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Fondazione Scavolini

Studi sulla comunità ebraica di Pesaro Fondazione Scavolini a cura di Riccardo Paolo Uguccioni

Non è una ricostruzione esaustiva della vicenda della comunità ebraica pesarese che questo volume vuole proporre: quanto piuttosto uno spaccato della plurisecolare presenza nella città di un nucleo di popolazione che seguiva fede e costumi israelitici. Una vicenda che viene ricordata attraverso i momenti alterni del suo svolgimento, da quelli del successo, come è testimoniato dal saggio dedicato alla famiglia Della Ripa, a quelli tetri e infami della esclusione e persecuzione che sono ricordati dallo scritto sulle leggi razziali del 1938 e le deportazioni degli anni successivi. Questo interesse, a documentare la storia della comunità pesarese, segue l intervento che la Fondazione ha condotto per la risistemazione del cimitero ebraico storico della città e il restauro dei suoi manufatti. La Fondazione Scavolini opera quasi da un ventennio per la valorizzazione del patrimonio storico e culturale del territorio pesarese, con un percorso autonomo, ma in sintonia con il sentire della città e in collaborazione con gli altri istituti che agiscono con finalità analoghe. Attraverso il recupero del cimitero e questo volume la Fondazione partecipa all opera di conservazione della memoria di una comunità che in epoca antica scelse Pesaro come luogo di vita ed ha poi nel tempo concorso a costruire l identità culturale, civile, economica della città. A conclusione di questo ciclo di iniziative ringrazio tutti coloro che hanno partecipato, nelle diverse fasi, alle iniziative sin qui intraprese dalla Fondazione Scavolini, per preservare e valorizzare la memoria della presenza ebraica a Pesaro: studiosi, operatori, funzionari. Ringrazio l Unione delle comunità ebraiche italiane per avere accettato la collaborazione con questa Fondazione; la I Circoscrizione del Comune di Pesaro e l Ente parco regionale naturale del San Bartolo, per avere assunto l onere della futura manutenzione del cimitero ebraico. Emanuela Scavolini presidente della Fondazione Scavolini

Quaderni della Fondazione Scavolini 12 Fondazione Scavolini consiglio di amministrazione Emanuela Scavolini presidente Gian-Marco Scavolini vice-presidente Carolina Bassi Marisa Bassi Elvino Scavolini Valter Scavolini comitato degli esperti Antonio Brancati Giorgio De Sabbata Oriano Giovanelli Enzo Mancini Gianfranco Mariotti Gianfranco Sabbatini Maria Rosaria Valazzi comitato esecutivo Massimo Dolcini Edmondo Nobili Franco Panzini Marco Signoretti Studi sulla comunità ebraica di Pesaro a cura di Riccardo Paolo Uguccioni immagine Dolcini Associati Monica Zaffini fotografie Michele Alberto Sereni Alessandro Dolcini fotolito Cromolux stampa OGM Fondazione Scavolini 2003 61025 Montelabbate Pesaro PU - via Risara 66 tel. +39 0721 4431 fondazione.scavolini.com info@fondazione.scavolini.com

sigle utilizzate Asp Archivio di stato di Pesaro Np fondo notarile di Pesaro Da fondo delegazione apostolica La fondo legazione apostolica Acp Archivio del comune di Pesaro Ddr Difesa della razza Ascp Archivio storico comunale di Pesaro Asdp Archivio storico diocesano di Pesaro Bop Biblioteca Oliveriana di Pesaro Asr Archivio di stato di Roma Asf Archivio di stato di Firenze AB Biblioteca-archivio V. Bobbato, Pesaro Fe fondo ebrei b. busta c. carta cc. carte cnn. carta/e non num. f. foglio fasc. fascicolo misc. miscellanea ms. manoscritto rub. rubrica s. serie I documenti dell Archivio di stato di Pesaro sono riprodotti con autorizzazione n 8441 del 29 gennaio 2003 10 I cimiteri ebraici in Pesaro Riccardo Paolo Uguccioni 16 L economia del ghetto Viviana Bonazzoli 54 Aspetti della comunità ebraica di Pesaro in età moderna Stefano Orazi 64 I Della Ripa banchieri ebrei di Pesaro Giovanna Patrignani 82 Il declino della comunità ebraica di Pesaro nel XIX secolo Riccardo Paolo Uguccioni 94 La persecuzione razziale nel Pesarese, 1938-1944 Andrea Bianchini 129 Luoghi dell ebraismo pesarese. La sinagoga sefardita e il cimitero 146 Il cimitero ebraico di Pesaro fra tradizione e storia Maria Luisa Moscati Benigni 157 Trascrizione di alcune lapidi più antiche Maria Luisa Moscati Benigni 168 Il recupero del cimitero ebraico Franco Panzini 180 Indice dei nomi

