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SOCIETA DELLA SALUTE DELLA VALDERA Pontedera - Provincia di Pisa VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COPIA Delibera Numero 32 del 17/12/2007 OGGETTO : MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRASPORTO SOCIALE L anno duemilasette il giorno diciassette del mese di dicembre alle ore 15:30 presso la sede del Comune di Pontedera, a seguito di apposita convocazione diramata dal Presidente, ai sensi dell art. 20 dello Statuto, si è riunita la Giunta della Società della Salute della Valdera All appello risultano presenti: Lemmi Renato Tremolanti Monica Perini Marta Volpi Giovanni Biasci Francesco Barghini Iselda Comparini Marco Falchi Alberto Mariancini Giorgio Falaschi Fabrizia Guerrini Alessandro De Lauretis Maria Teresa Presidente della SdS Valdera Assessore alle Politiche Sociali del comune di Buti Sindaco del comune di Calcinaia Assessore alle Politiche Sociali del comune di Capannoli Sindaco del comune di Casciana Terme Assessore alle Politiche Sociali del comune di Crespina Assessore alle Politiche Sociali del comune di Lari Sindaco del comune di Palaia Assessore alle Politiche Sociali del comune di Peccioli Assessore alle Politiche Sociali del comune di Ponsacco Sindaco del comune di Terricciola Direttore Generale Azienda USL 5 di Pisa Risultano invece assenti i rappresentanti dei seguenti enti: Comune di Bientina Comune di Chianni Comune di Lajatico Comune di Santa Maria a Monte Presiede la seduta il Presidente RENATO LEMMI. Assume le funzioni di segretario verbalizzante della seduta della Giunta il Dr. Giovanni Forte, Direttore della Società della Salute della Valdera Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la Seduta per la trattazione dell oggetto sopra indicato. 1

LA GIUNTA DELLA SOCIETA DELLA SALUTE Visto il regolamento per la disciplina del trasporto sociale approvato con delibera n.13 del 26 dicembre 2006; Rilevata la necessità di provvedere a modificare ed integrare il precedente regolamento dopo 9 mesi di sperimentazione. Rilevato che tali modifiche ed integrazioni costituiscono il frutto di un lavoro di monitoraggio e verifica effettuato con il servizio sociale della ASL 5, le associazioni di volontariato della Valdera ed alcuni comuni della Valdera. Vista la proposta di nuovo regolamento per la disciplina del trasporto sociale e ritenutala meritevole di approvazione (allegato A); Visto l art. 31 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267; Viste le leggi regionali n. 40 e 41 in data 24.02.2005; Riconosciuta la competenza della Giunta ai sensi dell art.45, comma 3, dello Statuto; Visto il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica espresso, ai sensi del comma 1 dell art.49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, in data 15 dicembre 2007, dal Direttore del Consorzio, cui è demandata la competenza del servizio proponente: Parere favorevole in linea tecnica; il provvedimento non richiede il parere di regolarità contabile non comportando impegno di spesa o diminuzione di entrata Con votazione favorevole unanime espressa in forma palese; A seguito di proclamazione del Presidente D E L I B E R A 1. di approvare il regolamento per la disciplina del trasporto sociale, alla luce delle modifiche ed integrazioni intervenute, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (allegato A); 2. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal comma 1 dall art. 49 comma del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267; 3. di dare atto che il presente provvedimento sarà reso pubblico mediante affissione all albo pretorio del comune di Pontedera, comune in cui ha sede il consorzio, per 15 giorni consecutivi, secondo quanto disposto dall art. 124, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267; Il presente atto è immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 17, comma 6, dello Statuto e secondo le previsioni dell art.134, comma 4 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267, al fine rendere più incisiva l economicità e l efficacia dell azione amministrativa a mezzo di una accelerazione del procedimento. Letto e sottoscritto IL PRESIDENTE F.to Renato Lemmi IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE F.to Giovanni Forte 2

Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Crespina, Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, S. Maria a Monte, Terricciola e Azienda USL n.5 CONSORZIO PUBBLICO DI FUNZIONI ZONA VALDERA Provincia di Pisa REGOLAMENTO DELLA SDS VALDERA PER LA DISCIPLINA DEL TRASPORTO SOCIALE ALLEGATO A Art. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE E AVENTI DIRITTO Il presente Regolamento ha come obiettivo l integrazione, il riordino e l uniformazione del trasporto sociale nei Comuni appartenenti alla Società della Salute della Zona socio-sanitaria Valdera. Per trasporto sociale si intende il trasporto singolo o collettivo di : a) Persone con disabilità ex L.104/92: coloro che sono stati valutati dall apposita commissione con la dicitura situazione di gravità non aventi altre alternative familiari per la mobilità. b) Persone con disabilità ex L.104/92, o invalidi civili con una limitazione pari almeno a due terzi delle capacità (75%): coloro che sono stati valutati dalle apposite commissioni, per la frequenza ai centri diurni pubblici per disabili e per la partecipazione a progetti specifici di socializzazione e occupazionali predisposti dall'asl. c) Utenti in età evolutiva con disabilità ex L.104/92: coloro che sono stati valutati dall'apposita commissione con la dicitura "situazione di gravità" o sono in possesso di una certificazione ai sensi del DPCM 185/06, anche deambulanti, non aventi altre alternative familiari per la mobilità. Trasporto sociale per il solo accesso alle strutture socio-sanitarie zonali pubbliche per cicli riabilitativi. d) Persone ultrasessantacinquenni non o parzialmente deambulanti o affetti da gravi demenze senili/alzhaimer, aventi particolari condizioni di solitudine e non aventi altre alternative familiari o di servizi pubblici per la mobilità. e) Persone momentaneamente non deambulanti prive di assistenza familiare e non aventi altre alternative per la mobilità. Si intende per persona momentaneamente non deambulante quella persona che, a causa di sopravvenuti traumi, operazioni o altri eventi, vede limitata e ridotta la sua possibilità di deambulazione, non può deambulare ovvero può deambulare 3

solo con estrema difficoltà e l'ausilio di protesi (carrozzina, stampelle, ecc.). Si tratta cioè di persone che, normalmente deambulanti, per un breve periodo della loro vita, non sono più autonome negli spostamenti (non possono guidare l'auto, non possono prendere un autobus o raggiungere a piedi una destinazione). f) Persone di cui alle lettere a) e) al fine di garantire il diritto allo studio fino al raggiungimento del diploma di maturità (trasporto sociale scolastico). Sono comunque esclusi dal servizio di trasporto sociale coloro che possiedono e guidano un autovettura anche attrezzata, tranne il caso in cui l autovettura non sia momentaneamente utilizzabile per guasti o altre cause oggettive, debitamente documentate; Per le persone che si trovino nelle condizioni previste nei punti a) c) d) e) ricoverate presso strutture residenziali verranno presi di volta in volta accordi specifici con le strutture. Le motivazioni e/o destinazioni dei viaggi richiesti debbono necessariamente rientrare nella seguente casistica: Scuola/attività ricreative estive pubbliche (o patrocinate dall'ente pubblico) per minori Lavoro Centri Diurni pubblici o convenzionati (nei casi in cui non è possibile attivare il servizio con la cooperativa che gestisce il trasporto ai centri diurni) Strutture Sociosanitarie pubbliche o convenzionate per visite mediche, cicli di riabilitazione e servizi sociali, e quant'altro afferisce alle attività sanitarie presenti nei presidi distrettuali o in ospedale Centri per l'inserimento socio-terapeutico, o luoghi di realizzazione di specifici progetti di socializzazione e occupazionali predisposti dall'asl Centri aggregativi