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Collegio di Napoli, 14 maggio 2010, n.374 Categoria Massima: Carte di credito / Sospensione o revoca Parole chiave: Affidamento del cliente, Carta di credito, Limiti, Revoca Nessun affidamento meritevole di protezione può dirsi indotto nel cliente in ipotesi di simultanea comunicazione della revoca da parte dell intermediario delle carte di credito e dell effettuazione dell operazione di estinzione di una rata del debito nei suoi confronti maturato mediante una delle carte, posto che tali circostanze escludono che ciascuna delle parti del rapporto potesse essersi ragionevolmente determinata in virtù del comportamento altrui. Testo sentenza: IL COLLEGIO DI NAPOLI composto dai signori: - Prof. Avv. Enrico Quadri (Presidente) - Avv. Leonardo Patroni Griffi (Membro designato dalla Banca d Italia) - Prof. Avv. Ferruccio Auletta (Membro designato dalla Banca d Italia - Estensore) - Prof.ssa Marilena Rispoli Farina (Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario) - Avv. Roberto Manzione (Membro designato dal C.N.C.U.) nella seduta del 27 aprile 2010 dopo aver esaminato - il ricorso e la documentazione allegata; - le controdeduzioni dell intermediario e la relativa documentazione; - la relazione istruttoria della Segreteria tecnica FATTO Il ricorrente era titolare dal 1995 di due carte di credito, una ordinaria ed una di tipo c.d. revolving, emesse dall intermediario resistente. Pagina 1 di 6

Con nota del 20 agosto 2009, è stata contestata sia la revoca delle carte di credito - disposta dall intermediario il precedente 11 agosto a seguito del mancato pagamento del saldo dei conti periodici - sia la successiva iscrizione del cliente negli archivi di CAI e CRIF. Nella suddetta nota è stato precisato che il mancato addebito era stato determinato esclusivamente da modifiche di carattere tecnico che avevano interessato il rapporto di conto corrente d appoggio presso altro intermediario. Il reclamante riferiva pure che era stata concordata con l emittente le carte la sostituzione del conto corrente d appoggio con un altro presso una terza banca; tuttavia, sempre per motivi tecnici ( mancanza di allineamento ), l addebito era ugualmente mancato. A seguito di tale tentativo era stato concordato tra il ricorrente e la resistente, secondo l assunto, che il saldo risultante dall estratto conto relativo alla carta di credito ordinaria, pari a 2.804,55, potesse essere onorato a mezzo bonifico bancario, tuttavia non ricevuto dall emittente. Questa, in data 5 agosto 2009, conveniva infine che il pagamento potesse avvenire mediante assegno bancario, da versare all intermediario entro il successivo 17 agosto 2009. Sennonché, in data 11 agosto 2009, mentre l addebito sull originario conto di appoggio dell importo di 429,83 (quale saldo di un estratto conto mensile della carta revolving) induceva il ricorrente a ritenere risolti i problemi tecnici relativi agli addebiti, l intermediario senza la benchè minima comunicazione. e senza attendere il 17.08.2009 revocava lecarte di credito e richiedeva il pagamento immediato dei debiti risultanti pari rispettivamente - a 3.647,26 per la carta di credito ordinaria ( 3.199,35 in linea capitale) e 5.156,23 per la carta di credito revolving ( 4.523,10 in linea capitale). Come conseguenza della revoca delle carte (ritenuta non iure dal reclamante), l intermediario ha provveduto a iscrivere negli archivi di CAI e CRIF il proprio cliente. Tali iscrizioni sono risultate fonte di ulteriore danno lamentato da costui impedendo una serie di opportunità anche professionali. L intermediario, con lettera del 16 settembre 2009 ha dato riscontro al reclamo precisando, in via preliminare, che il ricorrente in sede di sottoscrizione contrattuale aveva approvato specificatamente le clausole presenti nel Regolamento (art. 11 per la carta di credito ordinaria e art 13 per quella revolving), che prevedono la possibilità per l intermediario di sospendere e Pagina 2 di 6

