CAPITANERIA DI PORTO GUARDIA COSTIERA GENOVA ORDINANZA N. 183/2003 CAPITANERIA DI PORTO GENOVA SEZIONE TECNICA ORDINANZA N 183/2003



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CAPITANERIA DI PORTO GUARDIA COSTIERA GENOVA ORDINANZA N. 183/2003 CAPITANERIA DI PORTO GENOVA SEZIONE TECNICA ORDINANZA N 183/2003 Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Genova: - Vista la legge 11.02.1971 n 50 e successive modifiche, recante "Norme sulla Navigazione da Diporto"; - Considerato il notevole incremento delle attività subacquee del Circondario Marittimo dì Genova caratterizzate dalle presenza di notevole traffico da diporto; - Considerato che la maggior parte delle attività subacquee si svolgono in forma organizzata, spesso con il supporto di mezzi nautici; - Ritenuto necessario stabilire prescrizioni utili ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità, senza pregiudizio di quanto eventualmente di competenza di altre Autorità; - Vista la Legge 14.07.1965, n.963 sulla disciplina della pesca marittima e il regolamento per la sua esecuzione approvato con DPR n.1639 del 02.10.1968; - Ritenuto necessario di dover meglio disciplinare ed integrare le norme della propria ordinanza n.229/98 in data 18 luglio 1998 alla luce dell'esperienza acquisita durante il periodo di vigenza della stessa; - Visti gli articoli 17, 30, 68 e 21 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima); ORDINA PARTE A - IMMERSIONI GUIDATE CON SUPPORTO DI UNITA' NAVALI ARTICOLO A.1 Nelle acque del Circondario Marittimo di Genova l'effettuazione a fini turistico/sportivi di attività subacquee organizzate (immersioni guidate con accompagnatore), svolte con il supporto di unità navali, è consentito esclusivamente a Società/Circoli Sportivi/Associazioni/Imprese che prevedano espressamente tale attività nella loro ragione sociale ovvero nel loro statuto ed è subordinata all'osservanza delle prescrizioni di cui ai successivi articoli.

ARTICOLO A.2 Le dotazioni di sicurezza previste delle norme in vigore, per la tipologia dell'unità navale e per la navigazione effettuata, devono essere integrate almeno con le seguenti: apparecchiature per la somministrazione di ossigeno terapeutico in erogazione continua con bombola da almeno sette litri, ovvero con bombola di almeno "tre litri se munita con erogatore a domanda ovvero con sistemi analoghi omologati; mezzo di comunicazione che consenta di contattare i centri di soccorso (fornito di battere di riserva o di attacco per la ricarica continua alla batteria di bordo); tabella riportante i numeri telefonici e/o le frequenze di ascolto dei principali centri di soccorso (Autorità Marittime, Ospedali, Liguria Emergenza Sanitaria, Centri Iperbarici, ecc.) conforme all'allegato A; cassetta di pronto soccorso; almeno una bombola di riserva munita di doppio erogatore o dispositivi per l'erogazione dell'aria dalla superficie posizionati, per tutta la durata dell'immersione, a bordo dell'imbarcazione o ad una profondità da 3 a 5 metri a discrezione del responsabile dell'unità navale, per meglio garantire le condizioni di sicurezza. ARTICOLO A.3 Prima della partenza, il responsabile dell'unità navale deve annotare su apposito registro l'elenco dei partecipanti all'immersione, con l'indicazione dei brevetti posseduti, nonché i nominativi degli eventuali accompagnatori subacquei. ARTICOLO A.4 L'accompagnatore per immersioni guidate deve essere munito di idoneo brevetto rilasciato da una delle Federazioni/Imprese/Associazioni, nazionali od internazionali, generalmente riconosciute e deve operare entro i limiti imposti dal proprio brevetto, assumendo tutte le responsabilità civili e penali connesse con l'attività svolta. Ogni accompagnatore non può guidare nell'immersione più di cinque subacquei simultaneamente e deve rispettare i limiti di profondità stabiliti dal brevetto posseduto dagli stessi; in caso di brevetti di diverso grado dovrà essere rispettato il limite di profondità previsto dal grado inferiore. ARTICOLO A.5 In caso di immersione con unità navale d'appoggio ancorata, l'ancoraggio dell'unità dovrà essere realizzato in maniera tale da poter essere "filato per occhio" in emergenza; in tale circostanza il punto di ormeggio dovrà essere segnalato in superficie con un galleggiante (grippiale costituito anche da un parabordo). ARTICOLO A.6 Durante l'immersione l'unità navale dovrà sempre essere presidiata da una persona in grado di manovrare ed effettuare eventuali comunicazioni d'emergenza.

