Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche



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AREA SVILUPPO SOSTENIBILE E PIANIFICAZIONE AMBIENTALE Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche Torino, 08 AGO 2008 N.196-43539/2008 OGGETTO: AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE AI SENSI DEL D.LGS. 59/2005 ART. 5. SOCIETA : Azienda Intercomunale Difesa Ambiente - AIDA SEDE LEGALE Via Collegno n. 60 10044 Pianezza (TO) SEDE OPERATIVA: Via Collegno n. 60 10044 Pianezza (TO) P.IVA:06644430016 POS. n. 017018 Il Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche PREMESSO CHE: l art. 36 comma 2 del D.Lgs. 152/99 e s.m.i. ora abrogato e sostituito dall art. 110 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., prevede che, in deroga al generale divieto di cui al comma 1 del medesimo articolo, l autorità competente al rilascio delle autorizzazioni in materia di gestione rifiuti, in relazione a particolari esigenze e nei limiti della capacità residua di trattamento, può autorizzare il gestore del servizio idrico integrato a smaltire nell impianto di trattamento di acque reflue urbane rifiuti liquidi, limitatamente a tipologie compatibili con il processo di depurazione; in virtù del citato disposto normativo, l Azienda Intercomunale Difesa Ambiente (nel seguito indicata per brevità come AIDA) è attualmente autorizzata all esercizio dell attività di trattamento biologico di rifiuti speciali non pericolosi presso l impianto di depurazione di Via Collegno 60 nel Comune di Pianezza, per effetto dell autorizzazione n. 136-209763/2003 dell 8/8/2003 e s.m.i. in scadenza l 11/8/2008; in data 5/11/2004 con nota di prot. prov.le n. 333300/2004, l AIDA ha presentato istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell allora vigente D.Lgs. 372/1999 (ora abrogato ed interamente sostituito dal D.Lgs. 59/2005 e s.m.i) relativamente alla sede operativa richiamata in oggetto. L impianto di depurazione di Via Collegno 60, infatti, è da considerarsi impianto esistente secondo la definizione di cui all art. 2 comma 1 lett. d) e rientra nella tipologia di cui al punto 5.3 dell Allegato I al D.Lgs. 59/2005; in data 2/3/2005, in seguito alla comunicazione di avvio del procedimento dal parte della Provincia di Torino, AIDA ha effettuato l annuncio pubblico previsto dall art. 5 comma 7 del D.Lgs. 59/2005 sul quotidiano La Stampa ; in data 23/5/2006 si è svolta, conformemente a quanto previsto nella D.G.P. n. 287-71402/2005, una conferenza istruttoria nel corso della quale i soggetti convocati, hanno discusso con la Società i contenuti dell istanza presentata ed hanno valutato lo stato di applicazione delle BAT all impianto, relazionandolo in particolare con le caratteristiche qualitative del corpo recettore; sulla base delle richieste avanzate nel corso della conferenza dei servizi, in data 7/6/2006 con nota di prot. 183719/LB3/RM sono state richieste all AIDA integrazioni alla documentazione presentata. Come previsto all art. 5 comma 13 del D.Lgs. 59/2005 è stato fissato il termine di 90 giorni per la presentazione della documentazione integrativa; pag. 1 di 17

nel seguito l AIDA con nota di prot. 300484 del 19/9/2006 ha richiesto proroga per il termine fissato per il deposito della documentazione integrativa; in data 13/11/2006 con nota di prot. prov.le n. 434650 del 14/11/2006 l AIDA ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta. Tale documentazione conteneva altresì il piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche previsto dal Regolamento Regionale 1/R del 20/2/2006, come precisato dalla stessa AIDA con nota di prot. prov.le n. 21659 del 3/1/2007; PREMESSO ALTRESI CHE : attualmente l AIDA è in possesso delle seguenti autorizzazioni ambientali: -autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale (Dora Riparia) ai sensi dell art. 45 del D.Lgs. 152/99 (ora art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) di cui alla determinazione n. 69-78418 del 5/5/1999; - autorizzazione all esercizio dell attività di trattamento biologico di rifiuti speciali non pericolosi di cui al punto D8 dell Allegato B al D.Lgs. 22/97 e s.m.i. ai sensi dell art. 28 del medesimo decreto (ora art. 208 del D.Lgs. 152/2006) di cui alla determinazione n. 136-209763/2003 dell 8/8/2003; -autorizzazione all esercizio dell attività di recupero biogas in regime di comunicazione ai sensi dell art 33 del D.Lgs. 22/97 e s.m.i. (ora art. 216 del D.Lgs. 152/2006) con numero di iscrizione 1852/03; l impianto di depurazione in oggetto è soggetto alla normativa IPPC per effetto dell attività di gestione rifiuti: esso ricade infatti nel punto 5.3 dell Allegato I del D.Lgs. 59/2005 come impianto di trattamento biologico di rifiuti non pericolosi con potenzialità superiore a 50t/giorno; con deliberazione della Conferenza dell Autorità d Ambito n. 173/2004 è avvenuto l affidamento della gestione del servizio idrico integrato alla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A (di seguito indicata per brevità come SMAT). La sopra citata determinazione prevedeva un termine temporale per il perfezionamento delle procedure di trasformazione, fusione od incorporazione al suddetto gestore unico di tutti i soggetti preesistenti, tra cui AIDA; in data 27/12/2004 l AIDA, e gli altri gestori di impianti pubblici di depurazione autorizzati al trattamento rifiuti ai sensi dell allora vigente art. 28 del D.Lgs. 22/97 e s.m.i. venivano informati circa la necessità di provvedere alla voltura delle autorizzazioni vigenti al nuovo gestore, compresa quella alla gestione rifiuti, qualora il nuovo gestore fosse interessato alla prosecuzione di tale attività. Nella citata si ribadiva la necessità di volturare contestualmente l autorizzazione allo scarico e quella alla gestione rifiuti, non potendo coesistere due gestori diversi sul medesimo impianto esercenti attività che originano un unico scarico; nel seguito SMAT, in qualità di nuovo gestore del servizio idrico integrato è stata convocata alla conferenza istruttoria del 23/5/2006 nel corso della quale ha confermato la volontà di subentrare all AIDA nell attività di gestione rifiuti e pertanto a proseguire l iter amministrativo finalizzato all ottenimento dell AIA; in data 25/9/2007 si è svolta la conferenza dei servizi indetta ai sensi dell art. 14 ter della L.241/1990 e s.m.i. prevista all art.5 comma 10 del D.Lgs. 59/2005 e s.m.i. Le Amministrazioni convocate, hanno espresso il proprio unanime assenso in merito all istanza presentata evidenziando che andava risolta la questione della titolarità dell autorizzazione; in data 01/08/2008con nota di prot. prov.le n. 537385 del 4/8/2008, l AIDA e la SMAT pag. 2 di 17

