Regolamento di contabilità ai sensi dell articolo 21 (Gestione finanziaria e contabile) del Regolamento del Consiglio Permanente degli Enti locali Approvato dall Assemblea nella seduta di martedì 16 novembre 2010
INDICE Articolo 1 - Oggetto del regolamento Articolo 2 - Sistemi informativi TITOLO I NORME GENERALI TITOLO II BILANCIO ANNUALE Articolo 3 - Annualità del bilancio Articolo 4 - Universalità e unità del bilancio Articolo 5 - Integralità del bilancio Articolo 6 - Equilibrio del bilancio Articolo 7 - Veridicità e pubblicità del bilancio Articolo 8 - Bilancio annuale di previsione Articolo 9 - Previsione delle entrate Articolo 10 - Previsione delle spese Articolo 11 - Classificazione delle entrate Articolo 12 - Classificazione delle spese Articolo 13 - Fondo di riserva Articolo 14 - Servizi per conto di terzi Articolo 15 - Riepiloghi, prospetti ed elenchi allegati al bilancio annuale Articolo 16 - Competenze degli organi in materia di bilancio Articolo 17 - Gestione provvisoria TITOLO III VARIAZIONI AL BILANCIO Articolo 18 - Variazioni al bilancio Articolo 19 - Nuove o maggiori entrate TITOLO IV GESTIONE DEL BILANCIO Articolo 20 - Disposizioni generali Articolo 21 - Accertamento delle entrate Articolo 22 - Riscossione e versamento delle entrate Articolo 23 - Registrazione delle entrate Articolo 24 - Impegno delle spese Articolo 25 - Liquidazione e ordinazione delle spese Articolo 26 - Registrazione delle spese Articolo 27 - Accertamento dei residui attivi Articolo 28 - Riaccertamento dei residui attivi Articolo 29 - Accertamento dei residui passivi Articolo 30 - Riaccertamento dei residui passivi 2
TITOLO V RENDICONTO DELLA GESTIONE Articolo 31 - Impostazione e presentazione del rendiconto Articolo 32 - Conto del bilancio Articolo 33 - Conto del patrimonio Articolo 34 - Risultanze del conto finanziario Articolo 35 - Riepiloghi, prospetti ed elenchi allegati al rendiconto Articolo 36 - Competenze degli organi in materia di rendiconto Articolo 37 - Libri e registri contabili Articolo 38 - Inventario dei beni Articolo 39 - Consegnatari dei beni TITOLO VI SCRITTURE CONTABILI TITOLO VII SERVIZIO DI TESORERIA Articolo 40 - Affidamento del servizio di tesoreria Articolo 41 - Revisore dei conti Articolo 42 - Funzioni Articolo 43 - Responsabilità TITOLO VIII REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 3
TITOLO I NORME GENERALI Articolo 1 Oggetto del regolamento 1. Il presente regolamento disciplina l ordinamento contabile, del bilancio, della gestione finanziaria e patrimoniale del Consiglio Permanente degli Enti Locali Della Valle d Aosta (Cpel), in conformità a quanto disposto dalla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 ed ai sensi dell articolo 21 del regolamento del Cpel. Articolo 2 Sistemi informativi 1. Il Cpel può avvalersi di sistemi informativi per l elaborazione dei bilanci, dei rendiconti e per lo svolgimento delle operazioni contabili, della gestione finanziaria e patrimoniale disciplinate dal presente regolamento. TITOLO II BILANCIO ANNUALE Articolo 3 Annualità del bilancio 1. L esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l anno solare. Articolo 4 Universalità e unità del bilancio 1. Tutte le entrate spettanti al Cpel e tutte le spese che competono allo stesso devono essere iscritte nel bilancio. Sono vietate le gestioni di entrate e di spese che non siano iscritte a bilancio. 2. Il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese, salvo le eccezioni di legge. Articolo 5 Integralità del bilancio 1. Tutte le entrate spettanti al Cpel sono iscritte nel bilancio al lordo delle spese di riscossione e di altre spese ad esse relative. 2. Tutte le spese che competono al Cpel sono iscritte in bilancio integralmente, senza essere ridotte delle entrate correlative. 4
