16 febbraio 2017: versamenti fiscali e previdenziali mensili;

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Transcript:

CIRCOLARE FEBBRAIO 2017 Prossime scadenze: 16 febbraio 2017: versamenti fiscali e previdenziali mensili; 16 febbraio 2017: scadenza della quarta rata riferibile all'anno 2016 dei contributi Inps fissi per artigiani e commercianti; 16 febbraio 2017: scadenza del versamento derivante dall'autoliquidazione Inail saldo 2016 / acconto 2017; 25 febbraio 2017: presentazione degli elenchi Intrastat relativi alle operazioni intracomunitarie effettuate nel mese di gennaio per i contribuenti con obbligo mensile; 28 febbraio 2017: gli amministratori di condominio devono comunicare all'agenzia Entrate i dati inerenti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica eseguiti sulle parti comuni dei condomini nel 2016; 28 febbraio 2017: invio telematico Dichiarazione annuale Iva relativa al 2016; 07 marzo 2017: invio telematico Comunicazione Unica 2017 contenente i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi corrisposti nel 2016.

Certificazione Unica 2017 Con provvedimento del Direttore dell Agenzia Entrate 16 gennaio 2017, n. 10044, è stata approvato il modello (con le relative istruzioni) per la Certificazione Unica (CU 2017), relativa all'anno 2016. Per il periodo d imposta 2016, i sostituti d imposta devono rilasciare le certificazioni ai percipienti entro il 31 marzo 2017 (mediante invio postale o consegna diretta) e trasmettere le certificazioni in via telematica all Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo 2017. È prevista una sanzione pari a 100 euro per ciascuna certificazione errata, omessa o tardiva. In caso di errata trasmissione, la sanzione non si applica se l errore viene ravveduto entro i 5 giorni successivi alla scadenza. Le principali novità sono l inserimento nel modello dei nuovi campi per il regime speciale, introdotto dal D.Lgs. n. 147/2015, relativo ai redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato e che concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 70 per cento del suo ammontare, e l inserimento della sezione per le somme erogate per premi di risultato. La legge di Stabilità 2016 ha introdotto, a partire dal 2016, l applicazione di un imposta sostitutiva IRPEF pari 10% per i premi di risultato erogati ai lavoratori dipendenti del settore privato percepiti sotto forma di utili d impresa. L Agenzia Entrate, rispondendo ad alcuni quesiti nell ambito di Telefisco 2017, ha precisato che anche quest anno le certificazioni uniche che non contengono dati da utilizzare per l elaborazione della dichiarazione precompilata potranno essere trasmesse entro il termine di presentazione del modello 770. La nuova imposta sul reddito d impresa (IRI) La Legge di Bilancio 2017 (Legge n. 232/2016), all art. 1 commi 547 e 548, ha introdotto il nuovo art. 55-bis al TUIR, che regolamenta la nuova Imposta sul reddito d Impresa (IRI). L IRI è un imposta opzionale che nasce con l obiettivo di armonizzare il sistema tributario e di favorire la patrimonializzazione delle piccole e medie imprese. In particolare potranno optare per l applicazione dell IRI le imprese assoggettate all IRPEF e quindi: gli imprenditori individuali, le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice, ma soltanto se applicano il regime della contabilità ordinaria. Potranno applicare l IRI anche le società a responsabilità limitata trasparenti, ma solo se interamente partecipate da persone fisiche, con un numero di soci non superiore a 10 o 20 nel caso di S.r.l. di tipo cooperativo; l opzione non può essere altresì esercitata se il volume dei ricavi supera le soglie previste per l applicazione degli studi

di settore (5.164.159 euro) o se è assoggettata a procedure concorsuali. Sono esclusi dall applicazione dell IRI i lavoratori autonomi, gli studi associati e le società semplici. L IRI è un imposta sostitutiva dell IRPEF che si applica, con la medesima aliquota prevista per l IRES (24%), sulla quota di utili non distribuiti e quindi trattenuti presso l impresa; gli utili prelevati dal titolare o dai soci rimangono imponibili IRPEF progressivamente in capo al percipiente come reddito d impresa. Per aderire al regime IRI occorre esercitare l opzione in sede di dichiarazione dei redditi; ha durata quinquennale, è rinnovabile e ha effetto dal periodo d imposta cui è riferita la dichiarazione. L esercizio dell opzione comporta l esclusione del regime di trasparenza limitatamente all imputazione e alla tassazione del reddito indipendentemente dalla sua percezione. Come già anticipato, l imposizione IRPEF resta circoscritta alle somme prelevate; i prelievi sono quindi deducibili dal reddito d impresa da assoggettare ad IRI, nel periodo d imposta in cui avviene il prelievo, con l aliquota del 24%. I redditi d impresa che eccedono la misura dell utile d esercizio in modo definitivo saranno assoggettati solo all IRI in quanto non potranno essere oggetto di prelevamento, esattamente come avviene per l IRES. Per impedire fenomeni di doppia imposizione, le riserve formatesi con utili di esercizi ante opzione e quindi già stati tassati secondo le regole IRPEF ordinarie, in sede di prelevamento non avranno alcun effetto sull applicazione dell IRI. Le perdite d impresa maturate in regime di IRI saranno computate in diminuzione del reddito dei periodi d imposta successivi per l intero importo che trova capienza negli stessi, senza alcun vincolo temporale. Ai fini previdenziali nulla cambia: la base imponibile per la determinazione dei contributi dovuti non deve tenere conto del reddito determinato ai fini IRI, ma dell intero reddito d impresa conseguito dall impresa (come avviene in caso di mancata opzione). Le nuove Dichiarazioni di intento dal 1 marzo 2017 Con il Provvedimento del Direttore dell Agenzia Entrate 2 dicembre 2016, n. 213221, è stato approvato un nuovo modello per la dichiarazione d intento di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell imposta sul valore aggiunto, che deve essere utilizzato per le operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1 marzo 2017. Rispetto al modello precedente, il nuovo modello non prevede più la possibilità di riferire la dichiarazione d intento ad un determinato periodo (da specificare nei campi 3 e 4 della sezione dichiarazione ). Il nuovo modello può essere utilizzato solo per le operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1 marzo 2017, pertanto per le operazioni da effettuare sino al 28

