Informazioni per la clientela ai sensi della LCA e condizioni generali di assicurazione (CGA) per Zurich Business Assicurazione responsabilità civile



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Informazioni per la clientela ai sensi della LCA e condizioni generali di assicurazione (CGA) per Zurich Business Assicurazione responsabilità civile Indice Informazioni per la clientela ai sensi della LCA Condizioni generali di assicurazione (CGA) 1. Basi 5 2. Responsabilità civile assicurata 5 3. Assicurazione di base 5 3.1 Rischio legato agli impianti 5 3.2 Rischio d esercizio 5 3.3 Rischio legato ai prodotti 5 3.4 Spese per la prevenzione dei sinistri 5 3.5 Pregiudizi all ambiente 6 3.6 Veicoli a motore 6 3.7 Biciclette e altri veicoli a esse equiparati 7 3.8 Manifestazioni 7 4. Persone assicurate 7 5. Restrizioni generali dell estensione della copertura 8 6. Ambiti di validità e prestazioni 10 6.1 Validità territoriale 10 6.2 Validità temporale 10 6.3 Prestazioni di Zurich 10 6.4 Franchigia 11 7. Premio 11 7.1 Calcolo dei premi 11 7.2 Scadenza del premio 11 7.3 Pagamento rateale 11 7.4 Rimborso del premio 11 7.5 Modifica dei premi, delle franchigie o delle condizioni generali di assicurazione 12 8. Obblighi 12 8.1 Copertura di previdenza per nuove società affiliate o di partecipazione 12 8.2 Aggravamento e diminuzione del rischio 12 8.3 Soppressione di uno stato pericoloso 12 8.4 Violazione degli obblighi 12 9. Inizio e durata del contratto 12 9.1 Inizio 12 9.2 Durata contrattuale 12 9.3 Disdetta in caso di sinistro 13 10. Caso di sinistro 13 10.1 Obbligo di notifica dell assicurato in caso di sinistro 13 10.2 Trattamento del sinistro 13 10.3 Conseguenze della violazione degli obblighi contrattuali in caso di sinistro 13 11. Varie 13 11.1 Regresso (diritto di regresso) 13 11.2 Retribuzione per i broker 13 11.3 Clausola per i broker 13 11.4 Comunicazioni a Zurich 14 11.5 Foro 14

In tutto il testo la forma maschile, utilizzata per facilitare la leggibilità, si riferisce ovviamente anche a quella femminile. Informazioni per la clientela ai sensi della LCA Edizione 01/2006 Le seguenti informazioni per la clientela forniscono, in maniera comprensibile e concisa, una panoramica sull identità dell assicuratore e sul contenuto essenziale del contratto d assicurazione (art. 3 della Legge federale sul contratto d assicurazione, LCA). I diritti e i doveri delle parti contrattuali scaturiscono dalla proposta/offerta rispettivamente dalla polizza, dalle condizioni contrattuali e dalle leggi applicabili, in particolare dalle disposizioni contenute nella LCA. Dopo l accettazione della proposta/offerta, il contraente riceve una polizza che corrisponde, in termini di contenuto, a quanto indicato nella proposta/offerta. Chi è l assicuratore? L assicuratore è la «Zurigo» Compagnia di Assicurazioni, qui di seguito denominata Zurich, con sede statutaria in Mythenquai 2, 8002 Zurigo. Zurich è una società anonima, ai sensi della legislazione svizzera. Quali sono i rischi assicurati e qual è la portata della protezione assicurativa? I rischi assicurati e la portata della protezione assicurativa scaturiscono dalla proposta/offerta rispettivamente dalla polizza come pure dalle condizioni contrattuali. A quanto ammonta il premio? L ammontare del premio dipende dai relativi rischi assicurati e dalla copertura desiderata. In caso di pagamento rateale, può essere imposto un supplemento. Tutti i dati relativi al premio e a eventuali tasse sono contenuti nella proposta/offerta rispettivamente nella polizza stessa. In quali casi si ha diritto ad un rimborso dei premi? Se il premio è stato versato in anticipo per una determinata durata dell assicurazione e il contratto viene sciolto prima della scadenza di tale durata, Zurich rimborsa il premio relativo al periodo assicurativo non ancora trascorso. Il premio è tuttavia dovuto per intero a Zurich nel caso in cui: l assicuratore ha fornito la prestazione assicurativa in seguito al venir meno del rischio; l assicuratore ha versato la prestazione assicurativa per un danno parziale ed il contraente disdice il contratto durante l anno successivo alla stipulazione. A quali altri doveri deve adempiere il contraente? Cambiamenti del rischio: se nel corso dell assicurazione un fatto rilevante subisce una modifica che costituisce un aggravamento essenziale del rischio, occorre avvisare immediatamente per iscritto Zurich. Accertamento dei fatti: in caso di chiarimenti relativi al contratto di assicurazione, quali ad esempio violazione dell obbligo di dichiarazione, aggravamento del rischio, verifica delle prestazioni ecc., il contraente è tenuto a collaborare con Zurich e a fornirle qualsiasi informazione e documentazione utile, a richiedere queste ultime a terzi all attenzione di Zurich nonché ad autorizzare terzi per iscritto a fornire a Zurich i relativi dati, documenti, ecc. Zurich è inoltre autorizzata ad effettuare autonomamente chiarimenti in merito. Sinistro: il sinistro va notificato immediatamente a Zurich. L elenco di cui sopra contiene solo i doveri più ricorrenti. Gli altri doveri scaturiscono dalle condizioni contrattuali e dalla LCA. Quando inizia l assicurazione? L assicurazione ha inizio il giorno indicato nella proposta/offerta rispettivamente nella polizza. Se è stato consegnato un attestato d assicurazione o una conferma di copertura provvisoria, Zurich accorda fino alla notifica della polizza una copertura assicurativa in base a quanto stabilito per iscritto nella conferma provvisoria stessa o ai sensi delle disposizioni legali. 2

