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COMUNI DI ABBADIA SAN SALVATORE CASTIGLIONE D ORCIA MONTALCINO PIANCASTAGNAIO PIENZA RADICOFANI SAN QUIRICO D ORCIA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL UFFICIO ASSOCIATO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL UFFICIO ASSOCIATO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE L'anno duemilanove, il giorno del mese di presso la sede della Comunità Montana Amiata Val d Orcia in Via Grossetana n. 209 Piancastagnaio sono intervenuti i Sigg.ri: 1., nato a il.... della Comunità Montana Amiata Val d Orcia; 2., nato a il... del Comune di Abbadia San Salvatore; 3., nato a il.. del Comune di Castiglione d Orcia; 4., nato a il... del Comune di Montalcino; 5., nato a il.... del Comune di Piancastagnaio; 6., nato a il, il quale interviene nel presente atto nella qualità di... del Comune di Pienza; 7., nato a il.... del Comune di Radicofani; 8., nato a il..... del Comune di San Quirico d Orcia;

Premesso Che ai sensi dell art. 1 dello Statuto della Comunità Montana Amiata Val d Orcia, approvato con Conferenza dei Sindaci del 18.02.2009 e con Deliberazione dell Assemblea n. 6 del 20.02.2009, la stessa Comunità Montana è Ente Locale, Unione dei Comuni, costituito ai sensi dell art. 27 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 209 del 22 Dicembre 2008 in applicazione dell articolo 12 della legge regionale 27 giugno 2008 n. 37; Che ai sensi dell art. 2 dello Statuto sopra indicato i Comuni che fanno parte della Comunità Montana sono Abbadia San Salvatore, Castiglione d Orcia, Montalcino, Piancastagnaio, Pienza, Radicofani e San Quirico d Orcia; Che ai sensi della legge regionale 16 agosto 2001, n. 40 Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni e successive modifiche ed integrazioni l ambito territoriale della Comunità Montana, individuato dalla legge regionale e costituito dal territorio di tutti i comuni che vi sono compresi, costituisce livello ottimale; Che i comuni sopra indicati e la Comunità Montana Amiata Val d Orcia hanno approvato nell anno 2004 apposita Convenzione della Gestione Associata dello Sviluppo Risorse Umane; Che l art. 30 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, consente agli enti locali di stipulare apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati; Che la stipula della presente Convenzione consente lo sviluppo e la gestione delle funzioni relative alla cura della formazione e dell aggiornamento professionale dei dipendenti degli Enti locali che fanno parte della Comunità Montana Amiata Val d Orcia; Che la gestione in forma associata dello sviluppo delle risorse umane può permettere di conseguire il punteggio previsto dal paragrafo 6 della Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 238/2004 e conseguentemente di accedere agli incentivi previsti dalla Legge Regionale n. 40\2001; Si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 Oggetto e finalità 1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. 2. Allo scopo di gestire in maniera unitaria, omogenea e coordinata la formazione e l aggiornamento professionale del personale dipendente, le seguenti amministrazioni: Comunità Montana Amiata Val d Orcia; Comune di Abbadia San Salvatore; Comune di Castiglione d Orcia; Comune di Montalcino; Comune di Piancastagnaio; Comune di Pienza; Comune di Radicofani; Comune di San Quirico d Orcia, esercitano la funzione relativa allo sviluppo delle risorse umane dei suddetti enti in forma associata, ai sensi dell art. 30 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, delegandola alla Comunità Montana Amiata Val d Orcia. 3. La gestione associata è finalizzata a porre in grado gli Enti di gestire la formazione professionale e l aggiornamento del proprio personale in maniera efficiente, efficace e con maggiore economicità, derivanti da una pianificazione su un ambito più vasto della funzione stessa. 4. La gestione associata permette, inoltre, di dare attuazione al principio enunciato dall art. 23 del CCNL del 01.04.1999, che riconosce la necessità di una efficace politica di sviluppo delle risorse umane per la realizzazione dei processi di riorganizzazione e trasformazione delle strutture organizzative degli Enti, anche attraverso l utilizzo della formazione professionale quale strumento insostituibile di crescita e rivalutazione professionale dei dipendenti, in maniera da poter gestire in

