REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL ASILO COMUNALE ART. 1 ISTITUZIONE Il Comune di Lauria istituisce un servizio di Asilo Nido per i bambini di età compresa tra i tre mesi ed i tre anni. Il numero minimo perché il servizio possa istituirsi è di n. 15 iscritti. Degli iscritti, la frequenza media giornaliera rapportata ad anno deve essere non inferiore a n. 10. ART. 2 FINALITÀ Il diritto alla formazione, a partire dai primi anni di vita, viene assunto da questa Amministrazione come principio irrinunciabile per la realizzazione di una Società civile che garantisca pari opportunità. Sulla base di questo assunto e in sintonia con le normative regionali di riferimento, viene attivato il servizio per l Asilo Nido. L offerta a tutti i bambini di uguali opportunità educative si configura come finalità prioritaria; l attivazione dei processi formativi individualizzati tenderà a prevenire ogni forma di discriminazione e di selezione, considerando la differenza quale connotazione personale e risorsa da valorizzare. L Asilo Nido è un servizio sociale di interesse pubblico ed ha lo scopo di favorire l equilibrato sviluppo fisico e psichico del bambino e la sua socializzazione nel quadro di un completo sistema di sicurezza sociale che, prestando adeguata assistenza alla famiglia, faciliti l accesso della donna al lavoro. 1
L Asilo, eliminando i dislivelli, dovuti a differenze di stimolazione ambientale e culturale, tende ad offrire al bambino uguali possibilità di sviluppo ed i mezzi per sviluppare in modo armonico le potenzialità e capacità. L Asilo Nido si pone come obiettivo prioritario quello di corrispondere alle esigenze psico pedagogiche del bambino, e suo compito è quello di favorire e stimolare lo sviluppo delle facoltà linguistiche, cognitive, delle abilità motorie, del processo di autonomia e di autoidentificazione, di integrazione fra i coetanei e adulti. L Asilo offre esperienze di confronto tra bambini e occasioni di rapporti con persone adulte che stimolano la collaborazione, la vita di gruppo e nel contempo stimoli provenienti da diversi contesti sociali e culturali. L Asilo Nido intende anche proporsi come luogo privilegiato di aiuto e di crescita culturale per le famiglie. ART: 3 ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO L affidamento della gestione del servizio di cui al presente Regolamento avviene mediante Società o Cooperativa operanti nel settore di attività di Asilo Nido ed in possesso dei requisiti di legge, a seguito di apposita procedura di gara. È oggetto, altresì, dell affidamento del servizio l attività di pulizia dell intero plesso scolastico, la preparazione e la distribuzione dei pasti. ART. 4 AREA DI UTENZA L area di utenza, la zona territoriale che l Asilo Nido deve servire, corrisponde all intero territorio comunale. La non residenza nel territorio del Comune non costituisce di per sé, causa di esclusione. 2
La precedenza è comunque data ai residenti. L utenza da accogliere non deve superare il numero di 30 (trenta) bambini di età dai tre mesi ai tre anni. ART. 5 ORARIO DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO L annata di apertura all utenza dell asilo nido decorre, indicativamente, dal 1 settembre di ogni anno e termina il 31 luglio dell anno successivo. L attività dell Asilo Nido si svolge dal LUNEDÌ al SABATO, per un minimo di sei ore continuative fino ad un massimo di dieci ore. L orario giornaliero è dalle ore 7.30 alle ore 16.30 di ciascun giorno feriale. Si osserverà la chiusura totale nei giorni festivi, il giorno 24 ed il giorno 31 dicembre. ART. 6 MODALITÀ DI AMMISSIONE E FREQUENZA DEI BAMBINI Sono ammessi i bambini che abbiano compiuto i tre mesi fino a quelli che compiono i tre anni dopo il 31 gennaio, purché abbiano adempiuto agli obblighi previsti dalle leggi sanitarie e che per certificazione medica, risultano esenti da malattie infettive. A tal uopo, il Dirigente del Settore competente entro il 31 maggio di ogni anno redigerà apposito bando per informare le famiglie dei tempi e dei modi per la presentazione delle domande di ammissione. Il bando sarà esposto all Albo Pretorio del Comune. Le domande di ammissione al nido dovranno essere presentate all Ufficio Comunale competente entro il termine stabilito nel bando. Per l ammissione al Nido sarà stilata apposita graduatoria che terrà conto dell ordine di presentazione delle domande al Protocollo dell Ente. 3