I cimiteri ebraici in Pesaro Riccardo Paolo Uguccioni Particolare dalla mappa di Pesaro, da J.J. Blaeu, Theatrum civitatum et admirandorum Italiae, Amsterdam 1663. 10

I cimiteri ebraici in Pesaro In età moderna, a Pesaro, sembrano essere esistiti tre cimiteri ebraici. Conosciamo la collocazione del primo grazie alla veduta prospettica di Pesaro incisa da Johan Jansonius Blaeu nel 1663, ripresa poi da Pierre Mortier agli inizi del secolo seguente (1). Il cimitero è fuori porta Fano, in logica relazione con l antica presenza ebraica nell area tra la chiesa di san Francesco e la piazza del Quarto. Nella stessa pianta, infatti, una k minuscola compare sia in via delle Zucchette, il cui modesto slargo è denominato piazza giudea, sia in via delle Scuole (dove frattanto è stato istituito il ghetto), e in corrispondenza la legenda indica sinagoghe tre. Una t minuscola rileva invece la posizione del cimitero lungo la Flaminia, a destra per chi esca dalla città, e la corrispondente notazione recita campo vecchio [dei] Giudei. Ma è una t che appare e scompare: nelle ristampe successive resta il descrittivo nella legenda, però il sito non è più contrassegnato, forse perché il campo, già vecchio nel 1663, nel frattempo non solo ha cessato di esistere, ma anche di costituire un toponimo di riferimento. Allo stato attuale degli studi, i termini cronologici di quel primo cimitero sono ignoti. Il catasto sforzesco del 1506 segnala un campo di 235 canne, di proprietà della sinagoga (2), fuor di porta Fanestra: è quasi certamente il campo vecchio che qui si esamina. Fino a quando è rimasto in uso? Forse sino all allontanamento degli ebrei dall area di via delle Zucchette e alla loro concentrazione nel ghetto, dopo la devoluzione dello Stato d Urbino alla Sede apostolica. Ma si potrebbe altresì supporre che a Pesaro, già prima della devoluzione, le inumazioni degli ebrei non si effettuassero più nel campo vecchio, bensì in un secondo cimitero cui si accenna più sotto, che forse il Blaeu non riporta perché dislocato fuori mappa. Una ragione del disuso del vecchio cimitero potrebbe essere individuata nel fatto che, a poche centinaia di metri da porta Fano, a partire dal 1474 e per diversi anni, è stato attivo il cantiere per la costruzione di rocca Costanza, con l inevitabile calpestio delle adiacenze e il calcolato stravolgimento delle stesse per ragioni militari (3). Un campo vecchio, del resto, non ne presuppone uno nuovo? In attesa di riscontri documentari, tutte le ipotesi non manifestamente infondate sono valide. Sul finire del XVII secolo (ad appena trent anni dall acquaforte del Blaeu) in fondo di Pantano, vocabolo Bucciarella, è in uso un altro cimitero ebraico, situato un tiro di moschetto fuori delle muraglie di questa città tra le due porte, una chiamata di Fano e l altra porta Collina. L intero podere misura 512 canne, una parte delle quali sono il sodo per sepoltura degli ebrei, ed è proprietà comune delle due sinagoghe di Pesaro (4). Le nebbie che avvolgono l origine di quest area sepolcrale, seconda in ordine di tempo, sono le 1. A. Brancati, Una statua un busto una fontana di Lorenzo Ottoni, Pagine di storia pesarese, Pesaro1981, p. 76; Id., Il palazzo e la famiglia Montani a Pesaro, Pesaro 1992, pp. 29-31; N. Cecini, La bella veduta. Immagini nei secoli di Pesaro Urbino e provincia, Cinisello Balsamo 1987, pp. 69-74. 2. G.Allegretti S. Manenti, I catasti storici di Pesaro, I.1, Catasto sforzesco (1506), Tabulati, Pesaro 2001, p. 55. 3. Nel 1501, per es., il Valentino ottiene da Alessandro VI che la chiesetta di san Marco sia demolita, in quanto situata nelle adiacenze della rocca, cfr. P. Erthler, La Madonna delle Grazie di Pesaro. Origine e primi sviluppi del santuario (1469-1687), Pesaro 1991, pp. 119 ss; un altro caso in F.V. Lombardi, Ser Sepolcro da Borgo San Sepolcro (1436-1484), in Pesaro città e contà, 15 (2002), p. 10. 4. G.Allegretti S. Manenti, I catasti storici di Pesaro, I.3, Catasto innocenziano (1690), Tabulati, Pesaro 1998, p. 75. 11

