CONVENZIONE PER IL TRASPORTO SOCIALE DI SOGGETTI HANDICAPPATI OSPITI DEI CENTRI DIURNI Premesso che l Istituzione per i Servizi alla Persona del Comune di Livorno interviene per garantire il trasporto sociale in favore dei portatori di handicap ospiti dei Centri Diurni avvalendosi di organizzazioni di volontariato, nel quadro del vigente Accordo regionale ANCI Volontariato per il trasporto sociale e relativa Convenzione tipo. L anno, il giorno del mese di..., presso la sede dell Istituzione per i Servizi alla Persona del Comune di Livorno TRA l Istituzione per i Servizi alla Persona del Comune di Livorno, rappresentata dal Direttore, Dott. Giovanni Bencini, nato a Livorno 13.09.1957 e domiciliato per la carica ove sopra, il quale interviene in legale rappresentanza dell ente suddetto, in forza dello Statuto e del regolamento Comunale dei Contratti e dell art.107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, munito dei poteri per questo atto in forza della disposizione sindacale n.94499 del 04.12.2006 esecutiva ai sensi di legge; E le Associazioni di volontariato...,...... rispettivamente rappresentate dal. nato a. il, dal. nato a..... il e dal. nato a. il :
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: ART. 1 OGGETTO La presente Convenzione disciplina i rapporti tra l Istituzione per i Servizi alla Persona e le Associazioni di volontariato..., di cui l Istituzione si avvale ai fini dell espletamento del servizio gratuito di trasporto degli ospiti dei Centri Diurni per handicappati. ART. 2 DESTINATARI DEI SERVIZI Il Servizio di cui all Art.1 è erogato, a regime, in favore di: 40 soggetti in condizione di Handicap grave, ospiti dei Centri Diurni di V. S. Gaetano e V. degli Asili. La gestione del servizio rimane valida anche nel caso si verificasse, in corso di svolgimento del servizio, il trasferimento del Centro Diurno di Via degli Asili ad altra sede distante dal centro cittadino (Piazza Grande) non più di 8 Km. L Istituzione fornisce alle Associazioni convenzionate l elenco nominativo dei beneficiari del Servizio, nonché i relativi aggiornamenti. Fermo restando l impegno delle suddette Associazioni a svolgere il Servizio di trasporto rivolto agli ospiti dei Centri come sopra, l Istituzione ha facoltà di avvalersi del Servizio oggetto di convenzione per trasferimenti individuali e/o collettivi non programmati, a carattere occasionale senza alcun aggravio di costo per l'istituzione fin tanto che non sia raggiunto il regime numerico di 40 utenti.. I trasporti non programmati debbono essere preventivamente autorizzati dal competente Ufficio dell Istituzione. ART. 3 MEZZI Per l espletamento del Servizio di trasporto sociale di soggetti handicappati ospiti dei centri diurni, le Associazioni convenzionate garantiscono congiuntamente la disponibilità degli automezzi necessari appositamente attrezzati per il trasporto nelle forme di legge, di cui almeno n. mezzi di trasporto provvisti di 8 posti + pedana di sollevamento delle carrozzelle. La manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi messi a disposizione rimane a carico degli Organismi convenzionati. ART. 4 PERSONALE Le Associazioni di volontariato convenzionate assicurano per ogni mezzo di trasporto impiegato la dotazione organica di 2 unità di personale garantendone la pronta sostituzione in caso di assenze e/o impedimenti dovuti a malattia, ferie e ad ogni altra causa. La suddetta dotazione organica è costituita come segue: - 1 autista provvisto di patente B o D + CAP, conformemente a quanto disposto dalla vigente normativa per le diverse tipologie degli automezzi; - 1 accompagnatore
L accompagnatore assicura e cura con particolare attenzione la tutela dei trasportati durante il percorso, le operazioni di salita e di discesa e l affidamento dei trasportati all incaricato di riceverli all arrivo, senza lasciarli in alcun caso incustoditi. Le associazioni contraenti assicurano la continuità degli operatori addetti al servizio facendosi carico degli oneri relativi al trattamento previdenziale assistenziale ed assicurativo del suddetto personale conformemente a quanto disposto dalla normativa vigente in materia, nonché nel rispetto dei Contratti collettivi di lavoro di categoria. Gli Organismi convenzionati comunicano all Istituzione per i Servizi alla Persona il nominativo del Responsabile del Servizio oggetto di convenzione individuandolo nel Sig.. dell'associazione di Volontariato... che assume le funzioni di capofila. ART. 5 MODALITA ATTUATIVE Il Servizio di trasporto sociale oggetto della presente convenzione è affidato congiuntamente agli Organismi di volontariato convenzionati, che hanno nominato la... quale capofila referente del servizio, ed è espletato in spirito di collaborazione con le seguenti modalità: a) trasporto soggetti handicappati ospiti dei centri diurni - trasporto giornaliero degli ospiti dei due Centri Diurni dall abitazione di residenza al Centro, e dal Centro all abitazione di residenza, per 6 gg. a settimana; - l orario del Servizio si coordina con gli orari di