hanno trasmesso una nota a firma congiunta con la quale informavano la Provincia dell imminente costituzione di una nuova azienda cui affidare la gestione dell impianto in argomento. Nelle more della costituzione di tale nuova azienda e in attesa della sua piena operatività, le due aziende hanno richiesto il rilascio dell Autorizzazione Integrata Ambientale in capo ad AIDA per un periodo di tempo pari ad un anno, precisando che l autorizzazione verrà volturata al soggetto titolato quanto prima; vista la nota a firma congiunta dei due soggetti coinvolti e l esito dei lavori di conferenza il Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche, competente all adozione del provvedimento finale, con nota di prot. 548049 del7/8/2008, ha adottato la determinazione di conclusione favorevole del procedimento ai sensi dell art. 14- ter, comma 6-bis, della L. 241/1990 e s.m.i.; CONSIDERATO CHE: per quanto riguarda la titolarità dell autorizzazione: il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. prevede che, in casi particolari e compatibilmente con il processo di depurazione, l autorità competente può autorizzare il gestore del servizio idrico integrato all esercizio dell attività di trattamento rifiuti presso un impianto di depurazione di acque reflue urbane. Nel caso specifico, per effetto dell affidamento della gestione del servizio idrico integrato con Deliberazione dell ATO3 n. 173/2004, il soggetto titolato a richiedere l autorizzazione in argomento è la SMAT. Con nota a firma congiunta trasmessa in data 1/8/2008, l AIDA e la SMAT hanno richiesto il rilascio dell Autorizzazione Integrata Ambientale ad AIDA per il periodo transitorio di un anno, precisando che, entro la scadenza, l autorizzazione verrà volturata al soggetto titolato. Preso atto di quanto richiesto, si ritiene di poter procedere con il rilascio dell AIA per il tempo limitato di un anno, come espressamente richiesto dagli interessati; dal punto di vista tecnico, nel corso dell istruttoria finalizzata all esame dell istanza di AIA presentata dall AIDA, si è verificato lo stato di applicazione delle BAT individuate nei documenti di riferimento. Dall esame della documentazione in atti e tenuto conto dei pareri espressi da parte dei soggetti convocati in sede di conferenza dei servizi è emerso che: in merito all attività di gestione rifiuti: - l AIDA è in possesso, per l impianto di depurazione in argomento, di registrazione EMAS (Regolamento Ce n. 761/2001). Le procedure gestionali relative all accettazione, campionamento e analisi del rifiuto in ingresso all impianto in atto presso l impianto sono risultate rispondenti ai requisiti generali individuati dalla BAT. In caso di subentro da parte di SMAT, nella certificazione suddetta, come previsto all art. 9 comma 2, il rinnovo dell autorizzazione verrà effettuato ogni otto anni; - sulla base della documentazione agli atti l impianto dispone di una capacità depurativa residua che è possibile destinare all attività di trattamento rifiuti. Come disposto espressamente dalla normativa in materia, l impianto di depurazione dovrà essere prioritariamente destinato alla depurazione acque reflue urbane provenienti dall agglomerato di riferimento: l attività di gestione rifiuti non dovrà pertanto compromettere in alcun modo l assolvimento di tale funzione primaria; - l impianto di depurazione dispone di una sezione di stoccaggio destinata all immagazzinamento dei rifiuti prima del loro invio a trattamento. Tale sezione consente di espletare le procedure di campionamento ed analisi ed eventualmente gestire le non conformità. Per quanto riguarda l attività di trattamento biologico di rifiuti non pericolosi, l istruttoria svolta non ha rilevato la necessità di adeguamenti alle BAT. pag. 3 di 17