Particolari dalla mappa di Pesaro di J.J. Blaeu. In legenda, al numero 95 corrisponde la voce piazza giudea e alle lettere k la segnatura sinagoghe tre. 12

L area centrale del ghetto di Pesaro. La lettera S indica la sinagoga sefardita, tuttora esistente. La lettera O indica la scomparsa sinagoga italiana, demolita negli anni 30, che si estendeva sopra il n. 1683 con porzione dell andito e scala al n. 188. Asp, Catasto Fabbricati, mappa Pesaro città, 410, G 10, rett. 2. 13

I cimiteri ebraici in Pesaro stesse che avvolgono la fine della precedente. Sappiamo però che nel 1695, per ragioni connesse all affioramento di acque, c è la permuta di quell area con un podere sul colle san Bartolo, località Soria, dove sorge l attuale cimitero (5). Il catasto pontificio del 1855 indica appunto l università degli ebrei di Pesaro come proprietaria, nell area suburbana di Soria, di 19,58 tavole cioè quasi due ettari di terreno con casa colonica, le cui destinazioni colturali sono seminativo, seminativo vitato, pascolo (6). Né il descrittivo né i mappali accennano all uso funerario di parte del terreno, ma che il cimitero sia lì risulta, oltreché dai cippi funerari che vi sorgono, anche dalle poste attive e passive del bilancio comunitario, che in anni diversi riportano affitto del terreno annesso al campo mortuario oppure riattamento del casino del campo sepolcrale e ancora casino del san Bartolo per riattamento (7). Nel catasto italiano di Pesaro l intero appezzamento, circa 2 ettari, è intestato all università israelitica di Pesaro fino alla data 5 gennaio 1932 (8), quando una voltura reca come nuovo proprietario l università israelitica di Ancona, nella quale la comunità ebraica di Pesaro, ormai esaurita di membri e di risorse, è stata prima aggregata nel 1921, poi concentrata in base al r.d. n 1731 del 30 ottobre 1930 (9). L area destinata alle sepolture è di quasi 7000 metri quadrati. Il restante terreno viene ceduto a privati nel giugno 1952. 5. Asp, Np, notaio Giuliano Tedeschi, 1695, 11 luglio, cc. 220v.-228r. 6. Asp, Catasto pontificio, 1855, vol. II, n 256, università degli israeliti di Pesaro ; ibidem, Registro delle mutazioni, Pesaro 37, n 1619. 7. Alcuni bilanci in appendice a R.P. Uguccioni, Note sulla comunità ebraica di Pesaro nel secolo XIX, in Pesaro città e contà, 7 (1996), pp. 94-98; l intera serie in Asp, Da, tit. IX misc., b. 28, 1835-1853, Ebrei, e passim. 8. Asp, Catasto terreni, reg. Partite di Pesaro, vol. 7, partita 1279; vol. 11, p. 2059; vol. 25, p. 4888; vol. 27, p. 5291. 9. La comunità ebraica di Pesaro è aggregata a quella di Ancona, che da lì in poi l amministra, per effetto del decreto 31 agosto 1921: così la relazione di Angelo Sereni al congresso delle comunità israelitiche italiane (31 maggio 1925), citata in appendice a M. Sarfatti, Gli ebrei nell Italia fascista.vicende, identità, persecuzione,torino 2000, pp. 287-302 e part. 292. L area del cimitero ebraico, nel mappale del catasto pontificio. Nel 1855 appartengono all università israelitica di Pesaro i nn. 938, 939, 940, 941 e 1198. Il cimitero occupa quasi per intero il n. 941 e in parte il n. 1198. Asp, Catasto pontificio, mappa S. Maria delle Fabbrecce, 48, rett. 2. 15