Quando si estingue il contratto? Il contraente può sciogliere il contratto inviando una disdetta: al più tardi tre mesi prima della scadenza del contratto oppure, se così è stato concordato, tre mesi prima della scadenza dell anno d assicurazione. La disdetta è considerata avvenuta per tempo se perviene a Zurich al più tardi l ultimo giorno prima dell inizio del termine di tre mesi. Se il contratto non viene disdetto, esso si rinnova tacitamente di un altro anno. I contratti a tempo determinato e senza clausola di prolungamento si estinguono automaticamente il giorno fissato nella proposta/offerta rispettivamente nella polizza; dopo ogni sinistro per il quale si deve versare un indennità, al più tardi 14 giorni dopo aver preso atto del pagamento da parte di Zurich; se Zurich modifica i premi. In questo caso, la disdetta deve pervenire a Zurich al più tardi l ultimo giorno dell anno assicurativo; se Zurich dovesse aver violato l obbligo d informazione previsto dalla legge, ai sensi dell art. 3 LCA. Il diritto di disdetta si estingue dopo 4 settimane da quando il contraente è venuto a conoscenza della violazione, ma in ogni caso trascorso un anno da una simile violazione. Zurich può recedere dal contratto: al più tardi tre mesi prima della scadenza del contratto oppure, se così è stato concordato, tre mesi prima della scadenza dell anno d assicurazione. La disdetta è considerata avvenuta per tempo se perviene al contraente al più tardi l ultimo giorno prima dell inizio del termine di tre mesi. Se il contratto non viene disdetto, esso si rinnova tacitamente di un altro anno. I contratti a tempo determinato e senza clausola di prolungamento si estinguono automaticamente il giorno fissato nella proposta/offerta rispettivamente nella polizza; dopo ogni sinistro per il quale è prevista l erogazione di una prestazione, se la disdetta viene effettuata al più tardi con il versamento della prestazione; se fatti importanti concernenti il rischio vengono taciuti o comunicati in modo inesatto (reticenza). Zurich può recedere dal contratto: se il contraente è in ritardo con il pagamento del premio, è stato sollecitato a effettuare il versamento e Zurich rinuncia a richiedere il premio dovuto; il contraente viene meno al suo obbligo di collaborazione per la determinazione della fattispecie. Zurich è autorizzata a recedere con effetto retroattivo dal contratto di assicurazione entro due settimane dalla scadenza del termine suppletivo di quattro settimane che va fissato per iscritto; in caso di frode ai danni dell assicurazione. L elenco menziona solo i casi più frequenti che possono portare alla fine del contratto. Gli altri casi scaturiscono dalle condizioni contrattuali e dalla LCA. Come avviene il trattamento dei dati da parte di Zurich? Zurich elabora dati che scaturiscono dalla documentazione contrattuale o dal disbrigo del contratto e li utilizza in particolare per la determinazione del premio, l apprezzamento del rischio, la trattazione di casi assicurativi, le valutazioni statistiche e a scopo di marketing. I dati sono custoditi in forma fisica o elettronica. Se necessario, Zurich può trasmettere i dati da elaborare a terze persone coinvolte nel disbrigo contrattuale, sia in Svizzera sia all estero, e in particolare ai coassicuratori e ai riassicuratori, nonché alle compagnie svizzere e straniere appartenenti a Zurich Financial Services (ZFS). In caso di sospetti di reato contro il patrimonio o di falsità in documenti, oppure se Zurich recede dal contratto per frodi nelle giustificazioni (art. 40 LCA), può essere fatta comunicazione all Associazione Svizzera d Assicurazione (ASA) al fine di effettuare una registrazione nel Sistema centrale d informazione (ZIS). Inoltre, Zurich può richiedere informazioni utili presso uffici amministrativi e altri terzi, in particolare sull andamento dei sinistri. Tale autorizzazione vale indipendentemente dal fatto che il contratto venga stipulato o meno. Il contraente ha il diritto di richiedere a Zurich le informazioni previste dalla legge in merito al trattamento dei dati che lo riguardano personalmente. 3

Condizioni generali di assicurazione (CGA) Edizione 01/2007 1. Basi Le basi del presente contratto sono: le disposizioni nella polizza e in eventuali aggiunte; la legge federale sul contratto di assicurazione (LCA) del 2 aprile 1908 per le questioni che non sono regolamentate nella polizza o in eventuali aggiunte; le disposizioni della legge del Principato del Liechtenstein del 16 maggio 2001 (VersVG) secondo le disposizioni contenute nel presente contratto «Contraenti con sede nel Principato del Liechtenstein» per le questioni che non sono disciplinate nelle disposizioni della polizza o in eventuali aggiunte; le dichiarazioni scritte fatte dal contraente (proponente) nella proposta e in altri documenti. 2. Responsabilità civile assicurata È assicurata La responsabilità civile legale derivante dall esercizio descritto nel presente contratto e dalle attività dichiarate (rischio assicurato) per: lesioni corporali, cioè morte, ferimento o altri danni alla salute di persone; danni materiali, cioè distruzione, danneggiamento o perdita di cose Sono considerati danni materiali anche la morte, il ferimento o altri danni alla salute nonché la perdita di animali. Il pregiudizio al funzionamento di una cosa non danneggiata nella sua sostanza non è considerato danno materiale. 3. Assicurazione di base 3.1 Rischio legato agli impianti È assicurata La responsabilità civile legale in qualità di proprietario (ma non come proprietario per piani), locatario o affittuario di terreni, stabili, locali e impianti che servono completamente o parzialmente all azienda assicurata e come pure in qualità di locatario di altri locali. Non sono considerati direttamente utili all azienda assicurata in particolare terreni e stabili per l investimento di capitale, case d affitto senza locali dell azienda, abitazioni e impianti sportivi per il personale. 3.2 Rischio d esercizio È assicurata La responsabilità civile legale che risulta da un attività assicurata secondo il presente contratto. 3.3 Rischio legato ai prodotti È assicurata La responsabilità civile legale per danni in seguito alla fabbricazione o alla vendita e al commercio di prodotti passati a terzi. 