Comune di Nuoro Regolamento per l alienazione del patrimonio immobiliare del Comune di Nuoro



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Comune di Nuoro Regolamento per l alienazione del patrimonio immobiliare del Comune di Nuoro Pubblicato a cura dei Servizi Assistenza Organi Istituzionali, Ufficio di Presidenza del Consiglio e Innovazione Informatica 1

INDICE Art. 1 Oggetto del Regolamento Art. 2 Beni da alienare Art. 3 Individuazione del prezzo Art. 4 Beni vincolati Art. 5 Vendita di beni soggetti a diritto di prelazione Art. 6 Procedure di vendita Art. 7 Asta pubblica Art. 8 Trattativa privata Art. 9 Trattativa privata diretta Art. 10 Vendita unità immobiliari ad uso residenziale 2

Art. 1 - Oggetto del Regolamento Gli articoli che seguono disciplinano, ai sensi dell art. 12, comma 2, della L. 15.05.1997, n. 127 e ai sensi della L. 24.12.1993 n. 560, l alienazione del patrimonio immobiliare di questo Comune, in deroga alle norme di cui alla L. 24.12.1908, n. 783 e successive modificazioni, nonché al Regolamento approvato con R.D. 17.06.1909, n. 454. Art. 2 - Beni da alienare 1. L alienazione riguarda il patrimonio comunale ad uso residenziale e non. 2. Il valore dei beni da alienare è di norma indicato nel Bilancio preventivo annuale e in quello pluriennale sulla base di una stima di massima effettuata dal personale del Settore competente. 3. La Giunta Comunale presenta ogni anno all approvazione del Consiglio Comunale, in data antecedente alla presentazione del Bilancio di previsione, l elenco dei beni immobili del patrimonio disponibile comunale per i quali intenda avviare la procedura di alienazione, con la specifica forma di dismissione di cui alle procedure previste nei successivi articoli del presente regolamento. Art. 3 - Individuazione del prezzo 1. Il valore base di vendita dell immobile è determinato una volta approvato il Bilancio preventivo, con apposita perizia estimativa redatta con riferimento ai valori correnti di mercato per i beni di caratteristiche analoghe, sulla base delle metodologie e delle tecniche estimative più coerenti alla natura del bene da valutare. 2. La perizia estimativa deve espressamente valutare: a) gli obiettivi e le motivazioni tecniche che hanno portato alla determinazione del valore di mercato dell immobile; b) il grado di appetibilità del bene ed il probabile mercato interessato potenzialmente all acquisizione configurato in relazione al territorio, nazionale o regionale, locale e particolare al fine di individuare la scelta della procedura di alienazione specifica da utilizzare. 3. Il valore determinato in perizia costituisce il prezzo di vendita a base d asta, al netto dell IVA, se dovuta, sul quale saranno effettuate le offerte. 4. A tale prezzo, come sopra determinato, saranno aggiunte, a carico dell aggiudicatario, le spese tecniche sostenute o da sostenere (frazionamento, aggi ornamento catastale, costo della perizia estimativa se affidata ad un tecnico esterno). Art. 4 - Beni vincolati La vendita di beni vincolati da leggi speciali o realizzati con il contributo dello Stato a fondo perduto è preceduta dall espletamento della formalità liberatoria del vincolo. Art. 5 - Vendita di beni soggetti a diritto di prelazione Quando il bene è gravato da diritto di prelazione, la circostanza deve essere indicata negli avvisi di vendita e l aggiudicazione dovrà essere notificata dai modi previsti dalle disposizioni in materia. Art. 6 - Procedure di vendita Alla vendita dei beni immobili si procede mediante: a) asta pubblica; b) trattativa privata; c) trattativa privata diretta; in connessione al grado di appetibilità del bene e con la procedura di cui agli articoli seguenti. 3