- presso l impianto è in essere l attività di recupero energetico per cogenerazione del biogas prodotto dai digestori anaerobici della linea fanghi: tale attività viene svolta in regime di comunicazione ex art. 33 del D.lgs. 22/97 e s.m.i. (ora sostituito dall art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. parte IV). Le caratteristiche tecniche della sezione di recupero energetico del biogas sono rispondenti ai requisiti riportati al punto 2 Allegato 2 Suballegato 1 del DM 5/2/98 e s.m.i.. La presente autorizzazione conterrà, pertanto, anche l autorizzazione all esercizio dell attività di recupero energetico; - sempre in merito alla suddetta attività, si evidenzia che in seguito alla pronuncia della Corte di Giustizia Europea, anche gli impianti che svolgono attività di recupero in procedura semplificata devono espletare gli adempimenti previsti in materia di VIA, qualora rientranti in una delle categorie progettuali riportate nella normativa di riferimento. A tal proposito occorre evidenziare che la sezione di recupero del biogas presso l impianto in oggetto ha una potenzialità inferiore alle 100t/g pertanto in questo caso non è necessaria l acquisizione preventiva del giudizio di compatibilità ambientale; per quanto riguarda le emissioni in atmosfera: - le emissioni in atmosfera che si originano dall impianto in argomento provengono dai motori per il recupero energetico del biogas, attività svolta ai sensi del DM 5/2/1998 e s.m.i. I limiti di emissione, sono pertanto quelli individuati al punto 2 Allegato 2 Suballegato 1 del medesimo decreto; in merito agli scarichi idrici ed alle gestione delle acque meteoriche: - lo scarico dell impianto recapita nel Fiume Dora Riparia: in considerazione delle caratteristiche del corpo recettore e dell attività di gestione rifiuti in essere presso l impianto i limiti da rispettare sono quelli previsti nelle Tabelle 1 e 3 Allegato 5 della parte III al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. Al fine di garantire un elevato livello di protezione ambientale, il gestore dovrà attenersi ad alcune condizioni e prescrizioni riportate in dettaglio nell Allegato D al presente provvedimento; - nell ultima integrazione presentata, l AIDA ha confermato che lo scarico del by pass in testa all impianto (denominato scolmatore) recapita i propri reflui al recettore finale tramite la stessa condotta con cui sono scaricate le acque reflue depurate e che la tubazione denominata by pass di Pianezza ha un punto di immissione in corpo recettore distinto dallo scarico del depuratore. In merito si precisa che dovrà essere verificato se tale immissione si configuri come scarico soggetto ad autorizzazione ai sensi della normativa vigente; - per quanto riguarda i limiti relativi al parametro escherichia coli di cui alla tabella 3 allegato 5 della parte III del D.lgs. 15272006 e s.m.i., sono in corso delle valutazioni con il Dipartimento Provinciale ARPA di Torino, al fine di individuare il limite più idoneo anche in funzione delle caratteristiche del corpo recettore: il suddetto limite sarà pertanto soggetto ad eventuali aggiornamenti, se ritenuti necessari; - in merito alla gestione delle acque meteoriche, l AIDA ha presentato il piano di prevenzione e gestione previsto dal Regolamento Regionale 1/R/2006 così come modificato dal Regolamento Regionale 7/R/2006. Dall esame di quanto trasmesso non sono emersi elementi ostativi all approvazione del suddetto piano, ferma restando la necessità di individuare alle condizioni e prescrizione specifiche in materia; per quanto riguarda la matrice rumore ed i consumi energetici: - in considerazione del sito di ubicazione e del fatto che le attività svolte presso l impianto non presentano consumi energetici significativi, non si ritengono necessarie particolari misure di riduzione, fatto salvo il rispetto dei provvedimenti emessi dal Comune di Pianezza nel rispetto delle competenze ad esso attribuite; pag. 4 di 17

- i consumi energetici dell impianto sono in linea con quanto riportato nei documenti BRef, pertanto non sono necessari, attualmente, interventi di riduzione ed ottimizzazione dell uso dell energia; non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico previste all art. 5 comma 8 del D.Lgs. 59/2005 e s.m.i.; il Sindaco del Comune di Pianezza non ha individuato prescrizioni in materia igienicosanitaria di cui all art. 5, comma 11, del D.Lgs. 59/2005; i competenti Servizi della Provincia e le altre Amministrazioni presenti nella Conferenza del 25/09/2007 hanno espresso, in tale sede, il proprio assenso al rilascio dell Autorizzazione Integrata Ambientale all impianto in oggetto, individuando le modalità da adottare per la protezione dell ambiente nel suo complesso sotto forma di condizioni e prescrizioni cui il soggetto titolare dovrà attenersi nello svolgimento dell attività autorizzata al fine di garantire il rispetto dei limiti di emissione imposti per ciascuna matrice ambientale; ai sensi dell art. 5, comma 14, del D.Lgs. 59/2005 l Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce ad ogni effetto ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientale. Nel caso specifico le autorizzazioni da sostituirsi attraverso l Autorizzazione Integrata Ambientale che verrà rilasciata alla Società SMAT S.p.A. per l impianto di Feletto sono le seguenti: - autorizzazione ai sensi dell art. 208 del D.Lgs. 152/2006 per l esercizio dell attività di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi di cui al punto D8 dell Allegato B alla parte IV del medesimo decreto; - comunicazione ai sensi dell art. 216 del D.Lgs. 152/2006 per l esercizio dell attività di recupero di rifiuti non pericolosi (biogas) secondo le specifiche tecniche di cui al DM 5/2/1998 e s.m.i, che individua anche limiti di emissione in atmosfera; - autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane in acque superficiali (Fiume Dora Riparia) ai sensi dell art. 124 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; - approvazione del piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche ai sensi del Regolamento Regionale 1/R del 20 febbraio 2006 così come modificato dal Regolamento Regionale 7/R del 2 agosto 2006. Ai sensi della vigente normativa, a copertura degli obblighi derivanti dall attività di trattamento biologico di rifiuti, è necessaria la prestazione di idonee garanzie finanziarie secondo le modalità e le tempistiche contenute nella DGR n. 20-192 del 12/6/2000 e s.m.i. L attività di recupero energetico del biogas effettuata in procedura semplificata, invece, rende necessario il pagamento dei diritti annuali di iscrizione all Albo Gestori Ambientali; RITENUTO pertanto di: rilasciare all AIDA l Autorizzazione Integrata Ambientale prevista all art. 5 del D.Lgs. 59/2005 e s.m.i. relativamente alla sede operativa dell impianto di depurazione di Via Collegno 60 nel Comune di Pianezza. La presente autorizzazione sostituisce, a norma dell art. 5 comma 14 del D.Lgs. 59/2005 e s.m.i., i seguenti provvedimenti: - autorizzazione ai sensi dell art. 208 del D.Lgs. 152/2006 per l esercizio dell attività di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi di cui al punto D8 dell Allegato B alla parte IV del medesimo decreto; - comunicazione ai sensi dell art. 216 del D.Lgs. 152/2006 per l esercizio dell attività di recupero di rifiuti non pericolosi (biogas) secondo le specifiche tecniche di cui al DM 5/2/1998 e s.m.i, che individua anche limiti di emissione in atmosfera; pag. 5 di 17

- autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane in acque superficiali (Fiume Dora Riparia) ai sensi dell art. 124 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; - approvazione del piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche ai sensi del Regolamento Regionale 1/R del 20 febbraio 2006 così come modificato dal Regolamento Regionale 7/R del 2 agosto 2006; stabilire, come previsto all art. 5 comma 1 del D.Lgs. 59/2005 e s.m.i., alcune prescrizioni e condizioni cui il gestore dovrà attenersi nell esercizio dell attività autorizzata per garantire un elevata protezione ambientale descritte dettagliatamente negli allegati A, B, C e D che costituiscono parte integrante del presente provvedimento; stabilire che, come richiesto dal soggetto istante (AIDA) e dalla SMAT in qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato, per le motivazioni esposte in premessa la durata della presente autorizzazione è limitata ad un anno a decorrere dalla data di emanazione. Per la prosecuzione dell attività di gestione rifiuti la SMAT dovrà comunicare formalmente l intenzione di subentrare ad AIDA nello svolgimento della suddetta attività entro 60 giorni dalla data di scadenza di cui sopra; disporre che, entro 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto, vengano prestate idonee garanzie finanziarie secondo le modalità contenute nella DGR 20-192 del 12/6/2000 e s.m.i.; VISTI: - la legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso agli atti amministrativi ; - il decreto legislativo 18 febbraio 2005 n. 59 recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell inquinamento; - il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante Norme in materia ambientale ed in particolare la parte quarta che disciplina la gestione dei rifiuti e la parte terza in materia di tutela delle acque dall inquinamento e di gestione delle risorse idriche; - la legge regionale 26 aprile 2000 n. 44, contenente disposizioni normative per l attuazione del Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112; - la legge regionale 24 ottobre 2002 n. 24, recante norme per la gestione dei rifiuti; - il regolamento regionale del 20/02/2006 n. 1/R recante Disciplina delle acque meteoriche e di dilavamento e di lavaggio piazzali così come modificato dal regolamento regionale 2/08/2006 n. 7/R; - la D.G.P. n. 1057-356536 del 2 agosto 2005 Regolamento sull Ordinamento degli Uffici e dei Servizi ; - la D.G.P. n. 287-74102 dell 11 aprile 2006 Approvazione linee guida per lo svolgimento delle conferenze istruttorie ; Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35 dello Statuto provinciale; Visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto Provinciale. DETERMINA : 1. di rilasciare all AIDA l Autorizzazione Integrata Ambientale prevista all art. 5 del D.Lgs. 59/2005 e s.m.i. relativamente alla sede operativa dell impianto di depurazione di Via Collegno 60 nel Comune di Pianezza. La presente autorizzazione sostituisce, a norma dell art. 5 comma 14 del D.Lgs. 59/2005 e s.m.i., i seguenti provvedimenti: pag. 6 di 17

- autorizzazione ai sensi dell art. 208 del D.Lgs. 152/2006 per l esercizio dell attività di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi di cui al punto D8 dell Allegato B alla parte IV del medesimo decreto; - comunicazione ai sensi dell art. 216 del D.Lgs. 152/2006 per l esercizio dell attività di recupero di rifiuti non pericolosi (biogas) secondo le specifiche tecniche di cui al DM 5/2/1998 e s.m.i, che individua anche limiti di emissione in atmosfera; - autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane in acque superficiali (Fiume Dora Riparia) ai sensi dell art. 124 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; - approvazione del piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche ai sensi del Regolamento Regionale 1/R del 20 febbraio 2006 così come modificato dal Regolamento Regionale 7/R del 2 agosto 2006; 2. di dare atto che il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto ogni altro visto, parere, autorizzazione in materia ambientale previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione a far data dalla ricezione del presente provvedimento da parte del gestore; 3. di stabilire, come previsto all art. 5 comma 1 del D.Lgs. 59/2005 e s.m.i., alcune prescrizioni e condizioni cui il gestore dovrà attenersi nell esercizio dell attività autorizzata per garantire un elevata protezione ambientale descritte dettagliatamente negli allegati A, B, C e D che costituiscono parte integrante del presente provvedimento; 4. di stabilire che, come richiesto dal soggetto istante (AIDA) e dalla SMAT in qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato, per le motivazioni esposte in premessa, la durata della presente autorizzazione è limitata ad un anno a decorrere dalla data di emanazione. Per la prosecuzione dell attività di gestione rifiuti la SMAT dovrà comunicare formalmente l intenzione di subentrare ad AIDA nello svolgimento della suddetta attività entro 60 giorni dalla data di scadenza di cui sopra; 5. di disporre che, entro 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto, vengano prestate idonee garanzie finanziarie secondo le modalità contenute nella DGR 20-192 del 12/6/2000 e s.m.i.; 6. di far salvo il pagamento da parte del gestore delle spese occorse ed occorrenti per l effettuazione dei rilievi, degli accertamenti dei sopralluoghi necessari per l istruttoria della domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale e per i successivi controlli; 7. di far salvi gli adempimenti del gestore previsti all art. 11 del D.Lgs. 59/2005 ed in particolare quanto previsto al comma 1 ed ai successivi commi 5, 6 e 10; 8. di dare atto che il presente provvedimento sarà oggetto di riesame da parte dell Amministrazione Provinciale qualora si verifichi una delle condizioni di cui all art. 9, comma 4, del D.Lgs. 59/2005; 9. di stabilire che la presente autorizzazione non esonera dall adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente ed applicabili all impianto in oggetto: in particolare è fatto salvo l obbligo di pagamento dei diritti annuali di iscrizione all Albo Gestori Ambientali; Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di conoscenza innanzi al TAR Piemonte. Fanno parte integrante del presente provvedimento gli Allegati A, B, C e D. Il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza contabile. RM Firmato in originale Il Dirigente del Servizio (ing. Pier Franco ARIANO) pag. 7 di 17