3.4 Spese per la prevenzione dei sinistri Sono assicurate 3.4.1 Le spese per la prevenzione dei sinistri secondo le seguenti disposizioni: Se in seguito ad un evento imprevisto risulta imminente una lesione corporale o un danno assicurato, l assicurazione si estende anche alle spese che sono a carico di un assicurato e che derivano dai provvedimenti adeguati presi per scongiurare tale pericolo. Non sono assicurate 3.4.2 Le spese per le misure di prevenzione dei sinistri che consistono in un attività avente per scopo l esatto adempimento di un contratto, quale ad esempio l eliminazione di difetti e danni a cose fabbricate o fornite oppure a lavori eseguiti; 3.4.3 Le spese per la prevenzione dei sinistri in seguito a eventi causati da veicoli a motore, natanti, veicoli spaziali e aeromobili come pure da parti o accessori di essi. 3.4.4 I costi per spese d informazione, di richiamo, di ripresa o di smaltimento di cose. 3.4.5 Le spese per la soppressione di uno stato pericoloso. 3.4.6 Le spese per le misure di prevenzione dei sinistri che vengono prese in seguito alla caduta di neve o alla formazione di ghiaccio. 5

3.4.7 Le spese per la prevenzione dei sinistri in relazione a danni nucleari, ai sensi della legislazione svizzera sulla responsabilità civile in materia di energia nucleare. 3.4.8 Le spese per la ricerca di falle, di difetti di funzionamento e di cause di danni, per vuotare e riempire gli impianti, i recipienti e le condutture come pure le spese per ripararli e modificarli (p. es. spese di risanamento). 3.5 Pregiudizi all ambiente È assicurata 3.5.1 La responsabilità civile legale per lesioni corporali e danni materiali in rapporto a un pregiudizio all ambiente, tuttavia soltanto se questo pregiudizio è la conseguenza di un unico evento, repentino e imprevisto, che esige inoltre misure immediate quali notifica all autorità competente, allarme alla popolazione, adozione di misure di prevenzione o di riduzione dei sinistri. È considerata pregiudizio all ambiente la perturbazione durevole dello stato naturale dell aria, dei corsi d acqua (anche delle acque sotterranee), del suolo, della flora o della fauna cagionata da immissioni, se da tale perturbazione possono scaturire o sono scaturite contaminazioni o altre influenze nocive alla salute dell uomo, ai beni o agli ecosistemi. È parimenti considerato pregiudizio all ambiente uno stato di cose che il legislatore designa come «danno all ambiente». Non sono assicurate 3.5.2 La responsabilità civile per danni dovuti al fatto che più eventi simili per i loro effetti (ad es. penetrazione occasionale e graduale di sostanze nocive nel suolo, traboccamento ripetuto di liquidi da recipienti mobili) richiedono congiuntamente misure nel senso succitato, che per eventi dello stesso genere, presi isolatamente, non sarebbero necessarie. 3.5.3 Le pretese per il vero e proprio danno all ambiente. 3.5.4 Pretese in rapporto a siti contaminati. 3.5.5 Le pretese in rapporto con pregiudizi all ambiente cagionati da impianti destinati al deposito, alla preparazione o alla rimozione di residui, di altri prodotti di rifiuto o di materiale da riciclaggio. Sussiste tuttavia copertura assicurativa per gli impianti di proprietà dell azienda destinati: al compostaggio o al deposito intermedio di breve durata di residui, altri prodotti di rifiuto o materiale da riciclaggio, alla depurazione o al trattamento preliminare di acque di scolo. 3.5.6 Le pretese in relazione a pregiudizi all ambiente che subentrano negli USA o in Canada. Obblighi 3.5.7 L assicurato ha l obbligo di provvedere a che la produzione, il trattamento, la raccolta, il deposito, la pulizia e l eliminazione di sostanze nocive all ambiente siano eseguiti rispettando le disposizioni legali e delle autorità; la manutenzione e il funzionamento delle attrezzature utilizzate per le suddette attività, compresi i dispositivi di sicurezza e di allarme, siano eseguiti e garantiti a regola d arte, rispettando le prescrizioni tecniche, legali e delle autorità; le decisioni emesse dalle autorità in merito a risanamenti e a misure analoghe siano messe in atto entro i termini prescritti. 3.6 Veicoli a motore È assicurata 3.6.1 La responsabilità civile legale come detentore o in seguito all uso di veicoli a motore per i quali non esistono né permesso di circolazione né targhe, o quando queste ultime sono state depositate da più di 6 mesi presso l autorità competente, nonché per svolgere mansioni, a meno che questo rischio non sia coperto dall assicurazione responsabilità civile per veicoli a motore. Valgono le somme di assicurazione minime prescritte dalla legislazione svizzera sulla circolazione stradale, a meno che la polizza non preveda prestazioni superiori. Non sono assicurate 3.6.2 La responsabilità civile delle persone che hanno utilizzato il veicolo per corse non approvate dalle autorità o a cui esse non erano autorizzate dalla legislazione sulla circolazione stradale o per altre ragioni, come pure la responsabilità civile delle persone responsabili per questi utenti del veicolo; inoltre la responsabilità civile di coloro che hanno ordinato tali corse o che ne erano a conoscenza. 3.6.3 In caso di sinistro per il quale esiste un obbligo di assicurazione a norma della legislazione svizzera sulla circolazione stradale: pretese per danni materiali del detentore e pretese del suo coniuge, dei suoi parenti in linea ascendente e discendente come pure, se vivono in comunione domestica con lui, dei suoi fratelli e sorelle; 6