Art. 7 Asta pubblica 1. È adottato il sistema dell asta pubblica quando il potenziale interesse all acquisto del bene offerto è, per la natura del bene stesso, per la sua potenziale utilizzazione e/o il valore venale, riconducibile ad un mercato vasto a livello nazionale o internazionale. 2. Alla gara è data ampia pubblicità mediante i canali ritenuti più idonei di volta in volta individuati nella determinazione di vendita, tenendo conto dell effettiva loro penetrazione nel mercato ai fini di raggiungere tutti i potenziali acquirenti. 3. I canali di pubblicità utilizzabili sono, in via esemplificativa, le edizioni dei bollettini immobiliari o riveste specializzate, i giornali a diffusione nazionale, gli annunci in televisione e con apertura di siti Internet, le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale dell Unione Europea e nel Bollettino Ufficiale della Regione. 4. La gara viene effettuata, di norma, con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi poi con il prezzo a base d asta indicato nel relativo avviso. 5. Potranno essere prese in considerazione anche offerte al ribasso, se previsto nel bando di gara, entro il limite massimo del 20% del prezzo a base d asta. 6. La presentazione delle offerte deve avvenire mediante servizio postale con raccomandata o consegna a mano presso il protocollo generale entro il termine fissato dall avviso d asta. 7. Per partecipare alla gara dovrà essere prodotta, insieme all offerta scritta incondizionata del prezzo in cifre e in lettere, la prova dell avvenuta costituzione della cauzione provvisoria, pari al 5% del valore posto a base della gara e costituita mediante assegno circolare non trasferibile o fidejussione bancaria o assicurativa. 8. Per l osservanza del termine vale la data del timbro postale e l ora di arrivo da riportare sul plico contenente l offerta pervenuta. 9. La gara è presieduta dal Dirigente responsabile del Settore competente. 10. L apertura delle offerte avviene nel modo stabilito nei bando di gara. 11. L aggiudicazione è fatta all offerta più conveniente per l Amministrazione Comunale; in caso di parità si procede ad estrazione a sorte. 12. Il prezzo d acquisto potrà essere corrisposto: a) in contanti alla stipula del rogito; b) con una dilazione temporale massima di 4 anni dalla stipula del contratto, con versamento minimo di un anticipo pari al 30% dell intero prezzo da versarsi al momento del rogito per importi non superiori ad euro 1.000.000,00; e) con una dilazione temporale massima di 8 anni dalla stipula del contratto, con versamento minimo di un anticipo pari al 20% dell intero prezzo da versarsi al momento del rogito per importi non superiori ad euro 2.600.000,00; f) con una dilazione temporale massima di 10 anni dalla stipula del contratto, con un versamento minimo di anticipo pari al 10% dell intero prezzo da versarsi al momento del rogito per importi superiori ad euro 2.600.000,00. 13. Il pagamento della parte dilazionata del prezzo dovrà essere garantito a prima richiesta da apposita fideiussione bancaria o assicurativa o altra garanzia idonea. Gli interessi dovranno essere pari al tasso ufficiale. 14. Le operazioni di gara sono oggetto specifico di verbale, copia del quale è rimesso alla Giunta Comunale. 15. La cauzione prodotta dal concorrente sarà trattenuta del Comune. La cauzione è sollecitamente svincolata per i concorrenti non aggiudicatari. 16. Qualora il concorrente aggiudicatario rifiutasse di dare seguito al contratto di compravendita, la cauzione versata sarà trattenuta dall Amministrazione. Art. 8 Trattativa privata 1. Si procede alla vendita con il sistema della trattativa privata, in conformità a quanto previsto dall art. 14, comma 12, della L. 27.12.1997, n. 449, quando la commerciabilità del bene è, per l ubicazione, la consistenza ed il limitato valore, limitata ad una cerchia ristretta di 4

