CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA. Introduzione del principio di separazione bancaria

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Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 2597 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA Introduzione del principio di separazione bancaria Presentata il 1 o agosto 2014 ONOREVOLI COLLEGHI! La perdurante crisi economica e finanziaria che il Paese sta fronteggiando già da diversi anni ci impone di riflettere sulle origini di questa situazione e di porre rimedio alle cause strutturali di essa. Tra queste vi sono sicuramente le disfunzioni del sistema bancario-finanziario, non solo a livello italiano, ma internazionale. Negli ultimi anni, infatti, si è alimentato un acceso dibattito a livello mondiale sulla necessità di riformare questo sistema, al fine di tutelare le attività finanziarie di deposito e credito relative all economia reale, differenziandole da quelle legate all investimento e alla speculazione sui mercati internazionali. È noto, infatti, come la pesante crisi attuale derivi da una bolla speculativa, che si è ripercossa sull economia reale, nella totale indifferenza degli organi di vigilanza nazionali e internazionali, che anzi hanno contribuito ad accrescere la crisi e a perpetuarla attraverso un altro odioso meccanismo: quello dei salvataggi di Stato. In questo modo i cittadini si sono trovati a pagare due volte, da correntisti e da contribuenti, per operazioni finanziarie ad alto rischio in cui non avevano assolutamente parte. A ciò si aggiunge un ulteriore beffa: la crescente difficoltà di accesso al credito per risparmiatori e piccole e medie imprese, che si accompagna all aumento esponenziale di pignoramenti a causa del mancato pagamento delle rate di mutui e altri tipi di prestiti. La problematica è ormai discussa in tutto il mondo, anche oltreoceano, da dove la bolla speculativa è partita. Negli Stati Uniti, come in molti Paesi economica-

Atti Parlamentari 2 Camera dei Deputati 2597 mente avanzati, si sta da tempo discutendo della necessità di reintrodurre i princìpi del Glass-Steagall Act, legge voluta da Franklin Delano Roosevelt all indomani della più imponente crisi mondiale del secolo scorso, quella del 1929. Come contromisura alla crisi imperante, il Presidente Roosevelt decise infatti di introdurre il principio di separazione delle attività bancarie tradizionali (raccolta del risparmio, credito destinato alle attività economiche reali) da quelle di investimento, in modo che l eventuale fallimento dell attività speculativa non si ripercuotesse sui risparmiatori. I princìpi del Glass-Steagall Act, però, sono stati progressivamente smantellati nel corso degli anni 90 sia negli Stati Uniti che in Europa. In Italia ciò è avvenuto a partire dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 che ha legalizzato la commistione delle attività fino alla «legge Draghi» del 1998 con cui, abolite le specializzazioni, le banche sono diventate banche universali, ovvero autorizzate a svolgere qualsiasi tipo di attività finanziaria. Oggi diversi Paesi dell Unione europea stanno cominciando a reintrodurre princìpi simili a quelli del Glass-Steagall Act per tutelare i propri cittadini. Francia e Germania sono già intervenute in materia, seppur in maniera tuttora poco efficace, mentre il Regno Unito sta vagliando un altro tipo di intervento. Le norme recentemente introdotte a livello europeo appaiono inadeguate e, secondo alcuni osservatori, risentono di un eccessiva influenza da parte dell industria finanziaria, che mantiene la possibilità di supportare l attività di investment-banking con il settore commerciale retail. Infatti, introducendo la separazione delle attività ma mantenendo al tempo stesso l istituto della banca universale, si lascia la porta aperta alla commistione tra i due settori. La riprova di ciò sta nel fatto che la nuova normativa europea prevede il ricorso al cosiddetto meccanismo di bail-in l autosalvataggio da parte dell istituto in crisi, anche attraverso il prelievo forzoso nel caso di fallimento di una banca universale considerata «sistemica», anteponendo così la «stabilità del sistema» alla protezione del risparmio. Si giunge perfino a stabilire che i debiti speculativi tra cui si inseriscono a pieno titolo quelli prodotti dai contratti derivati finanziari godano della protezione nella liquidazione, se ciò è necessario ai fini della stabilità del sistema. Detto in altri termini: viene garantito il pagamento dei derivati, compresi i cosiddetti «prodotti tossici», se si ritiene che ciò sia necessario a mantenere la stabilità del sistema, anche in danno del risparmiatore. Tutto ciò rappresenta esattamente il contrario del principio stabilito storicamente con il Glass-Steagall Act e successivamente acquisito in tutte le legislazioni civili. Anche in Italia il dibattito è in corso, tanto che ad oggi sono stati depositati nei due rami del Parlamento undici progetti di legge delega che incaricano l Esecutivo di riformare l ordinamento bancario italiano, al fine di introdurre per legge una netta separazione tra banche commerciali e banche di affari. I suddetti progetti di legge, presentati da esponenti di gruppi politici diversi, sono accomunati dallo stesso intento, ovvero quello di tutelare i risparmiatori da investimenti ad alto rischio, e al tempo stesso contenere il fenomeno dei salvataggi di Stato nei confronti di istituti bancari che abbiano messo a repentaglio il proprio capitale proprio a causa di investimenti rischiosi. Lo stesso consiglio regionale della Toscana ha approvato con larga maggioranza una mozione per l introduzione del principio di separazione bancaria sul modello del Glass-Steagall Act. L articolo 1 individua le finalità della proposta di legge, che si possono riassumere nella necessità di reintrodurre il principio di separazione bancaria al fine di tutelare i risparmi dei cittadini e scongiurare il ricorso al meccanismo del salvataggio di Stato delle banche in crisi.

