LA RIFORMA DEL DIRITTO ALLO STUDIO ALLA LUCE DELLA L. 240/10 Università della Calabria 24/02/2010
LE PRINCIPALI TAPPE LEGISLATIVE 1948 Costituzione - art. 34 Sancisce il principio del diritto allo studio. Capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. 1977 - DPR 24 luglio n. 616 Trasferimento delle funzioni amministrative esercitate dallo Stato in materia di assistenza scolastica universitaria alle Regioni. 1991 - L. 2 dicembre n. 390 Norme sul diritto agli studi universitari Sancisce il principio dell uniformità di trattamento sul territorio nazionale. 2001 - DPCM 9 aprile Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari 2001 - Legge costituzionale 18 ottobre. Riforma del Titolo V della Costituzione 2010 - Legge 30 dicembre n.240, titolo II, art. 4
LA RIFORMA COSTITUZIONALE Lo Stato ha la competenza esclusiva nella determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale Le Regioni hanno la competenza esclusiva in materia di diritto allo studio Le Regioni, quindi, non hanno una piena autonomia legislativa in considerazione della competenza del legislatore statale a determinare i livelli essenziali. Tale limite è giustificato dall intento di garantire nel paese l uniformità delle condizioni di vita.
QUESTIONI RILEVANTI 1) Rapporto tra Stato e Regioni per l esercizio delle competenze: Le limitazioni alla competenza esclusiva hanno l obiettivo di evitare eccessive differenziazioni 2) Individuazione dei L.E.P. delle prestazioni: Importi minimi delle borse Criteri relativi alla individuazione degli aventi diritto 3) Meccanismi di finanziameno dei L.E.P. Cofinanziamento Stato-Regioni Apporto diretto di tutti gli studenti attraverso la tds
SOGGETTI DEL DIRITTO ALLO STUDIO L.390/91 Stato Programmazione, indirizzo e coordinamento Regioni Interventi per attuare il diritto allo studio Università Organizzare i servizi
Attribuzioni delle università (art. 12 dpcm) 1. Le università [ ] in materia di diritto agli studi universitari: a) concedono l'esonero totale o parziale dal pagamento dei contributi, [ ]; b) agevolano la frequenza ai corsi, nonché lo studio individuale, anche mediante l'apertura in ore serali di biblioteche e laboratori; c) promuovono corsi per studenti lavoratori d) promuovono attività culturali, sportive e ricreative,; e) curano l'informazione circa [ ] gli interventi di loro competenza in materia di diritto agli studi universitari; f) promuovono interscambi di studenti; g) sostengono le attività formative autogestite.
FONTI DI FINANZIAMENTO Fondi regionali Fondo integrativo (MIUR) Tassa diritto allo studio
FONDO INTEGRATIVO
FONDO PER IL MERITO TITOLO II, ART. 4 L.240/2010 Il F.M. è istituito presso il Ministero dell economia e delle finanze Il F.M. è destinato a erogare: - borse e buoni studio ai migliori studenti - i prestiti d onore Il F.M. è costituito da fondi di privati e da fondi tolti al finanziamento per il diritto allo studio.
EMENDAMENTO NON APPROVATO <<Il Fondo è attivato annualmente a seguito dell esaurimento delle graduatorie degli idonei al conseguimento delle borse di studio, di cui all art. 8 della legge 2 dicembre 1991, n. 390.[ ]>> Proposta di emendamento della Conferenza Stato-Regioni allegato al parere (negativo) espresso al disegno di legge Gelmini
COME SI ACCEDE Mediante prove nazionali standard Mediante criteri nazionali standard Tali criteri dovranno essere definiti da Tali criteri dovranno essere definiti da decreti ministeriali con i quali si stabiliranno anche: Criteri e modalità di restituzione Ammontare dei premi e loro differenziazione Ammontare massimo garantito Requisiti di merito per mantenere il diritto ai premi
COME VIENE ALIMENTATO IL FONDO? Versamenti spontanei di privati, società, enti e fondazioni (il MIUR, di concerto con il MEF promuove, anche con apposite convenzioni, il concorso dei privati) Eventuali trasferimenti pubblici previsti da specifiche disposizioni (solo per i premi di studio) Quota finanziata dallo Stato (il corrispettivo sarà determinato dal MEF con propri decreti)
PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI DELLA GELMINI (ART. 5, COMMA 6, L 240/10) Definire i LEP, anche con riferimento ai requisiti di merito ed economici; Garantire ampia libertà di scelta agli studenti in relazione alla fruizione dei servizi per il dsu; Definire i criteri per l attribuzione del F.do Integrativo; Favorire il raccordo Stato-Regioni-Province-Università per potenziare servizi ed interventi; Sperimentare nuovi modelli nella gestione e nell erogazione degli interventi; Disciplinare i requisiti minimi per l accreditamento dei collegi universitari legalmente riconosciuti, anche ai fini della concessione del finanziamento statale.
ASPETTI CRITICI RILEVANTI 1) Vengono tolti soldi al fondo per il Diritto allo Studio diminuire ancora l accessibilità alla formazione universitaria per chi è privo di mezzi, contro la nostra Costituzione. 2) Prove nazionali di merito: hanno senso? Vengono tenute in considerazione le inclinazioni e programmi degli atenei, che sono diverse, in base anche alle specificità territoriali? 3) Ci si preoccupa di garantire innanzitutto una condizione di parità e di equità, basata sulla possibilità per chi è meno abbiente di poter studiare? Non è che, per caso, così c è il rischio di creare più disparità fra ceti di studenti, andando paradossalmente contro la logica del vero merito?
L.390/91 l'accesso ai servizi e alle provvidenze economiche è garantito a tutti gli studenti iscritti nelle università che hanno sede nella regione, secondo criteri di parità di trattamento, indipendentemente dalle aree geografiche di provenienza e dai corsi di diploma e di laurea cui gli studenti stessi afferiscono; L.240/10 La delega dovrà prevedere, nell'ambito della programmazione degli accessi alle borse di studio, di riservare la quota del 10 per cento agli studenti iscritti nelle universita'della regione in cui risultano residenti. le borse di studio, [ ], non possono comunque essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo attribuite, tranne che con quelle [ ] volte ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti; Gli interventi previsti al comma 1 sono cumulabili con le borse di studio assegnate ai sensi dell'articolo 8 della legge 2 dicembre 1991, n. 390. 1. Allo Stato spettano l'indirizzo, il coordinamento e la programmazione degli Interventi. 2. Le regioni attivano gli interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale. 3. Le università organizzano i propri servizi, in modo da rendere effettivo e proficuo lo studio universitario. Lo stato dovrà definire i LEP Le regioni avranno il compito di disciplinare ed attuare il diritto allo studio
IL PROGRAMMA FORMATIVO DEI COLLEGI UNIVERSITARI LEGALMENTE RICONOSCIUTI Orientamento in ingresso Tutorato Attività culturali Attività formative complementari Orientamento in uscita Vocazione internazionale dei Collegi La residenzialità come un servizio alla persona Verifica della qualità dei servizi e delle attività formative