L economia del ghetto Viviana Bonazzoli La sinagoga sefardita di Pesaro 16

L economia del ghetto 1. Nella prima metà degli anni 30 del 600, quando morto nel 1631 senza eredi maschi in linea diretta Francesco Maria II della Rovere, sesto ed ultimo duca di Urbino, e devoluto il ducato al diretto dominio della Sede apostolica viene estesa al territorio dello Stato di Urbino la normativa vigente in materia di ebrei nello Stato pontificio (1), la fase di più acuta ostilità antiebraica da parte dei sovrani pontefici è ormai superata. Di fatto, dopo l alternarsi di misure restrittive e moderatrici delle restrizioni che si protrae dal 1553 decreti sulla distruzione del Talmud lungo quasi tutta la seconda metà del 500 (2), il regno di Sisto V segna l inizio di una fase di normalizzazione nella politica pontificia verso gli ebrei dei territori soggetti a Roma. Infatti, benché non vengano mai abrogate le norme più duramente limitatrici emanate nella seconda metà del 500, tuttavia, di volta in volta, ad alcune restrizioni verranno introdotte deroghe ovvero esse verranno applicate con minor rigore (3). Il 600 negli Stati dell Italia centro-settentrionale e in quello pontificio in particolare coincide con un periodo di assenza di persecuzioni antiebraiche degne di nota e di relativa tranquillità per la popolazione ebraica, un periodo che si estende al secolo successivo. Talché per gli ebrei dell ex ducato dal 1631 legazione di Urbino e Pesaro, il lungo periodo che va dalla devoluzione dello Stato urbinate a Roma sino al 1797, quando l occupazione napoleonica decreta con la fine dell antico regime l abolizione del complesso di interdizioni antiebraiche, presenta oltre agli evidenti caratteri di continuità istituzionale, condizionanti pressoché ogni altro aspetto della vita della popolazione ebraica e delle relazioni fra ebrei e cristiani, anche un prevalente atteggiamento di moderazione da parte del potere politico verso gli ebrei, benché meglio conosciuto per quanto attiene alle scelte compiute dal potere centrale rispetto alle soluzioni adottate dai rappresentanti locali del sovrano. A cominciare dal momento immediatamente successivo alla devoluzione, quando, per non esasperare il clima di tensione nel quale i sudditi dell ultimo duca che, come i suoi predecessori, aveva seguito una politica di ampie concessioni verso gli ebrei (4) subirono il passaggio alla immediata soggezione a Roma (5), il governo pontificio optò per una espulsione parziale dal territorio dell ex ducato, dove vennero conservati tre insediamenti ebraici in luogo dei numerosi del periodo precedente: Pesaro, Urbino e Senigallia, dove vennero istituiti altrettanti ghetti. Si tratta dunque di un periodo che presenta caratteri suoi propri, che segnano una cesura così rispetto al precedente periodo ducale come rispetto a quello che segue la fine dell antico regime, non soltanto sul piano politico-istituzionale ma anche a livello economico, tanto che si può parlare di economia del ghetto. Pertanto, può risultare di qualche utilità un primo intervento che si proponga non 1. Per una sintesi della legislazione antiebraica emanata nello Stato pontificio è sempre valido A. Milano, Storia degli ebrei in Italia,Torino 1963, pp. 244 ss.; per l istituzione dei ghetti nella legazione, v. M.L. Moscati Benigni, Urbino 1633: nasce il ghetto, in S.Anselmi e V. Bonazzoli (a cura), La presenza ebraica nelle Marche. Secoli XIII-XX, quad. 14 di Proposte e ricerche,ancona 1993, pp. 121-138. 2. Cfr. Milano, op. cit., pp. 244 ss. Le più gravi misure sono costituite dalla bolla di Paolo IV Cum nimis absurdum che nel 1555 decreta la segregazione degli ebrei nei ghetti e una serie di pesanti restrizioni giuridiche ed economiche, e l espulsione degli ebrei dal territorio della Marca pontificia con la sola esclusione di Ancona decretata da Pio V nel 1569 e definitivamente confermata da Clemente VIII nel 1593. Si ricorda che tali norme, all epoca della loro emanazione, vennero applicate nei territori dello Stato pontificio direttamente soggetti a Roma, non pertanto nel ducato di Urbino, soggetto solo mediatamente a Roma. 3. In particolare per Pesaro, R.P. Uguccioni, La comunità ebraica di Pesaro dopo la restaurazione, in Pesaro città e contà, 3 (1993), pp. 21-38; Id., Note sulla comunità ebraica di Pesaro nel secolo XIX, ivi, 7 (1996), pp. 77-88. 4. Accenni in R. Segre, Gli ebrei a Pesaro sotto la signoria dei Della Rovere, in Aa.vv., Pesaro nell età dei Della Rovere,Venezia, 1998, pp. 133-165. 5. Per la devoluzione del ducato cfr. A.Turchini, Il Ducato d Urbino, Pesaro e i Della Rovere, in Aa.vv., Pesaro nell età dei Della Rovere, cit., pp. 3-56. 17