Atti Parlamentari 3 Camera dei Deputati 2597 A tale scopo l articolo 2 dispone una modifica all articolo 13 del citato testo unico bancario, attraverso l introduzione di un comma aggiuntivo con il quale si istituiscono due sezioni all interno dell albo delle banche autorizzate dalla Banca d Italia. In questo modo si differenziano le banche commerciali da quelle di affari. L articolo 3 definisce l ambito d azione delle banche commerciali ed esplicita gli obblighi e i divieti che questi istituti sono tenuti a rispettare. L articolo 4 assolve la medesima funzione in relazione alle banche di affari. L articolo 5 stabilisce in un anno di tempo dalla data di entrata in vigore della legge il termine di adeguamento delle banche alle nuove disposizioni introdotte. L articolo 6 impone lo stesso termine temporale ai Parlamento affinché intervenga sulla normativa fiscale, in modo da favorire, dal punto di vista della tassazione, le banche commerciali rispetto a quelle di affari. Infine l articolo 7 dispone sanzioni differenziate in relazione della gravità delle infrazioni, mentre l articolo 8 disciplina l entrata in vigore della legge. La presente proposta di legge non prevede maggiori oneri, dunque non necessita di copertura finanziaria.

Atti Parlamentari 4 Camera dei Deputati 2597 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA REGIONALE ART. 1. (Finalità). 1. La presente legge ha lo scopo di introdurre il principio di separazione bancaria, differenziando le banche commerciali e le banche di affari, al fine di tutelare i risparmi dei cittadini. Tale fine può essere raggiunto solo separando nettamente le attività finanziarie di deposito e di credito relative all economia reale da quelle legate agli investimenti ad alto rischio e alla speculazione sui mercati finanziari nazionali e internazionali. 2. La separazione bancaria persegue altresì lo scopo di evitare di distrarre fondi pubblici al fine di scongiurare il fallimento di istituti di credito, a danno dei contribuenti. ART. 2. (Modifica all articolo 13 del testo unico di cui al decreto legislativo 1 o settembre 1993, n. 385). 1. All articolo 13 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 o settembre 1993, n. 385, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. L albo si articola in due sezioni, relative rispettivamente: a) alle banche commerciali; b) alle banche di affari». ART. 3. (Banche commerciali). 1. Le banche commerciali esercitano l attività di deposito e di credito nei con-

Atti Parlamentari 5 Camera dei Deputati 2597 fronti dei cittadini, delle famiglie, delle imprese e delle comunità. 2. Le banche commerciali possono promuovere presso i propri clienti esclusivamente investimenti classificati a basso rischio, tra cui titoli di Stato e obbligazioni di società partecipate dallo Stato, purché: a) il capitale investito non superi i due terzi del totale depositato presso l istituto bancario stesso; b) il capitale investito non superi la quota massima di 250.000 euro. 3. È fatto esplicito divieto alle banche commerciali di: a) svolgere direttamente o indirettamente qualsiasi attività propria delle banche di affari e più in generale di tutte le società finanziarie che non sono autorizzate a effettuare la raccolta di depositi tra il pubblico; b) detenere partecipazioni o stabilire accordi di natura commerciale con banche di affari, società di intermediazione o società finanziarie non autorizzate a effettuare la raccolta di depositi tra il pubblico. 4. È fatto esplicito obbligo alle banche commerciali di operare in sostanziale equilibrio tra le scadenze delle attività di raccolta e di impiego delle risorse finanziarie. ART. 4. (Banche di affari). 1. Le banche di affari esercitano l attività di investimento, di negoziazione e di intermediazione nel mercato finanziario. 2. È fatto esplicito divieto per chiunque ricopra una carica o un incarico professionale all interno di una banca di affari di ricoprire cariche direttive nelle banche commerciali.

Atti Parlamentari 6 Camera dei Deputati 2597 3. È fatto esplicito divieto alle banche di affari di detenere partecipazioni o stabilire accordi di natura commerciale con le banche commerciali. ART. 5. (Termine di adeguamento). 1. Entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le banche attualmente autorizzate comunicano alla Banca d Italia in quale sezione dell albo di cui al comma 1-bis dell articolo 13 del testo unico di cui al decreto legislativo 1 o settembre 1993, n. 385, introdotto dalla presente legge, intendono essere iscritte, avendo precedentemente provveduto a risolvere le eventuali incompatibilità di cui alla presente legge. ART. 6. (Trattamento fiscale). 1. Entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Parlamento dispone un differente trattamento fiscale per le banche commerciali e per le banche di affari, teso a favorire le prime, riconoscendo loro il ruolo di fondamentale sostegno all economia reale del Paese. ART. 7. (Sanzioni). 1. Per l inosservanza delle norme contenute nella presente legge sono applicabili le seguenti sanzioni: a) da euro 5.000 a euro 50.000 per chi viola i princìpi sanciti alle lettere a) e b) del comma 2 dell articolo 3; b) fino a euro 10 milioni per chi viola i princìpi sanciti alle lettere a) e b) del comma 3 dell articolo 3; c) fino a euro 10 milioni per chi viola i princìpi sanciti dal comma 2 dell articolo 4.

Atti Parlamentari 7 Camera dei Deputati 2597 2. Per le infrazioni di maggior gravità, compresi i casi in cui sia manifesta l intenzione di eludere l applicazione della presente legge e la reiterazione dell infrazione, è applicabile la revoca dell autorizzazione all attività bancaria. ART. 8. (Entrata in vigore). 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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