Corso di Diritto Commerciale Francesco Chiappetta A.A. 2010/11
Francesco Chiappetta GroupGeneralCounsele Direttore Affari Generali e Istituzionali Componente dell AdvisoryGroupof Expertson Corporate Governance and Company Law European Commission Chairmandel "Company LawWorking Group" di BusinessEurope Componente del Gruppo di lavoro per la redazione del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana del 2006 2
Programma del corso 1. Impresa e azienda 2. La concorrenza 3. Società semplice - Società in nome collettivo - Società in accomandita semplice 4. La Società per azioni, in generale 5. La Società per azioni quotata, in particolare 6. La Società a responsabilità limitata 7. I Gruppi di società 8. Le procedure concorsuali Titolare: Prof. Francesco Chiappetta Lezioni: Prof. Alberto Cattaneo Docenti Seminari: Dott.ssa Cristina Trotta Dott. Marco Porrini 3
L impresa 4
Le origini XII secolo: le corporazioni di arti e mestieri XVI secolo: Si consolida lo ius mercatorum XIX secolo: il primo Codice di Commercio 1942: il Codice Civile e la disciplina dell impresa XX-XXI secolo: l internazionalizzazione delle regole 5
Diritto Commerciale èquella parte del diritto privato che disciplina l attivitàe gli atti di impresa. 6
L imprenditore è chi esercita professionalmente un attivitàeconomica organizzata al fine della produzioneo dello scambiodi beni o di servizi. 7
Sono attivitàdi impresa? L ingegnere? Il notaio? Il medico? 8
Una difficile interpretazione Organizzazione di mezzi Economicità La produzione per 9
Una conclusione paradossale.uomini di fatica che non andando a padrone, con umilissima attrezzatura e con le proprie mani, creano beni di poco conto e offrono servigi non qualificati... 10
I requisiti dell attivitàdi impresa Economicità: è qualcosa di diverso dall attività produttiva? (vedi slide seguente) Organizzazione: in che cosa si sostanzia? È opera di coordinamento? Professionalità: abitualità o occasionalità? 11
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L impresa commerciale Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano: 1) un'attivitàindustriale diretta alla produzione di beni o di servizi; 2) un'attività intermediaria nella circolazione dei beni; 3) un'attivitàdi trasporto per terra, per acqua o per aria; 4) un'attività bancaria o assicurativa; 5) altre attività ausiliarie delle precedenti. 13
E imprenditore agricolo chiesercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attivitàconnesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attivitàdirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentementedalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonchéle attivitàdirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attivitàagricola esercitata,ivi comprese le attivitàdi valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.. 14
Sono imprese agricole o commerciali? La vendita diretta? L impresa di trasformazione? ESEMPIO 1 ESEMPIO 2 L agriturismo? 15
Il piccolo imprenditore e l artigiano Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia 16
Lo statuto dell imprenditore commerciale 17
Soggetti tenuti all iscrizione Sezione ordinaria a) gli imprenditori commerciali non piccoli (artt. 2195 e 2202 c.c.), b) le società di forma commerciale (art. 2200 c.c.), c) le societàestere con sede secondaria in Italia (artt. 2508 s. c.c.), d) gli enti pubblici economici con oggetto commerciale (art. 2201 c.c.), e) i consorzi con attività esterna (art. 2612 c.c.), f) i gruppi europei di interesse economico (Geie; artt. 6 ss. reg. Cons.CEE 25 luglio 1985, n. 2137 e artt. 3 s. D. Lgs. 23 luglio 1991, n. 240) ed ogni altro ente (associazione, fondazione, ecc.) titolare d'impresa commerciale; Sezione speciale a) i piccoli imprenditori, gli imprenditori artigiani, b) gli imprenditori agricoli e le societàsemplici (art. 8, comma 4, L.n. 580 del 1993), gli enti pubblici economici con oggetto agricolo ed ogni altro ente titolare d'impresa agricola; c) le societàtra avvocati (art. 16 D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 96), 18
Art. 2193 c.c.: Effetti dell iscrizione: la pubblicità dichiarativa PORTATA POSITIVA DELL ISCRZIONE: L ignoranza dei fatti dei quali la legge prescrive l iscrizione non può essere opposta dai terzi dal momento in cui l iscrizione è avvenuta PORTATA NEGATIVA DELL ISCRZIONE: I fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione, se non sono stati iscritti, non possono essere opposti ai terzi da chi è obbligato a richiederne l'iscrizione, a meno che questi provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza. 19