ARTICOLO A.7 Oltre ai prescritti segnali di fondo, se previsti in relazione alla lunghezza, l'unità deve mostrare: durante il giorno: - in acque nazionali una bandiera di colore rosso con diagonale bianca; - di giorno, in aggiunta ai segnali di cui sopra, la Associazione/Impresa/Società/Circolo sportivo ha facoltà di utilizzare un pallone per segnalazione di subacqueo ancorato nella zona di cui avviene l'immersione (pallone rosso con sovrastante bandiera rossa con striscia diagonale bianca); Di notte una luce lampeggiante gialla visibile, a giro d'orizzonte, a non meno di 300 metri di distanza. Tutti gli operatori subacquei devono, comunque, operare entro i 50 metri dai segnali sopra detti (bandiera su imbarcazione, pallone regolamentare). ARTICOLO A.8 Nel caso di immersioni subacquee organizzate da Società/Circoli Sportivi/Associazioni/Imprese per le prove di conseguimento di brevetti, dovranno essere rispettate le modalità stabilite dalle Federazioni/Imprese/Associazioni nazionali o internazionali generalmente riconosciute. Per tali immersioni, il sodalizio organizzatore dovrà far pervenire alla Capitaneria di Porto di Genova- Sala Operativa, almeno 12 ore prima dell'evento anche a mezzo fax una informativa (come da allegato B) riportante: - data, ora e luogo dell'immersione; - numero dei partecipanti; - nominativo dell'istruttore responsabile e degli eventuali assistenti; - unità navale utilizzata; - modalità operative. PARTE B- IMMERSIONI GUIDATE SENZA SUPPORTO DI UNITA' NAVALI ARTICOLO B.l Nelle acque del Circondario Marittimo di Genova l'effettuazione a fini turistico/sportivi di attività subacquee organizzate (immersioni guidate con accompagnatore), svolte senza il supporto di unità navali, è consentito esclusivamente a Società/Circoli Sportivi/Associazioni/Imprese che prevedano espressamente tale attività nella loro ragione sociale ovvero nel loro statuto ed è subordinata all'osservanza delle prescrizioni di cui ai successivi articoli. ARTICOLO B.2 Durante le immersioni dovranno essere sempre disponibili le seguenti dotazioni di sicurezza: - apparecchiatura per la somministrazione di ossigeno terapeutico in erogazione continua con bombola da almeno sette litri, ovvero con bombola di almeno tre litri se munita con erogatore a domanda ovvero con sistemi analoghi omologati; - mezzo di comunicazione che consenta di contattare i centri di soccorso; - tabella riportante i numeri telefonici e/o le frequenze di ascolto dei principali centri di soccorso (Autorità Marittime, Ospedali, Liguria Emergenza Sanitaria, Centri Iperbarici, ecc.) conforme all'allegato A; - cassetta di pronto soccorso.

