Trento, 8 novembre 2018 Avv. Franco Tofacchi LA NUOVA REGOLAMENTAZIONE DEI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO: CONDIZIONI E LIMITI Via Mascheroni, 31-20145 Milano tel. 02.48193249 - fax 02.48100102 www.ichinobrugnatelli.it
LE NORME MODIFICATE Art. 19 D. Lgs. 81/2015: «Apposizione del termine e durata massima» Art. 21 D. Lgs. 81/2015: «Proroghe e rinnovi» (inserimento comma 01 e modifica comma 1) Art. 28 D. Lgs. 81/2015: «Tutele» (impugnazione del contratto a tempo determinato) 2
NORME NON MODIFICATE Art. 20 Art. 21, comma 2 DIVIETI STOP AND GO N.B 3
NORME NON MODIFICATE Art. 22 Art. 23 CONTINUAZIONE OLTRE TERMINE LIMITE PERCENTUALE 20% N.B 4
NORME NON MODIFICATE Art. 24 Art. 25 Art. 27 DIRITTO DI PRECEDENZA NON DISCRIMINAZIONE CRITERI DI COMPUTO N.B 5
ART. 1, COMMA 1, DECRETO DIGNITA (COME MODIFICATO IN SEDE DI CONVERSIONE) Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi 12 MESI CONTRATTO ACAUSALE Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i 24 MESI, solo in presenza di almeno una delle seguenti CONDIZIONI: a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori; b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria In caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a 12 mesi in assenza delle causali, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di 12 mesi 6
ART. 1, COMMA 1, DECRETO DIGNITA (COME MODIFICATO IN SEDE DI CONVERSIONE) Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, e con l eccezione delle attività stagionali, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i 24 MESI. Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato. Qualora il limite dei 24 MESI sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento 7
ART. 1, COMMA 1, DECRETO DIGNITA (COME MODIFICATO IN SEDE DI CONVERSIONE) Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta [abrogato l inciso «direttamente o indirettamente»] da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. L'atto scritto contiene, in caso di rinnovo, la specificazione delle CAUSALI in base alle quali è stipulato; in caso di proroga dello stesso rapporto tale indicazione è necessaria solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi Il contratto può essere RINNOVATO solo a fronte delle CAUSALI. Il contratto può essere PROROGATO LIBERAMENTE NEI PRIMI 12 MESI e, successivamente, solo in presenza delle CAUSALI. In caso di violazione, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato Numero massimo di PROROGHE: 4 nell arco di 24 mesi, a prescindere dal numero di contratti. Qualora il numero di proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga 8
ART. 1, COMMA 1, DECRETO DIGNITA (COME MODIFICATO IN SEDE DI CONVERSIONE) Il termine di impugnazione del contratto a termine passa da 120 a 180 GIORNI a decorrere dalla data di cessazione del rapporto. 9
ART. 19, III comma, D. Lgs. n. 81/0215 Fermi i limiti, un ulteriore contratto della durata di 12 mesi può essere stipulato innanzi all Ispettorato Territoriale del Lavoro. Sì! Genuinità consenso e completezza formale No! Certificazione presupposti giustificativi 10
4 PERIODI TEMPORALI DI RIFERIMENTO 1. Pre 13 luglio 2018: vecchia disciplina 2. 14 luglio 2018 11 agosto 2018: disciplina Decreto Dignità nella sua formulazione originaria, senza norma transitoria 3. 12 agosto 2018 31 ottobre 2018: periodo transitorio 4. Dal 1 novembre 2018 in poi: nuova disciplina piena 11
LA DISCIPLINA TRANSITORIA SECONDO IL «DECRETO DIGNITÀ» Periodo di riferimento:14 luglio 2018 (data di entrata in vigore del D.L. 87/2018) 11 agosto 2018 Dato normativo: Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché ai rinnovi e alle proroghe in corso alla medesima data. 12
LA DISCIPLINA TRANSITORIA SECONDO LA «LEGGE» Periodo di riferimento: 12 agosto 2018 (data di entrata in vigore della L. 96/2018) 31 ottobre 2018 Dato normativo: Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché ai rinnovi e alle proroghe contrattuali successivi al 31 ottobre 2018. 13
