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Transcript:

Del. n. 5/PAR/2008 SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L UMBRIA composta dai seguenti magistrati: Pres. Benito CARUSO Presidente Cons. Mario BUSCEMI Componente Primo Ref. Paola COSA Componente relatore nell adunanza del giorno 14 maggio 2008 VISTO l art. 100, comma 2, della Costituzione; VISTO il Testo Unico delle leggi sull ordinamento della Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e le successive modificazioni e integrazioni; VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e le successive modifiche ed integrazioni; VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per l adeguamento dell ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l art. 7, comma 8; VISTO il regolamento per l organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con deliberazione delle Sezioni Riunite n. 14/DEL/2000 del 16 giugno 2000 e le successive modificazioni; VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie approvata nell adunanza del 27 aprile 2004 avente ad oggetto gli indirizzi ed i criteri generali per l esercizio dell attività consultiva; VISTA la nota prot. n. 48927, pervenuta alla Segreteria della Sezione in data 8 aprile 2008, con la quale il Presidente della Giunta Regionale ha formulato richiesta di parere, ai sensi del citato art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003;

VISTA la relazione del magistrato istruttore, depositata in data 2 maggio 2008, di deferimento all esame collegiale della questione in vista dell odierna adunanza; VISTA l Ordinanza Presidenziale n. 5/PAR/2008, in data 7 maggio 2008, di convocazione della Sezione per deliberare sul parere richiesto; UDITO il relatore Primo Referendario dr.ssa Paola COSA. PREMESSO che con nota n. 48927 del 2 aprile 2008, il Presidente della Giunta Regionale dell Umbria ha rivolto a questa Sezione richiesta di parere, ai sensi dell art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in merito a: la sussistenza o meno di un obbligo in capo all amministrazione regionale di farsi carico e conseguentemente di procedere al rimborso, ex post, delle spese legali sostenute da un amministratore per la propria difesa nel giudizio promosso nei suoi confronti per ottenere il risarcimento dei danni, derivanti da diffamazione a mezzo stampa, conclusosi con sentenza n. 881/07, con la quale il Tribunale di Perugia ha respinto la domanda di risarcimento avanzata dall attore; la misura dell eventuale rimborso da corrispondere all ex amministratore regionale; la necessità che la parcella da rimborsare sia vistata o meno dal competente ordine degli avvocati. CONSIDERATO che l art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131 attribuisce alle Regioni, in modo diretto, ed ai Comuni, Province e Città metropolitane, per il tramite del Consiglio delle Autonomie, ove istituito, la facoltà di richiedere alla Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica.

La Sezione delle Autonomie, con documento approvato nell Adunanza del 27 aprile 2004, ha fissato principi e modalità di esercizio dell attività consultiva, al fine di garantire uniformità di indirizzi giurisprudenziali e di procedure seguite da parte delle Sezioni Regionali di controllo per la resa dei predetti pareri, individuando i soggetti legittimati alla richiesta, l ambito oggettivo della funzione, il procedimento da seguire e le tempistiche da rispettare. Alla luce delle predette linee di indirizzo occorre, pertanto, verificare preliminarmente la sussistenza contestuale del requisito soggettivo e di quello oggettivo, al fine di accertare l ammissibilità della richiesta in esame: 1) Requisito soggettivo: la legittimazione a richiedere pareri è circoscritta ai soli Enti previsti dalla legge n. 131/2003, stante la natura speciale della funzione consultiva introdotta dalla medesima legge, rispetto all ordinaria sfera di competenze delle Sezioni Regionali di controllo della Corte dei conti. La richiesta può considerarsi ammissibile solo se proveniente dall Organo rappresentativo dell Ente interessato (Presidente della Giunta regionale, Presidente della Provincia, Sindaco). Al riguardo, si osserva che la richiesta di parere in esame proviene dalla Regione Umbria, ente legittimato, ed è stata formalizzata dal Presidente della Giunta Regionale, organo rappresentativo dell Ente. Pertanto, sotto il profilo soggettivo la richiesta di parere si palesa ammissibile. 2) Requisito oggettivo: Per quanto riguarda l ammissibilità del quesito sotto il profilo oggettivo, com è noto, alla luce dei predetti indirizzi e criteri generali, approvati dalla Sezione delle Autonomie nell adunanza del 27 Aprile 2004, nonché della costante giurisprudenza in merito, i pareri, dal momento che la funzione consultiva intestata alla Corte dei conti non deve intendersi in termini di attività di consulenza generale, sono ammessi esclusivamente in materia di contabilità pubblica. Il significato da attribuire alla predetta locuzione appare, oramai, pacificamente riguardante tutto ciò che attiene ai

bilanci di previsione ed ai rendiconti, e, più in generale, al complesso di norme e principi che presiede alla gestione finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli altri enti pubblici e che è destinato a regolare i rapporti relativi alla gestione delle entrate e del pubblico denaro. A conferma delle osservazioni sopra formulate, deve rammentarsi quanto evidenziato dalla stessa Sezione delle Autonomie nella delibera n. 5 del 17 febbraio 2006, proprio con riferimento alla questione del rimborso delle spese di giustizia agli amministratori e dipendenti assolti, ove la materia di contabilità pubblica viene definita come l attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore ricomprendendo, in particolare, la disciplina dei bilanci ed i relativi equilibri, l acquisizione delle entrate, l organizzazione finanziario - contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l indebitamento, la rendicontazione ed i relativi controlli. Ed inoltre, come si legge nella stessa deliberazione, se è vero che ad ogni provvedimento amministrativo può seguire una fase contabile attinente all amministrazione delle entrate e delle spese ed alle connesse scritture di bilancio è anche vero che la disciplina contabile si riferisce solo a tale fase discendente, distinta da quella sostanziale antecedente al procedimento amministrativo, non disciplinata da normative di carattere contabilistico. Alle considerazioni esposte deve aggiungersi, conclusivamente, che l attività consultiva non deve avere ad oggetto quesiti che implichino valutazioni di comportamenti amministrativi adottati ed adottandi; al contrario, la questione sottoposta deve rivestire carattere generale ed astratto, di guisa che il parere non vada ad incidere su specifiche fattispecie concrete, onde scongiurare inopportune commistioni fra la funzione di controllo delle Sezioni regionali ed i compiti di amministrazione attiva di Regioni ed enti locali, nonché interferenze fra la predetta funzione e le altre istituzionalmente intestate alla Corte dei conti. Il Collegio ritiene di non doversi discostare dall esposto orientamento, non solo per ragioni di opportuna uniformità di indirizzo delle pronunce rese su questioni analoghe dalle diverse Sezioni Regionali ma anche per la rilevanza delle argomentazioni contrarie

all ammissibilità della richiesta di parere in esame che non riguarda la materia di contabilità pubblica ma profili e valutazioni che attengono strettamente all autonomia gestionale dell Ente. Pertanto, la richiesta di parere va dichiarata inammissibile per carenza del requisito oggettivo. PQM La Sezione Regionale di controllo per l Umbria dichiara inammissibile il parere indicato in epigrafe. DISPONE che copia del parere sia trasmessa, a cura della Segreteria, al Presidente della Giunta regionale interessata. Così deliberato nella Camera di Consiglio del 14 maggio 2008 Il Relatore Primo Ref. Paola COSA Il Presidente Benito CARUSO Depositata in Segreteria il 14 maggio 2008 Il Direttore della Segreteria Dott.ssa Melita Di Iorio