pretese per danni al veicolo utilizzato e al relativo rimorchio, come pure per danni a cose trasportate con questi veicoli, ad eccezione di quelle che il danneggiato portava con sé, in particolare bagagli e simili. In questo ambito, le «Restrizioni generali all estensione della copertura» sono considerate nulle. Disposizioni 3.6.4 Valgono inoltre le disposizioni della legislazione svizzera sulla circolazione stradale se la loro applicazione è imperativa. 3.7 Biciclette e altri veicoli a esse equiparati Sono assicurate 3.7.1 La responsabilità civile legale in seguito all utilizzo di biciclette e di veicoli a motore ad esse equiparati per quanto riguarda la responsabilità civile e l assicurazione. La copertura è limitata alla parte d indennità che supera le somme di assicurazione delle assicurazioni obbligatorie di responsabilità civile (assicurazione complementare). Questa restrizione viene meno, se tali veicoli vengono usati in osservanza della legislazione sulla circolazione stradale senza il contrassegno (vignetta) o senza la targa. 3.7.2 La responsabilità civile legale per danni provocati da ciclomotori non provvisti di licenza di circolazione e di targhe durante le corse per l esame d ammissione e le corse di prova secondo l ordinanza sull ammissione alla circolazione di persone e veicoli (OAC). Non sono assicurate 3.7.3 La responsabilità civile delle persone che hanno utilizzato il veicolo per corse non approvate dalle autorità o a cui esse non erano autorizzate dalla legislazione sulla circolazione stradale o per altre ragioni, come pure la responsabilità civile delle persone responsabili per questi utenti del veicolo; inoltre la responsabilità civile di coloro che hanno ordinato tali corse o che ne erano a conoscenza. 3.7.4 In caso di sinistro per il quale esiste un obbligo di assicurazione a norma della legislazione svizzera sulla circolazione stradale: le pretese avanzate dal contraente per danni materiali; la responsabilità civile dell utente del veicolo per danni materiali del suo coniuge, dei suoi parenti in linea ascendente o discendente come pure, se vivono in comunione domestica con lui, dei suoi fratelli e sorelle; le pretese per ferimento o morte di passeggeri non ammessi secondo la legge; le pretese per danni al veicolo utilizzato, rimorchio, veicolo rimorchiato o spinto, come pure per danni a cose fissate a tali veicoli o da essi trasportate. In questo ambito, le «Restrizioni generali all estensione della copertura» sono considerate nulle. Obblighi 3.7.5 Per il veicolo utilizzato deve essere stata stipulata un assicurazione responsabilità civile prescritta per legge o dalle autorità,altrimenti non sussiste alcuna copertura assicurativa. Disposizioni 3.7.6 Valgono inoltre le disposizioni della legislazione svizzera sulla circolazione stradale se la loro applicazione è imperativa. 3.8 Manifestazioni È assicurata La responsabilità civile legale derivante dalla partecipazione a fiere ed esposizioni nonché dall organizzazione e dalla realizzazione di manifestazioni aziendali. 4. Persone assicurate Sono assicurati 4.1 Il contraente in quanto titolare dell impresa e in eventuali altre qualità menzionate nella proposta e nella polizza. Se il contraente è una società di persone (ad es. una società in nome collettivo), una comunità di proprietari in comune (ad es. una comunità di eredi) o se egli ha concluso l assicurazione per conto di terzi, i soci, i membri della comunità di proprietari in comune o le altre persone per le quali è stata contratta l assicurazione, hanno gli stessi diritti e obblighi del contraente. 4.2 I rappresentanti del contraente come pure le persone incaricate della direzione o della sorveglianza dell impresa nell esercizio delle loro incombenze per l azienda assicurata. 4.3 I lavoratori e gli altri ausiliari del contraente (eccettuati gli imprenditori e i mestieranti nonché i lavoratori indipendenti ai quali ricorre il contraente, ad es. subappaltatori, ecc.) per la responsabilità civile derivante dal disbrigo delle loro incombenze per l azienda assicurata e dalla loro attività in rapporto ai terreni, stabili, locali e agli impianti assicurati. 7

Restano tuttavia escluse le pretese di regresso e di compensazione avanzate da terzi per le prestazioni da loro accordate ai danneggiati. 4.4 Il proprietario del terreno, se il contraente è soltanto proprietario dello stabile ma non del terreno (diritto di superficie) 5. Restrizioni generali dell estensione della copertura Non sono assicurate 5.1 Le pretese avanzate dal contraente come pure le pretese per danni concernenti la persona del contraente (ad es. danni al sostentatore assicurato); inoltre pretese avanzate dall assicurato, dal coniuge, dai parenti in linea ascendente e discendente dell assicurato nonché dalle persone che vivono nella stessa comunione domestica. 5.2 La responsabilità civile derivante dall esistenza e dall esercizio di succursali all estero. Non sono considerati estero il Principato del Liechtenstein e le enclavi di Büsingen e di Campione. 5.3 Le pretese per lesioni corporali che interessano persone occupate dal contraente in base a un contratto di locazione di personale (locazione di lavoro o di servizio), quando tali lesioni sopravvengono durante il disbrigo delle loro incombenze contrattuali o professionali al servizio dell azienda assicurata. L esclusione trova applicazione esclusivamente in caso di pretese di regresso e di compensazione di terzi per prestazioni che questi ultimi hanno accordato ai danneggiati. 8 5.4 La responsabilità civile dei lavoratori occupati da un terzo in base a un contratto di locazione di personale (locazione di lavoro o di servizio) concluso dal contraente con questo terzo, per danni causati a cose di quest ultimo. 5.5 La responsabilità civile dell autore in relazione a un crimine o delitto commessi intenzionalmente e contravvenendo intenzionalmente a prescrizioni legali o amministrative, dove per autore si intendono anche istigatori e complici. 5.6 Le pretese fondate su una responsabilità assunta per contratto che eccede le prescrizioni legali, come pure causate dall inadempimento di un obbligo assicurativo legale o contrattuale. 