IL RETTORE. in particolare l art. 22 Assegni di ricerca della succitata legge;



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REPUBBLICA ITALIANA Università degli Studi di Napoli Parthenope rrrrrrrrrrrrrrr Pos. AG D.R. n. 341 IL RETTORE Vista Visto Considerato la legge 240 del 30 dicembre 2010 orme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario che abroga l art. 51 comma 6 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 relativa agli assegni di ricerca; in particolare l art. 22 Assegni di ricerca della succitata legge; che l art.29 della legge di cui innanzi dispone che Fermo restando quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, per la copertura dei posti di professore ordinario e associato, di ricercatore e di assegnista di ricerca, le università possono avviare esclusivamente le procedure previste dal presente titolo ; Tenuto conto dei chiarimenti resi dal MIUR in tema di disciplina ex art. 22 della L. 240/2010 con nota prot. n. 583 del 08/04/2011; Attesa Esaminato Vista la necessità di adeguare il previgente Regolamento di Ateneo in materia di assegni di ricerca, emanato con D.R. n. 153 del 26.02.2007, al disposto dell art. 22 della legge n. 240/2010; il testo di Regolamento predisposto ai fini di cui innanzi; la deliberazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione nelle rispettive sedute del 22.04.2011 in cui è stato approvato il nuovo regolamento per il conferimento di assegni di ricerca; DECRETA E approvato il Regolamento per gli assegni di ricerca il cui testo costituisce parte sostanziale ed integrante del presente decreto.

REGOLAME TO PER GLI ASSEG I DI RICERCA DI CUI ALL ART. 22 DELLA L. 240/2010 Articolo 1 (finalità - oggetto) 1.L Università degli Studi di Napoli Parthenope, ai sensi dell art. 22 della l.240/10, conferisce assegni di ricerca a seguito di selezione pubblica, nei limiti delle disponibilità di bilancio, con la finalità di favorire la formazione e lo sviluppo di specifiche professionalità. 2. L assegno di ricerca ha per oggetto la formazione scientifica mediante la realizzazione di un programma di ricerca o di una fase di esso, sotto la supervisione di un responsabile scientifico individuato dalla struttura (tutor). L attività di ricerca presenta caratteristiche di flessibilità rispondenti alle esigenze dell attività stessa, carattere continuativo, temporalmente definito, non meramente occasionale, ed in rapporto di coordinamento rispetto alla complessiva attività della struttura; l attività sarà svolta in condizione di autonomia, nei soli limiti del programma predisposto dal tutor, senza orario di lavoro predeterminato. Articolo 2 (finanziamento ed attivazione degli assegni di ricerca) 1. Le strutture deputate alla ricerca e al suo coordinamento che intendono attivare assegni di ricerca sui fondi del bilancio di Ateneo devono presentare richiesta al Senato Accademico. 2. Le richieste di cui al precedente comma devono: a) indicare il programma o i programmi di ricerca alla cui realizzazione sarà finalizzata l attività di collaborazione; b) indicare il Responsabile della ricerca ; c) indicare l importo del finanziamento; d) stabilire i requisiti curriculari minimi che il titolare dell assegno dovrà possedere onde svolgere l attività di collaborazione; e) designare i componenti della commissione di valutazione di cui al successivo art. 6. 3. Sulla base delle proposte avanzate, ed in riferimento alle disponibilità del bilancio di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato Accademico, ripartisce i finanziamenti per l attivazione degli assegni di ricerca. 4. Le strutture possono attivare autonomamente assegni di ricerca con fondi di ricerca a carico del proprio bilancio, anche derivanti da convenzioni con enti esterni; in tale caso i responsabili delle strutture stesse ne daranno comunicazione al Senato Accademico. Articolo 3 (requisiti) 1.Possono essere titolari di assegno di ricerca coloro che siano in possesso di: 1.1.) diploma di laurea (corso di studi di durata non inferiore a 4 anni, previsto dagli ordinamenti didattici previgenti al D.M. 3 novembre 1999 n. 509), ovvero di laurea specialistica (art. 3, comma 1, lettera b), D.M. 3 novembre 1999 n. 509), ovvero di laurea magistrale (art. 3, comma 1), lett. b), D.M. 22 ottobre 2004, n. 270); 1.2.)idoneo curriculum scientifico professionale idoneo per lo svolgimento della specifica attività di ricerca. 2. Il Senato Accademico o, nel caso si tratti di assegni attivati autonomamente dalle singole strutture, il Consiglio della struttura, possono stabilire che il dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all estero costituiscano requisito obbligatorio per l ammissione al bando; in assenza di tale indicazione i suddetti titoli costituiscono titolo preferenziale ai fini dell attribuzione degli assegni.

