Accordo Interconfederale per l'adeguamento delle fonti istitutive del Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo dell'artigianato (FSBA)



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Transcript:

Accordo Interconfederale per l'adeguamento delle fonti istitutive del Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo dell'artigianato (FSBA) Le Parti Confartigianato Claai e CGIL ClSL UIL Premesso che ~2. sulla base di quanto previsto dall'articolo 3, comma 14, della Legge 28 giugno! n. 92, le Organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale dell'artigianato (Confartigianato,,, Claai e Cgil, Cisl, UiI), con gli Accordi Interconfederali del 29/10/2012, del 30/10/2013 e del 30/11/2013 hanno adeguato le fonti normative e istitutive della propria bilateralità mediante un apposito Fondo istituito dall'ente Bilaterale Nazionale dell'artigianato (EBNA) denominato Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo dell'artigianato (FSBA), autorizzato con Decreto 9 gennaio 2015 del Ministero del Lavoro e del Ministero dell'economia (Decreto n. 86986 pubblicato in G. U. il 9 marzo 2015); i A l'articolo 2], comma 1, del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148 prevede che in riferimento all'artigianato, in considerazione dell'operare del consolidato sistema di bilateralità e delle peculiari esigenze del settore, con accordo sindacale stipulato tra le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, sia possibile costituire un Fondo di solidarietà bilaterale alternativo al modello dei Fondi costituiti presso l'lnps ai sensi dell'articolo 26 della stessa legge, adeguando le fonti normative e istitutive del proprio fondo bilaterale. Tutto ciò premesso, nel dare attuazione all'articolo 27 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n.148, in materia di Fondi di Solidarietà Bilaterali Alternativi, le Parti convengono quanto \J {\. segue: j::{ V~~" I /.\J' Articolo 1 L--." \ Campo di applicazione Il Fondo si applica a tutti i lavoratori dipendenti dell'artigianato e delle imprese che applicano i ""both ""1}~" ~'Oi I. a<.g~i';"; Porti m 'plg~f~'hç: m.~, lì 'P( ~ \;...!

di 6 dipendenti, cui non trovano applicazione i trattamenti di integrazione salariale previsti dal titolo I del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148. AI Fondo potranno accedere anche i dipendenti delle organizzazioni sotto scrittrici la presente intesa, degli enti e delle società promosse, costituite partecipate dalle stesse. Artic% 2 Prestazioni e durate Il Fondo eroga, con le durate e le causali previste dal presente accordo, la prestazione di un assegno di durata e misura pari all'assegno ordinario di cui all'articolo 30, del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e la prestazione dell'assegno di solidarietà di cui all'articolo 31 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nel limite unico del vigente massimale mensile pari a 971,71 e successivi adeguamenti. Le durate delle prestazioni previste dall'articolo 2 del presente accordo sono le seguenti: 13 settimane di assegno ordinario; 26 settimane di assegno di solidarietà. Le suddette prestazioni non possono cumularsi e, nel biennio mobile, sono alternative tra loro. Artic% ;; Causali di intervento Ai dipendenti delle imprese di cui all'articolo 1 della presente intesa che, in presenza di accordo sindacale, siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro ad orario ridotto, è corrisposto l'assegno ordinario di cui all'articolo 2 del presente accordo, nei seguenti casi: a) situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, ivi comprese le situazioni climatiche; b) situazioni temporanee di mercato. Ai dipendenti delle imprese sopra richiamate è riconosciuto, in presenza di accordo sindacale, l'assegno di solidarietà di cui all'articolo 2 del presente accordo nel caso di riduzione dell'orario di lavoro finalizzata ad evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo. Articolo 4 Aliquota contributiva Nel rispetto delle regole e delle procedure proprie del consolidato sistema di bilateralità e delle esigenze del comparto dell'artigianato, espressamente richiamate dall'articolo 27, comma 1, del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148, a partire dallo gennaio 2016, la nuova contribuzione al Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo dell'artigianato, a carico delle imprese, è pari allo 0,45% inglobando la quota parte a sostegno della bilateralità già raccolta e destinata a FS BA. Dallo luglio 2016, tale aliquota è incrementata di una ulteriore quota dello 0,15% a carico dei lavoratori con trattenuta in busta paga. La decorrenza della quota a carico dei lavoratori sarà anticipata al mese di effettiva operatività \ del Fondo ove la stessa fosse antecedente alla data dello luglio 2016. rp9yo li3 J 2

Articolo 5 Modalità di raccolta della contribuzione La raccolta della contribuzione continuerà secondo l'attuale modalità con modello F24, rigo unico, utilizzando la specifica causale "EBNA". Articolo 6 Soggetto erogatore della prestazione Le prestazioni di cui all'articolo 2 del presente accordo saranno erogate dal Fondo, attraverso l'ente Bilaterale regionale di riferimento, fermo restando che il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148, pone in capo al datore di lavoro l'obbligo di versare la contribuzione correlata all'lnps, con la possibilità di rivalsa dello stesso datore sul Fondo. Articolo 7 Conti regionali e Fondo di perequazlone Viene confermato integralmente l'attuale meccanismo di raccolta e di distribuzione delle risorse, ivi compreso il Fondo di perequazione già istituito. Le quantità, le causali e le modalità di utilizzo della riserva finanziaria per finalità perequative di rilievo nazionale verranno definite dal Consiglio direttivo di FSBA in relazione all'andamento delle prestazioni del Fondo. Articolo 8 Gratuità delle cariche Ai componenti del Consiglio Direttivo del Fondo non spetta alcun emolumento. Roma, 10 dicembre 2015 Cgil Cisl Uil 3

~\ Nbta di accompagnamento dell'accordo lnterconfedera!e 10 dicembre 2015. Le Parti Confartigianato Claai e CGIL CISL UIL Premesso che L'art. 27 del Decreto Legislativo n. 148 del 14 settembre 2015 richiama espressamente il consolidato sistema di bilateralità e le peculiari esigenze del settore artigiano operante sin dagli anni '80 e, più recentemente adeguato al disposto normativo della Legge n. 92 del 28 giugno 2012 con gli Accordi Interconfederali de! 29 ottobre 2012, del 30 ottobre 2013 e del 30 novembre 2013, che hanno costituito il Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo dell'artigianato (FSBA); i citati Accordi sono stati considerali espressamente del Decreto del Ministero del Lavoro e del Ministero dell'economia n. 86986 del 9' gennaio 2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del9 marzo 2015. Evidenziano Che l'art. 4 dell'accordo Interconfederale del 10 dicembre 2015 prevede un'aliquota contributiva che a partire dal1 gennaio 2016 sarà pari al minimo previsto dalla normativa (0,45%) e dal 1 luglio 2016 sarà ulteriormente incrementata della quota a carico dei ~"'tnrt p,,; "lo 0.15%. Prendono atto Cf} che in base alla nota del Ministero del Lavoro n. 29 del 4 gennaio 2016 alle Parti Sociali, redatta previa consultazione dell'ufficio Legislativo dello stesso Ministero, la lettera. dell'art. 27, comma 5, lett. a) del decreto Il. 148 del 14 settembre 2015, impone di considerare come base imponibile per l'applicazione della percentuale riportata all'art. 4 dell'açcordo Interconfederale del 10/12/2015 la retribuzione imponibile ai fini previdenziali. \A f# f;i

.,. "t l'"t /isp ICI ano Che in conformità con tale indirizzo interpretativo la percentuale di cui al precitato art, 4 sarà applicata avendo come base di calcolo la retribuzione imponibile previdenzfale di ciascun lavoratore Roma, 11 gennaio 2016 Confa igiana o