ARTICOLO B.3 Prima della partenza, il responsabile dell'immersione deve annotare su apposito registro l'elenco dei partecipanti all'immersione, con l'indicazione dei brevetti posseduti, i nominativi degli eventuali accompagnatori subacquei. ARTICOLO B.4 L'accompagnatore per immersioni guidate deve essere munito di idoneo brevetto rilasciato da una delle Federazioni/Imprese/Associazioni, nazionali od internazionali, generalmente riconosciute e deve operare entro i limiti imposti dal proprio brevetto, assumendo tutte le responsabilità civili e penali connesse con l'attività svolta. Ogni accompagnatore non può guidare nell'immersione più di cinque subacquei simultaneamente e deve rispettare i limiti di profondità stabiliti dal brevetto posseduto dagli stessi; in caso di brevetti di diverso grado dovrà essere rispettato il limite di profondità previsto dal grado inferiore. ARTICOLO B.5 Nelle immersioni diurne il responsabile dell'immersione ha l'obbligo di provvedere al segnalamento con un pallone galleggiante rosso recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile a una distanza non inferiore a 300 metri. I subacquei partecipanti all'immersione devono operare entro un raggio di 50 metri dalla verticale del segnale sopraddetto. Nelle immersioni notturne ii segnale è costituito dal pallone galleggiante diurno sulla cui asta sia installata una luce lampeggiante gialla visibile a giro d'orizzonte a non meno di 300 metri di distanza. ARTICOLO B.6 Nel caso di immersioni subàcquee organizzate da Società/Circoli Sportivi/Associazioni/Imprese per le prove di conseguimento di brevetti, dovranno essere rispettate le modalità stabilite dalle Federazioni/Imprese/Associazioni nazionali o internazionali generalmente riconosciute. Per tale immersioni, il sodalizio organizzatore dovrà far pervenire alla Capitanerìa di Porto di Genova - Sala Operativa, almeno 12 ore prima dell'evento anche a mezzo fax (010-261064), una informativa (come da tabella B) riportante: data, ora e luogo dell'immersione; numero dei partecipanti; nominativo dell'istruttore responsabile e degli eventuali assistenti; modalità operative.

PARTE C - ATTIVITÀ SUBACQUEA SVOLTA DA PRIVATI ARTICOLO C.1 Nelle immersioni diurne il subacqueo ha l'obbligo di segnalarsi con un pallone galleggiante rosso recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile a una distanza non inferiore a 300 metri. Se il subacqueo in immersione è accompagnato da mezzo nautico d'appoggio, la bandiera rossa con striscia diagonale bianca deve essere issata sul mezzo nautico con le modalità di cui al precedente articolo A.7. Il subacqueo deve operare entro un raggio di 50 metri dalla verticale del mezzo nautico d'appoggio o del pallone galleggiante portante la bandiera di segnalazione. Nelle immersioni notturne il segnale è costituito dal pallone galleggiante diurno sulla cui asta sia installata una luce lampeggiante gialla visibile a giro d'orizzonte a non meno di 300 metri di distanza. Se vi sono più subacquei, è sufficiente un solo segnale qualora operino tutti entro il raggio di 50 metri dalla verticale del segnale. Se ci si avvale di barca di appoggio, la stessa dovrà tenere i dovuti segnalamenti accesi, con le modalità di cui al precedente articolo A.7, ed essere munito di idoneo mezzo di comunicazione da utilizzare in caso di necessità. A bordo dovrà esservi persona in grado di fornire assistenza. PARTE D - DISPOSIZIONI GENERALI ARTICOLO D.l L'esercizio di attività subacquea è vietato: a distanza inferiore a metri 200 dagli impianti fissi da pesca e dalle reti da posta; a distanza inferiore a metri 200 dalle navi mercantili e a metri 300 dalle navi militari di qualsiasi nazionalità ancorate fuori dai porti; nelle zone di mare di regolare transito delle navi per l'uscita e l'entrata nei porti e per l'ancoraggio, stabilita con apposita Ordinanza del Capo del Circondario Marittimo; nelle zone di mare interdette alla balneazione. In prossimità dei segnali di cui agli arti A.7, B.5 e C.1, le unità in transito, se propulse a vela o a motore, devono moderare la velocità e mantenersi a una distanza di 100 metri.

ARTICOLO D.2 I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, saranno puniti ai sensi dell'art. 1231 del Codice della Navigazione o ai sensi delle Leggi citate in premessa per quanto attiene il diporto nautico. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza che entra in vigore il 15 marzo 1999 e sostituisce l'ordinanza n.229/98 in data 18 luglio 1998. Genova, 16 febbario 1999.- f.to IL COMANDANTE C.A. (CP) Eugenio SICUREZZA