A.1) TIPOLOGIE DI RIFIUTI E MODALITÀ DI TRATTAMENTO. ALLEGATO A Sono di seguito descritte le tipologie di rifiuti per le quali è ammessa l'attività di trattamento autorizzata con il presente atto. 020101 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia 020201 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia 020301 fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti 020502 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 020603 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 020705 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 070612 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07.06.11 190703 percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19.07.02 190805 fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane 200303 residui della pulizia stradale 200304 fanghi delle fosse settiche A.2) LIMITI MASSIMI IN CONCENTRAZIONE DEI RIFIUTI IN INGRESSO ALL'IMPIANTO Tabella 1 - Limiti inderogabili per tutti gli insediamenti (parametri previsti dalla tabella n. 5 dell'allegato 5 al D.Lgs. 152/99 e s.m.i.). Parametro unità di misura valore Arsenico mg/l 0.5 cadmio mg/l 0.02 Cromo Totale mg/l 4 Cromo VI mg/l 0.20 Mercurio mg/l 0.005 Nichel mg/l 4 Piombo mg/l 0.3 Rame mg/l 0.4 Selenio mg/l 0.03 Zinco mg/l 1 Fenoli mg/l 1 Idrocarburi totali mg/l 10 Solevnti organici aromatici mg/l 0.4 Solventi organici azotati mg/l 0.2 Solventi clorurati mg/l 2 Pesticidi fosforati mg/l 0.10 Aldrin mg/l 0.01 Dieldrin mg/l 0.01 Endrin mg/l 0.002 Isodrin mg/l 0.002 Nota: Il valore limite per i fenoli in conformità alla nota 3 della tabella 5 Allegato 5 al D.Lgs. 152/99 si applica unicamente ai fenoli non di tipo naturale quali i clorofenoli. Per i fenoli totali non dovrà comunque venire superato il valore di 5 mg/l. Tabella 2 Parametro unità di misura valore solidi sospesi totali mg/l 2000 Azoto ammoniacale come NH4+ mg/l 200 Azoto nitroso come N mg/l 4 Fosforo totale come P mg/l 20 Grassi ed olii animali e vegetali mg/l 200 Cloruri come Cl- mg/l 4500 pag. 8 di 17

Tabella 3 AIA Azienda Intercomunale Difesa Ambiente - AIDA Parametro unità di misura valore solidi sospesi totali mg/l 700 COD mg/l 1000 Ferro come Fe mg/l 300 tensioattivi Totali mg/l 20 Tabella 4 Parametro unità di misura valore ph ----- 5.5-9.5 conducibilità a 20C us/cm 30000 COD mg/l 12000 + Azoto ammoniacale come NH 4 mg/l 3500 Azoto totale come N mg/l 3000 Tensioattivi totali mg/l 20 Alluminio come Al mg/l 4 Ferro come Fe mg/l 300 Manganese come Mn mg/l 4 Cloruri come Cl - mg/l 4500 Solfati come SO 3 mg/l 1000 Tabella 5 Parametro unità di misura valore Solidi sospesi totali mg/l 2000 Alluminio mg/l 20 Cloro attivo libero mg/l 3 Tabella 6 Parametro unità di misura valore ph ----- 6.5-9 Solidi sospesi totali mg/l 20000 BOD mg/l 30000 COD mg/l 40000 + Azoto Ammoniacale come NH 4 mg/l 700 Grassi ed olii animali e vegetali mg/l 50 Zolfo totale come S mg/l 200 Solfati come SO 4 mg/l 1200 Fosforo Totale come P mg/l 400 pag. 9 di 17

ALLEGATO B MODALITÀ DI TRATTAMENTO L'impianto di depurazione è composto da una linea acqua ed una linea fanghi, che sono descritte qui di seguito. B.1) Linea acque. La linea acque si compone delle seguenti operazioni: - grigliatura. È posta all'arrivo dei collettori fognari ed è la fase in cui vengono raccolti i materiali più grossolani che si trovano nell'effluente. Questi vengono convogliati in cassonetti e smaltiti in discarica. - dissabbiatura e/o disoleatura. È composta da due dissabbiatori circolari in cui avviene la separazione delle particelle inorganiche e delle sostanze oleose dai reflui. - sedimentazione primaria. Il processo avviene in una vasca circolare dove sedimenta circa il 70 % dei solidi. - reattore biologico. Si compone di una zona senza aria, detta vasca di predenitrificazione, finalizzata all'abbattimento dell'azoto contenuto nel refluo, ed una dove l'aria viene fatta gorgogliare dal fondo per ridurre l'inquinamento organico carbonioso. Nella prima vasca vengono miscelate le acque provenienti dalla sedimentazione primaria con i fanghi attivi provenienti dalla vasca di ossidazione. In quest'ultima transitano poi le acque provenienti dalla vasca di predenitrificazione ed avvengono le reazioni in presenza di ossigeno. - sedimentazione secondaria. È composta da due vasche di decantazione, sul fondo delle quali si raccoglie il fango biologico, mentre l'acqua depurata viene inviata mediante condotte, alla vasca di clorazione. - vasca di clorazione. Viene utilizzata solo in particolari casi di emergenza ed il reagente utilizzato per disinfettare l'acqua dagli agenti patogeni è l'ipoclorito di sodio, che si trova in forma liquida. B.2) Linea fanghi. La linea fanghi si compone delle seguenti operazioni: - ispessimento: avviene in una vasca nella quale sono convogliati i fanghi provenienti dalla linea acqua per essere sottoposti ad un primo addensamento che ne aumenta la concentrazione. - digestione anaerobica: avviene all'interno di due digestori, uno primario ed uno secondario. Nel primo avviene la mineralizzazione della sostanza organica contenuta nel fango con la formazione di biogas. nel secondo si completa il processo di digestione dei fanghi e viene utilizzato come struttura di stoccaggio del biogas prodotto. - disidratazione: in questa fase dopo aver addizionato polielettrolita il fango viene passato attraverso un filtro a nastro e ridotto fino a raggiungere una percentuale pari al 30% in peso. B.3) Immagazzinamento ed immissione dei rifiuti in impianto L immissione dei rifiuti nell impianto può avvenire nei seguenti punti: - dalla postazione di scarico appositamente predisposta a monte dell impianto; - dai serbatoi destinati all immagazzinamento dei rifiuti; Le modalità di accettazione e/o omologazione dei rifiuti all impianto sono contenute nelle procedure operative trasmesse in occasione della domanda di AIA. B.4) Parametri impianto. La potenzialità massima dell'impianto in termini di carico organico in ingresso pari a 13250 Kg/d di COD e 887 Kg/d di Azoto Ammonicale (come NH 4 + ), nell'ambito della quantità massima giornaliera avviabile all'impianto devono intendersi ricompresi anche i reflui autorizzati con il presente atto. In particolare, la capacità residua dell'impianto pag. 10 di 17

utilizzabile per il trattamento delle tipologie di rifiuti autorizzate è pari a 6250 Kg/d di COD e 258 kg/d di Azoto Ammoniacale (come NH 4 + ). B.5) Sezione di recupero del biogas. Il recupero del biogas prodotto dalla fase di digestione anaerobica avviene all interno di un motore di potenza pari a 0,7 MW di potenza termica nominale. L attività di recupero viene svolta nel rispetto delle norme tecniche di cui al DM 5/2/1998 Allegato 2 Sub allegato 1 tipologia 2.2. Nel rispetto del medesimo DM 5/2/1998 Allegato 4 Sub allegato 2 il quantitativo massimo di biogas recuperabile in procedura semplificata deve essere inferiore a 214500 t/anno. pag. 11 di 17