3. Gli assegni per attività di ricerca non possono essere conferiti a dipendenti di ruolo presso le università, le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e l Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell 74, quarto comma del DPR n.382/1980. 4. I requisiti generali di ammissione alle selezioni pubbliche e gli eventuali ulteriori requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza dei relativi bandi di selezione. Articolo 4 (durata e rinnovi) 1. I contratti per il conferimento degli assegni di ricerca possono avere una durata compresa tra uno e tre anni. 2. I contratti possono essere rinnovati alla scadenza per una durata complessiva che non può superare i quattro anni ad esclusione del periodo in cui l assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca nel limite massimo della durata legale del relativo corso. 3. Il rinnovo non può avere una durata inferiore all anno. 4. Il rinnovo è comunque subordinato ad una positiva valutazione dell'attività svolta da parte del responsabile della ricerca e della Commissione di valutazione di cui al successivo art. 6 oltre che alla effettiva disponibilità dei fondi di bilancio. 5. La formazione del titolare dell assegno può prevedere un congruo periodo di approfondimento all estero, secondo un programma da definire con la struttura di riferimento. Articolo 5 (importo, trattamento fiscale e previdenziale, trasferte) 1. Il Consiglio di amministrazione o, nel caso si tratti di assegni attivati autonomamente dalle singole strutture, il Consiglio della struttura, determina l importo dell assegno sulla base di un importo minimo stabilito con decreto del Ministro. 2. L importo dell assegno deve essere indicato nel bando di selezione e resterà invariato per l intera durata del contratto, fatte salve disposizioni normative successive. L'importo annuale è corrisposto in 12 rate mensili posticipate. 3. Il titolare dell assegno ha diritto al rimborso delle spese di trasferta in Italia e all estero, qualora questa sia attinente all attività di ricerca oggetto dell assegno e sia preventivamente autorizzata dalla struttura. I fondi per il rimborso sono a carico della struttura che ha autorizzato la trasferta. 4. Il trattamento fiscale e previdenziale resta disciplinato dalle norme di legge. Articolo 6 (selezione dei candidati) 1. Il Senato Accademico o, nel caso si tratti di assegni attivati autonomamente dalle singole strutture, il Consiglio della struttura, possono prevedere la possibilità di attribuire assegni di ricerca mediante l utilizzo di uno dei seguenti due procedimenti di selezione pubblica comparativa dei candidati: -tipologia A Pubblicazione di un unico bando per l attribuzione di assegni di ricerca individuando le aree scientifiche di interesse. Tale bando sarà pubblicato per almeno trenta giorni all Albo Ufficiale di Ateneo, agli Albi delle strutture proponenti, sul sito del Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca e dell Unione Europea e dovrà contenere, oltre ad informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale spettante all assegnista:

