COMUNE DI FIGLINE VALDARNO (Provincia di Firenze) CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTI E SERVIZI SOCIALI GRATUITI E A TARIFFA AGEVOLATA CON L AUSER VOLONTARIATO VERDE FILO SOCCORSO ARGENTO FINO AL 31/12/2014. REP. L anno duemiladodici il giorno del mese di presso la sede del Comune di Figline Valdarno sita in Piazza IV Novembre n. 3, TRA Il COMUNE DI FIGLINE VALDARNO con sede a Figline Valdarno in piazza IV novembre n. 3, C.F./P.I. 01293700488, rappresentato dal Dott. Gianluigi Rettani, nato a Milano il 26/02/1971, in qualità di Responsabile del Settore Servizi alla Persona, giusto decreto del Sindaco di Figline Valdarno n. del, domiciliato per la carica presso la sede municipale E L AUSER VOLONTARIATO VERDE FILO SOCCORSO ARGENTO, con sede in Figline Valdarno, piazza Don Bosco n. 8, C.F. 94057610480, rappresentata dal Sig. Sandro Cardi, nato a Figline Valdarno (FI) il 27/09/1941, in qualità di Presidente e domiciliato per la carica presso la sede dell Associazione.
PREMESSO CHE - che il Comune si e' dotato, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 30/03/2004, di un Regolamento per l erogazione di un servizio gratuito di trasporto sociale, per cittadini residenti a Figline Valdarno in condizioni di particolare disagio fisico, sociale ed economico; - l Amministrazione intende comunque tutelare una fascia di cittadini più bisognosi, creando delle forme alternative che consentano anche ad altre fasce di anziani con reddito più alto, escluse dal precedente servizio ma in situazioni di disagio, di offrire una prestazione con le stesse caratteristiche previste dal regolamento suddetto a tariffe agevolate; - il giorno 29/12/2008 (Rep. 7614) veniva sottoscritta la convenzione con l AUSER per il servizio di trasporto sociale a tariffa agevolata fino al 31/12/2011; - il giorno 25/05/2009 (Rep. 7707) veniva sottoscritta la convenzione con l AUSER per il servizio di trasporto sociale gratuito fino al 31/12/2011; - con Deliberazione del Consiglio Comunale n. del è stato approvato lo schema della presente convenzione;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: ART.1 1) Il Comune, si avvale dell'associazione AUSER - VOLONTARIATO FILO SOCCORSO VERDE ARGENTO per il servizio di trasporto sociale gratuito e a tariffa agevolata previsto dal regolamento vigente, integrato dai servizi sotto elencati: a) trasporto dal domicilio del richiedente verso strutture socio-sanitarie pubbliche, convenzionate o accreditate, entro il territorio regionale, per cicli riabilitativi, terapie, visite specialistiche e diagnostiche. Autorizzazioni straordinarie possono essere rilasciate, dietro presentazione di adeguata certificazione medica, a cittadini soggetti a cicli di terapie oncologiche, per le quali non è previsto il trasporto a carico del Servizio Sanitario Nazionale; b) trasporto di soggetti che vivano in situazioni di disagio socio-economico a fini prettamente "sociali" (l'accompagnamento per la spesa, in ambulatori medici, riscossione della pensione, ecc.) solo su specifica richiesta dell U.O. Servizi Sociali; c) Accompagnamento su automezzo adeguato degli ospiti del Centro Diurno per disabili AQUILONE, sulla base di specifici accordi con la ASL 10 di Firenze;
d) Trasporto degli ospiti del Centro Diurno Anziani dal domicilio e viceversa; e) Trasporto di anziani o invalidi per attività di ricreazione e socializzazione. 2) Hanno diritto al servizio: a) anziani ultrasessantacinquenni; b) invalidi civili con un riconoscimento dell apposita Commissione ASL dal 67% al 100%; c) invalidi del lavoro rientranti nelle categorie di mutilati o grandi invalidi (oltre il 50%); d) soggetti con il riconoscimento di handicap ai sensi dell art. 3 Legge 104/1992; 3) Per l accesso al servizio, gli aventi diritto dovranno presentare, al momento della richiesta, un attestazione ISEE con valore fino a 9.000,00 per i trasporti sociali gratuiti e fino a 20.000,00 per i trasporti a tariffa agevolata. A queste cifre verrà automaticamente applicato annualmente l adeguamento ISTAT. 4) Il Comune verificherà il possesso da parte dei richiedenti dei requisiti per l accesso al servizio, rilasciando agli aventi diritto uno speciale tesserino della durata di un anno dal momento del rilascio. 5) I possessori del tesserino potranno rivolgersi all AUSER, presentando ricetta medica specifica o altra documentazione della ASL (prenotazione del CUP) che
attesti la motivazione del trasporto nonché la data e l orario della prestazione. 6) Per il servizio di trasporto a tariffa agevolata (andata e ritorno), il beneficiario del tesserino dovrà versare all associazione le seguenti quote di compartecipazione: DESTINAZIONE QUOTA Strutture sanitarie del GRATUITO territorio comunale Struttura ospedaliera S.M. 5,00 alla Gruccia Strutture sanitarie della 15,00 Zona Fiorentina sud-est dell ASL di Firenze Strutture sanitarie di 20,00 Arezzo e di Prato Altre strutture sanitarie 25,00 distanti oltre 50 Km 7) Annualmente le suddette quote di compartecipazione potranno subire degli aumenti, da concordare con l Amministrazione Comunale e comunque non superiori alla percentuale dell indice annuale ISTAT. 8) I beneficiari dei servizi di cui all art. 1 punto 2 sono indicati secondo i criteri e le modalità individuate nell apposito regolamento vigente. 9) Il Comune fornirà l'elenco dei beneficiari dei servizi indicando il nome, cognome e l'abitazione degli interessati a cui è stato riconosciuto il diritto ad usufruire del servizio stesso. 10) L'elenco suddetto sarà predisposto dall Unità Operativa Servizi Sociali del Comune, la quale ne curerà il continuo aggiornamento.