6. Tutta la documentazione citata nel corso del lavoro è desunta da protocolli di notai pesaresi conservati presso l Archivio di stato di Pesaro, pertanto, per non appesantire le note, si rinvia al solo nome del notaio e agli estremi dell atto. Ringrazio il personale dell Archivio di stato di Pesaro per la disponibilità e cortesia dimostrate nel corso della ricerca. 7. S. Manenti, Tre ipotesi per il ghetto nel 1631, in Pesaro città e contà, 2 (1991), pp. 106-107. 8. Sull inquilinato perpetuo in ghetto come istituto giuridico, V. Colorni, Gli Ebrei nel sistema di diritto comune fino alla prima emancipazione, Milano, 1956, pp. 60 ss; per Ancona, G. Laras, Intorno al jus cazacà nella storia del ghetto di Ancona, in Quaderni storici delle Marche, 7 (1968), pp. 27-55. più che lo scopo di richiamare l attenzione sugli aspetti più significativi della realtà economica del ghetto di Pesaro e, insieme, di indicare alcuni temi di ricerca che potranno essere approfonditi in seguito attraverso ricerche settoriali. Quanto alle fonti utilizzate, poiché come accennato questo lavoro non si propone che come primo approccio, si è rinunciato ad ogni pretesa di completezza non solo quanto a contenuti e a temi, ma anche quanto a fonti esaminate e si è privilegiato l utilizzo di una fonte quella notarile in quanto meglio consente di cogliere gli aspetti pragmatici della realtà economica. Date le considerevoli dimensioni della documentazione notarile pesarese e poiché informazioni relative alla popolazione ebraica si trovano nelle registrazioni di pressoché tutti i principali notai, non si è potuto procedere in questa fase se non attraverso un sondaggio (6). 2. L espressione economia del ghetto implica molteplici aspetti. Un primo tema da considerare è quello connesso agli effetti economici indotti dal regime istituzionale del ghetto, così nei rapporti fra ebrei e cristiani come in quelli interni al nucleo ebraico. A cominciare dagli effetti prodotti sul mercato immobiliare urbano dai provvedimenti istitutivi del ghetto, il processo per il quale si pervenne a individuare l area urbana da destinare al ghetto (7), quali fattori e interessi orientarono la scelta, quali meccanismi di regolamentazione dei prezzi delle locazioni furono messi in atto dal potere politico allo scopo di evitare eccessi di esosità da parte dei proprietari cristiani; né privo di interesse è il fenomeno speculare costituito dall estromissione della popolazione cristiana che risiedeva nell area destinata a ghetto e il suo trasferimento altrove. Dalle fonti esaminate risulta che approssimativamente dalla metà del 600, quando le informazioni relative alle transazioni che hanno ad oggetto l inquilinato perpetuo in ghetto (o jus gazagà) (8) si fanno più numerose, i proprietari delle abitazioni sono quasi sempre enti ecclesiastici o esponenti del patriziato della città; se tale prevalenza sia un dato già presente al momento della istituzione del ghetto o se sia il risultato del progressivo espandersi della proprietà ecclesiastica e del patriziato, rispettivamente grazie a donazioni e attraverso acquisti, è da verificare. Come è noto, nel corso del 600 l istituto dello jus gazagà si definisce come diritto d uso da godersi in perpetuo dalla popolazione ebraica del ghetto dietro corresponsione di un canone annuo ai proprietari cristiani delle abitazioni, e, al pari di altri tipi di diritto d uso contemplati dal sistema giuridico di antico regime, i singoli jussi, vale a dire i diritti d uso che insistono su ogni immobile o porzione di immobile del ghetto, diventano commerciabili, trasferibili ai più disparati titoli, alienabili temporaneamente con clausola di riscatto, oggetto di donazione, possono essere costituiti in dote o come lasciti testamentari, offerti quale garanzia, suddivisi in quote. Anche a Pesaro, come 18