Articolo 6 Equilibrio del bilancio 1. Il bilancio deve garantire l equilibrio tra entrate e spese. 2. Il bilancio è deliberato in pareggio finanziario complessivo, attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrate e di spesa. Articolo 7 Veridicità e pubblicità del bilancio 1. Il bilancio è deliberato nel rispetto del criterio di veridicità. 2. Il Cpel assicura la conoscenza del bilancio annuale di previsione e del rendiconto della gestione mediante la loro pubblicazione sul proprio sito internet per almeno 30 giorni successivamente alla loro approvazione. Articolo 8 Bilancio annuale di previsione 1. Il bilancio annuale di previsione è composto da due parti: l entrata e la spesa. 2. Il bilancio annuale di previsione ha carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegno di spesa, fatta eccezione per i servizi per conto di terzi. 3. Le previsioni del bilancio annuale sono formulate in termini di competenza. 4. Per ciascun capitolo di entrata e di spesa il bilancio indica: a) l ammontare degli accertamenti e degli impegni risultanti dal rendiconto del penultimo anno precedente all esercizio di riferimento; b) le previsioni assestate dell esercizio in corso; c) l ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell esercizio finanziario al quale il bilancio si riferisce; d) le variazioni tra previsioni assestate dell esercizio in corso e quelle cui il bilancio si riferisce. 5. Tra le entrate è iscritto l eventuale avanzo di amministrazione presunto al termine dell esercizio finanziario precedente, cui il bilancio si riferisce. Articolo 9 Previsione delle entrate 1. Le entrate sono costituite da: a) risorse e trasferimenti previsti da norme e provvedimenti amministrativi regionali, in particolare disciplinanti la finanza locale e specifiche funzioni amministrative attive; b) dai fondi eventualmente versati dagli enti locali e dalle loro organizzazioni aggregative e consortili; c) da altre risorse conseguenti all esercizio di attività da parte del Cpel. 2. Le modalità di accertamento sono definite dal successivo articolo 21. 5
Articolo 10 Previsione delle spese 1. Gli stanziamenti delle spese sono previsti nella misura indispensabile per lo svolgimento delle competenze attribuite al Cpel e devono garantire l equilibrio del bilancio. 2. Debbono essere comunque previste le somme corrispondenti alle obbligazioni già assunte il cui impegno finanziario deve essere perfezionato nell esercizio considerato. 3. Le modalità di impegno sono definite nel successivo articolo 24. Articolo 11 Classificazione delle entrate 1. Nel bilancio annuale le entrate sono ripartite nei seguenti Titoli: TITOLO I TITOLO II TITOLO III TITOLO IV Entrate derivanti da trasferimenti della Regione, degli Enti locali e di altri Enti Altre entrate correnti Entrate derivanti da alienazioni e trasferimenti di capitale Entrate per servizi per conto di terzi 2. Nell ambito dei Titoli le entrate si ripartiscono in capitoli secondo la loro fonte di provenienza. 3. I capitoli costituiscono le unità fondamentali per la classificazione delle entrate. 4. Il bilancio contiene, per l entrata, un quadro riassuntivo. Articolo 12 Classificazione delle spese 1. Nel bilancio annuale di previsione le spese sono ripartite nei seguenti Titoli: TITOLO I TITOLO II TITOLO IV Spese correnti Spese in conto capitale Spese per servizi per conto di terzi 2. Le spese sono ripartite in funzioni, ad esclusione dei servizi per conto di terzi, in relazione alla tipologia delle attività espletate, ed in capitoli, secondo il rispettivo oggetto. 3. Il capitolo costituisce l unità fondamentale per la classificazione delle spese e deve contenere un solo oggetto di spesa. 4. Il bilancio contiene, per la spesa, un quadro riassuntivo. Articolo 13 Fondo di riserva 1. Nel bilancio annuale può essere iscritto un fondo di riserva dal quale sono prelevate le somme occorrenti ad integrare stanziamenti di spesa insufficienti. 2. Il fondo di riserva è utilizzato previa decisione del Comitato esecutivo che provvede a prelevare la somma necessaria e a stabilirne la destinazione. 6