revocare la carta - richiedendo al titolare di corrispondere l intero saldo debitore - nei casi, tra altri, di mancato buon fine degli addebiti sul conto corrente bancario. Ha poi fatto presente che: sia la prima banca sia quella successivamente indicata hanno sempre respinto gli addebiti per mancanza di disponibilità di fondi; il bonifico di 2.804,55 relativo al saldo di una delle carte per il mese di maggio 2009 non è mai giunto a destinazione; il cliente era stato informato sul rischio di sospensione delle carte e di conseguente segnalazione in CAI almeno con due note del 20 e 23 giugno 2009. Alla luce di quanto esposto l intermediario ha poi specificato che nessuna doglianza possa essere avanzata circa la revoca delle carte, la segnalazione alla Cai e le evidenze negative in CRIF... in quanto è stata proprio la condotta [del ricorrente] a determinarle. La difesa del ricorrente, con ulteriore nota del 24 settembre 2009, ha contestato che rispondesse al vero quanto affermato dall intermediario in relazione al fatto che tutti gli addebiti erano stati respinti dalle banche; l addebito di 429,53 (cfr. retro) era stato effettuato sul conto del ricorrente in data 11 agosto 2009. Ha quindi ribadito l illegittimità dell iscrizione in CAI e in CRIF del proprio assistito, ed ha precisato che nessuna comunicazione scritta è giunta dall intermediario prima che lo stesso procedesse a tali iscrizioni, le quali hanno cagionato danni anche sotto sotto il profilo dell onore e della reputazione personale e/o professionale del ricorrente. Il procuratore del ricorrente, dopo aver fatto riferimento alla corrispondenza intrattenuta con l intermediario in fase di reclamo, ha confermato che il proprio assistito ha provveduto al saldo di quanto richiesto per la carta ordinaria nonché al pagamento di una rata della carta revolving e, a conclusione del ricorso, chiede che l ABF voglia accertare e dichiarare illegittima la revoca delle carte di credito; accertare e dichiarare illegittima la segnalazione, trasmissione ed iscrizione all archivio CAI nei segmenti PROCAR e CARTER, ordinando all intermediario segnalante di procedere alla cancellazione della segnalazione; condannare l intermediario al risarcimento dei danni subiti e subendi, quantificati in 80.000. Nelle note di controdeduzioni, l intermediario ha fatto presente che entrambe le carte erano state revocate in data 11 agosto 2009 dopo che la banca presso cui era acceso il conto di appoggio aveva più volte respinto gli addebiti degli estratti conto mensili con la causale mancanza fondi. La revoca, intervenuta dopo una temporanea sospensione delle carte, era stata effettuata ai sensi dell art. 11 del Regolamento Generale della carta di credito ordinaria e dell art. 13 del Pagina 3 di 6

