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Transcript:

COMUNE DI BERTINORO IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE Autorizzazione dell'agenzia delle Entrate Dir. Prov.le di di Forlì-Cesena Uff. territoriale di Forlì Prot. n. 7040 del 09/02/2015 Rep. n. CONTRATTO DI COMODATO PER L USO GRATUITO DI STRUTTURA PREFABBRICATA ALL'ASSOCIAZIONE L anno duemiladiciannove (2019), il giorno ( ) del mese di alle ore presso la Residenza Municipale, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge-------------------------------------------- tra il Comune di Bertinoro (codice fiscale n. 80002170407), d ora in avanti chiamato comodante, rappresentato dall'ing. Barbara Dall Agata, nata a Forlì (FC) il giorno 16/04/1963, la quale agisce nell interesse esclusivo del Comune medesimo nella sua qualità di Capo Settore Tecnico LL.PP. e A.E., per effetto dell art 107, comma 3, lett. c), del D.Lgs. 18.08.00, n. 267, e dell art. 11 del Regolamento sull ordinamento degli Uffici e dei Servizi, domiciliato per qualifica presso la Residenza Municipale, all uopo autorizzata con Delibera di Giunta Comunale n. 56 del 23/06/2017,--------------------------- e l Associazione denominata, con sede a, codice fiscale n., P.IVA nella persona del suo legale rappresentante,, nato/a a il giorno ; Premesso che: - con deliberazione G.C. n. è stato approvato lo schema di contratto 1

avente ad oggetto l uso in comodato gratuito di struttura prefabbricata ad uso deposito di proprietà comunale (di seguito denominato per brevità Struttura ) --------------------------------------------------------------- Tutto ciò premesso, di comune accordo, si conviene e si stipula quanto segue : SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Art. 1 Premesse ed Allegati -------------------------------------------------------- 1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.------------------------------------------------------------------- Art. 2 Oggetto e scopo del comodato --------------------------------------------- 1. Il Comodante concede in comodato d uso al Comodatario, che accetta, la struttura prefabbricata di cui all allegato A, la quale viene consegnata nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, così come risultante dal verbale di consegna, contestualmente sottoscritto dalle parti, che viene allegato alla presente convenzione, a formarne parte integrante e sostanziale, sotto la lettera B. ------------------------------------------------------------------------------- 2. La struttura viene concessa al Comodatario affinché la usi quale deposito dei materiali attinenti alle attività previste nella concessione, di gestione dell'area pubblica, in essere. All'interno della struttura data in comodato non ci sono beni mobili di proprietà comunale ma esclusivamente gli impianti in dotazione alla struttura stessa. Art. 3 Durata------------------------------------------------------------------------- 1.a durata del presente comodato sarà a tempo indeterminato a partire dalla data di sottoscrizione della presente. Il presente contratto potrà essere revocato ad insindacabile giudizio del 2

comodante in caso di necessità dell'ente di avere nella propria disponibilità detta struttura. In tal caso il comodante senza alcuna necessità di motivazione potrà richiedere, tramite pec o con raccomandata con ricevuta di ritorno, con un anticipo di ameno 120/180 giorni di rientrare nella disponibilità della struttura interrompendo il presente contratto di comodato. Il presente contratto potrà essere revocato ad insindacabile giudizio del comodante, previa adozione di specifico atto deliberativo, in caso di motivi di interesse pubblico che devono essere adeguatamente motivati. In tal caso il comodante potrà richiedere, tramite pec o con raccomandata con ricevuta di ritorno, con un anticipo di almeno 7 giorni di rientrare nella disponibilità della struttura interrompendo il presente contratto di comodato. Art. 4 Gratuità------------------------------------------------------------------------ 1. Il presente contratto viene stipulato a titolo gratuito.---------------------------- Art. 5 Dichiarazioni e garanzie 1. Il Comodatario dichiara di aver visto ed ispezionato la struttura prefabbricata e di averla trovata in buono stato di manutenzione ed esente da difetti che possano influire sul godimento e che possano pregiudicare la salute di coloro che svolgono l attività negli stessi, nonchè idonea all uso convenuto di DEPOSITO e si impegna a restituirla nei casi previsti dall'art. 3 della presente convenzione, nel medesimo stato in cui l'ha ricevuta, salvo il normale deterioramento dovuto all uso.--------------------------------------------- 2. Il Comodatario si obbliga a tenere indenne il Comodante da ogni onere, rischio e responsabilità comunque inerenti o conseguenti l utilizzo della struttura.---------------------------------------------------------------------------------- 3. Con la firma per accettazione del presente contratto il comodatario si 3