pubblici o convenzionati Disbrigo pratiche amministrative. Servizi ulteriori potranno essere resi autonomamente con imputazione dei costi a carico dell'ente che li organizza o degli utente. Gli oneri per il servizio di trasporto scolastico relativamente alle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado e per le attività ricreative estive sono interamente a carico del Comune di residenza dell'utente. I Comuni possono inoltre gestire autonomamente, con mezzi propri attrezzati, tali servizi. Art. 2 MODALITA DI ACCESSO AL SERVIZIO E ITER PROCEDURALE PER IL TRASPORTO SOCIALE Gli aventi diritto al servizio di trasporto sociale, così come specificato all art.1 punto A, debbono presentare apposita richiesta alla Società della Salute della Zona socio-sanitaria rivolgendosi al servizio sociale del presidio distrettuale o presso gli sportelli comunali dove troveranno l'apposita modulistica con un preavviso di almeno 10 giorni feriali rispetto alla data in cui dovrà essere effettuato il trasporto. Nel caso di prima attivazione del servizio alla domanda deve essere obbligatoriamente allegata tutta la documentazione comprovante l'eventuale condizione di disabilità o invalidità, o l eventuale autocertificazione attestante la condizione di solitudine e mancanza di alternative familiari alla mobilità e, con la sola eccezione riguardante le richieste di trasporto sociale scolastico e trasporto per i centri diurni, anche l'attestazione ISEE e relativa DSU del richiedente la prestazione. 4

La domanda verrà accolta solo se completa di tutta la documentazione e coerente con quanto previsto all'art. 1 (campo di applicazione e aventi diritto). L'assistente sociale del presidio distrettuale (in collaborazione con il servizio amministrativo), o il funzionario comunale riceventi la domanda completa, ne verificano l'appropriatezza, predispongono il piano di trasporto, effettuano i conteggi relativi alla eventuale compartecipazione dandone comunicazione al richiedente e trasmettono la richiesta completa alla centrale operativa che predispone la prenotazione del viaggio. L'eventuale compartecipazione viene pagata dall'utente direttamente alla associazione che effettua il servizio utilizzando bollettari cointestati alla Società della Salute. Nel caso di richieste successive alla prima avanzate entro l'anno di validità dell'isee, l'attivazione del servizio avviene senza la presentazione della documentazione di cui sopra. Nel caso di richieste di viaggi routinari (superiori a 50 all'anno) o comunque di un numero programmato di viaggi per i quali è dovuta la quota di compartecipazione, il pagamento può avvenire anche in più rate esplicitate dall'assistente sociale, o dal funzionario comunale, nel piano del trasporto. Le richieste alla Centrale Operativa vengono inviate sia dal Comune di residenza del beneficiario che dal servizio sociale dell'asl su apposto modulo (Allegato 1) dal quale si evincono: i dati anagrafici dell'utente, i requisiti che danno diritto alla prestazione, la motivazione e la destinazione del/i viaggio/i, la tipologia di trasporto, l'eventuale compartecipazione. La domanda può non essere accolta per le seguenti motivazioni: mancanza dei requisiti, mancanza dei tempi di preavviso previsti (10 giorni feriali), mancanza delle risorse finanziarie. Del mancato accoglimento della domanda deve essere informato il cittadino mediante comunicazione scritta che espliciti la motivazione del rifiuto. Non potranno essere accolte le domande dei cittadini che non risultino in regola con precedenti pagamenti. Art. 3 TIPOLOGIA DEI TRASPORTI SOCIALI A seconda della tipologia dell'utente potranno esser attivati i seguenti servizi: Trasporto persone disabili: è realizzato tramite autovetture o pullman attrezzati con relative pedane e con la possibilità di espletare il servizio con due persone in auto. È indicato per utenti con disabilità motorie gravi (necessitanti di carrozzina) e utenti con disabilità psichiche. Trasporto d ausilio: è realizzato tramite autovetture o pullman comuni. È indicato per utenti con disabilità