5.7 La responsabilità civile come detentore o derivante dall uso di veicoli a motore e di rimorchi trainati o veicoli rimorchiati dagli stessi, come pure la responsabilità civile delle persone per le quali il detentore è responsabile in virtù della legislazione svizzera sulla circolazione stradale, quando il danno è stato causato: in seguito all esercizio di un tale veicolo; da un incidente della circolazione cagionato da un tale veicolo allorché non è in esercizio; in seguito all assistenza prestata per incidenti in cui un tale veicolo è coinvolto; nello scendere da un tale veicolo o nel salirvi; durante l apertura o la chiusura di parti mobili di un veicolo; nell agganciare o sganciare un rimorchio o un veicolo rimorchiato. Inoltre non è assicurata la responsabilità civile per rimorchi sganciati ai sensi dell art. 2 dell ordinanza sull assicurazione dei veicoli. 5.8 Le pretese per danni causati da natanti e aeromobili soggetti ad assicurazione ed immatricolazione obbligatoria. 5.9 La responsabilità civile in qualità di detentore o proprietario di carrozze di treno. 5.10 La responsabilità civile per pretese in rapporto a pregiudizi all ambiente. Con riserva della copertura: pregiudizi all ambiente 5.11 I danni dovuti agli effetti di radiazioni ionizzanti e di radiazioni laser. 5.12 La responsabilità derivante da danni nucleari ai sensi della legislazione svizzera sulla responsabilità civile in materia di energia nucleare. 5.13 La responsabilità civile per danni cagionati da sostanze introdotte in impianti destinati al deposito, alla preparazione, al transito o alla rimozione di residui nonché di altri prodotti di rifiuto o materiale da riciclaggio. Tale disposizione non si applica alle pretese derivanti da danni cagionati agli impianti di depurazione e di trattamento preliminare delle acque di scolo. 5.14 Le pretese derivanti da danni (come modifica, cancellazione o messa fuori uso) a software o a dati elaborabili mediante computer, a meno che non si tratti di danni consecutivi a danni assicurati ai supporti di dati. 5.15 Le pretese derivanti da danni in relazione all attività svolta in qualità di committente. 5.16 La responsabilità civile derivante dalla proprietà per piani e dall esercizio dei diritti e dei doveri che ne derivano. 5.17 La responsabilità civile per danni la cui sopravvenienza era da aspettarsi con grande probabilità da parte del

contraente, da parte dei suoi rappresentanti o da parte delle persone incaricate della direzione e della sorveglianza dell azienda. 5.18 La responsabilità civile per danni implicitamente accettati da parte del contraente, dei suoi rappresentanti o da parte delle persone incaricate della direzione e della sorveglianza dell azienda, con la scelta di un determinato sistema di lavoro per ridurre le spese o accelerare i lavori, oppure per evitare perdite di patrimonio. 5.19 Le pretese derivanti da danni a cose che un assicurato ha preso in consegna, in locazione, in leasing o in affitto per scopi d uso, di lavorazione, di custodia, di trasporto o per altri motivi (ad es. commissione, scopi d esposizione); danni causati alle cose in seguito a esecuzione od omissione di un attività di un assicurato inerente a dette cose (ad es. lavorazione, riparazione, caricare o scaricare un veicolo). Per attività nel capoverso precedente s intendono anche la progettazione e la direzione, l attribuzione di direttive e ordini, la sorveglianza e il controllo nonché lavori simili. Con riserva della copertura: spese per la prevenzione dei sinistri 5.20 Le pretese che mirano all adempimento di contratti o, in loro vece, a prestazioni compensatrici a causa d inadempimento o di adempimento imperfetto, in particolare pretese avanzate a causa di difetti e danni a cose fabbricate o fornite o a lavori eseguiti dal contraente o per suo conto quando la causa di tali difetti o danni risiede nella fabbricazione, fornitura o esecuzione del lavoro. Le pretese relative alle spese in rapporto con l accertamento e la riparazione dei difetti e danni menzionati nell inciso precedente, come pure le pretese per perdite di utili e per danni patrimoniali consecutivi a tali difetti e danni. Le pretese extracontrattuali avanzate in concorrenza o in sostituzione delle pretese contrattuali escluse dall assicurazione in virtù di entrambi i capoversi di cui sopra. 5.21 Le pretese derivanti dal rilascio a pagamento o gratuito di brevetti, licenze, risultati di ricerche, formule, ricette, software o dati elaborati da computer, piani e progetti di costruzione, di opere o di fabbricazione ad altre aziende non assicurate dal presente contratto. Non è considerato rilascio di software l affidamento di cose nelle quali è incorporato un software destinato al loro controllo. 5.22 Le pretese per danni patrimoniali che non derivano né da una lesione corporale assicurata né da un danno materiale assicurato arrecato al danneggiato. Con riserva della copertura: spese per la prevenzione dei sinistri 5.23 Le pretese in relazione a cose prodotte, lavorate o fornite da un azienda assicurata evidentemente destinate alla costruzione di aeromobili o veicoli spaziali, oppure al montaggio in essi. Tale esclusione si estende anche alle pretese relative a lavori svolti ad aeromobili o veicoli spaziali. 5.24 Le pretese di risarcimento di carattere penale, quali in particolare «punitive and exemplary damages». 5.25 Le pretese per danni causati da: amianto; diossido di silicio (silica); cloro-idrocarburi; dietilstilbestrolo (DES); ossichinolina (SMON); farmaci che influenzano la gravidanza (anticoncezionali, abortivi, induttori dell ovulazione); prodotti di origine umana, come gli organi del corpo umano e i loro derivati (ad es. sangue, plasma, organi o parti di organi, ecc.); agenti patogeni di encefalopatie spongiformi (ad es. ESB, malattia di Creutzfeldt-Jakob ecc.); protesi; tabacco e prodotti derivati del tabacco; vaccini e sieri; urea-formaldeide; erosal, fluoxetine, pseudoefedrina, metilfenidato, troglitazone, statine, Fenfluramine, Dexfenfluramine, Phentermine, Oxycodone/Oxy-contin, Butorphanol, Bromocriptin, Isotretinion, Amiadaron, Cisaprid, Rhizoma piperis methystici, Paroxetin, Terfenadin, Ehalidomid, Chinolinol, Ephedrine e fibrati, botulino tossico di tipo A, clozapino, Loxapine, Qlanzapine, Quetiapine e Risperidone; virus HIV e le relative conseguenze. 