3. La decisione deve essere comunicata al tesoriere. Articolo 14 Servizi per conto di terzi 1. Le entrate e le spese relative ai servizi per conto di terzi costituiscono al tempo stesso un debito ed un credito per il Cpel. 2. Le previsioni e gli accertamenti d entrata conservano l equivalenza con le previsioni e gli impegni di spesa. 3. L adeguamento delle previsioni è disposto con decisione del Presidente, che deve essere comunicata al tesoriere. Articolo 15 Riepiloghi, prospetti ed elenchi allegati al bilancio annuale 1. Al bilancio di previsione sono allegati: a) la relazione al bilancio del Comitato esecutivo; b) il parere del Revisore dei conti. Articolo 16 Competenze degli organi in materia di bilancio 1. Il Comitato esecutivo provvede alla predisposizione della bozza di bilancio di previsione da sottoporre all Assemblea. 2. L Assemblea entro il 31 dicembre di ciascun anno approva il bilancio di previsione per l esercizio successivo, previo parere del Revisore dei conti. Articolo 17 Gestione provvisoria 1. Qualora il bilancio annuale di previsione non sia stato deliberato nei termini stabiliti dal presente regolamento, al Cpel è consentita esclusivamente una gestione provvisoria, consistente nella gestione degli stanziamenti di spesa dell ultimo bilancio approvato, ove esistenti. La gestione provvisoria è limitata all assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi specificatamente regolati dalla legge, al pagamento di residui passivi, di spese di personale, di canoni, imposte e tasse e, in generale, alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi al Cpel. 7
TITOLO III VARIAZIONI AL BILANCIO Articolo 18 Variazioni al bilancio 1. Le variazioni al bilancio di previsione si possono attuare attraverso: a) storno di fondi tra capitoli di spesa esistenti; b) utilizzo di nuove o maggiori entrate; c) istituzione di nuovi capitoli. 2. Sono approvate con deliberazione dell Assemblea le variazioni che modificano il totale generale del bilancio, con esclusione dei servizi per conto di terzi, o che consistono in un trasferimento di fondi tra funzioni diverse. 3. Le altre variazioni di bilancio, fatto salvo quanto disciplinato dall articolo 14 del presente regolamento relativamente ai servizi per conto di terzi, sono approvate dal Comitato esecutivo. 4. Sono vietati gli spostamenti di fondi dai capitoli iscritti nei servizi per conto di terzi in favore di altre parti del bilancio e gli spostamenti di somme tra residui e competenza. Articolo 19 Nuove o maggiori entrate 1. Le nuove entrate rappresentano risorse non previste. 2. Le maggiori entrate rappresentano maggiori accertamenti rispetto alle previsioni. 3. Le nuove e le maggiori entrate sono destinate al finanziamento di nuove spese oppure all integrazione dei capitoli di spesa esistenti. TITOLO IV GESTIONE DEL BILANCIO Articolo 20 Disposizioni generali 1. La gestione del bilancio si effettua mediante l accertamento, la riscossione ed il versamento delle entrate, nonché mediante l impegno, la liquidazione, l ordinazione ed il pagamento delle spese previste nel bilancio medesimo. 2. Le operazioni di gestione del bilancio sono di competenza del Presidente, ad eccezione di quelle assunte direttamente dal Comitato esecutivo e di quelle demandate al tesoriere a norma del presente regolamento. 8
Articolo 21 Accertamento delle entrate 1. L entrata è accertata quando, verificata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individuata la persona fisica o giuridica debitrice, quantificata la somma da incassare e fissata la relativa scadenza, si può attribuire su base certa alla competenza dell esercizio l ammontare del credito. Articolo 22 Riscossione e versamento delle entrate 1. La riscossione consiste nel materiale introito da parte del tesoriere delle somme dovute al Cpel, è disposta a mezzo di ordinativo di incasso fatto pervenire al tesoriere nelle forme e nei tempi previsti dalla convenzione di tesoreria. 2. L ordinativo di incasso è sottoscritto dal Presidente e contiene almeno: a) l esercizio finanziario; b) l indicazione del debitore; c) l ammontare della somma da riscuotere; d) la causale; e) l indicazione del capitolo di bilancio cui è riferita l entrata, distintamente per residui o competenza; f) la codifica; g) il numero progressivo; h) la data di emissione. 3. L inoltro al tesoriere degli ordinativi di incasso avviene a mezzo di elenco numerato e datato. 4. Le somme di cui al comma precedente sono riscosse nel loro intero ammontare e senza compensazione con eventuali spese. 5. Il tesoriere deve accettare la riscossione di ogni somma versata in favore del Cpel, anche senza la preventiva emissione di ordinativo di incasso; in tal caso il tesoriere ne da comunicazione al Cpel, chiedendo la regolarizzazione. 6. Le entrate sono versate quando il relativo ammontare è introitato nella Tesoreria. Articolo 23 Registrazione delle entrate 1. Gli accertamenti e le riscossioni sono registrati con riferimento ai capitoli di bilancio e distinti per la competenza dell esercizio finanziario e per il conto dei residui. Articolo 24 Impegno delle spese 1. L impegno è l atto con il quale si accantonano contabilmente le somme occorrenti per l effettuazione delle spese. 2. L assunzione di qualsiasi spesa è subordinata all assunzione di impegno nei limiti dei singoli stanziamenti di competenza del bilancio per l esercizio in corso con provvedimento del Presidente, ad eccezione di quelli assunti dal Comitato esecutivo. 9
