Credito Iva del 1 trimestre Richiesta di rimborso in scadenza

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Transcript:

Venerdi' 27/04/2012 Credito Iva del 1 trimestre 2012. Richiesta di rimborso in scadenza A cura di: FiscoOggi È il 30 aprile l'ultimo giorno per "IVA TR". Il modello, da presentare esclusivamente in via telematica, è disponibile sui siti dell'agenzia delle Entrate e del ministero dell'economia e delle Finanze. Ancora pochi giorni per richiedere a rimborso o in compensazione il credito Iva del primo trimestre 2012. Entro lunedì 30 aprile i soggetti che hanno realizzato un'eccedenza di imposta detraibile di importo superiore a 2.582,28 euro e che sono in possesso di determinati requisiti, possono presentare il modello "IVA TR". Secondo l'articolo 38-bis del Dpr 633/1972, la richiesta va effettuata entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, esclusivamente in via telematica direttamente o tramite intermediari abilitati. Il termine è perentorio per cui non si tiene conto delle istanze presentate oltre tale termine. Tuttavia, al fine di rimediare a errori o omissioni commessi in una richiesta già inoltrata vi è la possibilità, sempre entro la scadenza del termine di presentazione, di inviare una nuova istanza completa in tutte le sue parti. Il modello si compone del frontespizio, di un modulo comprendente i quadri TA - TB - TC - TD e di un prospetto riepilogativo, il quadro TE, riservato all'ente o società controllante per la richiesta di rimborso o per l'utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale del gruppo. Frontespizio Nel frontespizio vanno indicati i dati anagrafici del richiedente il rimborso e/o compensazione infrannuale, l'ufficio competente alla lavorazione dell'istanza (informazione reperibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it nel menù "contatti") ed eventuali situazioni particolari, di seguito sinteticamente analizzate. Regimi particolari La casella deve essere barrata dai contribuenti che, per opzione o per obbligo di legge, hanno adottato criteri particolari per la determinazione dell'imposta dovuta o detraibile. In quest'ultimo caso, l'imposta ammessa in detrazione (esposta nel rigo TB17) va determinata secondo i criteri specifici previsti dal regime di appartenenza. Contabilità separate La casella va barrata dai contribuenti che, per opzione o per obbligo di legge, esercitano più attività gestite con contabilità separata ai sensi dell'articolo 36 del Dpr 633/1972. Richiesta presentata da ente o società controllante per il gruppo Gli enti e le società controllanti che si avvalgono dell'istituto dell'iva di gruppo per il corrente anno e che intendono chiedere a rimborso ovvero adoperare in compensazione il credito Iva del gruppo sorto in capo a società in possesso dei requisiti previsti, oltre a barrare l'apposita casella del frontespizio, devono compilare il prospetto riepilogativo TE ad esse riservato. Correttiva nei termini http://www.ateneoweb.com/approfondimenti.php?id_art=1327 AteneoWeb - 30-07-2019 - Pagina 1 di 5