L economia del ghetto in altre situazioni italiane, la trasferibilità del diritto di inquilinato perpetuo fa sì che nel corso del tempo le famiglie ebraiche di volta in volta più abbienti così, sul finire del 700, i Beer accumulino il possesso di più jussi, o direttamente rilevandoli dai proprietari cristiani o acquistandoli da precedenti possessori ebrei; si tratta tuttavia di una tendenza che per quanto sicuramente documentata non è possibile ancora quantificare nel suo evolversi. Qualche caso, ricavato da atti dell inizio e della fine del 700, può esemplificare i tipi di situazioni più frequenti. 9. M. Gili, 1793, c. 8v. D ora in avanti, se non diversamente specificato, gli ebrei citati si intendono essere di Pesaro. 10. G.B. Paolucci, 1794, c. 138 e c. 85v. Il 19 maggio 1791, la contessa Luigia di Montevecchio, vedova di Gaetano Belluzzi, aveva ottenuto a cambio da Sanson Vita d Ancona, ebreo di Pesaro, 500 scudi romani al 6% annuo, per supplire alle spese per le prove della Croce di Malta che doveva prendere il nobile signor Francesco Maria Beluzzi uno de di lei figli ; per pagamento di sorte e frutti il 12 gennaio 1793 la contessa cede a D Ancona uno jus gazagà del valore di sc. 262 e bajocchi 57 e saldando il resto sc. 237 e b. 42 in contanti (9). Nel 1793, con scrittura privata, le sorelle Anna e Laura figlie del fu Rubino Gentilomo, la prima di anni 60 e la seconda di 55, avevano venduto ai fratelli Alessandro e David Bolaffi uno jus per sc. 200 pagato in cedole bancarie romane il 10 novembre 1794; le stesse, il 29 agosto 1794, in perpetuo rinunziano il jus che possiedono insieme ab indiviso sulla casa di loro abitazione a favore di Jacob David Beer, che si impegna d ora in avanti a lasciarvi abitare gratuitamente le sorelle loro vita natural durante (10). Il 19 gennaio 1795 Ricca Bella, moglie di Tobia Gentilomo, davanti al giudice competente per le cause e i contratti delle donne maritate, espone essere in necessità suo marito di vendere il jus gazagà che possiede sopra la di lui casa d abitazione per 100 scudi a Lelio e Samuel Isach Beer, e a maggior cautela dei compratori rinuncia a qualunque ragione che potesse in qualunque tempo avere la medesima sopra detto jus gazagà per le di lei doti, la quale è disposta di ciò fare atteso il bisogno in cui ritrovasi detto suo marito, stante la lunga malattia di febbri quartane che ancora lo molestano [ ] tanto più che parte di detto denaro il di lei marito vuole impiegarlo per redimere certe robe dotali della medesima impegnate in questo sagro Monte della Pietà per sovvenimento tanto di detto suo marito quanto dell esponente medesima. Si conviene fra le parti che gli acquirenti debbano presentemente avere il possesso di una sol camera ed una cantina della casa [ ] 19

