REGOLAMENTO SETTORE INSEGNAMENTO (Modificato con Delibera del CF n.34 del 07/06/2014)



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FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE REGOLAMENTO SETTORE INSEGNAMENTO (Modificato con Delibera del CF n.34 del 07/06/2014) INDICE TITOLO I L INSEGNAMENTO DEL BRIDGE Capo I - Principi generali dell Insegnamento Art.1 L insegnamento del bridge Art.2 L insegnamento giovanile e universitario Art.3 L insegnamento nella Scuola Pubblica Statale Italiana Capo II - Abilitazioni all Insegnamento Art.4 Abilitazione all insegnamento del bridge Art.5 Abilitazione all insegnamento giovanile Art.6 Abilitazione all insegnamento nella Scuola Pubblica Statale Italiana Art.7 Autorizzazioni temporanee all insegnamento TITOLO II IL SETTORE INSEGNAMENTO Capo I - Principi informatori Art.8 Natura e funzioni Art.9 Programmi e strumenti didattici Capo II - Struttura del Settore insegnamento Art.10 Commissione del Settore Insegnamento Art.11 Responsabili del Settore Insegnamento Art.12 Responsabile dell Area Tecnica Art.13 Attribuzioni e compiti dei Responsabili Art.14 Responsabile della Segreteria Art.15 Aree operative Art.16 Durata in carica, decadenza e revoca Art.17 Disposizioni finali TITOLO I L INSEGNAMENTO DEL BRIDGE Capo I - Principi generali dell Insegnamento Art. 1 - L insegnamento del bridge L insegnamento del bridge è effettuato da Tesserati della Federazione Italiana Gioco Bridge -FIGB- espressamente autorizzati e svolto attraverso scuole, corsi, lezioni, seminari, presso le sedi degli Affiliati o presso Enti e Amministrazioni pubbliche o private con cui la FIGB ha stretto rapporti. La Scuola Pubblica Statale Italiana, le Università degli Studi, i Centri Universitari Sportivi, l Università delle Tre Età, le Federazioni Sportive affiliate o associate al CONI, gli Enti di Promozione Sportiva, le Amministrazioni Locali, gli Ordini Professionali e le Forze Armate

sono da intendersi rientrare nel concetto di Amministrazioni di cui al primo comma del presente articolo. Tutti gli Affiliati e Tesserati della FIGB sono tenuti alla conoscenza ed all osservanza delle disposizioni dettate dal presente Regolamento. Art. 2 - L insegnamento giovanile e universitario L insegnamento del bridge giovanile si rivolge ai giovani sino ai 25 anni di età. L attività di insegnamento viene svolta presso i Centri di Avviamento allo Sport (CAS) ed in difetto presso le strutture federali periferiche. L insegnamento del bridge universitario si rivolge ai giovani sino ai 28 anni di età. L attività di insegnamento viene svolta presso le sedi delle Università o degli Atenei aderenti al «Progetto Universitario» ed in difetto presso le strutture periferiche autorizzate. Si intende in questo modo offrire ai giovani il più corretto approccio al bridge agonistico e la più adeguata metodologia didattica. Art. 3 - L insegnamento nella Scuola Pubblica Statale Italiana Nell ambito della Scuola Pubblica Statale Italiana l insegnamento del bridge viene effettuato con l Alto Patrocinio del Ministero dell Istruzione dell Università e della Ricerca (MIUR). Capo II - Abilitazioni all insegnamento Art. 4 - Abilitazione all insegnamento del bridge L insegnamento del bridge può e deve essere svolto ed effettuato solamente da insegnanti autorizzati e riconosciuti dalla FIGB attraverso una particolare abilitazione. L autorizzazione o l abilitazione all insegnamento del bridge sono rilasciate ai tesserati in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento dell Albo Tecnici Federali e dei Registri Operatori Societari, Scolastici e Universitari. L autorizzazione o l abilitazione all insegnamento sono certificate dall iscrizione all Albo Tecnici Federali o ai Registri Operatori Societari, Scolastici e Universitari e dalla Tessera Federale che ne documenta l iscrizione annuale. Art. 5 - Abilitazione all insegnamento giovanile L insegnante, iscritto all Albo Tecnici Federali, che possieda i requisiti specificatamente richiesti e che intenda svolgere attività di insegnamento giovanile, deve conseguire una speciale abilitazione. Art. 6 - Abilitazione all insegnamento nella Scuola Pubblica Statale Italiana Nell ambito della struttura della Scuola Pubblica Statale Italiana, l insegnamento del bridge può essere svolto da Professori della Scuola Pubblica Statale Italiana, dipendenti (in ruolo o in quiescenza) del MIUR (Precettori) o, con il benestare del Dirigente d Istituto, da insegnanti Federali, entrambi autorizzati e riconosciuti dalla FIGB attraverso una particolare abilitazione. L abilitazione all insegnamento è certificata dall iscrizione al Registro Operatori Scolastici e da una particolare Tessera Federale che ne documenta l iscrizione annuale. Art. 7 - Autorizzazioni temporanee all insegnamento La Commissione del settore Insegnamento si riserva, anche in assenza di particolari requisiti, di rilasciare temporanee autorizzazioni all insegnamento, dandone comunicazione agli organi territoriali competenti ed ai Responsabili di Macroarea. Gli autorizzati potranno svolgere attività di formazione al massimo per un anno, impegnandosi