febbraio 2017 deve essere utilizzato il vecchio modello. Nel caso in cui sia stata presentata una dichiarazione d intento con il vecchio modello nel quale siano stati compilati i campi 3 e 4 operazioni comprese nel periodo da (es. dal 01/01/2017 al 31/12/2017), la dichiarazione non avrà validità per le operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1 marzo 2017. Per tali operazioni dovrà quindi essere presentata una nuova dichiarazione d intento, utilizzando il nuovo modello. Nel caso invece in cui sia stata presentata una dichiarazione d intento con il vecchio modello nel quale sia stato compilato il campo 1 una sola operazione per un importo fino ad euro o il campo 2 operazioni fino a concorrenza di euro, la dichiarazione continuerà ad essere valida, fino a concorrenza dell importo indicato, rispettivamente per la sola operazione o per le più operazioni di acquisto effettuate anche dopo il 1 marzo 2017. In questi casi, quindi, non dovrà essere presentata una nuova dichiarazione d intento. Primi chiarimenti sulla comunicazione dei dati delle fatture (spesometro) Nella circolare n. 1/E del 7 febbraio 2017 l Agenzia Entrate ha fornito i primi chiarimenti in merito all adempimento di comunicazione dei dati delle fatture dell anno 2017. In particolare segnaliamo: ai fini della comunicazione dei dati delle fatture (spesometro), per le attività (associazioni sportive, pro-loco e simili) rientranti nel regime forfettario ex Legge n. 398/1991 (sia istituzionali che commerciali): devono essere trasmessi i dati delle fatture emesse; non devono essere trasmessi i dati delle fatture ricevute perché, per queste ultime, sono esonerati dall obbligo della registrazione; devono essere trasmesse le informazioni che riguardano le singole fatture emesse e ricevute. Tale regola riguarda anche le fatture attive e/o passive di importo inferiore a euro 300,00 per le quali è data facoltà di registrazione attraverso un documento riepilogativo (art. 6, commi 1 e 6, del D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695); conseguentemente, anche per tali tipologie di fatture, indipendentemente dalla modalità di registrazione, è obbligatorio comunicare i dati relativi ad ogni singola fattura; i dati delle fatture assoggettate al meccanismo del reverse charge devono essere riportati una sola volta nella specifica sezione dei documenti ricevuti, valorizzando l elemento Natura con il codice N6 (inversione contabile/reverse charge) e compilando sia il campo imposta che il campo aliquota ; la procedura va applicata sia agli acquisti intracomunitari, sia alle fatture relative ad operazioni interne soggette all inversione contabile.

