Direzione Centrale Pensioni. Roma, 21/04/2015



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Transcript:

Direzione Centrale Pensioni Roma, 21/04/2015 Circolare n. 80 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici e, per conoscenza, Al Presidente Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali Allegati n.1 OGGETTO: Articolo 1, comma 117, legge 23 dicembre 2014, n. 190, concernente benefici previdenziali riconosciuti a ex lavoratori occupati nelle imprese che hanno svolto attività di scoibentazione e bonifica, affetti da patologia asbesto correlata derivante da esposizione all amianto. 1. Premessa

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014, Supplemento ordinario n. 99, è stata pubblicata la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015). L articolo 1, comma 117, della citata legge così dispone: In deroga a quanto disposto dall articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le disposizioni di cui al comma 2 dell articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, si applicano ai fini del conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico nel corso dell anno 2015, senza la corresponsione di ratei arretrati, sulla base della normativa vigente prima dell entrata in vigore del citato decreto - legge n. 201 del 2011, anche agli ex lavoratori occupati nelle imprese che hanno svolto attività di scoibentazione e bonifica, che hanno cessato il loro rapporto di lavoro per effetto della chiusura, dismissione o fallimento dell impresa presso cui erano occupati e il cui sito è interessato da piano di bonifica da parte dell ente territoriale, che non hanno maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente, che risultano ammalati con patologia asbesto correlata accertata e riconosciuta ai sensi dell articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni. 2. Normativa di riferimento L articolo 13, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, richiamato nella norma in oggetto, ha stabilito che i lavoratori occupati nelle imprese che utilizzano ovvero estraggono amianto, impegnate in processi di ristrutturazione e riconversione produttiva, anche se in corso di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari, e che possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti almeno trenta anni di anzianità assicurativa e contributiva agli effetti delle disposizioni previste dall'articolo 22, primo comma, lettere a) e b), della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, hanno facoltà di richiedere la concessione di un trattamento di pensione secondo la disciplina di cui al medesimo articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, con una maggiorazione dell'anzianità assicurativa e contributiva pari al periodo necessario per la maturazione del requisito dei trentacinque anni prescritto dalle disposizioni sopra richiamate, in ogni caso non superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto e quella del compimento di sessanta anni, se uomini, o cinquantacinque anni se donne. 3. Destinatari I destinatari delle disposizioni di cui al citato comma 117, sono i soggetti: a) ex lavoratori occupati nelle imprese che hanno svolto attività di scoibentazione e bonifica dall amianto che hanno cessato il loro rapporto di lavoro per effetto della chiusura, dismissione o fallimento dell impresa presso cui erano occupati e il cui sito è interessato da piano di bonifica da parte dell ente territoriale; b) ammalati con patologia asbesto correlata documentata dall Istituto nazionale per l assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e in possesso della certificazione di esposizione all amianto rilasciata dall INAIL, per effetto del rinvio all articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni; c) che possono far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti almeno trenta anni (pari a 1560 settimane) di anzianità assicurativa e di contribuzione utile ai fini del diritto per la pensione di anzianità, come disposto dal comma 2 dell articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni; d) in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, con il beneficio di cui al successivo punto 4, in base alle disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto legge n. 201 del 2011,

conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico nel corso dell anno 2015; e) che alla data di conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico non hanno maturato i requisiti anagrafici e contributivi per il diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata previsti dalla normativa vigente; f) che non siano titolari di pensione di invalidità, di pensione di inabilità o di assegno ordinario di invalidità. In presenza di domanda di pensione, ai fini della verifica della sussistenza del requisito di cui alla lettera a), le Strutture territoriali avranno cura di accertare che: - l impresa abbia svolto attività di scoibentazione e bonifica; - il sito dell impresa che ha svolto attività di scoibentazione e bonifica sia stato interessato da piano di bonifica da parte dell ente territoriale. 4. Beneficio Il citato comma 117 prevede la facoltà, per i soggetti di cui al precedente punto 3, di beneficiare di una maggiorazione dell'anzianità assicurativa e contributiva non superiore a 5 anni ai fini del perfezionamento dei requisiti per la pensione di anzianità, vigenti prima dell entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico nel corso del 2015, sulla base del regime delle decorrenze vigenti prima dell entrata in vigore del predetto decreto. Pertanto, con riferimento a tali soggetti, la maggiorazione dell'anzianità assicurativa e contributiva, nel limite sopra indicato, è pari al periodo necessario a conseguire il diritto alla pensione di anzianità sulla base del perfezionamento del primo dei seguenti requisiti: a) anzianità contributiva non inferiore a 35 anni al raggiungimento dei requisiti indicati nella Tabella B di cui all Allegato 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 e s.m.i., adeguati agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e per effetto del decreto ministeriale del 6 dicembre 2011 (vedi Allegato n. 1); b) anzianità contributiva non inferiore a 40 anni indipendentemente dall età. La maggiorazione dell'anzianità assicurativa e contributiva di cui al presente punto è utile ai fini del diritto e della misura della pensione di anzianità. Tuttavia, ai fini della misura della pensione di anzianità, la maggiorazione dell anzianità contributiva non può essere in ogni caso superiore al numero delle settimane comprese tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del perfezionamento del requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia di cui all articolo 24, comma 6, del decreto legge n. 201 del 2011. Per effetto di quest ultima limitazione può accadere che la pensione di anzianità venga calcolata sulla base di un numero di settimane di contribuzione utili inferiore a quelle di cui alle lettere a) e b); resta comunque fermo che ai fini del calcolo della pensione devono essere presi in considerazione anche gli eventuali periodi di contribuzione figurativa non valutabili ai fini del relativo diritto. Il beneficio di cui all articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, consistente nella rivalutazione per il coefficiente di 1,5 delle settimane di contribuzione relative a periodi di provata esposizione all amianto, è utile, ai fini del perfezionamento dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del presente punto, per il diritto e la misura.

5. Decorrenza Ai trattamenti pensionistici di anzianità, di cui al precedente punto 4, si applica la disciplina in materia di regime delle decorrenze vigenti prima dell entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, ovvero, la c.d. finestra mobile di cui all articolo 12 del citato decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, come modificato in particolare dall articolo 18, comma 22 ter, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 che stabilisce nei confronti di coloro che accedono alla pensione con un anzianità contributiva non inferiore a 40 anni indipendentemente dall età un ulteriore posticipo della decorrenza del trattamento pensionistico. La decorrenza dei predetti trattamenti pensionistici deve collocarsi nel corso del 2015. Per i soggetti che, a seguito del riconoscimento della maggiorazione dell anzianità assicurativa e contributiva di cui al precedente punto 4, perfezionano il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico in data anteriore al 2015, per espressa disposizione normativa, è preclusa la corresponsione di ratei arretrati. 6. Procedure Con successivo messaggio saranno diramate le relative istruzioni procedurali. Il Direttore Generale Cioffi

Allegato N.1 Anno (1) Somma età anagrafica e anzianità contributiva 2010 95 59 2011-96 60 2012 2013-2014 97,3 61 anni e 3 mesi Età anagrafica minima per la maturazione del requisito indicato in colonna 1