interessati e il suo valore di stima determinato dal miglior prezzo di mercato, non superi i 150.000,00 euro. 2. La trattativa di cui al comma precedente è condotta in modo che tutti i potenziali interessati siano messi al corrente dell evento. A tal fine si procede alla pubblicazione mediante: affissione di manifesti nell intero territorio del Comune, ovvero nell ambito territoriale più ristretto qualora l interesse all acquisto sia manifestamente limitato a soggetti residenti in zone specifiche. 3. per quanto riguarda la partecipazione alla trattativa, il termine per la presentazione delle offerte e l eventuale limite di ribasso accettabile, la cauzione, la presidenza della gara e la stipulazione del contratto valgono le norme richiamate nei precedenti articoli. Art. 9 Trattativa privata diretta 1. E ammessa la trattativa privata diretta anche con un solo soggetto in casi eccezionali, ai sensi dell art. 41, 6 comma del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, qualora la condizione giuridica e/o quella di fatto del bene da alienare rendano non praticabile o non conveniente per il Comune il ricorso a uno dei sistemi di vendita precedentemente descritti. 2. La trattativa privata diretta è inoltre ammessa anche con più soggetti nei casi in cui sia stata effettuata l asta pubblica e la stessa sia stata dichiarata deserta, ovvero siano state presentate unicamente offerte irregolari o non valide. In tali ipotesi il prezzo indicato nella perizia di stima potrà essere diminuito nel corso della trattativa fino ad un massimo del 20%. 3. La determinazione del prezzo, oltre a tutte le spese tecniche e di referenza degli atti conseguenti e accettato per iscritto dall acquirente nel corso della trattativa, previo versamento di una cauzione del 5% che sarà trattenuta nel caso di recesso dall acquisto ovvero verrà imputata quale acconto della somma di vendita pattuita. 4. Il prezzo di acquisto potrà essere corrisposto: a) in contanti alla stipula del rogito; b) con una dilazione temporale massima di anni 4 alla stipula del contratto, con versamento minimo di un anticipo pari al 30% dell intero prezzo da versarsi al momento del rogito per importi non superiori ad euro 1.000.000,00 c) con una dilazione temporale massima di 8 anni dalla stipula del contratto, con versamento minimo di un anticipo pari al 10% dell intero prezzo da versarsi al momento del rogito per importi non superiori a euro 2.600.000,00; d) con una dilazione temporale massima di 10 anni dalla stipula del contratto, con versamento minimo di un anticipo pari al 10% dell intero prezzo da versarsi al momento del rogito per importi superiori a 2.600.000,00 euro. 5. Il pagamento della parte dilazionata del prezzo dovrà essere garantita a prima richiesta da apposita fideiussione bancaria o assicurativa o da altra idonea garanzia. Art. 10 Vendita unità immobiliari ad uso residenziale 1. Nella vendita della unità immobiliari ad uso residenziale dovrà essere preliminarmente esercitato il diritto di opzione degli attuali conduttori se in regola con il pagamento dei canoni e degli oneri accessori; 2. Nella definizione del prezzo di vendita si dovrà tenere conto del valore commerciale del bene secondo le valutazioni correnti di mercato con l applicazione di una percentuale riduttiva del 30%, e comunque, il prezzo di vendita non potrà essere inferiore al valore della rendita catastale rivalutata; 3. allo scopo di garantire la permanenza nell uso da parte dei nuclei familiari meno abbienti, non saranno sottoposte ad alienazione le unità immobiliari ad uso residenziale rispondenti ad uno dei seguenti requisiti: a) utilizzata da nuclei familiari con reddito complessivo lordo non superiore a quanto previsto ai sensi della L.R. 13/89; b) utilizzata da soggetti ultrasessantacinquenni con reddito complessivo lordo non inferiore a quanto previsto dalla L.R. 13/89. 5

4. Agli effetti del presente articolo si specifica che, per conduttore deve intendersi il titolare del contratto di locazione o il legittimo subentrante in forza di legge; 5. L unità immobiliare ad uso residenziale potrà essere venduta agli attuali conduttori o soggetti ivi residenti da almeno 5 anni e non potrà essere trasferita a terzi se non dopo il decorso di almeno 10 anni dalla stipula del contratto di acquisto; 6. Nel caso che per l immobile ad uso residenziale non venga esercitato il diritto di opzione da parte dell avente diritto, si potrà procedere all alienazione a terzi attraverso procedure di evidenza pubblica, ai sensi dell art. 6 del presente regolamento, senza le agevolazioni di cui in precedenza; 7. al fine di consentire l attuazione dell alienazione, si impegna la Giunta Comunale a convenire con Istituti di Credito, condizioni e termini più vantaggiosi rispetto a quelli di mercato libero per facilitare l assunzione e la concessione di mutui fondiari. Si impegna altresì la Giunta, ad informare tempestivamente la Commissione consiliare Competente. 6