1) un abstract del progetto di ricerca relativo a ciascuna delle aree scientifiche indicate nel bando tale da consentire al candidato la presentazione di un proprio progetto che descriva le modalità con cui quest ultimo svilupperebbe l attività di ricerca; 2) i titoli valutabili dalla commissione: curriculum scientifico, laurea, master, corsi di perfezionamento, dottorato di ricerca, pubblicazioni che consistono in curriculum scientifico, e quanto altro ritenuto necessario ai fini dell individuazione del candidato idoneo allo svolgimento dell attività di ricerca. La selezione avverrà, previa individuazione dei criteri generali, sulla base della valutazione : - del progetto di ricerca per il quale sono riservati 50 punti; - dei titoli e delle pubblicazioni per i quali sono riservati 50 punti La selezione si intenderà superata se in entrambe le valutazioni si sia ottenuto il punteggio minimo di 30. La votazione complessiva è stabilita dalla somma del punteggio ottenuto nella valutazione sia del progetto che dei titoli e delle pubblicazioni. La procedura di valutazione comparativa dei candidati è effettuata da una Commissione che dovrà essere nominata con decreto del Rettore o del Direttore della Struttura, nel caso si tratti di assegni attivati da quest ultima, e sarà formata da tre componenti scelti tra il personale docente e ricercatore di cui almeno un professore ordinario. Il Presidente della Commissione sarà un professore di ruolo. La commissione è tenuta a concludere improrogabilmente i lavori nei 90 giorni successivi alla notifica della nomina. Degli esiti della valutazione finale verrà data comunicazione da parte della Commissione mediante apposito verbale, da inoltrare al Rettore o al Direttore della struttura che ha attivato l assegno di ricerca ai fini dell approvazione degli atti. Gli esiti della valutazione verranno resi pubblici attraverso l affissione all albo della struttura sede del progetto di ricerca nonché sul sito internet di Ateneo. Dei risultati della selezione verrà data comunicazione personale ai selezionati a cura della struttura sede del progetto di ricerca. La procedura di valutazione comparativa si conclude con un decreto del Rettore o del Direttore della struttura che ha attivato l assegno, con cui viene approvata una graduatoria per ciascuna delle aree interessate. Avverso il decreto di approvazione degli atti è ammesso reclamo al Rettore o al Direttore della struttura entro 15 giorni a decorrere dalla data della pubblicazione. - tipologia B Pubblicazione di bandi relativi a specifici programmi di ricerca dotati di propri finanziamenti. Tale bando sarà pubblicato per almeno trenta giorni all Albo Ufficiale di Ateneo, agli Albi delle strutture proponenti, sul sito del Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca e dell Unione Europea e dovrà contenere, oltre ad informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale spettante all assegnista, i titoli valutabili dalla commissione che consistono in curriculum scientifico, laurea, master, corsi di perfezionamento, dottorato di ricerca, pubblicazioni e quanto altro ritenuto necessario ai fini dell individuazione del candidato idoneo allo svolgimento dell attività di ricerca. In questo caso la selezione avverrà sulla base dei titoli e di un colloquio. La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri generali, è effettuata prima del colloquio. Ai titoli sono riservati 60 punti, al colloquio 40 punti. La selezione si intenderà superata se nella valutazione titoli si sia ottenuto il punteggio minimo di 40 e nella valutazione del colloquio il punteggio minimo di 20.

Degli esiti della valutazione finale verrà data comunicazione da parte della Commissione mediante apposito verbale, da inoltrare al Rettore o al Direttore della struttura che ha attivato l assegno di ricerca ai fini dell approvazione degli atti. Gli esiti della valutazione verranno resi pubblici attraverso l affissione all albo della struttura sede del progetto di ricerca nonché sul sito internet di Ateneo. Dei risultati della selezione verrà data comunicazione personale ai selezionati a cura della struttura sede del progetto di ricerca. La procedura di valutazione comparativa si conclude con un decreto del Rettore o del Direttore della struttura che ha attivato l assegno, con cui viene approvata la graduatoria della selezione relativa all attribuzione dell assegno di ricerca. Avverso il decreto di approvazione degli atti è ammesso reclamo al Rettore o al Direttore della struttura entro 15 giorni a decorrere dalla data della pubblicazione. La procedura di valutazione comparativa dei candidati è effettuata da una Commissione di esperti della materia designata dall organo competente della struttura cui afferisce il progetto di ricerca e precisamente da tre membri dei quali almeno uno è professore di ruolo. Della Commissione fa parte il Responsabile della ricerca alla quale dovrà collaborare il titolare dell assegno. La commissione è nominata con decreto del Rettore o del Direttore della struttura che ha attivato l assegno ed è tenuta a concludere improrogabilmente i lavori nei 90 giorni successivi alla notifica della nomina. Articolo 7 (formalizzazione del rapporto) 1. Gli assegni di ricerca sono conferiti mediante contratti di collaborazione alla ricerca stipulati con la struttura che ha attivato l assegno. I contratti non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non danno luogo a diritti in ordine all accesso ai ruoli dell università. 2. Qualora il vincitore rinunci alla stipula del contratto entro il termine che gli verrà comunicato dalla struttura, si procederà allo scorrimento della graduatoria. 3. La decorrenza del contratto è fissata al primo giorno del mese successivo alla data di sottoscrizione. In presenza di situazioni che comportino sovrapposizioni di breve periodo tra l assegno ed altre attività incompatibili, il tutor potrà richiedere al Rettore o al Direttore della struttura che ha attivato l assegno un rinvio motivato della decorrenza del contratto 4. Il Direttore della struttura interessata darà comunicazione all Amministrazione centrale dei contratti conferiti e delle eventuali modifiche apportate agli stessi. Articolo 8 (valutazione dell'attività dell assegnista) 1. Il titolare dell assegno deve redigere relazioni semestrali sull attività di ricerca cui collabora, che sono esaminate dal responsabile della ricerca. 2. Alla scadenza del contratto, esaminata la relazione finale del titolare dell assegno, il responsabile della ricerca redige una breve relazione sull attività svolta e riferisce alla Commissione di cui al precedente art. 6 in ordine alla valutazione complessiva della ricerca svolta dal suddetto titolare. Articolo 9 (decadenza, sospensione, risoluzione e recesso) 1. Il contratto e l erogazione dell assegno, a richiesta dell interessato, devono essere sospesi nei periodi di assenza dovuti ad astensione obbligatoria per maternità o documentata malattia. In tali casi la durata del rapporto si protrae in misura pari al periodo della sospensione, onde consentire la realizzazione del programma di ricerca. Nel caso in cui tale rinvio superi il termine del progetto cui si riferisce la collaborazione e impedisca il raggiungimento degli impegni relativi, può essere disposta la cessazione dell erogazione dell assegno e la relativa risoluzione anticipata del contratto, su motivato parere del responsabile della ricerca.