motorie non gravi e persone ultrasessantacinquenni anche senza rilevanti difficoltà motorie. Entrambi i trasporti sono di tipo routinario qualora gli interventi abbiano una frequenza totale pari ad almeno 50 giorni all anno, anche non consecutivi. Per ragioni di ottimizzazione del servizio, gli utenti del Trasporto d ausilio possono all'occorrenza viaggiare sui mezzi del Trasporto persone disabili. Non è dato il contrario. I trasporti sociali si realizzano, di norma all'interno del territorio della Zona socio-sanitaria. I trasporti sociali che debbano raggiungere mete al di fuori della Zona socio-sanitaria sono autorizzati se ottemperano ai seguenti punti: gli spostamenti debbono comunque avvenire all interno del territorio di pertinenza dell Azienda USL 5; 5

l eccezionalità è stabilita dalla assistente sociale in base alla motivazione della richiesta, alla condizione socio-familiare del richiedente od al suo stato di salute, nonché all impossibilità di fruire di altri servizi per la mobilità; i trasporti di tipo routinario sono limitati alle richieste indicate al successivo articolo 5 relative ai livelli essenziali. Art. 4 LIVELLI ESSENZIALI E QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE 1. Sono da considerarsi livelli essenziali del servizio di trasporto sociale le seguenti tipologie di trasporto (indicate in ordine di priorità) considerate in andata e ritorno dal domicilio del richiedente al luogo di svolgimento della prestazione: a. Scuola b. Attività ricreative estive pubbliche (o patrocinate dall'ente pubblico) per minori c. Lavoro d. Centri Diurni pubblici e convenzionati e. Strutture socio-sanitarie pubbliche e convenzionate e centri per l'inserimento socio-terapeutico. 2. Per gli utenti della prestazione di cui ai punti a. - d. è prevista l esenzione dalla compartecipazione. 3. Gli utenti del servizio di cui al punto b. compartecipano alla spesa con una quota corrispondente alla normale tariffa applicata. 4. Per gli utenti di tutti gli altri servizi è prevista la compartecipazione alla spesa da parte dell utenza qualora il valore dell ISEE superi la somma di 7.000,00, secondo le seguenti fasce del valore ISEE (cfr. Allegato 1): Valore ISEE superiore a 16.000,00 compartecipazione pari al 100% Valore ISEE compreso tra 13.500,00 e 16.000,00 compartecipazione pari al 80% Valore ISEE compreso tra 11.000,00 e 13.500,00 compartecipazione pari al 50% Valore ISEE compreso tra 7.000,00 e 11.000,00 compartecipazione pari al 30% Valore ISEE inferiore a 7.000,00 compartecipazione pari a ZERO 4. Nei casi indicati al punto e. la compartecipazione corrisponde ad una quota parte, indicata per ciascuna fascia del valore ISEE, della tariffa base giornaliera pari ad 8,00 con un massimale annuo pari a Euro 500,00, per i trasporti di tipo routinario. 5. In tutti gli altri casi, non ricompresi nei livelli essenziali di servizio come definiti al comma 1, (in ordine di priorità: centri aggregativi pubblici e convenzionati e disbrigo di pratiche amministrative) e nel trasporto sociale per "lavoro" (punto c.) la compartecipazione corrisponde ad una quota parte, indicata per ciascuna fascia del valore ISEE, della tariffa base giornaliera pari ad 14,00, con un massimale annuo pari a 800,00 per i trasporti di tipo routinario. 6. Nei casi in cui l'utente necessiti di un'attesa da parte del mezzo di trasporto superiore alle n.2 ore la compartecipazione verrà aumentata di una quota corrispondente al 30% della compartecipazione prevista. 7. La Giunta della Società della Salute procede annualmente, ove ne ricorra la necessità, alla revisione delle fasce di contribuzione e delle quote di compartecipazione. 6