3. L impegno è assunto quando, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata, è determinato l ammontare del debito, indicata la motivazione del pagamento, individuato il creditore, fissata l eventuale scadenza e costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio nell ambito della disponibilità finanziaria. 4. Gli stanziamenti per spese correnti e per spese di investimento si considerano impegnati ove correlati ad accertamenti di entrate aventi destinazione vincolata per legge. Articolo 25 Liquidazione e ordinazione delle spese 1. Le spese sono liquidate quando ne è determinato l ammontare, sulla base di idonea documentazione e nei limiti dell impegno assunto e quando ne sono indicate le modalità di pagamento. 2. La liquidazione avviene con visto apposto sul documento contabile sottoscritto dal Presidente o con apposito provvedimento qualora vi sia la necessità di particolare motivazione. 3. Il pagamento delle spese è ordinato mediante mandati firmati dal Presidente. 4. Il mandato di pagamento contiene almeno: a) l esercizio finanziario; b) il numero progressivo; c) la data di emissione; d) il capitolo sul quale la spesa è allocata e la relativa disponibilità, distintamente per competenza o residui; e) la codifica; f) l indicazione del creditore; g) l ammontare della somma dovuta; h) la causale. 5. L inoltro al tesoriere dei mandati di pagamento avviene a mezzo di elenco numerato e datato. Articolo 26 Registrazione delle spese 1. Gli impegni ed i pagamenti sono registrati con riferimento ai capitoli di bilancio e distinti per la competenza dell esercizio finanziario e per il conto dei residui. Articolo 27 Accertamento dei residui attivi 1. Costituiscono residui attivi le entrate accertate e non riscosse entro il termine dell esercizio finanziario. 2. Tutte le somme iscritte tra le entrate del bilancio e non accertate entro la fine dell esercizio finanziario costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni. 10
Articolo 28 Riaccertamento dei residui attivi 1. Il riaccertamento delle somme da conservare nel conto dei residui attivi è approvato dal Presidente prima dell approvazione del rendiconto. Articolo 29 Accertamento dei residui passivi 1. Costituiscono residui passivi le spese impegnate e non pagate entro il termine dell esercizio finanziario. 2. Tutte le somme iscritte tra le spese del bilancio e non impegnate entro la fine dell esercizio finanziario costituiscono economie di spesa rispetto alle previsioni. Articolo 30 Riaccertamento dei residui passivi 1. Il riaccertamento delle somme da conservare nel conto dei residui passivi è approvato dal Presidente prima dell approvazione del rendiconto. TITOLO V RENDICONTO DELLA GESTIONE Articolo 31 Impostazione e presentazione del rendiconto 1. I risultati della gestione sono dimostrati nel rendiconto della gestione. 2. Il rendiconto è composto dal conto del bilancio e dal conto del patrimonio. Articolo 32 Conto del bilancio 1. Il conto del bilancio espone, nell ordine, per ciascun capitolo di entrata e di spesa del bilancio: a) l ammontare dei residui attivi e dei residui passivi accertati e riaccertati nel conto finanziario dell esercizio precedente; b) le previsioni finali in termini di competenza; c) l ammontare delle entrate riscosse e versate e dei pagamenti effettuati in conto residui; d) l ammontare delle entrate riscosse e versate e dei pagamenti effettuati in conto competenza; e) il totale delle entrate riscosse e versate e dei pagamenti effettuati in conto residui e competenza; f) l ammontare delle entrate accertate e degli impegni assunti nell esercizio finanziario; g) l eccedenza di entrate ovvero le minori entrate accertate rispetto alle previsioni di competenza e le economie di spesa rispetto agli stanziamenti in termini di competenza; 11