5.26 La responsabilità civile per danni derivanti: dall impiego di organismi manipolati geneticamente o prodotti ad essi equiparati a causa della manipolazione del materiale genetico, a condizione che l azienda assicurata sia soggetta all obbligo di notifica o di autorizzazione necessario; dall utilizzo di organismi patogeni a causa delle caratteristiche patogene che presentano, a condizione che l azienda assicurata sia soggetta all obbligo di notifica o di autorizzazione necessario; dalla produzione di o dal commercio con sementi, foraggi, additivi per foraggi che contengono organismi manipolati geneticamente. 9

5.27 La responsabilità civile derivante dall esistenza e dall esercizio di funivie di ogni genere destinate al trasporto di persone (membri dell azienda o terzi) e di sciovie. 5.28 La responsabilità civile derivante dall esistenza e dall esercizio di raccordi ferroviari. 5.29 Le pretese risultanti da danni di qualsiasi tipo, senza tener conto di cause concomitanti riconducibili direttamente o indirettamente a eventi bellici, operazioni di guerra, disordini o atti terroristici di ogni genere. È considerata terrorismo ogni azione violenta o minaccia di violenza perpetrata per il raggiungimento di obiettivi politici, religiosi, etnici, ideologici o simili. L atto di violenza o la minaccia di violenza è atta a diffondere paura o terrore nella popolazione o in parti di essa o ad influenzare un governo, un ente statale o un organizzazione internazionale. 5.30 Le pretese derivanti da danni in relazione al rischio legato a sperimentazioni cliniche. 5.31 Le pretese derivanti da danni in relazione diretta con l effetto di radiazioni non ionizzanti o di campi elettromagnetici nonché di interferenze elettromagnetiche. 6. Ambiti di validità e prestazioni 6.1 Validità territoriale 10 L assicurazione vale per i danni che si verificano in tutto il mondo, ad eccezione degli USA e del Canada Nell ambito dell assicurazione di base sono inoltre coperte le pretese derivanti dalla fabbricazione o dalla vendita e dal commercio di prodotti esportati verso gli USA o il Canada senza che le persone assicurate ne fossero a conoscenza. 6.2 Validità temporale 6.2.1 L assicurazione comprende le pretese derivanti da danni, avanzate nei confronti di un assicurato nel corso della durata del contratto. Al termine del contratto sono assicurate le pretese per danni che vengono comunicati per iscritto a Zurich non oltre i 60 mesi dopo la scadenza contrattuale e che sono state avanzate nel corso della durata contrattuale. 6.2.2 Quale momento in cui una pretesa in seguito a sinistro viene avanzata nei confronti di un assicurato, vale quello in cui un assicurato riceve per la prima volta da un danneggiato la comunicazione scritta o verbale che viene fatta valere una pretesa di risarcimento danni contemplata in questa assicurazione, o un assicurato viene a conoscenza di circostanze secondo le quali è probabile che tale pretesa verrà avanzata. 6.2.3 Si ritiene che tutte le pretese derivanti da un danno di serie siano state avanzate nel momento in cui è stata fatta valere la prima pretesa secondo l articolo precedente. Se la prima pretesa di un danno di serie è considerata avanzata prima dell inizio contrattuale in base all articolo precedente, le pretese riconducibili alla stessa serie non sono assicurate. 6.2.4 Per le pretese derivanti da danni che sono stati causati prima dell inizio fissato per il presente contratto di assicurazione, la copertura è data soltanto se l assicurato prova che all inizio del contratto non aveva conoscenza o stando alle circostanze non avrebbe potuto aver conoscenza di un atto o un omissione che potesse motivare la sua responsabilità civile. Lo stesso vale per le pretese derivanti da danni di un danno di serie, se un danno appartenente alla serie è stato causato prima dell inizio del contratto. Nella misura in cui i danni secondo il capoverso di cui sopra sono assicurati da un eventuale assicurazione precedente, viene accordata una copertura delle differenze di somma nell ambito delle disposizioni fissate nel presente contratto. Le prestazioni che derivano dall assicurazione precedente hanno la precedenza sul presente contratto e sono dedotte dalla somma di assicurazione del presente contratto. 6.2.5 Il primo capoverso dell articolo precedente vale per analogia se, nel corso della durata del contratto, l estensione della copertura viene modificata (come tale vale anche la modifica della somma di assicurazione e della franchigia). 6.2.6 Dopo l annullamento di un rischio assicurato risp. dopo lo scioglimento del contratto in seguito a totale cessazione dell attività, Zurich accorda al contraente o al suo successore legale la copertura assicurativa per pretese di risarcimento danni, fatte valere una volta scaduta la durata del contratto entro 60 mesi, a condizione che i danni si siano verificati prima dell annullamento del rischio risp. dello scioglimento del contratto. 6.3 Prestazioni di Zurich 6.3.1 Le prestazioni di Zurich consistono nella tacitazione delle pretese fondate e nella difesa contro quelle infondate. Tali prestazioni, compresi i relativi interessi del danno e di mora, le spese di riduzione del danno, le spese di perizia, di avvocato, giudiziarie, come pure le indennità aggiudicate alla parte avversa e le spese assicurate per la prevenzione dei sinistri, ammontano al massimo alla somma di assicurazione prevista nella polizza, al netto della franchigia concordata.