e di lasciare godere ed abitare la medesima casa per il restante di quella a detto Tobia vita natural durante, con condizione che non possino i medesimi Beer entrare in possesso di detto restante di casa se non un anno dopo la di lui morte (11). 11. Paolucci, 1795, c. 193. 12. Paolucci, 1795, c. 207. 13. Paolucci, 1795, c. 242v. 14. Paolucci, 1796, c. 97. 15. Paolucci, 1788, c. 247. 16. D. Marcheggiani, 1706, c. 241. 17. Marcheggiani, 1706, c. 423. Il 22 maggio 1795 Samuel Vita Mondolfo costituisce un perpetuo ma redimibile censo di sc. 2 e b. 40 romani, al 6% annuo, a favore della compagnia di Maijm Caijm del ghetto, per prezzo di sc. 40 avuti dalla stessa sullo jus della casa di propria abitazione (12). Il 21 maggio 1795 Nedanel Caim Vita Levi, di Pesaro ma commorante nel ghetto di Ancona, vende a Salvatore della Ripa, ebreo negoziante di questo ghetto di Pesaro, il jus gazagà d un appartamento di casa con l estensione di tutta l aria superiore del medesimo, spettante al Levi di sua porzione toccatagli nella divisione seguita colli signori Isach Vita e Moisè Sabato Vita Levi di lui fratelli, vivente il fu Salomon Levi loro genitore, per il prezzo di sc. 300 romani (13). Il 7 settembre 1796 Emanuel Montebaroccio costituisce a sua figlia Riccà, in occasione del matrimonio di lei con Amadio Bolaffi, una dote del valore di sc. 1498 e b. 80 romani, dei quali 600 in contanti, il resto in ori, gioie, vestimenti e mobili, incluso uno jus gazagà valutato sc. 200 su una casa dove al presente abita il signor sposo con i suoi genitori (14). Il 4 gennaio 1788, si effettua divisione intorno al jus gazagà fra Diamante vedova di Bono Levi, Ester vedova di Moisè Samuel Levi e Rachele moglie di Giuseppe Levi sino a quel momento posseduto ab indiviso; la casa viene periziata, e l assegnazione delle tre quote dello jus effettuata a sorte (15). Il 7 giugno 1706, nel redigere il proprio testamento, Giuseppe Montefiore dichiara suoi eredi universali di tutti i suoi beni anche per ragione di jus gazagà per egual portione, Anselmo e Bona suoi fratelli carnali e Stella, sua sorella consanguinea figlia del comune padre Raffaele e della seconda moglie di questi, Smeralda (16). Il 17 marzo 1710 Sabato Marini, nel concedere un credito di sc. 300 romani ad Isach Nachman chiede che Giuditta, moglie di Isach, garantisca con i suoi beni dotali, et obligo anche del jus gazagà della sua casa d abitazione (17). 20

L economia del ghetto Il 14 gennaio 1699 Diamante Castelleone e suo marito Isach Chelì avevano ceduto a Jacob Gentilomo uno jus gazagà di una casa in Senigallia per sc. 120 ducali con possibilità di riscattarlo; il 7 dicembre 1707 Isach aveva ceduto lo stesso jus a Rafael Vita Aboab per lo stesso prezzo, e infine questi lo aveva a sua volta ceduto a Jacob della Bella e a Michel Saul Leoncini; nel 1710, alla richiesta dei primi venditori di riscattare lo jus segue una controversia risolta attraverso una composizione amichevole (18). 18. Marcheggiani, 1710, c. 827v. 19. Classici in proposito i lavori di L. Finkelstein, Jewish Self-Government in the Middle-Ages, New York 1914; V. Colorni, Autonomie ebraiche in Italia dal Medioevo al Rinascimento, in RMI, XXX, 1966, ora in Id., Judaica minora. Saggi sulla storia dell ebraismo italiano dall antichità all età moderna, Milano 1983, pp. 491-505. 20. A questo proposito vanno ricordati, per Pesaro, il Regolamento Astalli del 1696, e, per Senigallia, il Regolamento Salvati del 1720, capitoli redatti dalle singole comunità e sottoposti per l approvazione al legato apostolico - donde la denominazione -, aventi ad oggetto la ripartizione degli oneri comunitativi e fiscali, la formazione delle liste dei contribuenti, e altre norme per il buon governo delle comunità stesse, ai quali viene riconosciuta la stessa forza e fermezza, come fossero leggi municipali e statuti locali ; per il primo, Uguccioni, studi citati, per il secondo, A. Castracani, Gli ebrei a Senigallia tra Sette e Ottocento, in Anselmi e Bonazzoli (a cura), op. cit.,pp. 155-187. 21. G. Perotti, 1755, 5 nov., c. 160v. 22. K.R. Stow, Taxation, Community and State: The Jews and the Fiscal Foundation of the Early Modern Papal State, Stuttgart 1982. 3. Con la rottura di quello che si può approssimativamente indicare come l equilibrio contrattualistico di origine medievale e l emanazione unilaterale del regime delle interdizioni, l ente comunitario ebraico l universitas di fatto perde quelle prerogative di interlocutore politico nei confronti dell esterno che aveva esercitato in precedenza, e con l istituzione dei ghetti vede di necessità accrescersi il carico dei compiti di governo interni (19), regolamentati dai Capitoli emanati dai responsabili del governo locale, dunque qui dai legati pontifici (20). Nei ghetti della legazione di Urbino e Pesaro l ambito di autogoverno riconosciuto all ente comunitario è assai ristretto e non sono frequenti le informazioni in proposito trasmesse dalle fonti notarili, come quella relativa ad una controversia insorta nel 1755 fra Isac Beer e Sanson Viterbo a proposito di uno jus gazagà nel corso della quale il primo avanti della accademia rabinica di questo ghetto di Pesaro e a quella della città d Ancona aveva suscitato una di lui pretensione contro il suddetto Viterbo (21). Di fronte agli organi di governo cristiani, l universitas è di fatto resa responsabile del microcosmo del ghetto in un senso sociale ben più ampio di quanto non dica la esplicita enunciazione di tale responsabilità per alcune materie specifiche, a cominciare da quella fiscale. L universitas è infatti investita della funzione di intermediario fiscale fra Stato ed enti territoriali, da un lato, e comunità ebraica dall altro (22) ma mancano ricerche sul prelievo fiscale imposto alla popolazione dei ghetti della legazione e i margini, spesso assai esigui, che residuano per il prelievo fiscale interno, una volta assolti gli obblighi di quello verso l esterno, costituiscono il vincolo alle iniziative che l organismo comunitario può intraprendere nell adempiere alla funzione di ammortizzatore degli squilibri nella distribuzione del reddito e delle tensioni sociali interne, della quale è costretto a farsi carico. Le istituzioni assistenziali ebraiche non nascono con il ghetto, ma nello spazio chiuso del ghetto acquistano rilievo poiché qui si esaspera quello che pure è fenomeno comune alle economie preindustriali, vale a dire la tendenza all estrema divaricazione fra le situazioni di ricchezza e di povertà. Non bisogna dimenticare che della composizione sociale del ghetto ma questo vale anche per la società cristiana le fonti notarili 21