La casella va barrata nell'ipotesi in cui, prima della scadenza del termine di presentazione, si intenda rettificare o integrare, una istanza già presentata. In tal caso occorre compilare un nuovo modello, completo in tutte le sue parti. Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso Campo riservato a contribuenti che rientrano in determinate categorie, sulla base di apposita individuazione effettuata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per i quali il rimborso può essere erogato in via prioritaria, entro tre mesi dalla richiesta (articolo 38-bis, comma 9, del Dpr 633/1972). Si tratta delle seguenti categorie di contribuenti: - soggetti che hanno effettuato nel trimestre prevalentemente prestazioni di subappalto in edilizia (codice "1" nel frontespizio della richiesta) e hanno emesso fatture senza addebito di imposta (articolo 17, comma 6, lettera a), Dpr 633/1972) - soggetti che svolgono le attività individuate dal codice ATECOFIN 2004 37.10.1 e cioè i soggetti che svolgono attività di recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici (codice "2" nel frontespizio della richiesta) - soggetti che svolgono le attività individuate dal codice ATECOFIN 2004 27.43.0 e cioè producono piombo, zinco, stagno e semilavorati (codice "3" nel frontespizio della richiesta) - soggetti che svolgono le attività individuate dal codice ATECOFIN 2004 27.42.0 e cioè producono alluminio e semilavorati (codice "4" nel frontespizio della richiesta). Per accedere alla procedura di rimborso prioritaria i soggetti devono: - indicare il presupposto "aliquota media" - esercitare l'attività da almeno tre anni - avere un'eccedenza detraibile chiesta a rimborso di importo pari o superiore a 3mila euro - possedere un'eccedenza detraibile chiesta a rimborso di importo pari o superiore al 10% dell'importo complessivo dell'imposta assolta sugli acquisti nel trimestre cui si riferisce il rimborso. Quadro TA In tale quadro vanno riepilogate le operazioni attive per le quali si è verificata l'esigibilità dell'imposta nel trimestre, operando la distinzione tra operazioni imponibili, cessioni e prestazioni di servizi per le quali è prevista l'applicazione del meccanismo del reverse charge, operazioni non imponibili (vedi istruzioni al rigo TA16) e cessioni di beni ammortizzabili imponibili. Quadro TB Nel quadro vanno indicate le operazioni passive per le quali si è verificata l'esigibilità ed è stato esercitato il diritto alla detrazione nel trimestre cui si riferisce il modello. http://www.ateneoweb.com/approfondimenti.php?id_art=1327 AteneoWeb - 30-07-2019 - Pagina 2 di 5

Quadro TC E' il quadro nel quale viene determinato il credito. Oltre a confluirvi l'iva dovuta relativa alle operazioni attive imponibili (TA15), viene indicata l'imposta relativa a particolari tipologie di operazioni per le quali l'imposta è dovuta dal cessionario o committente, oltre che da soggetti operanti in particolari settori di attività (TC2). Tra le altre operazioni, nel rigo TC2 va indicata l'imposta relativa alle estrazioni di beni dai depositi Iva ai fini della loro utilizzazione o commercializzazione nel territorio dello Stato,nonché quella relativa agli acquisti di beni e servizi da soggetti residenti all'estero per i quali, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del Dpr 633/1972, il cessionario o committente nazionale ha emesso autofattura, gli acquisti intracomunitari di beni, gli acquisti (nazionali e intracomunitari) e le importazioni di oro diverso dall'oro da investimento, gli acquisti di telefonini e personal computer. Una volta determinata l'iva a debito (TC3) e l'iva a credito (TC6) del periodo si perviene per differenza alla individuazione dell'imposta a credito (TC7), la quale, per poter essere chiesta a rimborso o adoperata in compensazione, deve risultare superiore a 2.582,28 euro. Quadro TD Nel quadro TD va indicato il presupposto per accedere alla richiesta di rimborso e/o compensazione, l'importo dell'eccedenza a credito chiesta a rimborso e/o in compensazione, la eventuale sussistenzadei requisiti previsti dall'articolo 38-bis, comma 7, lett. c) (contribuenti virtuosi) per essere esonerati dalla presentazione della garanzia, la partita Iva del soggetto in capo al quale, in presenza di liquidazione dell'iva di gruppo, è sorto il diritto per la richiesta di rimborso e/o compensazione. Per legittimare la richiesta di rimborso o l'utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale deve sussistere almeno uno dei seguenti presupposti: - aliquota media - articolo 30, III comma lettera a) - riservata a coloro che effettuano esclusivamente o prevalentemente operazioni attive soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle gravanti sugli acquisti e sulle importazioni. Il diritto al rimborso o all'utilizzo in compensazione spetta se l'aliquota mediamente applicata su acquisti e importazioni supera quella mediamente applicata sulle operazioni attive maggiorata del 10 per cento - operazioni non imponibili - articolo 30, III comma lettera b) - riservato ai contribuenti che nel trimestre hanno effettuato operazioni non imponibili di cui agli artt. 8, 8bis e 9, nonché le altre operazioni indicate nelle istruzioni del rigo TA16, per un ammontare superiore al 25% dell'ammontare complessivo delle operazioni effettuate nello stesso periodo - acquisto di beni ammortizzabili - articolo 30, III comma lettera c) - riservato ai soggetti che nel trimestre hanno effettuato acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale acquisti e importazioni imponibili - soggetti non residenti - articolo 30, III comma lettera e) - riservato agli operatori non residenti che si sono identificati direttamente in Italia ovvero che vi hanno nominato un rappresentante fiscale - operazioni non soggette - articolo 30, III comma lettera d). Tale ipotesi trova applicazione esclusivamente http://www.ateneoweb.com/approfondimenti.php?id_art=1327 AteneoWeb - 30-07-2019 - Pagina 3 di 5

