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Transcript:

Particolare rilievo è posto alla questione della formazione professionale continua che si evidenzia come un importante strumento per il rafforzamento del patrimonio di conoscenze dei lavoratori, per il miglioramento delle loro condizioni sul posto di lavoro ricoperto e più in generale per favorire la loro collocazione nel mercato del lavoro, oltre che per l innovazione del sistema impresa, sempre più sollecitato dal mercato sul terreno della qualità. La scelta compiuta è stata quella di assumere come obiettivo comune delle parti sociali la definizione di adeguate politiche formative,anche alla luce delle ricerche sulle analisi dei fabbisogni condotta in ambito bilaterale. La Finanziaria del 2000 ha dettato le norme che hanno modificato il funzionamento della formazione continua rivolta ai lavoratori occupati previste dalla Legge 236/93. Gli accordi interconfederali intercorsi per la costituzione dei fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua nell ambito delle diverse tipologie di imprese dei comparti dell industria, del commercio, del turismo, della cooperazione e dell artigianato, nonché la definizione dei relativi statuti e regolamenti, costituiscono quindi un passaggio importante, certificato dal Ministero del Lavoro delle Politiche Sociali attraverso il riconoscimento della personalità giuridica di tali soggetti. E un dato di fatto che, a tutt oggi, limitate sono le esperienze formative sul lavoro che si sono affermate, spesso al di fuori di una dimensione condivisa, sovente in una logica autoreferenziale di molti dei soggetti formatori, non senza contraddizioni ed anche palesando scarti sul piano del rapporto costo-benefici. E noto che, ad esempio, in Emilia Romagna, soltanto l 8% dei lavoratori occupati è stato nel tempo oggetto di processi di formazione professionale continua. Governare la materia in termini compiuti è quindi oltre modo necessario ed in rapporto alle scelte effettuate ed alle molteplici questioni ad esse collegate è decisivo operare scelte coerenti, evidenziando il nesso inscindibile relazione tra le parti/contrattazione e bilateralità. Gli Enti Bilaterali emanazione delle parti sociali (alle quali resta la competenza delle politiche

generali sulla formazione, che non debbono in alcun modo essere delegate ai Fondi) si propongono come strumenti gestionali della parte di risorse pubbliche a loro versata per la formazione continua, ed hanno come missione fondamentale la programmazione, l indirizzo ed il controllo dei processi relativi; mentre per quanto attiene la gestione dei piani formativi i soggetti deputati sono i diversi Enti di Formazione che debbono essere accreditati dalle Regioni per garantire il livello qualitativo, la trasparenza e l efficacia. La bilateralità quale strumento della gestione dei fondi così declinata non può non relazionarsi, come sottolineato, in termini stringenti con il sistema di relazioni sindacali, attraverso la contrattazione sancito dagli accordi interconfederali e dai CCNL. Particolare rilievo assume quindi il ruolo e l azione delle diverse categorie. Per quanto concerne il CCNL, in particolare, occorre ridefinire le procedure, i poteri, i vincoli rispetto al diritto all informazione, all esame congiunto delle parti, alla definizione degli accordi. Occorre rimodulare il quadro dei diritti prevedendo, ad esempio, la esigibilità della formazione continua da usufruire in orario di lavoro come diritto di tutti i lavoratori al di là della scelta delle aziende di aderire o meno ai Fondi. E necessario inoltre definire la platea di riferimento operando scelte il grado di contemplare le diverse tipologie di rapporto di lavoro coinvolte assumendo anche il problema della formazione dei lavoratori non a tempo indeterminato. Occorre prevedere, disciplinandole, le ricadute dei processi formativi definendo, ad esempio, livelli di competenza che incidano per l inquadramento ed il salario professionale, nei percorsi di carriera, nel consolidamento del rapporto di lavoro, in particolare per i tempi determinati, per i lavoratori parasubordinati, ecc In tale ottica è necessario che da parte sindacale si definisca uno standard essenziale di riferimento, con alcuni indicatori trasversali, per valutare i piani formativi. Tra questi, ad esempio, il requisito vincolante della definizione dei soggetti destinatari degli stessi; la spendibilità del processo formativo in rapporto al sistema di formazione professionale continua presente nel territorio di riferimento ed in rapporto al percorso di valorizzazione professionale degli addetti; la