attività dei Centri Diurni; - gli Organismi convenzionati assicurano l arrivo a destinazione dei trasportati entro e non oltre l orario di apertura dei Centri, nonché la partenza del viaggio di ritorno all orario di chiusura. Durante il trasporto degli ospiti dei Centri Diurni, gli operatori dei Centri medesimi sono ammessi sui mezzi in qualità di accompagnatori, in ragione della gravità dell handicap dei trasportati. Per l espletamento del Servizio di trasporto occasionale non programmato, l Istituzione si riserva di avvalersi delle Associazioni convenzionate, che espletano il suddetto Servizio previa autorizzazione scritta da parte dell Istituzione. Le associazioni convenzionate, tramite il Responsabile del Servizio, si impegnano a comunicare tempestivamente al personale dei Centri diurni eventuali ritardi imprevisti, nonché ogni modifica apportata al percorso programmato e concordato con il personale medesimo. Nel caso di interruzione del Servizio dovuta a qualsiasi causa, le Associazioni convenzionate sono tenute a darne immediatamente comunicazione all Istituzione, nonché al personale dei Centri Diurni. Gli Organismi convenzionati sono in ogni caso tenuti a garantire la continuità delle prestazioni ed evitare qualsiasi disservizio, ricorrendo immediatamente a soluzioni alternative nel caso in cui i mezzi messi a disposizione risultino temporaneamente, e per qualsiasi causa, inutilizzabili. In caso di particolari esigenze e/o emergenze, è facoltà dell Istituzione di avvalersi del servizio per trasferimenti individuali e/o collettivi non programmati, a carattere occasionale senza alcun aggravio di costo per l'istituzione fin tanto che non sia raggiunto il regime numerico di 40 utenti. Le Associazioni convenzionate assicurano l attivazione dei servizi con un preavviso minimo di 1 giorno. ART. 6 ONERI ASSICURATIVI Le Associazioni convenzionate provvedono alla stipula di adeguata Polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, comprensiva di tutti i terzi trasportati, secondo le vigenti norme di legge, esonerando l Istituzione per i Servizi alla Persona da qualsiasi responsabilità in merito.
Le Associazioni provvedono inoltre ad assicurare il personale volontario impegnato nell erogazione del servizio contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività oggetto di convenzione, nonché per la responsabilità civile verso terzi. Il rimborso forfettario degli oneri assicurativi è ricompreso nel corrispettivo di cui al successivo Art.10, conformemente a quanto previsto nell Art.7 della Legge-quadro sul Volontariato n. 266/91. ART. 7 INADEMPIENZE E RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE L'Istituzione per i Servizi alla Persona si riserva la facoltà di applicazione di penalità, secondo quanto disposto all'art.12 del disciplinare a cui si rimanda, nel caso in cui le Associazioni pongano in essere inadempimenti nella gestione del servizio. La presente Convenzione deve intendersi risolta di diritto da parte dell Istituzione qualora siano state contestate, previa diffida rimasta senza esito, le seguenti irregolarità: - grave e perdurante inosservanza degli impegni assunti - comprovata inadeguatezza degli operatori e/o mezzi e attrezzature resi disponibili - violazione dei diritti degli utenti. Si rimanda in proposito all'art.13 del disciplinare. ART. 8 DIVIETO DI SUBAPPALTO E fatto divieto di cessione e/o subappalto, in tutto o in parte, del Servizio oggetto della Convenzione. ART. 9 DURATA DELLA CONVENZIONE La durata della presente Convenzione è determinata in anni tre a decorrere dal..., e s intenderà rinnovata per un ulteriore anno qualora sia stato adottato a riguardo un formale provvedimento di rinnovo. ART. 10 CORRISPETTIVO L Istituzione mette a disposizione per la gestione del servizio l importo annuo di euro 130.000,00 (centotrentamilaeurovirgolazerozero) esclusa IVA.. Con tale corrispettivo le Associazioni si intendono compensate di qualsiasi suo avere o pretesa nei confronti dell Ente appaltatore per il servizio in parola, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi. Il pagamento del corrispettivo avverrà con rate posticipate previa fatturazione mensile, secondo le modalità meglio precisate all Art.10 del disciplinare. Il corrispettivo, come sopra indicato, rimarrà fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto. A partire dal secondo anno contrattuale sarà applicato annualmente l aggiornamento dei corrispettivi in misura pari alla variazione percentuale dell indice ISTAT relativo al costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati (FOI), riferita al mese di scadenza dell anno contrattuale rispetto allo stesso mese dell anno precedente. ART. 11 FORO COMPETENTE Per la risoluzione delle controversie relative alla presente Convenzione è competente a decidere il Foro di Livorno.
Tutte le spese del presente Atto sono a carico delle Associazioni convenzionate, le quali richiedono le agevolazioni previste in materia di imposta di Bollo e Registro dall Art. 8 della Legge n.266 del 11-8-1991. PER L ISTITUZIONE