assume ogni responsabilità diretta o indiretta, sia nei confronti di terzi che dello stesso comodante, inerente e conseguente, all utilizzo della struttura concessa in comodato e si impegna a mantenere completamente sollevata ed indenne il comodante da qualsiasi responsabilità civile e penale che dovesse derivare per danni a persone e cose in forza dell utilizzo della struttura, nonché per ogni abuso o trascuratezza della medesima, dei manufatti in esso installati o che verranno installati nel corso del rapporto di comodato, con particolare riferimento alla messa in atto di tutti quegli accorgimenti necessari a garantire la sicurezza dei manufatti medesimi e dei potenziali fruitori. ------ Il comodante ha diritto di esercitare in ogni tempo e luogo, la sorveglianza e il controllo di quanto disciplinato dal presente contratto attraverso l opera dei propri funzionari ed incaricati. -------------------------------------------------------- Il comodante è pertanto tenuto completamente indenne per qualsiasi responsabilità verso terzi per fatti o atti, anche omissivi giuridicamente rilevanti inerenti e conseguenti all utilizzo dei beni da parte del comodatario. - A tale scopo il comodatario dichiara di essere in possesso di idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi per la responsabilità civile verso terzi e per rischio locativo e ne presenta copia al Comune di Bertinoro.---------------------- 3. Il Comodante garantisce al Comodatario la libera disponibilità ed il pacifico possesso del bene dato in comodato.-------------------------------------- Art. 6 Custodia, uso e divieto di cessione---------------------------------------- 1. Il Comodatario si impegna a conservare e custodire la struttura oggetto di comodato con la cura e la diligenza del buon padre di famiglia e, comunque, con contegno tale da preservare il normale e corretto utilizzo al quale sono destinate.---------------------------------------------------------------------------------- 4

2. È posto a carico della comodatario l onere di provvedere alla custodia, alla conservazione della struttura concessa, nonché di provvedere alla sua costante pulizia, sorveglianza e quant altro necessario per mantenerla in stato di efficienza e di decoro.------------------------------------------------------------------ 3. Il Comodatario si obbliga a non distoglierle verso usi diversi rispetto a quello per cui l'ha ricevuta e a non cederne, a qualsiasi titolo, neppure temporaneamente, l uso a terzi.-------------------------------------------------------- Art. 7 Trasporto, montaggio e smontaggio delle strutture------------------ 1. Ogni attività di trasporto, di smontaggio e di montaggio, per trasferire ed installare le strutture dal luogo in cui si trovano in Via della Palestra, n.36, al luogo di destinazione, per l uso concesso con la presente convenzione, rimane a totale carico del Comodatario. --------------------------------------------- 2. Il Comodatario, per qualsiasi attività di trasporto, di smontaggio e di montaggio, per trasferire ed installare le strutture dal luogo in cui si trovano al luogo di destinazione, ha l obbligo di servirsi di ditta specializzata in detta attività. 3. Il Comodatario si dovrà fare carico, attraverso tecnico specializzato, di redigere i calcoli, i progetti e le pratiche strutturali/sismiche necessarie all'utilizzo, nell'area di destinazione, sostenendone le relative spese oltre che alla realizzazione della soletta/fondazione per il posizionamento della struttura. Art. 8 Spese per l uso, la manutenzione e la conservazione --------------- 1. Le spese ordinarie e straordinarie per l uso ed il godimento delle strutture sono a carico esclusivo del Comodatario e alla scadenza del contratto resteranno acquisite al Comodante senza obbligo di compenso.----------------- 5

