IMU GUIDA ALL APPLICAZIONE DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER L ANNO 2012



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COMUNE DI RIVERGARO Provincia di Piacenza IMU GUIDA ALL APPLICAZIONE DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER L ANNO 2012 N.B.: IL CONSIGLIO COMUNALE DI RIVERGARO AD OGGI NON HA ADOTTATO ALCUN REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DELL IMU: SI APPLICANO QUINDI LE REGOLE E LE ALIQUOTE FISSATE DALLA NORMATIVA STATALE OGGETTO L IMU si applica al possesso di qualunque immobile, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. L imposta, quindi, è dovuta per il possesso di: fabbricati, in cui rientrano anche i fabbricati rurali ad uso sia abitativo sia strumentale; aree fabbricabili; terreni, in cui rientrano sia quelli agricoli sia quelli incolti. CHI DEVE PAGARE I soggetti passivi dell IMU sono: il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati; il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi; l ex coniuge affidatario della casa coniugale, anche se non proprietario; il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. nel caso di decesso del coniuge, il coniuge comproprietario della casa coniugale, se continua ad abitarla (godendo del diritto di abitazione paga tutta l IMU, indipendentemente dalla quota di possesso e dalle quote stabilite dalla successione agli altri eredi). CALCOLO DELL IMU Per calcolare l IMU si determina prima la base imponibile che è costituita dal valore dell immobile determinato nei modi previsti dalla legge e, poi, su tale valore si applica l aliquota prevista per la particolare fattispecie. ATTENZIONE: il Comune può modificare le aliquote di base, entro i limiti fissati dalla legge, con deliberazione di C.C. da adottarsi entro il 30/09/2012. Anche il Governo può modificare le aliquote di base, con DPCM da adottare entro il 10/12/2012.

QUOTA IMU RISERVATA ALLO STATO E riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l aliquota di base pari allo 0,76%. La quota di imposta risultante è versata dal contribuente allo Stato contestualmente a quella di competenza comunale. FABBRICATI ISCRITTI IN CATASTO BASE IMPONIBILE: Per tali fabbricati la base imponibile si determina rivalutando del 5% la rendita risultante in catasto alla data del 1 gennaio 2012, e poi moltiplicandola per i seguenti coefficienti: 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5; 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie C/3, C/4 e C/5; 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; IMMOBILI INAGIBILI e IMMOBILI DI INTERESSE STORICO La base imponibile, calcolata come sopra, è ridotta del 50%: per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all art. 10 del D. Lgs 42/2004; per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell anno durante il quale sussistono dette condizioni. L inagibilità o l inabitabilità possono essere attestate dal contribuente mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. n. 445/2000. FABBRICATI GRUPPO D" Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, la base imponibile è determinata applicando al valore contabile i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell economia e delle finanze. Per l anno 2012, il decreto è stato emanato il 5 aprile 2012. AREE FABBRICABILI Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio. In assenza del regolamento IMU, non è ad oggi possibile l individuazione, da parte della Giunta, dei valori medi in commercio delle aree fabbricabili site nel territorio comunale, che, se applicati dai contribuenti, escludono l accertamento del maggior valore da parte del Comune.

L ABITAZIONE PRINCIPALE E LE RELATIVE PERTINENZE Per L abitazione principale consiste in una sola unità immobiliare iscritta o iscrivibile in catasto, nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Se il possessore risiede in due unità immobiliari contigue ma divise catastalmente, si considera abitazione principale solo una di esse, scelta dal contribuente in sede di dichiarazione. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l abitazione principale e per le relative pertinenze si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell abitazione principale si intendono esclusivamente quelle accatastate nelle categorie: C/2: magazzini e locali di deposito; cantine e soffitte se non unite all unità immobiliare abitativa; C/6: stalle, scuderie, rimesse, autorimesse; C/7: tettoie. Il contribuente può considerare come pertinenza dell abitazione principale soltanto un unità immobiliare per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all unità ad uso abitativo, fino ad un massimo di tre pertinenze. Esempi: tre pertinenze C/2: il contribuente sceglie liberamente una sola di esse sulla quale applicare le agevolazioni; un C/2 accatastato con l abitazione, un altro C/2 e un C/6 accatastati separatamente: la scelta non può che riferirsi al C/6, in quanto la categoria C/2 è già assorbita dall unità accatastata con l abitazione principale; il secondo C/2 sarà tassato con aliquota ordinaria; due C/2 accatastati con l abitazione, un C/6 e un C/7 accatastati separatamente: il contribuente potrà considerare pertinenza un solo altro immobile, o C/6 o C/7. ABITAZIONI ASSIMILATE ALL ABITAZIONE PRINCIPALE Il Comune di Rivergaro sta valutando l opportunità di assimilare all abitazione principale, con proprio regolamento da adottare entro il 30 settembre 2012, le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, nonché le unità immobiliari possedute, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che le stesse non risultino locate a terzi. Non è prevista per l IMU la possibilità da parte dei comuni di assimilare all abitazione principale l immobile concesso in uso gratuito ai parenti. L ALIQUOTA PER L ABITAZIONE PRINCIPALE e le relative pertinenze Per l acconto di giugno (scadenza 18/06/2012) alla base imponibile, come sopra determinata, si applica, per l abitazione principale e per le relative pertinenze, l aliquota stabilita dalla legge (art. 13 D.L. n 201/2011), del 4 per mille. Entro il 30/9/2012 i Comuni possono aumentare o diminuire l aliquota sino a 0,2 punti percentuali, quindi fissare un aliquota compresa tra il 2 e il 6 per mille.