Non si assumono le spese in relazione a una procedura di polizia, penale, disciplinare o amministrativa. 6.3.2 La somma di assicurazione vale quale garanzia unica per ogni anno di assicurazione, ossia essa viene risarcita al massimo una sola volta per tutte le pretese avanzate contro gli assicurati nel corso dello stesso anno di assicurazione. 6.3.3 L insieme di tutte le pretese assicurate derivanti da danni aventi la medesima causa (ad es. più pretese assicurate derivanti da danni attribuibili allo stesso difetto, quali in particolare errori di sviluppo, di costruzione, di fabbricazione o d istruzione, come pure i danni attribuibili allo stesso effetto difettoso di un prodotto o di una materia oppure ad una stessa azione od omissione) è considerato un danno di serie. Il numero dei danneggiati, degli attori o degli aventi diritto è irrilevante. 6.3.4 Le prestazioni e la loro limitazione si basano sulle somme di assicurazione e franchigie definite nella polizza, che avevano validità al momento dell avanzamento della pretesa. 6.4 Franchigia Una franchigia fissata nella polizza viene applicata per ogni sinistro ed è a carico dell assicurato. Questa franchigia viene dedotta dall indennità, che al massimo corrisponde alla somma di assicurazione concordata. La franchigia viene applicata anche alle spese per la difesa contro le pretese ingiustificate. 7. Premio 7.1 Calcolo dei premi 7.1.1 Il premio si basa sulle indicazioni relative al conteggio del premio fornite dal contraente al momento dell inizio contrattuale. Poiché Zurich rinuncia a un conguaglio annuo del premio, vale quanto segue: Se nel corso della durata contrattuale le indicazioni determinanti per il calcolo del premio mutano notevolmente, il contraente è tenuto a informare immediatamente Zurich in merito all adeguamento e a corrispondere il nuovo premio dettato dal cambiamento delle circostanze. 7.1.2 Sono considerate le seguenti basi per il calcolo del premio: somma salariale: il totale dei salari lordi pagati durante il periodo di assicurazione. Questo totale corrisponde a quello preso in considerazione per il calcolo dei contributi dell Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (AVS). Devono inoltre essere dichiarati i salari delle persone che non devono pagare i contributi AVS. I contributi versati in virtù di un contratto di locazione di personale (locazione di lavoro o di servizio) devono essere dichiarati esclusivamente dal locatario. Nelle società o comunità di persone si tiene conto di tutti i soci o membri della comunità occupati nell azienda, ad eccezione di uno, mediante somme salariali definite. Fatturato: il prodotto lordo di ogni periodo di assicurazione (IVA incl.), conseguito con le merci prodotte, lavorate o vendute e/o con i servizi prestati. È determinante la somma salariale o il fatturato dell ultimo esercizio completo prima della stipulazione del contratto. In caso di aziende appena costituite è determinante la somma salariale o il fatturato presumibile. Su richiesta, il contraente è tenuto a lasciar prendere visione a Zurich o a un suo incaricato di documenti determinanti. 7.2 Scadenza del premio A meno che non venga convenuto diversamente, il premio (incl. bollo federale) è definito per ogni anno assicurativo e va versato in anticipo. Il primo premio giunge a scadenza per il pagamento alla consegna della polizza, al più presto tuttavia all inizio dell assicurazione. 7.3 Pagamento rateale Se è convenuto il pagamento rateale del premio, devono essere versate le relative spese; il pagamento delle rate non ancora scadute s intende differito. Le spese per il pagamento rateale del premio non costituiscono parte integrante del premio. Alla scadenza principale, Zurich ha la facoltà di adeguare tale tassa. Il contraente ha quindi il diritto di modificare la modalità di pagamento a suo piacimento. La relativa notifica, per essere valida, deve essere pervenuta a Zurich al più tardi entro la data di scadenza del rispettivo premio. 7.4 Rimborso del premio Se il contratto viene annullato prima della scadenza dell anno di assicurazione, Zurich rimborsa il premio pagato per il periodo di assicurazione non decorso e rinuncia alle rate che scadranno in seguito. Questa regola non si applica se il contratto è stato rescisso in seguito ad annullamento del rischio (caso di danno totale); se il contraente disdice il contratto in caso di danno entro un anno dalla sua stipulazione. 11

7.5 Modifica dei premi, delle franchigie o delle Condizioni generali di assicurazione Se cambiano i premi, le franchigie o le Condizioni di assicurazione, Zurich può chiedere l adattamento del contratto di assicurazione con effetto dal successivo anno di assicurazione. A questo scopo essa deve comunicare al contraente le nuove disposizioni contrattuali al più tardi 25 giorni prima della scadenza dell anno di assicurazione. Il contraente ha pertanto il diritto di disdire il contratto per la fine dell anno d assicurazione in corso. Se egli si avvale di questo diritto, il contratto si estingue interamente alla scadenza dell anno d assicurazione. Per essere valevole, la disdetta deve essere pervenuta a Zurich al più tardi l ultimo giorno dell anno di assicurazione. Se il contraente tralascia la disdetta, ciò vale come acconsentimento all adattamento del contratto di assicurazione. Non sussiste alcun diritto di disdetta in caso di modifiche prescritte per legge (ad es. tasse di bollo federali) e in caso di modifica di una copertura regolamentata per legge (ad es. somme minime d assicurazione). 8. Obblighi 8.1 Copertura di previdenza per nuove società affiliate o di partecipazione È assicurata 8.1.1 La responsabilità civile legale derivante dall aggiunta di nuove società affiliate o di partecipazione che vengono acquisite o fondate dopo la stipulazione del presente contratto e che sono domiciliate in Svizzera, nel Principato del Liechtenstein o nelle enclavi di Büsingen e di Campione, la cui attività è esposta ai rischi assicurati nel presente contratto. Il presupposto è che il contraente detenga di queste società una quota di partecipazione di almeno il 50%. Se per le nuove società affiliate o di partecipazione sussiste una propria assicurazione responsabilità civile, la disposizione precedente non trova alcuna applicazione. Il contraente è tenuto a comunicare a Zurich l aggiunta delle nuove società affiliate o di partecipazione entro sei mesi. Il premio corrispondente viene riscosso con effetto retroattivo a partire dal momento in cui si sono aggiunte le nuove società affiliate o di partecipazione. Non sono assicurate 8.1.2 Le pretese reciproche di aziende assicurate. 