previsione che i progetti, oltre a rispondere alle specifiche esigenze formative individuate, favoriscano anche la conoscenza più complessiva dei cicli e dei processi produttivi aziendali e settoriali. Il requisito della contrattazione tra le parti (a livello aziendale o territoriale o settoriale) costituisce per il sindacato il criterio di fondo per la presentazione dei progetti. A tal fine è importante prevedere il potere di surroga da parte del livello superiore dell organizzazione qualora il precedente sia assente. Il requisito dell intesa tra le parti costituisce condizione privilegiata di accesso alla valutazione da parte dei Fondi, nell ambito dei quali l unanime parere dei diversi componenti è criterio privilegiato per l approvazione dei progetti. Per quanto concerne l analisi dei fabbisogni formativi la stessa va ricondotta ai livelli nei quali si articolano le relazioni sindacali (nazionale, settoriale, aziendale, territoriale) nonché anche relativamente alla gestione del Fondo. Due gli obiettivi politici di fondo sui quali si misurerà la sfida dei Fondi Interprofessionali: - costruire un sistema di formazione continua in Italia all altezza delle aspettative; - uscire dalla logica degli interventi a spot conseguenti alla filosofia dei finanziamenti dei progetti formativi per promuovere invece una pratica contrattuale capace di costruire piani formativi, aziendali o settoriali, a sostegno di politiche di valorizzazione delle risorse umane, che possano dispiegarsi su più annualità, coinvolgendo progressivamente tutta la platea dei lavoratori. A livello regionale vanno pertanto affrontati, per tutte le articolazioni dei fondi, i seguenti punti: - definire un forte raccordo con la programmazione regionale. In ambito regionale occorre individuare una sede di confronto fra la Commissione Regionale Tripartita e i Fondi Interprofessionali per realizzare il raccordo fra le politiche attive del lavoro e le strategie e le priorità di intervento sulla formazione continua. Tale raccordo risulta strategico per quanto attiene alla programmazione delle risorse del Fondo Sociale Europeo, che potrebbero in via

prioritaria essere rivolte ai collaboratori coordinati continuativi, impedendo in tal modo la segmentazione della platea dei destinatari in funzione dei diversi canali di finanziamento dei progetti, praticando politiche formative inclusive. Il tema dei destinatari è possibile affrontarlo compiutamente non esistendo più i vincoli contenuti nell art.9 della Legge 236/93. Inoltre possono individuarsi raccordi con la Regione nell ambito dei processi di valutazione dei piani formativi; - va concordato in tutti i Fondi la esigibilità della certificazione del percorso formativo che compete alla Pubblica Amministrazione. Ciò implica regolare la progettazione dei percorsi formativi per unità formative capitalizzabili (UFC) assicurando come riferimento l accordo Regioni, Organizzazioni sindacali dell 1/8/2002 relativa agli standard formativi e alla definizione delle figure professionali. - Va definita una impostazione comune circa il riferimento alle analisi nazionali e regionali dei fabbisogni formativi. Sempre sulla base dell accordo del 1 agosto 2002 spetta infatti al livello regionale la contestualizzazione delle figure e dei profili professionali che emergono dalle analisi nazionali. Per quanto concerne il cofinanziamento dei processi formativi da parte della impresa vanno trovati criteri simili fra i fondi, onde evitare la concorrenza tra gli stessi almeno a livello regionale. Per quanto riguarda i quattro Fondi che già oggi prevedono l articolazione regionale (auspicando la scelta di articolazione territoriale, affinché sia il possibile il raccordo con la programmazione regionale delle risorse e con la contrattazione) si ritiene necessario rafforzare tale scelta definendo negli accordi modalità di funzionamento che prevedano il consenso di tutte le Organizzazioni sottoscrittrici degli stessi. In particolare, nella fase di avvio dell esperienza, data la incertezza economico - finanziaria di riferimento, si ritiene utile che le strutture operative compiano scelte organizzative snelle ed adeguate.

Relativamente all individuazione delle figure delle quali deve dotarsi ciascun Ente per il proprio funzionamento, si sottolinea l opportunità di una precisa definizione dei diversi profili professionali, nonché della trasparenza delle procedure di selezione. Bologna, luglio 2003 Segreterie CGIL Emilia Romagna