntata a principi di massima trasparenza e convenienza, nel rispetto delle vigenti tariffe professionali. Il costo di ogni attività di consulenza o assistenza, giudiziale o stragiudiziale, viene sempre anticipatamente spiegato, concordato e comunicato al Cliente, nel dettaglio, prima che l'attività sia iniziata e nel rigoroso rispetto dei principi legislativi e deontologici vigenti in materia.

2. Attività di consulenza e gestione alle imprese ex D. Lgs 231/01 Lo studio legale Aloja & Partners si propone di offrire alle imprese un servizio di realizzazione ed adozione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo che siano coerenti con l impianto normativo introdotto dal D. lgs 231/01. Con tale novella legislativa ha fatto ingresso nel nostro ordinamento la responsabilità penale delle persone giuridiche che, in quanto soggetti portatori di interessi economici, socialmente e giuridicamente apprezzabili, diventano imputabili al pari delle persone fisiche. A fronte di tale innovativa forma di colpevolezza, il decreto 231 ha delineato un sistema sanzionatorio che, accanto a pene di tipo pecuniario, ha previsto, per i casi più gravi, l applicazione di misure interdittive, finalizzate a delimitare il campo di azione e di operatività dell ente. Sono evidenti le negative ripercussioni che l accertamento di una tale forma di responsabilità può avere non solo sullo svolgimento dell attività aziendale, ma anche sulla immagine della società stessa. Tuttavia, l art. 6 co. 1 lett. a) del menzionato decreto ammette un esenzione di responsabilità per i casi in cui l organo dirigente abbia efficacemente adottato ed attuato modelli organizzativi e di gestione idonei a prevenire la commissione di fatti-reato. In tal caso, gli eventuali reati commessi dal personale (dirigenti, amministratori, dipendenti), non comporteranno sanzioni a carico dell intera società, ma solo dei singoli autori ove accertata la loro responsabilità soggettiva.

Lo studio legale Aloja, avvalendosi dell apporto di esperti consulenti in Igiene Occupazionale, Medicina del Lavoro, Sicurezza, Antinfortunistica, Formazione e Qualità, offre alle aziende interessate la possibilità di creare modelli organizzativi e gestionali che rispettino i requisiti di idoneità, efficacia ed attendibilità, caratteristiche essenziali perché venga riconosciuta, all adozione ed attuazione degli stessi, valore di esimente. L elaborazione del modello e l attuazione dello stesso costituiranno il frutto di un attività di studio e di analisi gestionale che, partendo da un preciso check up aziendale, arrivi all identificazione ed alla valutazione dei rischi connessi allo svolgimento dell attività aziendale; conseguentemente, andrà predisposto un codice etico e procedure organizzative volte a fronteggiare la possibilità di commissione dei reati, attraverso un attività sinergica di interrelazione con l azienda. Lo studio, inoltre, dopo aver proceduto alla mappatura dei processi a rischio, progetterà, a richiesta dell interessato, sistemi di controllo finalizzati alla loro riduzione ed eliminazione; ciò significa previsione di un attività di formazione informazione dei dipendenti e dei vertici, realizzata con incontri diretti in azienda e somministrazione di questionari informativi, istituzione di un Codice Etico dell azienda, ove non già predisposto, e creazione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello. Verrà, inoltre, offerto agli interessati, su specifica richiesta, un servizio aggiuntivo, consistente nella creazione di un Organismo di Vigilanza, cui la legge affida il compito di vigilare sul sistema di gestione e controllo, al quale potranno prendere parte anche professionisti dello studio, in qualità

di membri interni o esterni; in tale ultima ipotesi, lo studio si occuperà di organizzare e di curare la formazione dei componenti ed il loro aggiornamento, in un ottica di autonomia, professionalità e continuità d azione. I servizi sopra elencati verranno suddivisi in moduli separati ed indipendenti, che consentiranno a ciascuna azienda di scegliere la formula di intervento più idonea con un budget predeterminato e calcolato in relazione al tipo di società, alle dimensioni della stessa ed al tipo di intervento che viene richiesto ai professionisti.

2.1 Il decreto legislativo 231/01 Il Decreto in oggetto disciplina la responsabilità degli «enti» per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato. Esso prevede una responsabilità diretta dell ente per la commissione di taluni reati da parte di soggetti funzionalmente legati allo stesso e statuisce l applicabilità nei confronti dello stesso ente di sanzioni, che possono compromettere lo svolgimento delle attività. In vigore dal 4 luglio 2001, il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 ha introdotto nell ordinamento italiano, nel solco dell esperienza statunitense ed in conformità a quanto previsto anche in ambito europeo, un nuovo regime di responsabilità denominata amministrativa ma caratterizzata da profili di rilievo squisitamente penale a carico degli enti, persone giuridiche e società, derivante dalla commissione o tentata commissione di determinate fattispecie di reato nell interesse o a vantaggio degli enti stessi. Tale responsabilità si affianca alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato. Sino all entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 231/2001, l interpretazione consolidata del principio costituzionale di personalità della responsabilità penale lasciava le persone giuridiche indenni dalle conseguenze sanzionatorie connesse alla commissione di determinati reati, salvo che per l eventuale risarcimento del danno se ed in quanto esistente e per l obbligazione civile di pagamento delle multe o ammende inflitte alle persone fisiche autori materiali del fatto, in caso di loro insolvibilità (artt. 196 e 197 codice penale). L introduzione di una nuova ed autonoma fattispecie di responsabilità amministrativa, invece, consente di colpire direttamente il patrimonio