trasmettono una immagine fortemente distorta: ai poveri non si presentano frequenti occasioni di intervenire alla stesura di un atto notarile, per questo il caso che segue merita attenzione: 23. Perotti, 1753, 20 dic., c. 190v. Fin dall anno 1720 Perla del fu Giuseppe da Pesaro, ebrea di questa città, andò al servizio di Sansone Viterbo, parimenti ebreo di questa città, in cui anche al presente si trova la medesima, con la mercede di pavoli 30 all anno di lei salario fin da quel tempo così accordatogli. Nell anno 1740 furono fatti i conti tra detta Perla e detto Sansone de datis et receptis, e restò detta Perla creditrice del suddetto Sansone di sc. 6 e b. 66 e 1/3 moneta romana. Nel giorno presente poi fatti di nuovo li conti fra la detta Perla ed Anselmo Viterbo figlio di detto Sansone per ordine di detto suo padre de datis et receptis alla mia presenza, si è veduto ella restare in debito del detto Viterbo di sc. 4 b.33 1/3 moneta romana, non compreso in tal somma un conto de medicinali pagati dal detto Viterbo allo speziale per conto di detta Perla. Questa dichiara di essere stata soddisfatta del salario a tutt oggi, e si dichiara debitrice; Anselmo, d ordine del detto suo padre e a titolo di mera cortesia li rilascia e condona detti sc. 4 b. 33 1/3 come pure il conto de medicinali da esso per la medesima pagati [ ] et in oltre in segno del fedele servizio che detta Perla sino ad ora ha prestato alla sua casa, a titolo di regalo, il medesimo Anselmo per ordine di detto Sansone contò e sborsò pavoli 10 alla detta Perla [ ]. Convennero le parti che per l avenire debbisi al fine di ogn anno fare li conti e saldarsi da una parte e dall altra (23). Al di là del suo valore culturale-religioso come principio, la redistribuzione che comanda di assicurare anche ai più poveri il minimo indispensabile per vivere è nella segregazione del ghetto una necessità per tutto il gruppo, una esigenza di autoconservazione anche per i ricchi, ai quali è permesso di ignorare l esistenza dei poveri molto meno di quanto lo sia fra i cristiani, per gli evidenti rischi ai quali eventuali tensioni sociali esporrebbero l intera comunità. E dunque la fascia sociale più agiata che si fa carico dei costi dell assistenza sociale, in via indiretta con le contribuzioni fiscali all ente comunitario, e in via diretta fondando e sostenendo associazioni a scopo assistenziale. Non sono rare le informazioni trasmesse dalle fonti notarili a proposito delle associazioni assistenziali del ghetto di Pesaro; in genere vi si fa riferimento a donazioni, cessioni, lasciti da parte di privati, o ad alienazioni definitive o temporanee di jussi da parte degli enti assistenziali per finanziare la propria attività. Il 25 giugno 1715, Giulia del fu Angelo Volterra dispone nel suo testamento Particolare della sinagoga sefardita di Pesaro. 22