LE DETRAZIONI PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE e le relative pertinenze Per l abitazione principale e per le relative pertinenze è riconosciuta, oltre all aliquota ridotta, anche una detrazione base pari a 200, rapportata ai mesi durante i quali si protrae la destinazione. Se l unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in egual misura, indipendentemente dalle quote di possesso, e proporzionalmente al periodo per il quale la destinazione stessa si verifica (ad esempio: due coniugi proprietari, uno al 25% e l altro al 75%, residenti per l intero anno = detrazione di 100 ciascuno). La detrazione base è maggiorata di 50 per ciascun figlio di età non superiore ai 26 anni purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell unità adibita ad abitazione principale, anche se non fiscalmente a carico; anche la maggiorazione è rapportata ai mesi durante i quali si protrae la destinazione; l importo complessivo della detrazione, compresa la maggiorazione, non può superare 600. Il diritto alla maggiorazione spetta fino al compimento del 26 anno di età, per cui si decade dal beneficio dal giorno successivo a quello in cui si è verificato l evento. Per potere computare l intero mese nel calcolo della maggiorazione, occorre che il figlio sia presente per almeno 15 giorni, quindi che: il compimento del 26 anno di età si verifichi dal 15 giorno del mese in poi; la nascita si sia verificata da almeno 15 giorni. La quota di maggiorazione è indipendente dalle altre quote, sia di possesso che di detrazione base; per esempio, A proprietario al 75% convive con B proprietario al 25% e con un figlio proprio (ma non figlio del convivente): A ha diritto a metà detrazione di base (quindi 100 /anno) e a tutta la maggiorazione per il figlio (quindi 50 /anno); B solo a metà detrazione di base. VERSAMENTO DELL IMU PER L ANNO 2012 PER L ABITAZIONE PRINCIPALE e le relative pertinenze 18 giugno 2012: va versato l acconto in misura pari al 50% dell IMU dovuta per l intero anno, calcolata applicando l aliquota di base (4 per mille) e la detrazione (codice rateazione 0101); 17 dicembre 2012: va versato il saldo, ricalcolando l IMU complessivamente dovuta sulla base delle aliquote stabilite dal Comune e della detrazione, con conguaglio su quanto versato a giugno (codice rateazione 0101). Il codice tributo da utilizzare sul modello F24 per i versamenti relativi all abitazione principale ed alle relative pertinenze è il 3912. Non si effettua alcun versamento se la somma da versare è inferiore a 12. N.B.: solo per l anno 2012, il pagamento per l abitazione principale può essere effettuato in 3 rate, con scadenza 18 giugno (codice rateazione 0102), 17 settembre (codice rateazione 0202) e 17 dicembre (codice rateazione 0101). Per le prime due occorre versare 1/3 dell IMU calcolata ad aliquota del 4 per mille, mentre a saldo si conguagliano le due precedenti rate.