ALLEGATO C PRESCRIZIONI IN MATERIA DI GESTIONE RIFIUTI È fatto obbligo di rispettare gli elaborati tecnici e gli intendimenti gestionali descritti nella documentazione prodotta ed allegata all'istanza di AIA del 5/11/2004 di prot. prov.le n. 333300/2004 e delle successive note integrative, purché non in contrasto con quanto di seguito prescritto. Ad integrazione delle previsioni progettuali e gestionali allegate all'istanza di autorizzazione, si prescrive quanto segue. C.1) è ammesso il trattamento dei rifiuti limitatamente alle tipologie individuate al precedente allegato A e con le modalità descritte nell allegato B; C.2) il trattamento delle tipologie di rifiuti riportate nella tabella di cui al punto A.1) è ammesso nei limiti della capacità depurativa residua dell'impianto di depurazione, di cui al precedente punto B.3) che è destinato prioritariamente al trattamento dei reflui civili ed industriali provenienti dal territorio di competenza. La valutazione della capacità residua dell impianto dovrà essere effettuata sulla base dell apposita procedura del sistema di gestione ambientale identificata con il numero 31 (trasmessa con nota di prot. prov.le n. 526821 del 12/12/2006). C.3) al fine di verificare costantemente l effettiva capacità residua dell impianto, il gestore dovrà effettuare annualmente con prima scadenza il 30/9/2008 una ricognizione dei nuovi insediamenti civile e/o produttivo allacciato all'impianto in oggetto. Le risultanze di detta verifica dovranno essere riassunte in una breve relazione contenente l indicazione del tipo di insediamento, l indicazione della relativa portata e del numero di abitanti equivalenti nonché l indicazione della capacità residua alla luce delle variazioni intervenute; C.4) i rifiuti destinati all'impianto di depurazione devono, comunque, essere immessi in maniera tale da garantire che la concentrazione complessiva dei reflui (sia proveniente da fognatura, sia da rifiuti), misurata immediatamente a valle della loro miscelazione non subisca cambiamenti tali da pregiudicare l'efficienza del processo biologico seguente. C.5) il gestore dovrà sospendere in trattamento dei rifiuti immediatamente e fino a completo ripristino delle normali condizioni operative al verificarsi delle seguenti condizioni: - riscontro del superamento di uno qualsiasi dei limiti previsti allo scarico in corso d acqua superficiale di cui all allegato D; - in caso di guasti o malfunzionamenti dell impianto o di peggioramento repentino della qualità dei reflui fognari in ingresso all impianto; - in caso di interventi di manutenzione straordinaria o programmata che possano influire sull efficienza depurativa dell impianto stesso; al verificarsi degli eventi sopra riportati, il gestore potrà comunque ritirare rifiuti fino ad esaurimento della capacità massima di stoccaggio autorizzata con il presente atto; C.6) presso l'impianto dovrà essere compilato e costantemente aggiornato un apposito registro impianto su cui siano annotati giornalmente: - quantitativi e provenienza di ogni codice CER conferito; - quantitativi, orario di invio e durata del conferimento per ogni tipologia di rifiuto; - quantitativi, orario dell immissione in impianto. Nello stesso registro deve essere indicato il livello di funzionalità dell'impianto al momento del conferimento la presenza di eventuali malfunzionamenti e le operazioni condotte al fine di ripristinare le normali condizioni operative, la sospensione delle attività di trattamento rifiuti dovute agli eventi di cui al precedente punto C.5); pag. 12 di 17

