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CORTE DEI CONTI LA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA Nella Camera di Consiglio del 10 marzo 2010, composta dai magistrati: Dott. Vittorio Lomazzi Dott. Michele Grasso Dott. Luca Fazio Dott. Stefania Petrucci Dott. Marcello Iacubino Dott. Marco di Marco Presidente Consigliere Primo Referendario Primo Referendario Referendario, relatore Referendario ha adottato la seguente DELIBERAZIONE N. 11/PAR/2010 sulla richiesta di parere formulata, ai sensi dell art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, dal Sindaco del Comune di Castelnuovo della Daunia (FG) con nota n. 226 del 22 gennaio 2010 e pervenuta a questa Sezione in data 26/01/2010, prot. n. 141; Vista l ordinanza del Presidente n. 5/10 del 18/02/2010, con la quale la Sezione Regionale di Controllo è stata convocata per il giorno 10/03/2010; Udito il relatore Referendario Dott. Marcello Iacubino. Ritenuto in FATTO Il Sindaco del Comune di Castelnuovo della Daunia, con la nota indicata in epigrafe, ha richiesto il parere della Sezione in merito alla possibilità di utilizzare le somme che saranno acquisite dall Ente a seguito del procedimento di affrancazione degli usi civici di cui alla legge 16 giugno 1

1927, n. 1766, per la copertura di debiti fuori bilancio in applicazione degli artt. 193 e 194 del d. lgs. n. 267 del 2000 (d ora in avanti, TUEL). Considerato in DIRITTO 1. Sull ammissibilità della richiesta. In via preliminare, va esaminata la questione dell ammissibilità della richiesta di parere in esame, in relazione sia alla mancata istituzione del Consiglio delle autonomie locali e alla legittimazione soggettiva del proponente, che al contenuto oggettivo del quesito, cioè all'attinenza alla materia della contabilità pubblica. 1.1. Sotto il primo profilo, va premesso che la funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è prevista dall'art. 7 comma 8, della legge n. 131/2003, il quale consente alle Regioni di chiedere alle Sezioni regionali di controllo ulteriori forme di collaborazione ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, nonché pareri in materia di contabilità pubblica, aggiungendo che analoghe richieste possono essere formulate, di norma tramite il Consiglio delle autonomie locali se istituito, anche da Comuni, Province e Città metropolitane. La Regione Puglia, con legge regionale n. 29 del 26/10/2006 - emanata in attuazione dell art. 45 del nuovo Statuto regionale -, ha disciplinato l istituzione, la composizione e le modalità di funzionamento del Consiglio delle autonomie locali. Tale legge risulta però, allo stato attuale, ancora inattuata. Sul punto, tuttavia, la Sezione conferma il proprio 2

orientamento, nel senso di ritenere ammissibili le richieste di pareri de quibus formulate dalle autonomie territoriali per mezzo dei propri rappresentanti legali nelle more dell istituzione del citato Organo di raccordo; ciò anche in ragione della duplice considerazione che la norma citata non prevede tale tramite come essenziale, e che diversamente opinando l attuazione della funzione consultiva deferita alla Corte nell interesse delle comunità locali ne risulterebbe eccessivamente compressa. 1.2. Quanto all ambito della legittimazione soggettiva, la richiesta è ricevibile in quanto sottoscritta dal Sindaco e quindi dall organo che, ai sensi dell art. 50 del TUEL, ha la rappresentanza legale del Comune ed è pertanto legittimato ad esprimere la volontà dell Ente verso l esterno, e di conseguenza a promuovere l attività consultiva della Corte dei Conti. 1.3. Ritiene poi il Collegio che la questione portata al suo esame rientri nel perimetro oggettivo della materia della contabilità pubblica, in quanto concerne l interpretazione della normativa connessa all utilizzo delle entrate comunali e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio. Ritiene inoltre che la questione prospettata non involga valutazioni sul merito dell attività amministrativa né si riferisca a fatti sottoposti al vaglio di organi giudicanti e requirenti, e attenga all astratta interpretazione del dettato legislativo. 2. Per le considerazioni che precedono, la richiesta di parere è ricevibile e ammissibile. 3