QUALI SONO «LE DISPOSIZIONI DI CUI AL COMMA 1»? Durata massima del contratto a termine «acausale» pari a 12 mesi Durata del contratto a termine superiore a 12 mesi «ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi» in presenza di specifiche esigenze giustificatrici (cd. «causali») Violazione: trasformazione a tempo indeterminato Durata massima di 24 mesi dei rapporti di lavoro a termine tra le stesse parti, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l altro Violazione: trasformazione a tempo indeterminato 14
QUALI SONO «LE DISPOSIZIONI DI CUI AL COMMA 1»? Forma scritta per contratti a termine di durata superiore a 12 giorni con obbligo di consegna di una copia al dipendente entro cinque giorni lavorativi dall inizio della prestazione Sussistenza delle esigenze giustificatrici in caso di rinnovo (a prescindere dalla durata) previsione della forma scritta Sussistenza delle esigenze giustificatrici in caso di proroga (solo quando «il termine complessivo eccede i dodici mesi») previsione della forma scritta Trasformazione in contratto a tempo indeterminato in caso di violazione delle disposizioni in tema di proroghe e rinnovi Esclusioni degli «stagionali» dall obbligo di causale per proroghe e rinnovi 15
DISPOSIZIONI IMMEDIATAMENTE APPLICABILI (dalla data di entrata in vigore della legge di conversione - 12 agosto 2018) Limiti quantitativi 20% dei contratti a tempo indeterminato 30% dei contratti a tempo indeterminato in presenza di contratti di somministrazione a tempo determinato 16
CONCETTI UTILI AI FINI DELLA DISCIPLINA TRANSITORIA La «stipulazione»: conclusione di primo contratto tra due parti Caso pratico: data di sottoscrizione o di efficacia? La «proroga»: prosecuzione di un contratto a termine dopo la scadenza (senza soluzione di continuità) tra le medesime parti Il «rinnovo»: stipulazione di un secondo (o successivo) contratto a termine tra le medesime parti con intervallo di tempo rispetto a un precedente contratto Caso pratico: la stipulazione di un contratto a termine tra le medesime parti che preveda la modifica delle mansioni integra la fattispecie del rinnovo? 17
AUMENTO CONTRIBUTO ADDIZIONALE Modifica art. 2, comma 28. L. 92/2012 «Legge Fornero» «Il contributo addizionale è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione. Le disposizioni del precedente periodo non si applicano ai contratti di lavoro domestico» L incremento riguarda il contributo addizionale per il finanziamento NASpI, pari al 1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, il quale si aggiunge alla contribuzione ordinaria L aumento dello 0,5% è incrementale, ossia ad ogni rinnovo di contratto a termine o di somministrazione a tempo determinato l incremento dello 0,5% si andrà a sommare a quanto dovuto in precedenza Art. 2, comma 29, L. 92/2012: casi di esclusioni dell obbligo di versamento 18
CASI PRATICI E SITUAZIONI DI INCERTEZZA 19
CONTRATTI STIPULATI PRIMA DEL 14 LUGLIO 2018 In corso: la prima scadenza può superare i 24 mesi? Si (nei limiti della previgente disciplina) In scadenza prima del 1 novembre 2018: possono essere prorogati o rinnovati secondo la vecchia disciplina? Si (ma se prorogati o rinnovati tra il 14 luglio 2018 e l 11 agosto 2018 a tali proroghe e rinnovi si applica la normativa di cui al Decreto Dignità) In scadenza dopo il 1 novembre 2018: può essere prorogato o rinnovato secondo la vecchia disciplina? No In scadenza dopo il 1 novembre: cosa accade se il datore di lavoro e il lavoratore concordano di anticipare la data di scadenza a data precedente il 1 novembre 2018? Dubbio interpretativo Si applica il termine di impugnazione della vecchia disciplina (120 giorni)? Si In caso di rinnovo o proroga effettuati in vigenza del decreto, si applica il termine di impugnazione della vecchia disciplina (120 giorni)? Dubbio interpretativo 20
CONTRATTI STIPULATI DOPO IL 14 LUGLIO 2018 In scadenza prima del 1 novembre 2018: possono essere prorogati o rinnovati secondo la vecchia disciplina? Si In scadenza dopo il 1 novembre 2018: può essere prorogato o rinnovato secondo la vecchia disciplina? No 21
ATTIVITA STAGIONALI Via Mascheroni, 31-20145 Milano tel. 02.48193249 - fax 02.48100102 www.ichinobrugnatelli.it 22
REGIME NORMATIVO AGEVOLATO NO limite di durata massima di 24 mesi NO causali per proroghe e rinnovi (anche in caso di somministrazione per attività stagionali) NO cd. Stop&Go Diritto di precedenza solo per le medesime attività stagionali ESONERO contributo aggiuntivo 23