11) Per i trasporti di cui all art.1 lett. b) c) d) il servizio è autorizzato dal Responsabile dell U.O. Servizi Sociali, o suo delegato, su proposta dell'assistente sociale di riferimento. 12) Per i servizi di cui al punto e) dello stesso articolo, trattandosi di attività di socializzazione, i beneficiari verranno indicati dall U.O. Servizi Sociali sulla base di esigenze relative alle iniziative che verranno organizzate e realizzate anche insieme all associazione stessa. ART.2 Per l effettuazione del servizio l AUSER userà gli automezzi di sua proprietà, appositamente attrezzati per il trasporto. ART.3 1. La dotazione organica minima per il servizio su ciascun automezzo, dovrà essere composta da un autista, coadiuvato da un eventuale accompagnatore per i casi nei quali se ne riterrà necessaria la presenza. 2. L'autista dovrà essere munito dell'idonea autorizzazione alla guida, in ottemperanza a quanto stabilito dalle vigenti leggi. 3. L'accompagnatore curerà con particolare attenzione la tutela dei trasportati durante il percorso, la salita e la discesa degli stessi, e provvederà affinché
all'arrivo vengono affidati all'incaricato di riceverli, senza lasciarli in alcun caso incustoditi. 4. Tutto il personale volontario impegnato nel servizio è affidato al coordinamento dell'associazione, alla quale fanno carico quindi i relativi oneri assicurativi, in base alle normative vigenti in materia. 5. Potranno essere ammessi sull'automezzo, in qualità di accompagnatori, anche i familiari quando la gravità della menomazione del soggetto inabile lo renda necessario. ART. 4 1. I servizi di norma verranno espletati nei giorni feriali. 2. In situazioni straordinarie il trasporto sociale potrà effettuarsi anche nei giorni festivi, previo accordo con l associazione. ART.5 1. Nel caso di interruzione del servizio, dovuta a qualsiasi causa, l'associazione e' tenuta a darne immediata comuni-cazione all U.O. Servizi Sociali, nonché alle famiglie del trasportato ed al personale del luogo di destina-zione. ART.6 Oltre all'assolvimento del servizio di trasporto sociale individuato all'art.1 l'associazione provvederà a
rapportar-si direttamente con il responsabile del competente ufficio del Comune, per la verifica periodica dell'andamento del servizio e la valutazione di eventuali problemi organizzati-vi che si verranno a creare. Art.7 1. Il Comune a fronte dell espletamento dei servizi di cui art.1, corrisponderà all associazione i contributi sotto indicati: a. per servizio trasporti gratuiti per soggetti di cui all art.1 punto 3: - 20.569,00 per l anno 2012-20.569,00 per l anno 2013-20.569,00 per l anno 2014 b. per servizio trasporti a tariffa agevolata per soggetti di cui all art.1 punto 3: - 3.650,00 per l anno 2012-3.650,00 per l anno 2013-3.650,00 per l anno 2014 c. per accompagnamento degli ospiti del Centro AQUILONE : - 2.244,00 per l anno 2012-2.244,00 per l anno 2013-2.244,00 per l anno 2014 d. per trasporto degli ospiti del Centro Diurno Anziani: - 1.920,00 per l anno 2012-1.920,00 per l anno 2013
- 1.920,00 per l anno 2014 2. La liquidazione dei contributi spettanti all'associazione relativi ai servizi di cui all art.1 sarà effet-tuata dall'ente dietro presentazione di apposito rendi-conto relativo alle spese sostenute per l effettuazione del servizio. ART.8 La presente convenzione avrà durata fino al 31/12/2014, qualora non venga disdetta da una delle parti almeno tre mesi prima della scadenza annuale con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. ART. 9 1. Per tutte le controversie concernenti la presente convenzione o connesse alla stessa, che dovessero insorgere, le parti si obbligano ad esperire il tentativo di conciliazione disciplinato dal regolamento di conciliazione della Camera di Commercio di Firenze. ART. 10 1. Il presente atto sarà registrato a carico del richiedente. 3. Quanto sopra convenuto per il presente atto, è letto, confermato e sottoscritto dalle parti contraenti. Il Responsabile del Settore
Il Presidente dell AUSER