2. Il comodatario si obbliga ad effettuare e sostenere tutte le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione delle strutture, senz alcun diritto di rimborso. 3. Conseguentemente, in deroga all art. 1808, comma 2, c.c., anche le eventuali spese straordinarie per la conservazione, necessarie ed urgenti, saranno a carico del Comodatario e, al pari di ogni altra spesa straordinaria, dovranno essere previamente valutate e concordate con il Comodante.------ Alla scadenza del presente contratto, inoltre, eventuali riparazioni, modifiche e/o migliorie eseguite direttamente dal Comodatario resteranno acquisite al patrimonio del Comodante, senza alcun diritto a compenso e/o indennità; ciò anche se effettuate con il consenso della Comodante. ----------------------------- È comunque fatto salvo il diritto del Comodante di pretendere l immediato ripristino dell immobile e dei beni mobili oggetto del comodato. --------------- Art. 9 Perimento, sottrazione e obbligo di assicurazione 1. Il rischio del perimento, anche derivante da caso fortuito, e la sottrazione delle strutture sono a carico del Comodatario per tutta la durata del comodato e del loro utilizzo. Per tale ragione, è fatto obbligo al Comodatario di dotarsi di adeguata ed integrale copertura assicurativa contro incendi, furti e danni, indicando quale beneficiario degli indennizzi il Comune di Bertinoro quale proprietaria delle strutture medesime. 2. A tal fine le Parti convengono e accettano che il valore delle strutture prefabbricate da assicurare è pari ad Euro 20.000,00 Art. 10 Clausola risolutiva espressa. Il presente contratto potrà essere revocato ad insindacabile giudizio del comodante in caso di violazione delle norme che la disciplinano, come pure nei seguenti casi:------------------------------------------------------------------------- 6

1. venir meno delle finalità dichiarate al momento dell assegnazione, verificate anche tramite relazione annuale, inerente la concessione di gestione dell'area pubblica già in essere, delle l attività svolte e dell uso degli spazi assegnati;--------------------------------------------------------------- 2. verifica del mancato svolgimento delle attività che consentono il raggiungimento dell interesse pubblico apprezzabile;------------------------- 3. utilizzo improprio della sede assegnata, ovvero per finalità diverse da quelle che hanno comportato l assegnazione o la fruizione, anche parziale, del bene stesso da parte di diverso utilizzatore non autorizzato dall Ente;-- 4. l uso della struttura da parte del Comodatario per uno scopo diverso da quello stabilito al precedente art. 1, comma 2, comporterà ipso jure l immediata risoluzione della presente convenzione, ai sensi e per gli effetti dell art. 1456 c.c. Art. 11 Obbligo di informazione e comunicazioni 1. Tutte le comunicazioni tra le Parti, previste o richieste dalla presente convenzione o comunque necessarie in relazione ad essa, dovranno essere effettuate per iscritto mediante pec o comunicate mediante consegna a mano o lettera raccomandata A.R. Art. 12 Modifiche alla presente convenzione 1. Ogni modifica della presente convenzione dovrà avvenire con atto scritto e sottoscritto dalle parti, sotto pena di nullità. Art. 13 Rinvio a disposizioni legislative e regolamentari 1. Per quanto non è previsto o contemplato nella presente convenzione le Parti fanno espresso riferimento alla normativa dettata dagli artt. 1803 e ss. c.c. ed alle altre disposizioni, anche regolamentari, vigenti in materia di comodato. 7

Art. 14 Controversie e foro competente 1. Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere tra di loro in dipendenza della presente convenzione. 2. Per ogni controversia che dovesse comunque insorgere in relazione all interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione le Parti, di comune accordo, dichiarano competente esclusivamente il foro di Forlì. Art. 15 Privacy 1. Ai sensi e nel rispetto della disciplina contenuta nel D.Lgs. 196/2003, le Parti, preso vicendevolmente atto dell informativa di cui all art. 13 del citato decreto, si autorizzano al trattamento reciproco dei dati personali forniti nell ambito della presente convenzione, ivi compresa la comunicazione in esecuzione degli obblighi di legge e contrattuali e per lo svolgimento di attività e per fini strumentali a quello concernente la conclusione e l esecuzione della convenzione. 2. Nel caso in cui, per lo svolgimento di attività strumentali alla conclusione ed esecuzione della presente convenzione, fosse necessario acquisire informazioni o dati di terzi, anche sensibili, sarà cura di ciascuna delle Parti provvedere all invio dell informativa, nonché alla raccolta del consenso, ove dovuto, fermo restando che la comunicazione di dati di terzi sarà considerata da ciascuna Parte quale presunzione juris et de jure dell avvenuto adempimento di tali obblighi. Art. 16 Oneri ed effetti fiscali.----------------------------------------------------- Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti e conseguenti il presente atto sono a carico del comodatario. Il presente contratto è comunque soggetto a 8

registrazione ai sensi dell art. 5, c. 4, della Tab. parte I, allegata al D.P.R.n. 131/86.------------------------------------------------------------------------------------- Letto, approvato, sottoscritto. Bertinoro IL COMODATARIO 9