3. Nel merito. Va preliminarmente rilevato che la disciplina del riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio è attualmente contenuta nel TUEL, il quale indica anche i mezzi di finanziamento per la copertura degli oneri relativi. In particolare, l art. 193, comma 3 (cui rinvia l art. 194, comma 3) prevede che, per il finanziamento dei debiti fuori bilancio possano essere utilizzate tutte le entrate e le disponibilità, compreso quelle derivanti dalla competenza e dai due successivi esercizi, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge ( ). 3.1. La soluzione del quesito si incentra perciò sulla natura, vincolata o meno, delle entrate relative all affrancazione dei terreni gravati da usi civici. 3.2. In disparte ogni considerazione sulla natura giuridica dei canoni relativi ai beni gravati da usi civici, sulla affrancazione dagli stessi canoni e al rapporto sottostante, dalla speciale normativa dettata in materia di usi civici dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766 è agevole desumere l esistenza di un testuale e specifico vincolo di destinazione delle entrate de quibus alla realizzazione di opere permanenti in favore della collettività. L art. 24, comma primo della legge citata stabilisce, infatti, che il capitale di affrancazione dei canoni relativi alle legittimazioni delle occupazioni dei terreni gravati da usi civici debba essere investito in titoli del debito pubblico intestati al Comune, con vincolo a favore del Ministero dell economia nazionale (ora delle Politiche Agricole e Forestali), per 4

essere destinato, in caso di bisogno, ad opere permanenti di interesse generale della popolazione. Per completezza, va rilevato che analoga destinazione prevede il comma secondo dello stesso articolo 24, in riferimento al prezzo derivante in questo caso dalla vendita dei terreni gravati da usi civici dichiarati alienabili a norma dell art. 12 della stessa legge (la disposizione è poi doppiata, in parte qua, dall art. 9, terzo comma della legge regionale 28 gennaio 1998, n. 7, recante la disciplina in materia di Usi civici e terre collettive in attuazione della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332 ). 4. Ne consegue che dette somme, derivanti dalla capitalizzazione dei canoni di affranco corrisposti a fronte della legittimazione all utilizzo particolare di demanio gravato da usi civici ex artt. 9 e 10 della legge n. 1766/1927, sostanzialmente rappresentano il corrispettivo del consolidamento della proprietà del bene in capo al privato possessore e costituiscono entrate a destinazione vincolata che devono, per ciò solo, essere utilizzate esclusivamente per la valorizzazione del residuo demanio civico o, comunque, per opere di interesse generale (in accordo con il competente ufficio della Regione, cui sono state trasferite le funzioni in materia di usi civici ex d.p.r. 15 gennaio 1972, n. 11 e d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616, giusta anche la citata legge regionale 28 gennaio 1998, n. 7); giammai esse potranno essere utilizzate per il finanziamento di debiti fuori bilancio, cui dovrà provvedersi prioritariamente, ai sensi dell art. 187, comma 2 lettera b) del TUEL, mediante utilizzo dell avanzo di amministrazione (come indicato anche dal principio contabile n. 3 5

dell'osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli enti locali) e solo in caso di insufficienza di quest ultimo mediante il ricorso alle altre risorse indicate dai citati artt. 193 e 194 del TUEL. P.Q.M. Nelle suesposte considerazioni è il parere della Sezione. Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Sindaco del Comune di Castelnuovo della Daunia. Così deliberato in Bari, nella Camera di Consiglio del 10 marzo 2010. Il relatore f.to Marcello Iacubino Il Presidente f.to Vittorio Lomazzi Depositata in segreteria il 10 marzo 2010 Il Direttore della Segreteria f.to Carmela Doronzo 6