a sostenere l esame di abilitazione all Insegnamento alla prima occasione utile organizzata dal rispettivo organo territoriale. Stage di approfondimento potranno essere tenuti da giocatori di alto livello tecnico, destinati a giocatori tecnicamente già formati, ad esclusione comunque degli allievi di primo o secondo anno. Lo svolgimento di questa attività è di competenza di una Associazione o Società Sportiva Affiliata alla FIGB o di un Comitato Regionale FIGB, che comunicheranno l iniziativa al Settore Insegnamento.. TITOLO II IL SETTORE INSEGNAMENTO Capo I - Principi informatori Art. 8 - Natura e funzioni Il Settore Insegnamento della FIGB è deputato allo studio, all organizzazione e alla gestione di tutte le problematiche connesse alla formazione, all aggiornamento, all inquadramento e alla disciplina degli insegnanti di bridge, alla predisposizione della didattica e della metodologia dell insegnamento, nonché all organizzazione delle attività sportive degli iscritti ai corsi. Art. 9 - Programmi e strumenti didattici La Commissione del Settore Insegnamento, secondo le indicazioni del presente Regolamento, detta i principi informatori cui attenersi nell insegnamento e vara i programmi ufficiali, indicando gli strumenti e predisponendo il materiale didattico e pedagogico; propone inoltre l elenco ufficiale dei testi che possono essere adottati dagli insegnanti. Capo II - Struttura del Settore insegnamento Art. 10 - Commissione del Settore Insegnamento La Commissione del Settore Insegnamento è formata da cinque componenti nominati dal Consiglio Federale tra tutti coloro che vengono reputati idonei alla carica. La Commissione, nominata all inizio del mandato del Consiglio Federale, dura in carica per l intero quadriennio olimpico. I compiti della Commissione Insegnamento sono: 1. Proporre e gestire azioni sull insegnamento 2. Condurre e controllare l operato degli iscritti all Albo ed ai Registri 3. Indire stage ed esami 4. Organizzare gare e Campionati del Settore La Commissione riveste inoltre il ruolo di Commissione Disciplinare giudicando su tutti i componenti iscritti all Albo Tecnici Federali e ai Registri Operatori Societari, Scolastici e Universitari relativamente ad aspetti disciplinari o che abbiano o possano avere riflessi sull attività professionale. Nel caso venissero a mancare i presupposti di cui all Art.15 dello Statuto Federale, la Commissione è obbligata a deferire alla Giustizia Sportiva i tesserati accusati di operare indebitamente nell insegnamento, senza le necessarie autorizzazioni, con le possibili conseguenze di cui all Art.18 dello Statuto. Art. 11 - Responsabili del Settore Insegnamento A) Responsabile dell Area Tecnica B) Responsabile della Didattica di Base

C) Responsabile della Didattica Avanzata D) Responsabile del Bridge a Scuola E) Responsabile del Settore Giovanile F) Responsabile del «Progetto Università» G) Responsabile della Segreteria Art. 12 - Responsabile dell Area Tecnica Il Responsabile dell Area Tecnica risponde al Presidente e al Consiglio Federale e coordina l attività e la logistica di tutto il Settore. Art. 13 - Attribuzioni e compiti dei Responsabili Rientrano nei compiti dei Responsabili Aree B), C), D), E), F): a) la programmazione della didattica e della metodologia dell insegnamento negli ambiti di propria competenza; b) l indicazione del ciclo dei corsi; c) lo studio e la determinazione degli strumenti didattici; d) l approvazione delle metodologie e dei testi di insegnamento del bridge; e) l assegnazione di incarichi e compiti finalizzati alla realizzazione di specifici progetti nel campo dell insegnamento del bridge. Il Responsabile del «Progetto Università» provvede, inoltre, all attività organizzativa del progetto. Art. 14 - Responsabile della Segreteria Il Responsabile della Segreteria è il funzionario o collaboratore della Segreteria Federale, cui è affidata la gestione operativa del Settore Insegnamento della FIGB. Adempie i compiti previsti dal presente Regolamento e può avanzare proposte. È responsabile: a) dell organizzazione dei corsi, degli stage di formazione e di aggiornamento e delle sessioni di esami, della predisposizione del calendario annuale di tutti gli eventi, in accordo con i rispettivi Responsabili di Area; b) della tenuta dell Albo Tecnici Federali e dei Registri degli Operatori; c) della tenuta dei verbali relativi a tutte le riunioni del Settore. Art. 15 - Aree Operative Il territorio nazionale è suddiviso in macroaree, ognuna gestita da un proprio Coordinatore, coadiuvato da Coordinatori Regionali. I Coordinatori di Macroarea e i Coordinatori Regionali vengono designati dal Consiglio Federale su proposta della Commissione Insegnamento. Art. 16- Durata in carica, decadenza e revoca I Responsabili e i Coordinatori durano in carica per l intero quadriennio olimpico e decadono automaticamente con l inizio della nuova legislatura ed il conseguente insediamento del nuovo Consiglio Federale; decadono altresì in ogni caso di scioglimento anticipato del Consiglio Federale e in tal caso i successori rimangono in carica per il residuo termine del quadriennio. Le nomine possono sempre essere revocate nel corso della legislatura dal Presidente Federale che contestualmente provvede alla nomina dei successori, che rimangono in carica per il residuo periodo della legislatura.

Art. 17 Disposizioni finali Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione del Consiglio Federale.