Niente Iperammortamento per attività professionali Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato alcune FAQ in tema di Iper e Super Ammortamento. In particolare il MISE ha precisato che dal tenore letterale della disposizione di cui al comma 11 ("Per la fruizione dei benefìci di cui ai commi 9 e 10, l'impresa è tenuta a produrre una dichiarazione..."), dal contenuto dell'allegato A annesso alla legge di Bilancio 2017 (elencazione dei "Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0»"), nonché dalla tipologia di beni agevolabili, si evince che la maggiorazione del 150% riguardi soltanto i titolari di reddito d'impresa e che debbano pertanto ritenersi esclusi i contribuenti esercenti arti e professioni. Trasmissione all Anagrafe tributaria delle sulle spese sostenute nel 2016 Riferimenti normativi: D.M. 1 dicembre 2016, art. 2 Entro il 28 febbraio 2017 tramite i canali Entratel e Fisconline (anche tramite intermediario) i soggetti interessati dovranno comunicare i dati riguardanti contratti e premi assicurativi, interessi passivi per contratti di mutuo, spese universitarie, rimborsi delle spese sanitarie e universitarie, contributi versati alle forme pensionistiche complementari e spese di ristrutturazione o risparmio energetico sulle parti comuni del condominio, che serviranno per la predisposizione della prossima dichiarazione precompilata. Gli amministratori di condominio hanno l obbligo di trasmettere i dati relativi gli interventi di recupero edilizio e di riqualificazione energetica, effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, e all'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici per l'arredo delle parti comuni dell'immobile oggetto di ristrutturazione. Si ricorda che nella comunicazione vi è l'obbligo dell'indicazione delle quote di spesa imputate ai singoli condomini. Gestione separata Inps: fissate le aliquote contributive per il 2017 L'Inps, con circolare 31 gennaio 2017, n. 21, ha comunicato le nuove aliquote contributive da applicare ai soggetti iscritti alla Gestione Separata, a seguito delle variazioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2017: per i collaboratori e le figure assimilate l aliquota è stata fissata al 32% + 0,72%. per i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti solo alla Gestione Separata, l aliquota contributiva è fissata al 25% + 0,72%; per i pensionati è al 24%. Il minimale di reddito è stato fissato in 15.548,00 euro ed il massimale in 100.324,00.

Artigiani e commercianti: stabilite le aliquote contributive per l'anno 2017 L'INPS ha emanato la circolare 31 gennaio 2017, n. 22, con la quale ha comunicato la misura delle aliquote contributive in vigore per l'anno 2017 per gli iscritti alla gestione artigiani e alla gestione degli esercenti attività commerciali. I valori retributivi per artigiani e commercianti su cui applicare le aliquote sono rimasti invariati; il minimale di reddito è stato confermato a 15.548,00 euro. Le aliquote sono fissate a 23,55% per gli artigiani e a 23,64% per i commercianti. Si ricorda che i contributi dovuti sul minimale dovranno essere versati tramite 4 rate, la prima scadente il 16 maggio; i pagamenti eccedenti il minimale dovranno essere effettuati in occasione dei versamenti IRPEF. Continuano ad applicarsi, anche per l'anno 2017, le disposizioni di cui all'art. 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di sessantacinque anni di età, già pensionati presso le gestioni dell'istituto. Inoltre gli imprenditori individuali, esclusi quindi gli iscritti alla gestione separata o altre casse di previdenza, che applicano il regime forfetario possono beneficiare dell'agevolazione contributiva contemplata dalla legge n. 190/2014, consistente, a decorrere dal 2016 (e periodi d imposta successivi), nell'applicazione di una riduzione del 35% alla contribuzione ordinariamente dovuta alle Gestioni artigiani e commercianti INPS. La riduzione trova applicazione per la quota di contributi dovuta sul minimale di reddito, così come per quella eventualmente dovuta sul reddito eccedente il minimale. Chi sceglie la riduzione da un lato avrà maggiore liquidità, dall'altro avrà un accreditamento inferiore dei contributi ai fini pensionistici. L'agevolazione contributiva è opzionale e accessibile esclusivamente previa domanda da trasmettere all'inps entro il 28 febbraio di ciascun anno (ogni anno va presentata la domanda, anche se è stata già presentata anche l'anno scorso). Nuove aliquote contributi Enasarco 2017 Per il 2016 scattano le previste variazioni alle aliquote dei contributi Enasarco, già deliberate dall ultimo Regolamento delle attività istituzionali approvato dalla Fondazione. Le aliquote della contribuzione previste per l anno 2017 seguono il graduale aumento così come evidenziato nella tabella di seguito proposta: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Aliquota 14,20% 14,65% 15,10% 15,55% 16,00% 16,50% 17,00% Si ricorda in proposito che i contributi all'enasarco vanno calcolati su tutte le somme dovute, a qualsiasi titolo, all'agente o al rappresentante di commercio in dipendenza

del rapporto di agenzia, anche se non ancora pagate, e devono essere versati trimestralmente. Si rammenta che tale aliquota viene a gravare in pari misura del 50% sull agente e sulla casa mandante, con la conseguenza che, in sede di addebito delle provvigioni sulla fattura dell agente dovrà essere detratta - per il 2017 - la percentuale del 7,775%. Per gli agenti che esercitano l'attività in forma individuale e in società di persone (Snc, Sas) i contributi sono dovuti nel rispetto dei minimali contributivi e dei massimali provvigionali, che ogni anno sono rivalutati secondo l'indice generale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. L'Enasarco - con Comunicato Stampa 9 febbraio 2017- ha reso noto gli importi dei minimali contributivi e dei massimali provvigionali per l anno 2017. Gli importi sono così determinati: agente plurimandatario - il massimale provvigionale annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari ad 25.000, mentre il minimale contributivo annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari ad 418; agente monomandatario - il massimale provvigionale annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari ad 37.500, mentre il minimale contributivo annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari ad 836. Per gli agenti che svolgono l attività in forma di società di capitali (Spa, Srl) non è previsto alcun minimale e massimale. Lo studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.