TERRENI AGRICOLI: BASE IMPONIBILE Per i terreni agricoli, anche non coltivati (cioè lasciati a riposo in applicazione delle tecniche agricole), posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (IAP), la base imponibile IMU si determina rivalutando del 25% il reddito dominicale risultante in catasto alla data del 1 gennaio 2012, e poi moltiplicandolo per il coefficiente 110. Per gli altri terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, si applica il medesimo procedimento di calcolo, ma il moltiplicatore è pari a 135. TERRENI AGRICOLI: AGEVOLAZIONI I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e IAP, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni: a) del 70 per cento dell imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500; b) del 50 per cento dell imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500; c) del 25 per cento dell imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000. Nel caso di terreni agricoli posseduti da più soggetti, non tutti conduttori del fondo, l agevolazione si applica soltanto a coloro che conducono il fondo, e deve essere ripartita proporzionalmente alle quote di proprietà dei contribuenti che coltivano il fondo (quindi al comproprietario che coltiva il fondo da solo l agevolazione spetta per intero). Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli IAP, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro silvo pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Nel caso di terreni agricoli posseduti da più soggetti, non tutti conduttori del fondo, l agevolazione si applica a tutti i comproprietari, dal momento che la destinazione del suolo a scopo agricolo è oggettivamente incompatibile con la possibilità del suo sfruttamento edilizio. Le agevolazioni qui descritte non si applicano nell ipotesi in cui il terreno venga concesso in affitto, perché in questo caso si perde il requisito prescritto dalla norma, che cioè il possessore sia coltivatore diretto o imprenditori agricoli professionali TERRENI AGRICOLI: ESENZIONI Sono esenti dall IMU i terreni agricoli ricadenti in aree di collina del territorio comunale di Rivergaro, delimitate ai sensi dell art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984. FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: ESENZIONE Sono esenti dall IMU tutti i fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nel territorio comunale di Rivergaro, in quanto lo stesso è classificato parzialmente montano (elenco dei comuni italiani predisposto dall ISTAT ai sensi del comma 8 dell art. 9 del D. Lgs n. 23/2011, rinvenibile al seguente indirizzo: http://www.istat.it/it/archivio/6789).

ALTRI FABBRICATI AREE FABBRICABILI TERRENI AGRICOLI ALIQUOTA DI BASE Per l acconto di giugno (scadenza 18/06/2012) alla base imponibile, come sopra determinata, si applica, per gli immobili diversi dall abitazione principale, l aliquota stabilita dalla legge (art. 13 D.L. n 201/2011), del 7,6 per mille. Entro il 30/9/2012 i Comuni possono aumentare o diminuire l aliquota sino a 0,3 punti percentuali, quindi fissare un aliquota compresa tra il 4,6 e il 10,6 per mille. ALTRI FABBRICATI AREE FABBRICABILI TERRENI AGRICOLI VERSAMENTO DELL IMU PER L ANNO 2012 18 giugno 2012: va versato l acconto in misura pari al 50% dell IMU dovuta per l intero anno, calcolata applicando l aliquota di base (7,6 per mille); l acconto deve essere versato metà a favore del Comune e metà a favore dello Stato. 17 dicembre 2012: vanno versati: o il saldo della quota spettante allo Stato, ricalcolando l IMU complessivamente dovuta sulla base delle aliquota di base del 7,6 per mille e dividendo per due l importo ottenuto, con conguaglio su quanto versato a giugno; o il saldo della quota spettante al Comune, ricalcolando l IMU complessivamente dovuta sulla base delle aliquote stabilite dal Comune medesimo e sottraendo quanto versato in acconto e a saldo a favore dello Stato, con conguaglio su quanto versato a giugno; ESEMPIO: fabbricato con imponibile 100.000 e aliquota modificata all 8 per mille acconto 190 a favore dello Stato ed 190 a favore del Comune (IMU annua al 7,6 per mille 760:2 = 380 metà alla Stato e metà al Comune); saldo 190 a favore dello Stato ed 230 a favore del Comune (IMU annua ricalcolata all 8 per mille 800, meno acconto e saldo versati allo Stato, meno acconto versato al Comune: 800 380 190= 230) I codici tributo da utilizzare sul modello F24 per i versamenti relativi agli immobili diversi dall abitazione principale sono: 3914 per i terreni, quota spettante al Comune; 3915 per i terreni, quota riservata allo Stato; 3916 per le aree fabbricabili, quota spettante al Comune; 3917 per le aree fabbricabili, quota riservata allo Stato; 3918 per gli altri fabbricati, quota spettante al Comune; 3919 per gli altri fabbricati, quota riservata allo Stato; Non si effettua alcun versamento se la somma da versare è inferiore a 12.