Gli Statuti personali e l'esperienza libanese



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Gli Statuti personali e l'esperienza libanese ProJ Elie Raad Un grande scrittore libanese, Miche1 Chiha, scrisse cinquant'anni fa: " la camera dei deputati in Libano rappresenta in fondo un aspetto originale del federalismo: come in Svizzera ci sono dei cantoni, ci sono in Libano delle comunità confessionali, i primi hanno per base un territorio, i secondi una legislazione: l'adesione ad uno statuto personale". In effetti il Libano figura tra i paesi che sono sottomessi, in materia di diritto delle persone, a una legislazione confessionale. Ma la sua situazione presenta, da questo punto di vista, dei tratti specifici: un gran numero di legislazioni confessionali, messe le une per rapporto alle altre sullo stesso piano di uguaglianza, si applicano in effetti sul suo tenitorio.11 pluralismo legislativo è uno degli aspetti del pluralismo comunitario. Fra tutti i paesi distaccati dall'impero Ottomano, il Libano si distingue con il fatto che conserva pienamente il sistema dello statuto personale, nelle sue dimensioni più larghe. I1 pluralismo comunitario organizzato costituisce la nota distintiva del Libano.La sua unicità risiede nella sua pluralità, le sue disparità e i suoi contrasti.

Secondo il regime comunitario o confessionalista, ognuna delle differenti comunità cristiane e musulmane del Libano non solamente regola lo " Statuto Personale" dei suoi membri, ma è chiamata a partecipare al potere amministrativo e giudiziario dello Stato da una parte e al suo potere politico dall'altra. Dopo l'esperienza consecutiva del doppio Caimacamat (1843-1860)di Moutasan-ifiat del Monte Libano (1861-1915) sotto l'impero Ottomano e della Commissione Amministrativa nel 1920 sotto il Mandato Francese (1920-1943) la Costituzione L ibanese del 1926 g arantisce definitivamente l'esistenza del regime comunitario(art 9) e la sua applicazione (art.95). "La libertà di coscienza è assoluta, rendendo omaggio a Dio, lo Stato rispetta tutte le confessioni, e ne garantisce e protegge il libero esercizio, a condizione che sia rispettato l'ordine pubblico. Lo Stato garantisce ugualmente a lle popolazioni, a qualsiasi rito l oro appartengano, il r ispetto dei loro statuti personali e dei loro interessi religiosi." (art. 9) "A titolo transitorio e, conformemente alle disposizioni dell'articolo 1"" della Charte dzl Mandat e, in una intenzione di giustizia e di concordia, le comunità saranno giustamente rappresentate negli impieghi p~ibblici e nella composizione del ministero, senza che questo possa nuocere al bene dello StatoV(art. 95)

Gli emendamenti successivi della Costituzione nel 1943 e 1990 mantengono questi due articoli: 9 e 95. Il Patto Nazionale formulato come " modus vivendi" con il primo Governo dopo la fine del Mandato Francese, consacra la convivialità islamocristiana, il rispetto degli statuti personali e il diritto di accedere agli impieghi pubblici e ai servizi dello Stato, sulla base dell'uguaglianza tra musulmani e cristiani, in proporzione tuttavia al volume delle loro rispettive comunità. I1 patto introduce anche la ripartizione delle pincipali magistrature dello Stato tra le tre grande comunità: la Presidenza della Repubblica ai Maroniti, quella dell'assemblea Nazionale agli Chiiti e quella del Consiglio dei Ministri ai Sunniti. I1 patto consacra infine un'equa rappresentazione delle comunità nelle diverse funzioni diplomatiche, amministrative, giudiziarie e militari. L'articolo 9 della Costituzione ha consacrato la ripartizione dei libanesi in comunità religiose riconosciute, costituendo delle entità giuridiche aventi ognuna il suo diritto e i suoi tribunali in materia di statuto personale. Le comunità cristiane e israelite godono rispettivamente di un'autonomia legislativa e giurisdizionale.

Bisognava aspettarsi che alcuni testi legislativi intervenissero dopo la Costituzione, per stabilire lo statuto delle diverse comunità e regolamentare l'esercizio dei loro diritti. Di fatto il decreto n060 L.R. (leggi e regolamenti) del 13 marzo 1936, nel suo articolo 4, ha invitato queste comunità a presentare al Governo le loro leggi sullo statuto personale. Ma questo invito non è stato rispettato. La codificazione non doveva essere effettivamente intrapresa che all'indomani della seconda guerra mondiale. 11 famoso decreto n060 L.R. ha riconosciuto ufficialmente le comunità religiose del Libano che sono 17 (1 1 cristiane - 5 musulmane e una israelita). Bisogna menzionare che un'altra comunità cristiana è stata riconosciuta ultimamente dallo Stato libanese, cioè nel 1996, ed è la comunità copta ortodossa ( il numero aumenta dunque a 18)..Le comunità cristiane sono le seguenti: 1. Maroniti 2. Greci ortodossi 3. Melchiti 4. Arrneni ortodossi 5. Armeni cattolici 6. Siro ortodossi 7. Siro cattolici 8. Assiri (nestoriani) 9. Caldei 10.Latini 11.Protestanti (Evangelisti) 12.Copti ortodossi