Regolamento Generale della carta di credito revolving. Facendo poi sintetico riferimento a tutti i tentativi esperiti per ottenere il pagamento delle somme e ai numerosi contatti intercorsi con il ricorrente, l intermediario ha ribadito anche la legittimità della segnalazione nell archivio di CAI, determinatasi a seguito dell inadempimento del cliente. DIRITTO I documenti acquisiti consentono di affermare che la banca d appoggio (alle tecniche organizzative della quale la emittente la carta è sempre rimasta estranea) ha respinto più volte l addebito del saldo risultante dagli estratti conto mensili relativi alla carta di credito ordinaria e delle rate della carta c.d. revolving con la causale 50003: storno per insufficienza fondi ; né il mancato pagamento mediante bonifico bancario sembra riconducibile univocamente a ragioni tecniche effettivamente inimputabili al disponente. Sicché non è contestabile la configurazione della fattispecie entro il paradigma convenzionale dell art. 11 del Regolamento relativo alla carta di credito ordinaria e dell art. 13 del Regolamento relativo alla carta di credito revolving, entrambi i quali prevedono (oltre l apposita clausola che l uso della carta da parte del Titolare costituisce in ogni caso automatica accettazione del Regolamento vigente al momento dell uso della carta ) lafacoltà dell intermediario di sospendere e/o revocare la carta nonché i servizi a essa collegati in qualsiasi momento e con effetto immediato ai sensi dell art. 33 del Codice Consumo, così richiedendo al titolare di corrispondere l intero saldo debitore. A scopo esemplificativo vengono peraltro elencate, lì, fattispecie di giustificato motivo in presenza delle quali è pattiziamente riconosciuto l impiego del potere di revoca, e tra queste l ipotesi, specificamente rilevante, di mancato buon fine per qualsiasi motivo degli addebiti sul conto bancario. Dunque, sussiste il fondamento legittimo del potere di revoca esercitato dall emittente. Con esso, ricorre altresì quello delle operate iscrizioni negli archivi di CAI. Infatti, dato l incontrovertibile elemento oggettivo che abilita alla segnalazione, il Collegio rileva altresì che (almeno) con le note inviate in data 20 e 23 giugno 2009, l intermediario ha assolto pure al previo dovere di consentire che il cliente fosse posto in condizione di conoscere l insorgenza della situazione atta a generare la revoca definitiva delle carte, con sequela dell evento presso gli archivi CAI. Pagina 4 di 6

Non vale a sovvertire la conclusione relativa all agire iure dell intermediario obiettare che (anche) la revoca della carte di credito ordinaria sia intervenuta anteriormente al 17 agosto 2009 mentre proprio per il pagamento del saldo rilevabile dall estratto della (sola) carta di credito ordinaria di luglio 2009 il cliente veniva invit[ato] a inoltrar[e] il saldo di quanto dovuto entro il giorno 17/8/09 [ ] con assegno. Infatti, una comunicazione del genere da un lato non autorizza a ritenere rinunciato il potere dell emittente di revocare la disponibilità del servizio (siccome attiene, detta comunicazione, soltanto al dies ne ante queme al modo di esigere il credito già maturato), mentre il fondamento della revoca, che si rivolge prospetticamente all ulteriore fruizione del servizio, appare realizzato già per la serie di evenienze riguardanti, per giunta, anche la carta revolving - che avevano indotto l emittente a rideterminarsi in ordine al complessivo merito di credito individuale. Né, si aggiunga, un affidamento meritevole di protezione poteva ritenersi indotto nel cliente, tanto meno colpevolmente avendolo procurato l emittente stessa, dall intervenuto addebito, proprio in data 11 agosto 2009 e per fatto del soggetto terzo col quale era intrattenuto il rapporto di conto corrente c.d. di appoggio, di una (sola) rata inerente la restituzione del debito formato dal cliente tramite la carta revolving. Invero, la simultanea datazione della comunicazione della revoca da parte dell intermediario di entrambe le carte e dell effettuazione (questa volta) con successo dell operazione di estinzione di una (sola) rata del debito nei suoi confronti maturato mediante la carta revolving escludono che ciascuna delle parti del rapporto potesse essersi ragionevolmente determinata in virtù del comportamento altrui, e così in particolare - dovendosi stimare la sostanziale irrilevanza della circostanza (anche) ai fini del giudizio che ha riguardo al comportamento tenuto dall emittente. Questa, in conclusione, ha impiegato non illegittimamente il potere contrattualmente spettante per cui, anche in base al sopravvenuto art. 33 comma 3, lett. a, D.lgs. 6 settembre 2005 n. 206 (Codice del consumo), se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari a tempo indeterminato il professionista può [ ] recedere, qualora vi sia un giustificato motivo, senza preavviso dandone immediata comunicazione al consumatore. E conseguenza immediata e diretta del detto accertamento di liceità della condotta dell intermediario che nessuna delle domande proposte contro quest ultimo possa trovare Pagina 5 di 6

accoglimento. P.Q.M. Il Collegio non accoglie il ricorso. IL PRESIDENTE Enrico Quadri Pagina 6 di 6