Sono possibili ammissioni al nido anche nel corso dell anno fermo restante i requisiti previsti dal presente Regolamento, purché vengano prima inseriti coloro che già sono collocati nella graduatoria formata prima dell avviamento del servizio. Non può costituire motivo di esclusione la presenza di difficoltà psicomotorie e sensoriali. La regolarità di frequenza da parte dei bambini al nido, è premessa necessaria per assicurare un buon inserimento. Le assenze dovranno essere sempre giustificate per iscritto altrimenti verranno considerate ingiustificate. Se l assenza è dovuta a malattia e si protrae oltre cinque giorni, il bambino potrà essere riammesso a frequentare l Asilo Nido dietro presentazione di certificato medico che comprovi la sua guarigione. In caso di malattia infettiva è richiesto il certificato di ammissione rilasciato dal competente Servizio di Igiene pubblico dell A.U.S.L. Nel caso di assenze ingiustificate, se queste superano quindici giorni, sia in forma continuativa o alternata nello spazio di un mese, a decorrere dal primo giorno di assenza, è data facoltà al Dirigente del IV Settore di dimettere il bimbo, sentito il parere dell affidatario del servizio. I bambini per i quali verrà presentata formale rinuncia scritta, verranno dimessi col primo del mese successivo. In caso di ritiro di un bambino l Ufficio comunale competente provvederà alla sostituzione fino all esaurimento della graduatoria dei richiedenti. L Asilo Nido, in relazione all età dei bambini, si organizza in sezioni possibilmente omogenee per età. ART: 7 RETTE DI FREQUENZA Le rette di frequenza sono fissate dal Consiglio Comunale e saranno versate alla Tesoreria Comunale entro il quindici di ogni mese a cura dell affidatario del servizio. 4
ART. 8 GESTIONE ECONOMICA L Asilo Nido è amministrato dal Comune nelle forme e nei modi prescritti dalle vigenti disposizioni di legge. Alle spese necessarie per il funzionamento si provvede, oltre con stanziamenti del bilancio comunale e con le rette versate dalle famiglie anche con eventuali contributi conferiti da altri Enti pubblici. ART. 9 GESTIONE SOCIALE : ORGANISMI E FINALITÀ L Asilo Nido realizza il collegamento con le famiglie nella reciproca corresponsabilizzazione sull educazione del bambino attraverso la partecipazione dei genitori agli organismi della gestione così articolati: 1) COMITATO DI GESTIONE. 2) ASSEMBLEA DEI GENITORI. La gestione Sociale costituisce lo strumento in grado di favorire: - la realizzazione di scelte educative e pedagogiche condivise; - un lavoro collegiale ed una partecipazione competente e responsabile; - una collaborazione attiva fra Ente Locale e cittadini, operatori e genitori e tessuto sociale. Attraverso gli organi di gestione sociale tutti i soggetti coinvolti nei processi formativi possono sentirsi protagonisti delle scelte educative e collaborare al miglioramento e alla qualificazione costante dell offerta formativa. 5
ART. 10 COMITATO DI GESTIONE Il Comitato di gestione è nominato entro il mese di ottobre dal Consiglio Comunale, mediante presa d atto delle designazioni pervenute dagli organismi interessati. Esso è composto: a) n. 2 genitori eletti dall Assemblea dei genitori; b) n. 2 rappresentanti della ditta affidataria del servizio (una Assistente una Ausiliaria); c) n. 3 rappresentanti del Consiglio Comunale (di cui uno della minoranza); d) n. 1 in rappresentanza delle tre organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale; e) n. 1 pediatra; f) n. 1 psicologo; g) n. 1 Assistente sociale; h) n. 1 dirigente del IV Settore del Comune di Lauria. Nella prima riunione il Comitato di gestione, elegge a maggioranza dei componenti il Presidente ed il Vice Presidente che devono essere genitori ed il Segretario che dovrà redigere resoconto scritto, da tenersi agli atti, di ciò che si tratterà nelle riunioni. Il Comitato si riunisce una volta ogni tre mesi ed ogni volta che sia richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti o dalla Amministrazione Comunale. Il Presidente convoca le adunanze, ne fissa l ordine del giorno, vigila sulla puntuale esecuzione delle decisioni. In caso di temporanea assenza o impedimento, il Presidente sarà sostituito dal Vice Presidente. La convocazione scritta sarà inviata a cura del competente servizio del Comune, con preavviso di almeno tre giorni, salvo casi di urgenza per cui sarà sufficiente un preavviso di 24 ore. Le riunioni del Comitato sono di norma aperte al pubblico. 6