8. Per il calcolo della compartecipazione si tiene conto dell'isee standard (nucleo anagrafico). In particolari ed eccezionali casi per i quali il servizio di trasporto sociale è attivato per soggetti adulti disabili che utilizzano il servizio allo scopo di svolgere terapia occupazionale e che, pur vivendo in famiglia, non hanno un proprio reddito e nessuna alternativa al trasporto, viene preso in considerazione l'isee personale. Art. 5 DOVERI DEGLI UTENTI 1. Gli utenti del servizio debbono rispettare la puntualità rispetto alla partenza dalla propria abitazione concordata con i soggetti attuatori. Tale fondamentale accorgimento garantisce il raggiungimento in tempi brevi della meta di arrivo ed è una forma di rispetto nei confronti degli altri utenti che condividono lo stesso percorso. In caso di reiterate e non giustificate mancanze rispetto a quest obbligo, l'utente verrà escluso dall'erogazione del servizio. 2. L utente deve avvertire il Soggetto Attuatore dell eventuale disdetta del trasporto programmato entro il giorno precedente l intervento. In caso contrario il servizio verrà ugualmente addebitato all'utente. 3. L utente o il suo tutore deve indicare un proprio recapito telefonico dove il Soggetto Attuatore che lo ha in carico può contattarlo. 7

Allegato PROGETTO DI ORGANIZZAZIONE OPERATIVA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE GESTIONE DEL SERVIZIO La gestione operativa del servizio avviene secondo le seguenti modalità: Accesso: presso gli uffici comunali e il servizio sociale distrettuale attraverso la compilazione di un modulo di domanda e la presentazione di tutta la documentazione occorrente. La richiesta deve essere effettuata con un preavviso di almeno 10 giorni feriali rispetto alla data in cui dovrà essere effettuato il trasporto. Esame della domanda: la domanda viene esaminata dal funzionario comunale o dall'assistente sociale ricevente. Entrambi effettuano la valutazione dell'appropriatezza e il calcolo della eventuale compartecipazione. Attivazione del servizio: entro 6 giorni feriali dalla data di presentazione della domanda, nel caso di suo accoglimento, questa viene trasmessa con apposito modulo alla centrale per la prenotazione; in caso di presenza di compartecipazione essa viene comunicata prioritariamente al richiedente. In caso di mancato accoglimento della domanda l'utente viene informato con comunicazione scritta. La centrale effettua la prenotazione del trasporto anche telefonicamente avendo però cura di trasmettere alla associazione di volontariato il modulo di prenotazione dal quale si evinca la quota di compartecipazione dell'utente che deve essere pagata da questi direttamente alla associazione prima di effettuare il trasporto dietro rilascio di ricevuta cointestata alla Società della Salute. L'associazione fattura il servizio al netto della compartecipazione. GESTIONE FONDI COMUNI (BIENNIO 2007/2008) La gestione associata è finanziariamente competente (almeno in parte) per l'erogazione di tutte le tipologie di trasporto previste nel regolamento, incluso il trasporto scolastico per le scuole secondarie di secondo grado (in attesa della definizione degli accordi con la Provincia riguardo alle competenze su tale materia), ma escluso il trasporto sociale per gli altri ordini di scuola e per le attività ricreative estive. L'importo complessivo viene ripartito in base ad un indicatore che tiene conto, in eguale misura, sia del numero degli abitanti, sia dell'estensione del territorio, tenuto conto che di tratta di un servizio parametrabile anche alla dimensione della rete stradale. Si propone inoltre di far utilizzare, se necessario, ulteriori fondi ai singoli enti, fino ad un massimo di + 50% della quota teorica spettante [principio di solidarietà], con la possibilità però di richiedere agli enti che usufruiscono di tali maggiori risorse di integrare il fondo in pari misura, dal momento in cui venga ad essere utilizzato oltre il 60% della disponibilità complessiva del fondo stesso [principio di sostenibilità]. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 1. Ogni mese i responsabili della Centrale Operativa inviano all'ufficio comune della Valdera/ASL un rendiconto aggiornato dei servizi resi con l'indicazione dei costi. Il referente dell'ufficio Comune/ASL informa dell'andamento economico e gestionale del servizio il Direttore della Società della Salute e la Responsabile del Servizio Sociale dell Azienda U.S.L. della Zona Valdera.