C.7) devono essere conservate presso l'impianto, per almeno un anno dalla data di effettuazione, le analisi relative alle concentrazioni ed alla quantità di ogni tipo di refluo in ingresso all'impianto. Su tali reflui dovranno essere testati fra l'altro i valori di concentrazione dei seguenti parametri: COD, TKN, Azoto Ammoniacale (come NH 4 + ); C.8) i rifiuti ammessi all'impianto devono rispettare i limiti di concentrazione riportati nelle tabelle recanti i limiti massimi di concentrazione per scarichi in pubblica fognatura contenute nel regolamento consortile di cui all'allegato A punto 2, che costituisce parte integrante del presente atto. C.9) per limitare l'instaurarsi di attività fermentative, il tempo massimo di stoccaggio dei rifiuti nei serbatoi non deve essere superiore a sette giorni. Decorso tale termine, e nel caso in cui l'impianto non disponga dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per il trattamento rifiuti, il titolare dovrà provvedere al loro smaltimento presso soggetti terzi autorizzati; C.10) la capacità massima di deposito autorizzata con il presente provvedimento è pari a 180m 3, (corrispondenti a circa 180t) pari al 90% del volume nominale complessivo dei serbatoi di stoccaggio. Lo stoccaggio dei rifiuti all interno dei serbatoi è finalizzato esclusivamente al loro successivo trattamento presso l impianto, fatto salvo il caso in cui ricorrano le fattispecie di cui al precedente punto C.9); C.11) i serbatoi destinati all immagazzinamento dei rifiuti devono possedere i requisiti indicati negli elaborati progettuali allegati all'istanza. Nel caso di utilizzo di recipienti mobili, dovranno essere utilizzati unicamente recipienti in buono stato di conservazione, dotati di impermeabilizzazioni efficienti, e realizzati in materiale compatibile ed inalterabile con il rifiuto contenuto; C.12) tutti i recipienti, fissi e mobili, recipienti devono inoltre essere contrassegnati con etichette e targhe ben visibili per dimensione e collocazione, indicanti la classificazione, lo stato fisico, la tipologia e la pericolosità dei rifiuti contenuti, questi ultimi suddivisi in base alle loro caratteristiche merceologiche, fatte salve eventuali altre indicazioni prescritte dalla normativa vigente; C.13) i serbatoi contenenti i rifiuti devono essere riempiti al massimo al 90% della capacità nominale delle stesse; qualora non già previsti, devono essere provvisti di opportuni indicatori del livello di riempimento e di dispositivi antitraboccamento, i quali dovranno essere mantenuti funzionanti ed efficienti; C.14) dovrà essere effettuato una volta l'anno, rispettando le tempistiche già in corso con i precedenti atti autorizzativi, il collaudo di tenuta idraulica dei serbatoi di stoccaggio dei rifiuti autorizzate con il presente atto. La relazione di collaudo, firmata da tecnico competente abilitato ed iscritto ad idoneo albo professionale, dovrà pervenire al Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche della Provincia di Torino entro 30 giorni dalla data di esecuzione; C.15) il gestore deve comunicare, con congruo preavviso (non inferiore a 30 giorni) e mediante lettere a raccomandata a.r., la data di fine esercizio dell'attività autorizzata; in merito è fatto obbligo al richiedente di provvedere entro la suddetta data allo smaltimento di tutto il materiale presente presso l'insediamento; l'istante dovrà altresì provvedere alla dismissione delle aree e delle strutture fisse interessate dal trattamento, secondo un piano di dismissione che prenda atto delle eventuali variazioni dell'attività; tale piano dovrà essere inoltrato entro 60 giorni dal ricevimento del presente atto; il piano dovrà essere inoltre aggiornato contestualmente alle comunicazioni relative alle variazioni dell'attività e comunque in occasione del preavviso di fine esercizio; C.16) negli stessi termini di presentazione del piano di dismissione di cui al precedente pag. 13 di 17

punto, il gestore dovrà trasmettere un piano di emergenza ambientale, che dovrà anch'esso essere aggiornato in occasione delle variazioni di attività e del preavviso di fine esercizio; C.17) nel caso in cui si verifichino situazioni di emergenza, inconvenienti o incidenti, fatto salvo quanto espressamente previsto dall art. 11 comma 3 lett. c del D.Lgs. 59/05, dovranno essere adottate le procedure indicate nel piano di emergenza di cui al precedente punto C.16); C.18) nell esercizio dell attività di gestione rifiuti autorizzata dovranno essere evitati gli inconvenienti derivanti dalla produzione di rumore e vibrazioni. I limiti da rispettare sono pari a 70 db(a), diurni e notturni. Sono fatti salvi gli eventuali adempimenti previsti dai provvedimenti di competenza comunale; C.19) deve essere garantito a qualsiasi ora l'immediato accesso agli impianti da parte del personale di vigilanza e delle autorità preposte al controllo senza l'obbligo di approvazione preventiva da parte della Direzione e deve essere reso fattibile il prelievo di qualunque sostanza presente nell'insediamento. Deve essere inoltre sempre possibile reperire un responsabile tecnico; C.20) in caso di modifiche all'attività svolta, rispetto a quanto autorizzato, sostituzione del tecnico responsabile dell'impianto e variazione del nome o della ragione sociale dell'azienda, il gestore dovrà darne preventiva comunicazione con le modalità previste dall art. 10 del D.Lgs. 59/05, salvo l'obbligo di ottemperare a quanto verrà richiesto in merito dall'amministrazione Provinciale, nonché richiedere ove necessario nuove autorizzazioni; C.21) la presente autorizzazione, corredata di una copia di tutta la documentazione trasmessa in allegato all istanza di autorizzazione integrata ambientale, durante lo svolgimento dell'attività, dovrà essere sempre custodita, anche in copia, presso il centro operativo di cui all'oggetto. pag. 14 di 17

ALLEGATO D PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SCARICHI IDRICI ED ACQUE METEORICHE E autorizzato lo scarico in corpo idrico superficiale (Fiume Dora Riparia) delle acque reflue provenienti dall impianto di depurazioni di cui all oggetto, a servizio di un agglomerato di circa 60000 A.E. e fatto salvo il rispetto degli intendimenti tecnici descritti nella documentazione inviata in occasione della domanda di AIA e contenuta nella documentazione agli atti: a conferma ed integrazione di quanto dichiarato dal gestore si prescrive il rispetto di quanto di seguito specificato: D.1) lo scarico dovrà rispettare i limiti previsti dall allegato 5 della parte terza, Tabella 1 e Tabella 3, del D.Lgs. 152/06 ovvero delle modalità e dei limiti che verranno successivamente indicati dalla Regione ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i; D.2) lo scarico dovrà inoltre rispettare la percentuale di abbattimento come sistema di riferimento per il controllo allo scarico finale in corpo idrico superficiale dei parametri riportati in Tabella 1 dell'allegato 5 della parte terza, del D.Lgs. 152/06, considerando i campioni medi ponderati nell'arco delle 24 ore; D.3) ai sensi dell allegato 5 della parte terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, dovrà essere effettuato l autocontrollo dello scarico con un numero minimo di 24 campioni all anno dei parametri BOD 5, COD e Solidi Sospesi (Tabella 1 dell allegato 5) con prelievi ad intervalli regolari, le cui analisi, firmate da tecnico abilitato ai sensi di legge, dovranno essere messe a disposizione degli enti preposti al controllo nei modi e nei tempi indicati dalla D.G.P. 1617-268360 del 28/12/2000 e s.m.i.; D.4) ai sensi dell allegato 5 della parte terza del D.Lgs. 152/06, dovrà essere effettuato il controllo dello scarico mediante almeno 24 campioni all anno dei parametri BOD 5, COD e Solidi Sospesi (Tabella 1 dell allegato 5) secondo le modalità e le tempistiche riportate nell allegato 1 della D.G.P. 1617-268360 del 28/12/2000 e s.m.i., che quindi dovrà essere completamente recepita ed attuata; D.5) dovrà essere effettuato un controllo annuale dello scarico relativamente ai parametri di Tabella 3 dell allegato 5 della parte terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; D.6) il campionamento dello scarico finale delle acque reflue dovrà essere effettuato subito a monte del punto di immissione nel corpo idrico recettore e quindi dovràn essere comprensivo del refluo già miscelato tra quello in uscita dal sistema di depurazione e dallo scaricatore di piena/by-pass, mentre il controllo dei parametri in ingresso dovrà avvenire all entrata dell impianto di trattamento, a monte di eventuali sfiori ed a valle dell immissione dei rifiuti. Pertanto dovrà essere inviata entro il 30/10/2008 una planimetria dell'impianto di depurazione in cui siano indicate le posizioni dei campionatori automatici per il prelievo dell acqua reflua per il controllo dei parametri del D.Lgs. 152/06 in ingresso ed in uscita dell impianto; D.7) è fatto divieto di diluizione dello scarico finale del depuratore per rientrare nei limiti di accettabilità con acque prelevate allo scopo; D.8) dovrà essere garantita l accessibilità dello scarico in corpo idrico superficiale per il campionamento, da parte degli Organi di Vigilanza e controllo, nei punti assunti per la misurazione in cui sia possibile effettuare un campione del refluo già miscelato tra quello in uscita dall impianto e quello dello scaricatore a monte dello stesso, effettuando con cadenza periodica le operazioni di manutenzione e pulizia atte a rendere agibile l accesso ai punti assunti per i campionamenti, sia in caso di pozzetto d ispezione, sia in caso di stramazzo; D.9) il gestore dovrà redigere un programma di interventi periodici di manutenzione ordinaria, studiato in funzione delle esigenze tecniche dell impianto di depurazione. Tali pag. 15 di 17