modo appropriato i necessari processi di cambiamento e di adeguamento alle novità normative e alle crescenti funzioni che gli Enti Locali sono chiamati a gestire. ART. 2 Ufficio Associato 1. L Ufficio Associato di cui al precedente comma ha funzioni organicamente distinte da quelle degli altri uffici e servizi dell Ente ed è posto alle dirette dipendenze del Presidente della Comunità Montana. ART. 3 Funzioni 1. L Ufficio Associato è chiamato a svolgere i seguenti compiti: Analisi dei bisogni formativi del personale dei delle Amministrazioni associate; Predisposizione dei piani di formazione per gli Enti associati; Individuazione dei percorsi formativi, dei corsi o dei moduli di formazione; Programmazione dei corsi annuali; Organizzazione e gestione dei corsi e delle altre attività di formazione, con particolare riferimento alla individuazione delle professionalità interne e\o esterne a cui affidare la docenza delle attività formative, alla costituzione dei rapporti di natura giuridica necessari per attivare le docenze, alla predisposizione del calendario per ogni intervento formativo e al monitoraggio delle attività svolte; Resoconto alle Amministrazioni convenzionate dell andamento dei processi formativi; Confronto con le OO.SS. sul programma formativo, secondo quanto previsto dal CCNL 1.4.99, art. 4, comma 2, lett. d); Ulteriori compiti che gli Enti convenzionati affideranno all Ufficio Associato.

ART. 4 Accesso ai dati 1. Per l esercizio dei compiti di cui all art. 3, l Ufficio Associato ha accesso ai dati riguardanti il personale degli Enti convenzionati, fatte salve le eccezioni previste dalla legge. ART. 5 Conferenza dei Sindaci 1. La Conferenza dei Sindaci è l organo di indirizzo della Comunità Montana per la elaborazione delle scelte strategiche e programmatiche per la gestione delle funzioni comunali in forma associata. 2. Per quanto riguarda la natura, le funzioni e le competenze della Conferenza dei Sindaci si applica quanto previsto dagli artt. 30-32 dello Statuto della Comunità Montana. ART. 6 Esercizio associato delle funzioni e dei servizi 1. L esercizio associato delle funzioni, competenze e servizi propri dei Comuni si attua attraverso le strutture organizzative, risorse finanziarie ed umane della Comunità Montana e dei Comuni associati sotto il coordinamento direzionale ed operativo della Comunità Montana. ART. 7 Dotazione organica 1. La dotazione organica e la responsabilità dell Ufficio Associato sarà determinata dalla Comunità Montana, su proposta della Conferenza dei Sindaci. 2. Gli eventuali rapporti di lavoro, gli incarichi, i contratti, le procedure di selezione o reclutamento saranno determinati dalla Comunità Montana, su indicazione della Conferenza dei Sindaci. 3. Gli Enti associati concordano nel ritenere che, laddove possibile, dovrà essere privilegiato e incentivato, anche mediante appositi percorsi formativi e riqualificativi, l utilizzo di professionalità esistenti presso gli Enti, mediante l attivazione della forma del comando, della messa a disposizione funzionale, e di ogni altra forma di utilizzazione del personale.