Per il trasporto sociale scolastico, di norma, la rendicontazione avverrà al termine dell'anno scolastico. 2. Semestralmente il Direttore della Società della Salute informa dell andamento economico e gestionale del servizio di trasporto sociale la Giunta della Società della Salute presentando un bilancio consuntivo e allegando una relazione contenente anche eventuali proposte di modifica al presente regolamento. Ogni Comune e l Azienda U.S.L. potranno, se ritenuto opportuno, chiedere ulteriori momenti di verifica e monitoraggio. 3. Allorché nel corso della gestione si rilevino scostamenti superiori al 10% rispetto alla spesa prevista per il trasporto sociale, i Comuni ne sono immediatamente informati al fine di mettere a disposizione le risorse mancanti, o comunque di proporre varianti organizzative, o gestionali, atte a garantire il rispetto del budget di previsione. 4. I Comuni aventi in carico al servizio utenti in età scolare per il trasporto da casa a scuola (scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado) e ritorno, o per il servizio di trasporto per l'accesso alle attività ricreative estive pubbliche (o patrocinate dall'ente pubblico), qualora non siano in grado di garantire autonomamente il servizio con i mezzi del trasporto scolastico, compartecipano con i fondi propri in base alla spesa prevedibile e comunque da accertare e liquidare separatamente in sede di consuntivo. Per il trasporto degli alunni della scuola superiore la spesa sarà a carico del fondo comune (in attesa della definizione degli accordi con la Provincia riguardo alle competenze su tale materia), limitatamente al tragitto di andata e ritorno dal domicilio fino al raggiungimento dell'edificio scolastico più vicino corrispondente allo specifico ordine di studi (infanzia, primaria, secondaria di primo e di secondo grado). Il costo chilometrico supplementare per raggiungere scuole più lontane sarà a totale carico dell'utente. Per le altre tipologie di trasporto sociale di cui all'art. 1 del Regolamento, i Comuni si avvalgono del fondo comune. Resta però a carico dei singoli bilanci comunali una quota annuale, definita sulla base del costo storico sostenuto dai comuni e da stabilire in sede di Giunta della Società della Salute, da trasferire alla gestione associata. 5. L'Azienda USL/Ufficio Comune, in fase di liquidazione della quota a favore delle AA.VV./CRI, liquida anche il contributo in favore degli Organismi Federativi del Volontariato e del Comitato Regionale CRI. Qualora si rendano necessari chiarimenti o integrazioni, o in caso di contenzioso tra AA.VV./CRI e l'azienda USL 5/Ufficio Comune riferiti a uno o più servizi, si provvede comunque nei termini di cui sopra alla liquidazione di tutti i rimborsi non oggetto di contesa. RAPPORTI TRA LE PARTI 1. La Società della Salute è il soggetto titolare del servizio di trasporto sociale di cui al presente regolamento. La Centrale Operativa è il gestore unico del servizio di trasporto sociale ed è responsabile della sua organizzazione e gestione operativa. Le Organizzazioni di volontariato sono enti attuatori del servizio e sono responsabili delle modalità esplicative del medesimo. 2. La Società della Salute della Valdera emette pubblico avviso con il quale invita tutte le AA.VV di cui alla L. 266/91 interessate, ed in possesso dei requisiti necessari, a presentare domanda di convenzionamento per il trasporto sociale. Le domande saranno esaminate dalla Società della Salute, al solo fine della verifica dei requisiti richiesti e della regolarità formale. 9 Deliberazione Giunta SdS Valdera n. 32 del 17.12.2007

3. Le AA.VV. dovranno comunicare alla Centrale Operativa l elenco dei mezzi a disposizione (anche se non esclusivi per il presente servizio) distinguendo tra quelli attrezzati per il Trasporto persone disabili da quelli del Trasporto d ausilio. Sarà cura dei Soggetti attuatori comunicare preventivamente eventuali sostituzioni dei mezzi dedicati al trasporto per le persone disabili e al trasporto d ausilio. 4. Le Organizzazione di volontariato convenzionate devono essere in regola con tutte le leggi e le disposizioni inerenti l applicazione del contratto collettivo nazionale e/o integrativo di lavoro nei confronti del personale dipendente eventualmente impiegato. 