La rappresentanza in generale Art. 1387 Il potere di rappresentanza è conferito dalla legge ovvero dall'interessato Art. 1388 Il contratto concluso dal rappresentante in nome e nell'interesse del rappresentato, nei limiti delle facoltà conferitegli produce direttamente effetto nei confronti del rappresentato. Art. 1393 Il terzo che contratta col rappresentante può sempre esigere che questi giustifichi i suoi poteri [ ] 20
Il falsusprocurator Art. 1398 Colui che ha contrattato come rappresentante senza averne i poteri o eccedendo i limiti delle facoltàconferitegli, èresponsabile del danno che il terzo contraente ha sofferto per avere confidato senza sua colpa nella validitàdel contratto 21
L institore. ècolui che èpreposto dal titolare all'esercizio di un'impresa commerciale 22
Obblighi dell institore Art. 2205 L'institore ètenuto, insieme con l'imprenditore, all'osservanza delle disposizioni riguardanti l'iscrizione nel registro delle imprese e la tenuta delle scritture contabili 23
La rappresentanza dell institore Può compiere tutti gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa a cui è preposto, salve le limitazioni contenute nella procura la procura deve essere depositata per l'iscrizione presso il competente ufficio del registro delle imprese... 24
Le limitazioni dell institore in mancanza dell'iscrizione, la rappresentanza si reputa generale e le limitazionidi essa non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione dell'affare......lelimitazioni successive o la revoca della procura devono essere depositati, per l'iscrizione nel registro delle imprese, anche se la procura non fu pubblicata inmancanza dell'iscrizione, le limitazioni o la revoca non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione dell'affare 25
Responsabilitàdell institore Art. 2208 L'institore èpersonalmente obbligato se omette di far conoscere al terzo che egli tratta per il preponente; tuttavia il terzo può agire anche contro il preponenteper gli atti compiuti dall'institore, che siano pertinenti all'esercizio dell'impresa a cui è preposto 26
I procuratori Art. 2209. sono coloro che in base a un rapporto continuativo, abbiano il potere di compiere per l'imprenditore gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa, pur non essendo preposti ad esso. 27
Le limitazioni del procuratore In mancanza dell'iscrizione della procura al registro delle imprese, la rappresentanza si reputa generale e le limitazioni di essa non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione dell'affare......lelimitazioni successive o la revoca della procura devono essere depositati, per l'iscrizione nel registro delle imprese, anche se la procura non fu pubblicata inmancanza dell'iscrizione, le limitazioni o la revoca non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione dell'affare 28
I commessi Art. 2210 salve le limitazioni contenute nell'atto di conferimento della rappresentanza, possono compiere gli atti che ordinariamente comporta la specie delle operazioni di cui sono incaricati 29
La tenuta delle scritture contabili Art. 2214 L'imprenditore che esercita un'attivitàcommerciale deve tenere il libro giornale e i libro degli inventari Deve altresìtenere le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell impresa e conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonchéle copie delle lettere, dei telegrammi e della fatture spedite. Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano ai piccoli imprenditori. 30
Quali scritture contabili? Il libro giornale, nel quale sono annotate, giornalmente, tutte le operazioni, nell ordine in cui sono compiute; Il libro degli inventari, nel quale va redatto l inventario all inizio dell attività e poi ogni anno, per indicare lo stato patrimoniale e l andamento reddituale dell impresa (bilancio e conto profitti e perdite); Il fascicolo della corrispondenza (originali di lettere, telegrammi, fatture ecc., che rappresenta un allegato alle scritture contabili. 31
Capacitàe impresa Inizio di una nuova attivitàdi impresa previa autorizzazione Continuazione di una attivitàdi impresa previa autorizzazione Minore emancipato* - Minore** -Interdetto*** -Inabilitato**** Acquisto della piena capacitàdi agire * Minore assistito da un curatore, munito di limitata capacità di agire Ampliamento poteri rappresentante legale Esercizio dell attivitàda parte dell inabilitato ** Soggetto con meno di 18 anni ex legeprivo della capacitàdi agire; *** Colui che affetto da abituale infermità di mente è dichiarato con sentenza incapace di provvedere ai propri interessi; **** Colui che si trova in condizione di attuale malattia di mente non così grave da procedere all interdizione (altri casi che prevedono la possibilità di procedere all inabilitazione: prodigalità; abuso bevande alcoliche o stupefacenti; sordomuto e cieco dalla nascita. 32
L inizio dell attivitàdi impresa Atti di organizzazione Professionalità Atti dell organizzazione 33