per determinate operazioni effettuate a partire dal 17 marzo 2012, in base a quanto stabilito dall'articolo 8, comma 5, della legge 217/2011, Legge comunitaria 2010. In particolare, tale presupposto è riservato agli operatori che hanno effettuato nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello stato, per un importo superiore al 50% dell'ammontare di tutte le operazioni effettuate, prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione ovvero prestazioni di servizi di cui all'articolo 19, comma III lettera a)-bis. Quadro TE Il prospetto è dedicato alle società partecipanti alla liquidazione Iva di gruppo. Dopo aver esposto per ciascuno dei soggetti partecipanti al perimetro di consolidamento la partita Iva, il presupposto sussistente e le eccedenze trimestrali a credito e debito, viene determinata nel rigo TE42 l'eccedenza a credito del gruppo, ripartita nella sezione 3 tra importo di cui si chiede il rimborso e/o la compensazione. L'utilizzo del credito Iva infrannuale in compensazione e le nuove disposizioni Si ricorda che l'utilizzo in compensazione del credito Iva infrannuale è consentito solo dopo la presentazione dell'istanza da cui lo stesso emerge. Inoltre, secondo quanto disposto dall'articolo 8, comma 18, Dl 16/2012, il superamento del limite di 5mila euro annui (riferito ai crediti trimestrali maturati in corso d'anno) comporta l'obbligo di utilizzare in compensazione tali crediti a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza. Per approfondimenti e chiarimenti è consultabile il provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate del 21 dicembre 2009 e le circolari 57/E del 23 dicembre 2009 e 1/E del 15 gennaio 2010. Garanzie In base all'articolo 38-bis, comma 2, Dpr 633/1972, analogamente a quanto disposto per i rimborsi Iva annuali va prodotta garanzia anche per l'erogazione del rimborso infrannuale. Ne consegue che anche per i rimborsi trimestrali sono previsti esoneri e franchigie in presenza di determinate condizioni: - rimborsi inferiori a 5.164,57 euro - esonero fino alla concorrenza di 258.228,45 euro per i rimborsi richiesti dal curatore fallimentare o al commissario liquidatore - presenza dei requisiti per essere considerati "soggetti virtuosi" nell'ipotesi in cui sussistauno dei presupposti di cui all'articolo 30, III comma lettere a), b) e d), come indicato nelle istruzioni di cui al rigo TD8. Non è prevista produzione di alcuna garanzia in caso di richiesta di utilizzo in compensazione dell'eccedenza a credito del periodo. http://www.ateneoweb.com/approfondimenti.php?id_art=1327 AteneoWeb - 30-07-2019 - Pagina 4 di 5

Eleonora Mennella Fonte: www.nuovofiscooggi.it http://www.ateneoweb.com/approfondimenti.php?id_art=1327 AteneoWeb - 30-07-2019 - Pagina 5 di 5