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Consiglio regionale della Toscana LEGGE REGIONALE N. 31/2015 (Atti del Consiglio) Disposizioni sul sistema sanitario di emergenza urgenza. Modifiche alla l.r. 40/2005. *************** Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 25 marzo 2015

SOMMARIO PREAMBOLO Art. 1 - Modifiche all articolo 76 ter della l.r. 40/2005 Art. 2 - Modifiche all articolo 76 quater della l.r. 40/2005 Art. 3 Modifiche all articolo 76 quinquies della l.r. 40/2005 Art. 4 - Modifiche all articolo 76 septies della l.r. 40/2005 Art. 5 - Modifiche all articolo 76 novies della l.r. 40/2005 Art. 6 - Norme di prima applicazione

PREAMBOLO Il Consiglio regionale Visto l articolo 117, terzo comma, della Costituzione; Visto l articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto; Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale); Considerato quanto segue: 1. Al fine di una migliore funzionalità del sistema sanitario di emergenza urgenza è opportuno apportare alcune modifiche alle pertinenti disposizioni della l.r. 40/2005; 2. In particolare è opportuno integrare la composizione del sistema territoriale di soccorso nonché le funzioni da esso svolte. E inoltre opportuno specificare meglio l articolazione delle attività di trasporto sanitario di emergenza urgenza territoriale, il ruolo della Conferenza regionale permanente, nonché le linee di indirizzo su cui è strutturato il sistema budgetario delle attività di trasporto; Approva la presente legge Art. 1 Modifiche all articolo 76 ter della l.r. 40/2005 1. Il comma 3 dell articolo 76 ter della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), è sostituito dal seguente: 3. Il sistema territoriale di soccorso è composto dalle aziende unità sanitarie locali, dai comitati della Croce rossa italiana (CRI) e dalle associazioni di volontariato iscritte nell elenco di cui all articolo 76 quinquies, nonché dagli organismi rappresentativi delle associazioni di volontariato e dal Comitato regionale della CRI.. 2. Il comma 4 dell articolo 76 ter della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente: 4. Il sistema territoriale di soccorso, costituito dalle postazioni di emergenza territoriale distribuite sul territorio regionale, dai mezzi di soccorso e dal personale, sanitario e non sanitario adibito a tale servizio, nonché dalle strutture degli organismi rappresentativi delle associazioni di volontariato e dal Comitato regionale della CRI, e dal relativo personale, garantisce le seguenti funzioni: a) intervento sul luogo ove si verificano eventi di gravità rilevante per la salute di uno o più soggetti; b) ripristino e stabilizzazione delle funzioni vitali compromesse; c) trasporto del paziente presso il presidio ospedaliero più idoneo in relazione alle condizioni cliniche del soggetto stesso; d) supporto tecnico, raccordo, coordinamento e tenuta del sistema..

Art. 2 Modifiche all articolo 76 quater della l.r. 40/2005 1. Prima del comma 1 dell articolo 76 quater della l.r. 40/2005 è inserito il seguente: 01. L attività di trasporto sanitario di emergenza urgenza territoriale è articolata nelle attività svolte dalle associazioni iscritte nell elenco di cui all articolo 76 quinquies e nelle attività svolte dagli organismi rappresentativi delle associazioni di volontariato e dal Comitato regionale della CRI.. 2. Il comma 1 dell articolo 76 quater della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente: 1. Le attività svolte dalle associazioni iscritte nell elenco di cui all articolo 76 quinquies, sono le seguenti: a) servizi di trasporto di emergenza urgenza gestiti dalla centrale operativa territoriale; b) servizi di trasporto previsti nei livelli essenziali di assistenza (LEA), effettuati tramite ambulanza; c) servizi di trasporto nei quali le condizioni cliniche del paziente richiedono esclusivamente l utilizzo di un ambulanza, la necessità dell assistenza in itinere con personale sanitario e/o altro personale adeguatamente formato ai sensi dell articolo 7, comma 1, lettere b) ed e), della legge regionale 22 maggio 2001, n. 25 (Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull attività di trasporto sanitario), nonché l esigenza di garantire la continuità delle cure al fine di non interrompere il percorso assistenziale già intrapreso.. 3. Dopo il comma 1 dell'articolo 76 quater della l.r. 40/2005 è inserito il seguente: 1 bis. Gli organismi rappresentativi delle associazioni di volontariato e il Comitato regionale della CRI, su delega delle associazioni o comitati, svolgono le attività di supporto tecnico, raccordo, coordinamento e tenuta del sistema di emergenza urgenza e in particolare: a) coordinamento e raccordo delle associazioni al fine di implementare l'uniformità dei modelli organizzativi e favorire l'efficienza e la razionalizzazione del sistema; b) attività di raccordo dei sistemi informativi delle associazioni, al fine di garantire l'assolvimento del debito informativo nei confronti della Regione; c) supporto delle associazioni per quanto concerne l'attività formativa dei soccorritori volontari, nonché tenuta dei relativi elenchi regionali; d) coordinamento degli interventi delle associazioni in occasione di maxi emergenze e calamità di rilievo regionale e nazionale e difesa civile, anche attraverso la partecipazione al Nucleo operativo sanitario regionale per le maxi emergenze (NOSME); e) promozione ed implementazione di processi di sviluppo del sistema.. Art. 3 Modifiche all articolo 76 quinquies della l.r. 40/2005 1. Alla fine del comma 1 dell articolo 76 quinquies della l.r. 40/2005 sono inserite le parole: e l eventuale scelta dell organismo rappresentativo con delega allo svolgimento delle funzioni di cui all articolo 76 quater, comma 1 bis..