4. La dotazione organica di cui al comma 1 potrà subire variazioni in relazione alle esigenze della struttura, previa indicazione della Conferenza dei Sindaci. 5. Per lo svolgimento delle funzioni di cui alla presente Convenzione potranno essere attivate forme di collaborazione con Associazioni, Comitati o Organismi che detengono particolari professionalità o esperienze nel campo delle Pari Opportunità, a cui delegare, in tutto o in parte, lo svolgimento dei compiti previsti dal precedente articolo 4. ART. 8 Referenti tecnici 1. Ciascuno degli enti firmatari della presente Convenzione individua un proprio referente tecnico. 2. Il referente svolge compiti di raccordo tra il proprio Comune e l ente delegato. In tutti i casi, il referente non può adottare atti o svolgere attività ricomprese all articolo 3. ART. 9 Beni, dotazione tecnica ed informatica 1. I Comuni potranno conferire all Ufficio Associato, a titolo permanente o temporaneo, a titolo gratuito od oneroso, beni mobili ed immobili, arredi ed attrezzature tecniche da utilizzare per la gestione del servizio oggetto della presente convenzione. 2. I beni mobili ed immobili, gli arredi e le attrezzature tecniche di cui al precedente comma, in caso di cessazione del servizio associato o revoca delle funzioni, ritornano nella piena disponibilità dell Ente proprietario. ART. 10 Criteri di ripartizione della spesa 1. Per il funzionamento dell Ufficio Associato, gli Enti si impegnano a stanziare annualmente nei propri bilanci di previsione, le somme di propria competenza, tenuto conto delle previsioni di spesa della Conferenza dei Sindaci ai sensi dell articolo 32, comma 2, lettera i) dello Statuto della Comunità Montana. Gli oneri finanziari di ciascun Ente saranno definiti dalla Conferenza dei Sindaci sulla base di parametri di ripartizione.

2. Il costo complessivo per il funzionamento dell Ufficio Associato, da determinarsi da parte della Conferenza dei Sindaci, su proposta della Comunità Montana, sarà quantificato all'inizio di ciascun anno e sarà soggetto a conguaglio. ART. 11 Rendicontazione delle spese e rapporti finanziari 1. La Comunità Montana compilerà con cadenza annuale il rendiconto delle spese sostenute, da inviarsi ai Comuni convenzionati entro il 15 febbraio dell'anno successivo, al fine del versamento delle somme a conguaglio. 2. Ciascun Comune convenzionato provvederà al versamento delle somme occorrenti in base alle seguenti percentuali e scadenze: 50% entro il 30 giugno; 40% entro il 31 ottobre; 10 % entro il 31 gennaio dell'anno successivo a conguaglio. 3. La Comunità Montana si impegna ad attivare tutte le possibili forme di finanziamento e di incentivazione della gestione associata. 4. Eventuali contributi ottenuti a tale titolo dovranno essere portati in detrazione in sede di rendicontazione. 5. Qualora tali contributi fossero di importo maggiore rispetto al costo generale del servizio, le eventuali eccedenze potranno essere utilizzate per il finanziamento di altre gestioni associate, da determinarsi da parte della Conferenza dei Sindaci. ART. 12 Rapporti con enti terzi 1. Può essere consentita la partecipazione a singoli moduli formativi anche di personale di Enti diversi da quelli che hanno sottoscritto la presente convenzione, previa determinazione della spesa da richiedere agli Enti di appartenenza. 2. La partecipazione dei dipendenti di Enti diversi è subordinata alla valutazione della compatibilità organizzativa e didattico-funzionale. ART. 13 Durata 1. La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed ha validità sino al 31.12.2014.

2. La presente Convenzione è rinnovabile con apposito atto. ART. 14 Recesso 1. E possibile recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione da effettuarsi entro il 31 ottobre di ogni anno e valevole a partire dall anno successivo. 2. L Ente che recede rimane obbligato per gli impegni assunti relativamente all anno in corso, oltre che per le obbligazioni aventi effetti permanenti. 3. Il recesso di un Comune dalla presente Convenzione non fa venire meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni. 4. Qualora la facoltà di recesso fosse esercitata dalla Comunità Montana, la convenzione conserva la propria validità solo se gli Enti associati individuino, con apposito atto, altro Ente a cui delegare le funzioni oggetto della presente Convenzione. 5. Di comune accordo verrà definita la destinazione delle dotazioni di beni indivisibili acquistati per le finalità previste dalla presente Convenzione.

Comunità Montana Amiata Val d Orcia Comune di Abbadia San Salvatore Comune di Castiglione d Orcia Comune di Montalcino Comune di Piancastagnaio Comune di Pienza Comune di Radicofani Comune di San Quirico d Orcia