h) l ammontare dei residui attivi e dei residui passivi provenienti dagli esercizi precedenti, da riportare al nuovo esercizio; i) l ammontare dei residui attivi e dei residui passivi formatisi nel corso dell esercizio finanziario; j) l ammontare complessivo dei residui attivi e dei residui passivi al termine dell esercizio finanziario. Articolo 33 Conto del patrimonio 1. I risultati della gestione patrimoniale sono rilevati nel conto del patrimonio che determina la consistenza del patrimonio al termine dell esercizio, evidenziando le variazioni intervenute nel corso dell esercizio stesso, rispetto alla consistenza patrimoniale iniziale. 2. Il patrimonio del Cpel è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici attivi e passivi, suscettibili di valutazione, attraverso la cui rappresentazione contabile ed il relativo risultato differenziale, è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale. 3. Per ogni conto del patrimonio va indicata: a) la consistenza iniziale; b) le variazioni in aumento o in diminuzione desunte dalla contabilità finanziaria; c) le variazioni derivate da altre cause non rilevate in contabilità finanziaria; d) la consistenza finale. Articolo 34 Risultanze del conto finanziario 1. Il risultato della gestione è determinato: a) dalle giacenze di cassa all inizio dell esercizio secondo il conto reso dal Tesoriere; b) dalle entrate riscosse e versate nonché dalle spese pagate nel corso dell esercizio; c) dall ammontare complessivo dei residui attivi e dei residui passivi al termine dell esercizio. 2. Il conto del bilancio deve contenere un prospetto nel quale viene evidenziato il risultato della gestione come sopra determinato e, per la parte relativa al movimento di cassa, un prospetto con le risultanze del Tesoriere. 3. L avanzo di amministrazione può essere utilizzato per finanziare indistintamente tutte le spese. 4. L utilizzazione dell avanzo presunto applicato al bilancio annuale di previsione può avvenire solo dopo approvazione del rendiconto. Articolo 35 Riepiloghi, prospetti ed elenchi allegati al rendiconto 1. Al rendiconto sono allegati: a) la relazione al rendiconto del Comitato esecutivo, b) il parere del Revisore dei conti. 12
Articolo 36 Competenze degli organi in materia di rendiconto 1. Il Comitato esecutivo provvede alla predisposizione della bozza di rendiconto da sottoporre all Assemblea. 2. L Assemblea approva il rendiconto entro il 30 giugno dell anno successivo all esercizio di riferimento del rendiconto, previo parere del Revisore dei conti. TITOLO VI SCRITTURE CONTABILI Articolo 37 Libri e registri contabili 1. La tenuta delle scritture finanziarie e patrimoniali è realizzata attraverso i seguenti libri e registri contabili: a) libro giornale degli ordinativi d incasso, contenente l elencazione cronologica degli ordinativi d incasso emessi e delle eventuali variazioni; b) libro giornale dei mandati di pagamento, contenente l elencazione cronologica dei mandati di pagamento emessi e delle eventuali variazioni; c) libro mastro delle entrate e delle spese, per esercizio di provenienza per la gestione della competenza e dei residui, contenente, per ogni capitolo, lo stanziamento iniziale, le variazioni intervenute, le somme accertate, riscosse e rimaste da riscuotere, le somme impegnate, pagate e rimaste da pagare; d) elenchi dei residui attivi e passivi, per esercizio di provenienza; e) inventario dei beni. Articolo 38 Inventario dei beni 1. L inventario dei beni è il documento che rappresenta la consistenza del patrimonio e che consente la conoscenza quantitativa, qualitativa e del valore dei beni stessi. 2. Nell inventario devono essere indicati, per ciascun bene, l esercizio di acquisizione, il costo sostenuto per l acquisizione del bene stesso, l ubicazione, gli eventuali valori incrementativi distinti per esercizio, l esercizio di dismissione. 3. Nell inventario, in apposita sezione, devono essere indicati anche i beni di terzi detenuti in uso a qualsiasi titolo. 4. Le scritture patrimoniali, rilevate nell inventario, costituiscono idoneo strumento per la gestione, il controllo e la valorizzazione del patrimonio, relativamente al quale possono essere stanziati in bilancio fondi da finalizzare al successivo incremento dello stesso. 5. La formazione dell inventario avviene attraverso le fasi della registrazione, dell individuazione analitica con descrizione, della classificazione e della valutazione dei beni. 6. I beni sono raggruppati nelle seguenti categorie: a) beni immobili; b) beni mobili; c) universalità dei beni. 13