interventi dovranno essere annotati su registri da tenere a disposizione dell Autorità di Controllo; a tale programma dovrà essere allegato un manuale, destinato al personale incaricato, che definisca le procedure e le istruzioni operative per un'idonea manutenzione ordinaria e straordinaria da redigere a cura di tecnici qualificati; D.10) il gestore dovrà inviare per conoscenza alla Provincia di Torino, entro i primi trenta giorni dell'anno solare, il calendario di controlli ed autocontrolli di cui alla D.G.P. n. 1617-268360/2000 e s.m.i. dello scarico in corpo idrico superficiale; D.11) il gestore dovrà conservare i risultati dei monitoraggi e degli auto-controlli in apposito registro presso l insediamento a disposizione dell autorità di controllo; D.12) è fatto divieto di immissione delle acque meteoriche in acque sotterranee; D.13) il gestore dovrà annotare su apposito registro, le date e le modalità con cui sono state effettuate: a) le operazioni di pulizia e di lavaggio delle superfici scolanti tenendo conto delle tempistiche e delle modalità indicate nella documentazione presentata; b) gli eventuali interventi a seguito di sversamento accidentali o incidenti potenzialmente pericolosi per l ambiente; D.14) dovrà essere trasmesso alla Provincia di Torino ed all ARPA annualmente entro 30 aprile, un report relativo all anno precedente riportanti le seguenti informazioni in merito alle acque: a) volumi di scarico in acque superficiali; b) relazione con i risultati degli auto-controlli effettuati sullo scarico finale, allegando i certificati analitici redatti da laboratorio accreditato; D.15) il gestore dovrà conservare copia del piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche e della documentazione presentata al fine del conseguimento del presente atto presso l'insediamento da cui si origina l immissione; D.16) tutte le immissioni di acque meteoriche di dilavamento effettuate tramite condotte separate così come definite dall art. 3 del Regolamento n. 1/R del 20/02/2006 e s.m.i. sono soggette alla disciplina di quanto previsto nel medesimo articolo 3 comma 1; D.17) il gestore dovrà trasmettere entro il 30/10/2009: - una dichiarazione in merito alla presenza, presso l insediamento e nei reflui e rifiuti in ingresso, delle sostanze ricompresse nelle tabelle 1/A e 1/B dell allegato 1 della parte III del D.Lgs. 152/06 e della tabella 5 della parte III dello stesso decreto; - analisi dello scarico finale svolte da laboratorio accreditato a partire dalla data di ricevimento del presente provvedimento autorizzativo, in tempi individuati come significativi in relazione all attività di trattamento rifiuti, mirate ad individuare le sostane pericolose presenti nell insediamento di cui alle citate tabelle 1/A e 1/B dell allegato 1 della parte III del D.Lgs. 152/06 e della tabella 5 della parte III dello stesso decreto. A tal proposito si precisa che tali sostanze si devono ritenere presenti allo scarico finale se rilevate in concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità del metodo utilizzato; - una relazione tecnica che motivi le tempistiche di analisi e commenti i risultati ottenuti in seguito a quanto svolto in ottemperanza al punto precedente; - una relazione sullo stato di fatto della rete fognaria a monte dell impianto al fine di individuare e successivamente eliminare eventuali acque parassite presenti, intensificando nel contempo il monitoraggio sulla stessa onde verificare anche l eventuale presenza di scarichi non autorizzati. D.18) il gestore dovrà effettuare gli auto-controlli allo scarico finale con la frequenza sopra riportata utilizzando i metodi di campionamento, di conservazione del campione e di pag. 16 di 17

analisi riportati nelle linea Guida in materia di sistemi di monitoraggio, allegato II al D.M.A. 31 Gennaio 2005. I campioni di controllo da sottoporre ad analisi devono essere di tipo medio composito nell arco delle tre ore o delle 24 ore come previsto dall allegato 5 della parte III del D.Lgs. 152/2006.Gli elementi e le valutazioni (principi generali, tempistiche, metodiche di prelievo, di campionamento e di analisi, procedure di registrazione e trattamento dei dati acquisiti, etc.) per l applicazione del Piano di Monitoraggio e controllo da parte dell impresa e dell ARPA, laddove non diversamente indicato con la presente, sono quelli della linea Guida in materia di sistemi di monitoraggio, allegato II al D.M.A. 31/01/2005. pag. 17 di 17