2. Qualora il titolare del contratto non prosegua l attività prevista dal programma di ricerca senza giustificato motivo o si renda responsabile di gravi o ripetute mancanze, può essere disposta la risoluzione del contratto, su motivata richiesta del Responsabile della ricerca e con delibera degli organi competenti della struttura di ricerca. 3. I provvedimenti di sospensione e risoluzione sono disposti dal Rettore o dal Direttore della struttura che ha attivato l assegno. 4. Il titolare dell assegno ha facoltà di recedere dal rapporto, dandone preavviso almeno trenta giorni prima. In tal caso l assegnatario sarà regolarmente liquidato fino al momento della cessazione. In caso contrario sarà trattenuta la quota relativa al mancato preavviso. 5. Decadono dal diritto all assegno di ricerca coloro che, entro il termine comunicato in forma scritta dalla struttura, non sottoscrivano il relativo contratto, salvo ragioni di salute o cause di forza maggiore debitamente comprovate. 6. Decadono altresì dall attribuzione dell assegno di ricerca coloro che forniscono false dichiarazioni o che omettono le comunicazioni di cui al successivo art. 10, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalle norme vigenti. Articolo 10 (divieto di cumulo, incompatibilità, aspettative) 1. Non è ammesso il cumulo dell assegno con le borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all estero, l attività di ricerca dei titolari degli assegni. 2. La titolarità dell assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, master universitari, dottorato di ricerca con borsa, in Italia o all estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui all art. 3 comma 3. 3. Trova applicazione in materia di incompatibilità il disposto dell art. 18 lettera b) e c) della L. 240/2010. 4. La titolarità dell assegno di ricerca è altresì incompatibile con la titolarità di contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché occasionale conferiti dall Università degli Studi di Napoli Parthenope. 5. Lo svolgimento di attività di lavoro autonomo o subordinato è compatibile con l assegno di ricerca soltanto se preventivamente autorizzato dal Consiglio della struttura, o organo da esso delegato, previa acquisizione del parere motivato del tutor. 6. Ai fini dei divieti di cumulo, delle incompatibilità e delle aspettative di cui al presente articolo, all atto della stipula del contratto, il vincitore effettua apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, impegnandosi a comunicare alla struttura qualsiasi variazione rispetto a quanto dichiarato, contestualmente al verificarsi della variazione stessa. Articolo 11 (dottorato di ricerca) Il titolare di assegno di ricerca può frequentare, senza diritto alla borsa di studio, i corsi di dottorato di ricerca, fermo restando il superamento delle prove di ammissione e, se previsto, il pagamento del contributo per l accesso ai corsi. Articolo 12 (copertura assicurativa) L Università garantisce gli assegnisti, nello svolgimento delle proprie attività di ricerca, contro il rischio assicurativo derivante da responsabilità civile verso terzi. Rimane, invece, ad esclusivo carico degli stessi provvedere all accensione di un eventuale copertura assicurativa contro il rischio infortuni che possa verificarsi durante lo svolgimento delle suddette attività.

Articolo 13 (disciplina transitoria) 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di registrazione del decreto rettorale di emanazione e verrà inserito nella raccolta ufficiale dei Regolamenti di Ateneo. 2. L entrata in vigore del presente Regolamento determina l abrogazione del regolamento precedente che disciplina la medesima materia. Articolo 14 (norma finale) Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alle disposizioni impartite al riguardo dall art. 22 della L. n. 240/2010. apoli, 14.06.2011 F. to IL RETTORE Prof. Claudio QUI TA O