8.2 Aggravamento e diminuzione del rischio 8.2.1 Se nel corso dell assicurazione un fatto rilevante dichiarato nella proposta o in un altro modo subisce una modifica che costituisce un aggravamento essenziale del rischio, il contraente deve darne subito avviso per iscritto a Zurich. Se il contraente omette questa comunicazione, in futuro Zurich non è più vincolata al contratto. Se il contraente adempie tale obbligo, il rischio aggravato è coperto. Zurich si riserva tuttavia il diritto di rescindere il contratto entro 14 giorni dalla data in cui ha ricevuto l avviso di aggravamento. Un eventuale sovrappremio è dovuto a partire dal momento dell aggravamento del rischio. 8.2.2 In caso di diminuzione del rischio Zurich riduce proporzionalmente il premio a partire dal momento in cui ne è stata informata per iscritto dal contraente. 8.3 Soppressione di uno stato pericoloso Gli assicurati sono tenuti a eliminare, a loro spese ed entro un termine conveniente, una situazione pericolosa che potrebbe provocare un sinistro e la cui soppressione è stata richiesta da Zurich. 8.4 Violazione degli obblighi 8.4.1 L assicurato che viola gli obblighi che gli incombono in virtù del presente contratto perde ogni diritto alle prestazioni di Zurich. Non incorre in questa sanzione qualora risulti dalle circostanze che la violazione non è imputabile a colpa, oppure che il sinistro sarebbe ugualmente sopravvenuto anche se egli avesse adempiuto gli obblighi contrattuali. 8.4.2 L insolvibilità del debitore non scusa l omesso pagamento del premio. 9. Inizio e durata del contratto 9.1 Inizio L assicurazione ha inizio alla data indicata nella polizza. 9.2 Durata contrattuale Se il contratto è concluso per un anno o una durata più lunga e non viene disdetto almeno 3 mesi prima della sua scadenza, esso si rinnova tacitamente di anno in anno. La disdetta è valida se perviene a Zurich, rispettivamente al contraente, al più tardi il giorno che precede l inizio del periodo di tre mesi. 12

9.3 Disdetta in caso di sinistro Dopo un sinistro per il quale si deve fornire un risarcimento, il contraente può disdire il contratto al più tardi 14 giorni dopo che è venuto a conoscenza dell avvenuto pagamento, Zurich al più tardi al momento del pagamento del risarcimento. Se una delle due parti contraenti disdice il contratto, la copertura cessa 14 giorni dopo che l altra parte contraente è entrata in possesso della disdetta. 10. Caso di sinistro 10.1 Obbligo di notifica dell assicurato in caso di sinistro In caso di sinistro le cui conseguenze potrebbero riguardare l assicurazione, il contraente è obbligato ad avvisare immediatamente Zurich per iscritto, mediante il formulario disponibile presso Zurich. Tutti i documenti scritti concernenti il danno devono essere trasmessi al più presto a Zurich; questa deve poi essere immediatamente informata di tutti i fatti riguardanti il danno, specialmente di ogni pretesa di risarcimento avanzata o procedura penale avviata. 10.2 Trattamento del sinistro 10.2.1 Zurich si occupa del trattamento del sinistro solo nella misura in cui le pretese eccedano la franchigia prevista. 10.2.2 Zurich rappresenta l assicurato nei confronti del danneggiato e l assicurato è tenuto a sostenerla nel limite del possibile. La liquidazione per transazione di un sinistro da parte di Zurich o una sentenza pronunciata dal tribunale contro l assicurato è per questi vincolante. Zurich è autorizzata a risarcire il danno direttamente al danneggiato e senza deduzione di una eventuale franchigia. In questo caso l assicurato ha l obbligo di rimborsare la franchigia a Zurich, rinunciando a qualsiasi obiezione. 10.2.3 Senza previo consenso di Zurich, l assicurato non è autorizzato né a riconoscere pretese d indennità né a tacitarle, e neppure a cedere al danneggiato o a terzi i diritti che gli conferisce la presente assicurazione. 10.2.4 Se contro l assicurato è intentata un azione civile, questi è obbligato a rilasciare la procura necessaria all avvocato designato da Zurich. 10.2.5 Se all assicurato viene aggiudicata un indennità processuale sulla base di un processo, questa spetta a Zurich fino a concorrenza delle prestazioni da essa assunte. L assicurato deve cedere questo importo a Zurich. 10.3 Conseguenze della violazione degli obblighi contrattuali in caso di sinistro 10.3.1 In caso di contravvenzione alle disposizioni relative agli obblighi dei due articoli precedenti «Obbligo di notifica dell assicurato in caso di sinistro» e «Trattamento del sinistro», l assicurato deve farsi carico personalmente di tutte le conseguenze che avrebbero potuto essere evitate se vi si fosse conformato. 10.3.2 Se l assicurato riconosce la responsabilità senza il consenso di Zurich, come pure se contravviene alla buona fede contrattuale, ogni prestazione di Zurich decade, a meno che la violazione, secondo le circostanze, non risulti non imputabile a colpa. 11. Varie 11.1 Regresso (diritto di regresso) 11.1.1 Se a norma di legge non possono essere opposte al danneggiato le disposizioni del presente contratto o della legge federale sul contratto di assicurazione (LCA) che limitano o annullano la copertura, Zurich ha il diritto di regresso contro gli assicurati nella misura in cui essa sarebbe stata autorizzata a ridurre o rifiutare le proprie prestazioni. 11.1.2 Se a norma di legge non possono essere opposte al danneggiato le disposizioni del presente contratto o della legge sul contratto d assicurazione (VersVG) che limitano o annullano la copertura, Zurich ha il diritto di regresso contro l assicurato nella misura in cui essa sarebbe stata autorizzata a ridurre o rifiutare le sue prestazioni. 11.2 Retribuzione per i broker Se un terzo, ad es. un broker, tutela gli interessi del contraente al momento della stipulazione del presente contratto di assicurazione o durante la gestione dello stesso, è possibile che Zurich versi a questo terzo, per la sua attività, una remunerazione in virtù di un accordo. Qualora il contraente desiderasse maggiori informazioni in merito, può rivolgersi a questa terza persona. 11.3 Clausola per i broker Se un broker tutela gli interessi del contraente al momento della stipulazione del presente contratto d assicurazione o durante la gestione del medesimo, egli è autorizzato a regolare la relazione d affari fra il contraente e Zurich. Egli è autorizzato da entrambe le parti a ricevere richieste, notifi- 13

che, dichiarazioni, dichiarazioni di volontà e simili (tuttavia nessun pagamento) da una parte e a trasmetterle all altra parte. Quando pervengono al broker, questi dati sono considerati inoltrati al contraente o a Zurich. 11.4 Comunicazioni a Zurich Tutte le comunicazioni vanno indirizzate: all agenzia indicata sull ultima nota di premio oppure a Zurich Svizzera, Thurgauerstr. 80, CH-8050 Zurigo 11.5 Foro In caso di controversie risultanti dal presente contratto, il contraente o l avente diritto può scegliere come foro competente: Zurigo, quale sede principale di Zurich; la sede della succursale di Zurich che, in virtù del presente contratto, risulta oggettivamente connessa; il domicilio o la sede del contraente o dell avente diritto in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein, ma non altrove. 14

49441-0705 «Zurigo» Compagnia di Assicurazioni Versione 1/2007