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18057 16 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DOMENICO CHINDEMI - Presidente - Dott. ERNESTINO LUIGI BRUSCHETTA - Consigliere - Dott. MARINA MELONI - Rel. Consigliere - Oggetto ICI ACCERTAlviENTO R.G.N. 12138/2015 Cron.} gos Rep. Ud. 05/07/2016 PU Dott. GIACOMO MARIA STALLA - Consigliere - Dott. LUCA SOLAINI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 12138-2015 proposto da: COMUNE DI TERMOLI in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA presso lo studio dell'avvocato F che lo rappresenta e difende giusta delega in calce; - ricorrente - 2 1915 2564 mmiltr.9 ROSANNA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA NICOLÒ PORPORA 16, presso lo studio dell'avvocato giusta delega a margine;

- controricorrente - avverso la sentenza n. 80/2014 della COMM.TRIB.REG. di CAMPOBASSO, depositata il 31/03/2014; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/07/2016 dal Consigliere Dott. MARINA MELONI; udito per il ricorrente l'avvocato D'AMARI che ha chiesto l'accoglimento; udito per il controricorrente l'avvocato GIOVANNI DI GIANDOMENICO che ha chiesto il rigetto; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo Il Comune di Termoli notificò a Rosanna un avviso di accertamento per omesso versamento di imposta ICI relativa agli anni dal 2002 al 2007 in riferimento ad un'area destinata dal PRG a verde pubblico e verde pubblico attrezzato. La contribuente impugnò l'avviso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso la quale accolse il ricorso ed annullò l'avviso. Su appello del Comune di Termoli la Commissione Tributaria Regionale del Molise confermò la sentenza di primo grado. Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Molise ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Termoli con quattro motivi e la contribuente ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente Comune di Termoli lamenta violazione e falsa applicazione dell'art.112 e 277 cpc, 132 nr.4 in riferimento all'art. 360 comma l punto 4 cpc in quanto il giudice di appello ha omesso di motivare sulla imponibilità del terreno ai fini ICI sia esso agricolo che edificabile, e ciò in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Con il secondo motivo di ricorso il Comune ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art.1,2,5 e 10 D.L.gs 504/1992 in riferimento all'art. 360 comma 1 punto 3 cpc in quanto il giudice di appello ha erroneamente ritenuto non applicabile l'imposta ICI al terreno solo in quanto destinato a verde pubblico mentre, al contrario, tutti gli immobili siano essi agricoli che edificabili sono soggetti ad imposta. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art.112 cpc, degli artt.1,2,5 D.L.gs 504/1992 in riferimento all'art. 360 coma i punto 3 e 4 cpc in quanto il giudice di appello ha ritenuto non 2

soggetto ad ICI il terreno solo in quanto destinato a verde dal PRG. Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art.96 cpc, in riferimento all'art. 360 coma 1 punto 3 e 4 cpc in quanto il giudice di appello ha ritenuto la mala fede o colpa grave del Comune sanzionandola con condanna alle spese ex art. 96 cpc. Il ricorso è infondato e deve essere respinto in ordine a tutti i motivi che vanno esaminati congiuntamente in quanto attinenti alla medesima questione e logicamente connessi. La questione controversa è se il vincolo di destinazione urbanistica a "verde pubblico" sottragga l'area al regine fiscale dei suoli edificabili, ai fini dell'ici. Un'area compresa in una zona destinata dal PRG a verde pubblico attrezzato, come pacifico nella fattispecie, è sottoposta ad un vincolo di destinazione che preclude ai privati tutte quelle trasformazioni del suolo che sono riconducibili alla nozione tecnica di edificazione. Ne deriva che un'area con tali caratteristiche non può essere qualificata come fabbricabile, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 1, comma 2, e, quindi, il possesso della 3 191

stessa non può essere considerato presupposto dell'imposta comunale in discussione. (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 9169 del 21/04/2011; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 25672 del 24/10/2008). Manca, pertanto, il presupposto di imposta, limitato dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, artt. l e 2 per le aree urbane, ai terreni fabbricabili, intendendosi per tali quelli destinati alla edificazione per espressa previsione degli strumenti urbanistici ovvero - quale criterio meramente suppletivo, in base alle effettive possibilità di edificazione (Sez. 5, Sentenza n. 5992 del 25/03/2015). Deve, quindi, negarsi la natura edificabile delle aree comprese in zona destinata dal PRG a "verde pubblico attrezzato" in quanto tale destinazione è preclusiva ai privati di forme di trasformazione del suolo riconducibile alla nozione tecnica di edificazione. Pertanto, come nella fattispecie, "ove la zona sia stata concretamente vincolata ad un utilizzo meramente pubblicistico (verde pubblico; attrezzature pubbliche; ecc), la classificazione apporta un vincolo di destinazione che preclude ai privati tutte quelle forme di trasformazione del 4

suolo che sono riconducibili alla nozione tecnica di edificazione" (Cass. 14 giugno 2007 n. 13917). Va, conseguentemente, rigettato il ricorso del Comune di Termoli e confermata la sentenza impugnata in ordine ai primi tre motivi. In ordine al quarto motivo di ricorso condivisibile risulta altresì la condanna del ricorrente ex art.96 cpc da parte del giudice di secondo grado per avere il Comune di Termoli agito quanto meno con colpa grave. Per quanto sopra deve essere respinto il ricorso in ordine a tutti i motivi ( compreso il quarto in ordine alle spese) mentre le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del Comune. Inoltre, ai sensi dell'art. 96 3 0 coma cpc il ricorrente Comune deve essere condannato al pagamento in favore di controparte delle spese del giudizio di legittimità in misura doppia in quanto risulta non aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione e comunque avere agito senza compiere alcun serio sforzo interpretativo, deduttivo, argomentativo, per mettere in discussione con criteri e metodo di scientificità 5 A

la giurisprudenza consolidata ed avvedersi della totale carenza di fondamento del ricorso oggi in esame, sia pure solo con riferimento alla singola fattispecie concreta ( vedi sul punto Cass. Ord. III sezione nr. 2584 del 10 febbraio 2016). P.Q.M. Respinge il ricorso. Condanna Il Comune di Termoli al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano a favore della controparte in e 7.000,00 complessivamente moltiplicato l'importo per due ai sensi dell'art. 96 III comma cpc. Ai sensi dell'art.13 comma l quater DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma l bis dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della V sezione civile il 5/7/2016 Il consigliere estensore Ma ina Meloni API\ ~Mio Gieffiziario FREZZA Il Presidente omenico Chi demi DEPOSITATO IN CANCEIMIA IL 4 5E3 7116 UhinzionarinGiudWasio laftwua 6