Possono essere invitati esperti, per particolari problemi in discussione. Le sedute del Comitato di gestione sono valide se risultano presenti la metà più uno dei componenti. ART. 11 COMPITI DEL COMITATO DI GESTIONE Al Comitato di gestione sono affidati i seguenti compiti: a) convocare almeno due volte l anno l Assemblea dei genitori per informare sui programmi e sul funzionamento dell Asilo e per discutere sui vari problemi riguardanti l infanzia. Il Comitato valuterà e proporrà all Amministrazione le opportune iniziative; b) elaborare e proporre gli indirizzi organizzativi, pedagogici, assistenziali, dell attività e vigilare sulla loro applicazione; c) esprimere all Amministrazione Comunale parere sulla determinazione delle rette di frequenza; d) proporre l acquisto del materiale occorrente al funzionamento ed alle attività educative e proporre opere e provvedimenti di carattere straordinario; e) realizzare tutte le iniziative atte a favorire la partecipazione delle famiglie alla gestione del Nido. ART. 12 DURATA IN CARICA DEL COMITATO DI GESTIONE Il Comitato di gestione durerà in carica per un anno eccezion fatta per i rappresentanti comunali i quali rimarranno in carica per il periodo del mandato amministrativo. La Giunta Comunale con proprio atto, provvederà a ricomporre annualmente il Comitato di Gestione, sulla base delle designazioni proposte dai sindacati e dai genitori. 7
ART. 13 ASSEMBLEA DEI GENITORI L Assemblea è composta da tutti i genitori e si riunisce con il Comitato di Gestione. Di norma si riunisce due volte l anno ed inoltre quando sia richiesto per iscritto da almeno un terzo dei genitori o dall Amministrazione Comunale o dal Comitato di Gestione. Alla convocazione provvede il Presidente del Comitato di Gestione secondo le solite modalità. L Assemblea deve eleggere annualmente, tra i genitori che lo compongono, i propri rappresentanti nel Comitato di Gestione. Hanno diritto al vuoto entrambi i genitori e solo loro. ART. 14 PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO Il personale deve essere distinto in unità Assistenti ed unità ausiliarie. Deve essere garantita la presenza di: - n. 1 (una) unità per ogni 6 (sei) bambini fino ad un massimo di 10 (dieci) bambini, se questi sono solo divezzi; - n. 2 (due) unità ausiliarie, distribuite nei servizi di cucina, guardaroba, lavanderia e pulizia. Il personale Assistente deve essere in possesso del diploma di vigilatrice d infanzia o puericultrice o maestra d asilo o di assistente sanitaria visitatrice o di assistente sociale o di altro diploma ai sensi dell art. 11 della L.R. 4 maggio 1973, n. 6. La Ditta aggiudicataria prima dell inizio delle attività dovrà presentare all Ente il quadro organico del suo personale distinti per qualifica, ruoli, nonché il progetto ed una programmazione socio educativa per l attuazione della gestione del servizio, che 8
dovranno essere adeguati agli indirizzi forniti dal Comitato di Gestione di cui al precedente art. 10. Tutto il personale in servizio dovrà mantenere il segreto d Ufficio ed il massimo riserbo su fatti o circostanze concernenti gli utenti e le loro famiglie nel rispetto di cui alle legge 675/96 e successive modificazioni sulla riservatezza dei dati. ART. 15 ASSISTENZA SANITARIA ALIMENTARE Le relative tabelle dietetiche saranno stabilite dal servizio pediatria dell A.U.S.L. in collaborazione, per casi particolari, con i pediatri di fiducia. Per ogni bambino sarà tenuta apposita cartella sanitaria personale e riservata. Eventuale somministrazione di farmaci avverrà solo su prescrizione medica e detti farmaci saranno forniti dai genitori. In ogni caso non sarà praticata terapia iniettiva. ART. 16 VIGILANZA IGIENICO SANITARIA La vigilanza igienico sanitaria è affidata all Unità Sanitaria Locale, la quale, in accordo con l Amministrazione e sulla base dei suggerimenti dell Ufficio Comunale competente, provvederà a periodici controlli sullo stato di salute dei bambini, sullo stato igienico dei locali, sulle vaccinazioni. 9