5. Devono inoltre essere in regola con gli adempimenti in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa nei confronti del personale dipendente e dei soci volontari, nonché con le vigenti disposizioni in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro. In particolare le AA.VV. provvedono ad assicurare loro stesse ed il personale impegnato per la responsabilità civile verso i terzi per qualsiasi evento o danno che possa causarsi ai trasportati ed altre persone, esonerando la S.d.S. Valdera da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che dovessero verificarsi nel espletamento delle attività oggetto della convenzione. A tale scopo le AA.VV., se non già coperte da apposite polizze assicurative, si impegnano a stipulare con una primaria Compagnia di Assicurazione una polizza RTC/RCO con un massimale unico non inferiore a 520.000 Euro. La S.d.S. Valdera dovrà essere considerata terza a tutti gli effetti e a tal proposito la Compagnia di Assicurazione titolare della polizza dovrà prendere atto specificatamente e accettarne le implicazioni di pertinenza. RIMBORSO SPESE ALLE ASSOCIAZIONI CONVENZIONATE 1. Trasporto sociale. L'ASL/Ufficio Comune corrisponderà alle AA.VV. convenzionate, a titolo di rimborso spese forfettario per lo svolgimento dei servizi di trasporto sociale con auto, la somma di 14,00 per ogni servizio di andata e ritorno con auto o mezzi comuni (trasporto d ausilio), maggiorate di 0,35 al chilometro per le distanze superiori a 15 Km. Per ogni ora di sosta, dopo i primi 90 minuti, è altresì dovuto un rimborso spese forfettario di 5,00 orarie, conteggiato forfettariamente ogni ora (fino a 90 minuti dall inizio del trasporto non è dovuto nessun compenso, dal 91 e fino al 150 minuto è dovuto un compenso a titolo di rimborso spese orario di 5,00 e così via). A tale scopo deve essere annotata sia l ora esatta di arrivo che di partenza debitamente controfirmata dal responsabile della struttura che accoglie il trasportato. L'ASL/Ufficio Comune corrisponderà alle AA.VV. convenzionate, a titolo di rimborso spese forfettario per lo svolgimento dei servizi di trasporto sociale disabili, la somma di 18,00 per ogni servizio di andata e ritorno con auto o mezzi attrezzati (trasporto disabili) maggiorate eventualmente di 0,50 al chilometro per le distanze superiori a 15 Km. Nel caso necessiti la presenza dell accompagnatore è previsto un ulteriore rimborso spese pari ad 6,00. Per ogni ora di sosta dopo i primi 90 minuti è altresì dovuto un rimborso spese forfettario di 7,00 orarie, conteggiato forfettariamente ogni ora (fino a 90 minuti dall inizio del trasporto non è dovuto nessun compenso, dal 91 e fino al 150 minuto è dovuto un compenso a titolo di rimborso spese orario di 7,00 e così via). A tale scopo deve essere annotata sia l ora esatta di arrivo che di partenza debitamente controfirmata dal responsabile della struttura che accoglie il trasportato. Per servizi routinari a favore di un singolo utente in numero superiore a 50 annui è previsto un abbattimento della tariffa complessiva del 10% salvo nel caso in cui dello stesso servizio usufruiscano più utenti. 10 Deliberazione Giunta SdS Valdera n. 32 del 17.12.2007

Nel caso di trasporti cumulativi non routinari è dovuto per intero un solo rimborso spese giornaliero. Per i trasportati oltre il primo è dovuto un compenso di Euro 3,00 per trasporto d'ausilio e Euro 4,00 per trasporto disabili. Le associazioni di volontariato si impegnano ad applicare le tariffe approvate anche ai trasporti sociali richieste liberamente dagli utenti e agli ulteriori interventi di trasporto richiesti autonomamente dai comuni. 11 Deliberazione Giunta SdS Valdera n. 32 del 17.12.2007

Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Crespina, Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, S. Maria a Monte, Terricciola e Azienda USL n.5 CONSORZIO PUBBLICO DI FUNZIONI ZONA VALDERA Provincia di Pisa OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRASPORTO SOCIALE Si esprime parere favorevole in linea tecnica sul provvedimento in oggetto specificato, ai sensi del comma 1 dell art. 49 del D.Lgs. 267/00. Si attesta altresì che il provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile, non comportando impegno di spesa o diminuzione di entrata a carico del Consorzio. Pontedera, 13 dicembre 2007 IL DIRETTORE F.to Giovanni Forte 12 Deliberazione Giunta SdS Valdera n. 32 del 17.12.2007

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267) Il sottoscritto CERTIFICA che, giusta relazione del Messo Comunale, la suestesa deliberazione è stata affissa in copia all Albo Pretorio del Comune il 21/12/2007. IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE F.to Giovanni Forte La presente copia è conforme all originale depositato presso la Società della Salute della Valdera Pontedera, Via Fantozzi 14 -, in carta libera per uso amministrativo. Pontedera, lì 21/12/2007 IL DIRETTORE DELLA SDS VALDERA Giovanni Forte 13 Deliberazione Giunta SdS Valdera n. 32 del 17.12.2007