.Le comunità musulmane sono: 1. Sunniti 2. Chiiti 3. Alawiti 4. Ismaeliti 5. Dmsi.e una sola comunità israelita: Ognuna di queste comunità ha le sue proprie legislazioni e i suoi propri tribunali nel campo dello statuto personale. La famosa legge del 2 aprile 1951 ha delimitato la competenza legislativa e giurisdizionale delle comunità cristiane e quella israelita e, nel suo articolo 33, ha assegnato a queste comunità un limite di un anno in vista di redigere i loro statuti personali e presentarli al Governo. Quest'ultimo, doveva verificare la conformità di questi testi all'ordine pubblico e alle leggi fondamentali dello Stato e delle comunità in vista di accordare oppure rifiutare, in consequenza, la sua approvazione. Una commissione di alti magistrati è stata nominata a questo fine, ha compiuto il suo lavoro e ha presentato il suo rapporto. Benchè siano già passati numerosi anni, questi statuti sono rimasti allo stato di progetti, perchè molte comunità hanno esitato a pubblicarli.

D'altra parte, dal punto di vista giuridico, i problemi di statuti personali sono problemi di vita quotidiana, che non possono rimanere in sospeso. Delle leggi che permettessero di risolverle erano imperiosamente necessarie. I tribunali hanno dunque dovuto intervenire per trovare una soluzione a questa difficoltà. La Corte di Cassazione ha fissato la giurisprudenza nel senso che i progetti di statuto personale sono applicabili nella misura in cui formano la semplice codificazione degli usi e consuetudini della comunità, con l'esclusione delle disposizioni contrarie all'ordine pubblico e alle leggi fondamentali dello Stato e delle comunità. Bisogna menzionare anche che, secondo la legge liballese del 2 aprile 1951 sullo statuto personale, è della competenza delle giurisdizioni confessionali: 011 contratto di matrimonio, le sue condizioni e gli obblighi matrimoniali. La validità del matrimonio e la sua nullità. =La rottura del matrimonio o lo scioglimento del vincolo.(divorzio e separazione).le contestazioni relative al corredo e alla dote, finchè sussistono le relazioni coniugali. In tutte le comunità cattoliche orientali, il matrimonio per quanto riguarda la sua conclusione, gli obblighi che genera, la sua validità, il suo annullamento, e lo scioglimento dei legami matrimoniali, è

regolato dalla legge sul matrimonio: Codice dei Canoni delle Chiese Orientali. (C.C.E. O.) in vigore dall'ottobre 1991. Per la comunità latina in Libano il matrimonio è regolato dal Codice di Diritto Canonico (C.I.C.) in vigore dal 1983. I1 regime di separazione dei beni è in vigore per tutte le comunità cristiane in Libano in rapporto agli effetti civili del matrimonio. Ciascuno degli sposi conserva la proprietà, l'amministrazione, l'usufmtto e la libera disponibilità dei suoi beni oltre ai redditi del suo lavoro, salvo che abbiano convenuto diversamente per iscritto. Con clusione: Per concludere, devo precisare che il matrimonio civile non esiste in Libano e che ogni libanese deve appartenere a una delle 18 comunità religiose del paese per poter regolare le questioni del suo statuto personale; fuori da questa appartenenza non c'è alcuna legge che possa essere applicata al suo statuto personale. Esiste una piccola eccezione ed è quella del contratto di matrimonio civile tra un libanese e una libanese concluso all'estero.

Questo contratto è riconosciuto dalle autorità libanesi a tutti i suoi effetti, ma nel caso in cui ci sia una lite tra questi due contraenti, è il giudice civile libanese che ha la competenza di giudicare e deve applicare la legge matrimoniale del luogo in cui il contratto di matrimonio è stato concluso. Le disposizioni degli statuti personali in Libano riflettono dunque il mosaico dei componenti della nostra società: un pluralismo ricco e vario che dà al religioso il suo posto primordiale nella cultura e nella vita dell'uomo, e che ci permette in uno spirito di fede e di dialogo, di testimoniare e di vivere profondamente la vocazione di questo paesemessaggio come lo chiamava Papa Giovanni Paolo I1 durante la sua visita storica in Libano nel 1997. Vi ringrazio.