degli enti che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione di determinati reati da parte delle persone fisiche autori materiali dell illecito penalmente rilevante che impersonano l ente o che operano, comunque, nell interesse di quest ultimo. La responsabilità amministrativa dell ente per la commissione di uno dei reati per i quali è prevista si aggiunge, ma non sostituisce, quella della persona fisica che ha commesso il reato. La responsabilità dell ente sussiste sia se l autore del reato non sia stato identificato sia nel caso in cui il reato medesimo venga estinto nei confronti del reo per una causa diversa dall amnistia. Le sanzioni amministrative a carico dell ente si prescrivono, salvo i casi di interruzione della prescrizione, nel termine di 5 anni dalla data di consumazione del reato L articolo 2 del decreto sancisce che la responsabilità dell ente sorge nei limiti previsti dalla legge; quindi, l ente «non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato, se la sua responsabilità in relazione a quel fatto e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge» anteriore alla realizzazione di quel fatto. L ente non può essere chiamato a rispondere della realizzazione di qualsiasi fatto costituente reato, ma solo della commissione di determinati reati, contemplati dal decreto originario e dalle successive integrazioni. Il compimento di uno dei reati indicati dal Decreto costituisce uno dei presupposti per l applicabilità della disciplina dettata dal Decreto stesso. Il reato deve comunque essere commesso «nell interesse o a vantaggio dell ente» e da parte di uno dei soggetti indicati dal Decreto.

La responsabilità amministrativa dell ente si estende anche alle ipotesi in cui uno dei reati previsti dal Decreto sia commesso nella forma del tentativo. Per il sorgere della responsabilità dell ente è sufficiente che il fatto sia stato commesso nell interesse dell ente, ovvero per favorire l ente, indipendentemente dalla circostanza che tale obiettivo sia stato conseguito. Il criterio del vantaggio attiene, invece, al risultato che l ente ha obiettivamente tratto dalla commissione dell illecito, a prescindere dall intenzione di chi l ha commesso. L ente non risponde se il fatto è stato commesso da uno dei soggetti indicati dal Decreto «nell interesse esclusivo proprio o di terzi». Occorre inoltre che l illecito penale sia stato realizzato da uno o più soggetti qualificati: e cioè: soggetti in «posizione apicale», quali, ad esempio, il legale rappresentante, l amministratore, il direttore generale o il direttore operativo, nonché le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell ente; soggetti «subalterni», tipicamente i lavoratori dipendenti, ma anche soggetti esterni all ente, ai quali sia stato affidato un incarico da svolgere sotto la direzione e la sorveglianza dei soggetti apicali. Qualora più soggetti partecipino alla commissione del reato (ipotesi di concorso di persone nel reato: art. 110 c.p.), non è necessario che il soggetto qualificato ponga in essere l azione tipica, prevista dalla legge penale. E sufficiente che fornisca un contributo consapevolmente causale alla realizzazione del reato. Le disposizioni del Decreto escludono la responsabilità dell ente, nel caso in cui questo -prima della commissione del reato abbia adottato ed

efficacemente attuato un «MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE» idoneo a prevenire la commissione di reati rientranti nelle fattispecie definite dal Decreto stesso. La responsabilità dell ente è quindi riconducibile alla «mancata adozione ovvero al mancato rispetto di regole di comportamento» attinenti all organizzazione e all attività dell ente: difetto riconducibile alla politica d impresa oppure a carenze organizzative e di controllo in seno all ente. L adozione del «MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE» non rappresenta quindi un obbligo giuridico. Però, l adozione e l effettiva attuazione di un efficace modello di organizzazione operano da esimente della responsabilità dell ente. Occorre, pertanto, distinguere, ai fini di una differenziazione in termini di responsabilità penale, il caso in cui il reato sia commesso da soggetti in posizione apicale o da cd subordinati. Per i reati commessi da soggetti in posizione apicale, il Decreto introduce una presunzione relativa di responsabilità dell ente, dal momento che si prevede l esclusione della sua responsabilità solo se esso dimostra che concorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) che l organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; b) che il compito di vigilare sul funzionamento e l osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo; c) che le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;

d) che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell Organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (art. 6 del Decreto). Per i reati commessi da soggetti in posizione «subordinata», invece, l ente può essere chiamato a rispondere solo qualora si accerti che la commissione del reato è stata resa possibile dall inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. In questa ipotesi, la responsabilità deriva da un inadempimento dei doveri di direzione e di vigilanza, che gravano tipicamente sul vertice aziendale (o sui soggetti da questo delegati). L inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza non ricorre «se l ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi». L attuazione del modello rappresenta un valore aggiunto per le imprese che lo adottano, sul piano dei rapporti commerciali con gli altri competitor, con i clienti e con la Pubblica Amministrazione, tutti destinatari del modello, tenuti pertanto al rispetto dei principi e delle procedure ivi previste. Attraverso le proprie risorse professionali, lo Studio legale Aloja&Partners, rappresenta un nuovo soggetto di riferimento, cui le aziende possono avvalersi per la risoluzione dei problemi connessi al risk management, per lo sviluppo e la crescita della propria competitività sul mercato.

Servizi offerti: - Consulenza giudiziale e stragiudiziale in materia civile e penale - Ricognizione aree a rischio reato - Effettuazione indagini difensive - Definizione procedure di controllo - Redazione Codice Etico - Predisposizione Sistema disciplinare e sanzionatorio - Costituzione Organismo di Vigilanza - Formazione