Art. 4 Modifiche all articolo 76 septies della l.r. 40/2005 1. Il comma 2 dell articolo 76 septies della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente: 2. La Conferenza regionale permanente, in particolare, definisce le linee di indirizzo per la programmazione aziendale, per l elaborazione dei piani annuali attuativi locali, per la ripartizione delle risorse fra le singole aziende sanitarie, per le azioni di monitoraggio degli obiettivi e per lo svolgimento dell attività di supporto tecnico, raccordo, coordinamento e tenuta del sistema di emergenza urgenza, di cui all articolo 76 quater, comma 1 bis.. Art. 5 Modifiche all articolo 76 novies della l.r. 40/2005 1. Il comma 2 dell articolo 76 novies della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente: 2. Il sistema budgetario è strutturato sulla base dei seguenti indirizzi: a) il budget da destinare al sistema territoriale di soccorso ricomprende complessivamente tutte le risorse destinate alle associazioni di volontariato e ai comitati della CRI, iscritti nell'elenco di cui all'articolo 76 quinquies, determinate in ragione della quantità e qualità delle attività di trasporto di emergenza urgenza da erogare, nonché le risorse destinate agli organismi rappresentativi delle associazioni di volontariato e al Comitato regionale della CRI, in caso di delega per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 76 quater, comma 1 bis, determinate in percentuale non superiore al 6 per cento delle risorse attribuite alle associazioni o comitati deleganti e tenuto conto del perseguimento degli obiettivi definiti dalla Conferenza regionale permanente. Tali risorse sono rendicontate ai sensi del comma 3; b) per quanto attiene alle attività di trasporto sanitario sono previsti specifici indici di correzione riferiti ai comuni insulari, ai comuni montani ed ai comuni disagiati di cui alla legge regionale 27 luglio 2004, n. 39 (Norme a favore dei comuni montani e dei piccoli comuni in situazione di disagio. Modifiche alla legge regionale 7 maggio 1985, n. 57 "Finanziamenti per la redazione e l'attuazione di piani di recupero del patrimonio edilizio esistente". Modifiche alla legge regionale 2 novembre 1999, n. 58 "Norme sulla tutela dell'artigianato artistico e tradizionale toscano e disposizioni in materia di oneri contributivi per gli apprendisti artigiani").. Art. 6 Norme di prima applicazione 1. Per gli anni 2014 e 2015 le risorse per le attività di cui all'articolo 76 quater della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), sono determinate nel modo seguente: a) le risorse per le associazioni ed i comitati della CRI sono attribuite sulla base dei dati conclusivi dell'attività di trasporto sanitario di emergenza urgenza, afferenti agli esercizi 2014 e 2015, acquisiti dalle aziende sanitarie;

b) le risorse per gli organismi rappresentativi delle associazioni di volontariato e per il Comitato regionale della CRI, sono determinate in percentuale non superiore al 6 per cento delle risorse attribuite alle associazioni o comitati deleganti e tenuto conto del perseguimento degli obiettivi definiti dalla Conferenza regionale permanente. Tali risorse sono rendicontate ai sensi dell' articolo 76 novies, comma 3, della l.r. 40/2005. IL PRESIDENTE Alberto Monaci I SEGRETARI Daniela Lastri Gian Luca Lazzeri

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI Proposta di legge del Consiglio regionale 17 marzo 2015, n. 422 Proponente: Consiglieri Ferrucci, De Robertis, Naldoni, Morelli Assegnata alla 4^ Commissione consiliare Messaggio della Commissione in data 24 marzo 2015 Approvata in data 25 marzo 2015 Divenuta legge regionale 31/2015 (atti del Consiglio)