7. Gli inventari sono tenuti costantemente aggiornati per la predisposizione annuale del conto del patrimonio. Articolo 39 Consegnatari dei beni 1. I beni immobili e mobili sono dati in consegna ad un responsabile che provvede alla loro gestione. 2. La cancellazione dall inventario dei beni fuori uso per perdita, deterioramento o altri motivi, è disposta con provvedimento del Presidente. TITOLO VII SERVIZIO DI TESORERIA Articolo 40 Affidamento del servizio di tesoreria 1. Il Comitato esecutivo individua un istituto di credito cui affidare il servizio di cassa. L istituto cassiere riscuote tutte le entrate ed effettua il pagamento di tutte le spese, secondo le disposizioni date con gli ordinativi di incasso e con i mandati di pagamento. 2. La convenzione di affidamento del servizio di tesoreria e di cassa determina, anche mediante il conferimento di delega operativa, le procedure per l acquisizione delle entrate spettanti al Cpel, nonché per la più utile e fruttifera gestione delle disponibilità finanziarie. TITOLO VIII REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA Articolo 41 Revisore dei conti 1. Il controllo sulla gestione contabile del Cpel è affidato ad un revisore, nominato dall Assemblea tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. 2. L incarico del revisore ha durata corrispondente a quella dell organo che lo ha eletto e può essere rinnovato per una sola volta. 3. Per il revisore valgono le ipotesi di ineleggibilità e di decadenza di cui all articolo 2399 del codice civile. 4. L incarico di revisore non può essere esercitato dai componenti degli organi del Cpel e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente la nomina. 5. Al revisore è assegnato un compenso stabilito dall Assemblea. 6. Il Revisore dei conti ha un tempo di cinque giorni lavorativi per esprimere il parere sui documenti che gli vengono sottoposti dal Comitato esecutivo. 14
7. L'organo di revisione è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione del rendiconto. 8. Il revisore cessa dall'incarico per: a) scadenza del mandato; b) dimissioni volontarie; c) sopravvenuta causa di ineleggibilità o di decadenza ai sensi del comma 3. Articolo 42 Funzioni 1. Il Revisore dei conti svolge le seguenti funzioni: a) attività di collaborazione rispetto all attività del Cpel; b) pareri sulla proposta di bilancio di previsione, sui suoi allegati e sulle variazioni di bilancio. Nei pareri è espresso un giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità. I pareri sono obbligatori e devono essere espressi nel termine di cinque giorni lavorativi dalla data di ricezione del relativo documento. I pareri, se negativi, devono essere adeguatamente motivati c) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria e sulla economicità della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali e alla tenuta della contabilità. Il revisore svolge tali funzioni anche con tecniche di campionamento; d) relazione sulla proposta di deliberazione del rendiconto e sullo schema di rendiconto entro il termine previsto dal regolamento di contabilità. La relazione attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione; contiene, inoltre, rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione. La relazione deve essere redatta entro il termine di cinque giorni lavorativi dalla data di ricezione della bozza della deliberazione e dello schema di rendiconto. 2. Al fine di garantire l'adempimento delle funzioni di cui al comma 1, l'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e ai documenti e può partecipare alle riunioni dell assemblea. Per consentire la partecipazione alle riunioni dell assemblea, al revisore sono comunicati i relativi ordini del giorno. Articolo 43 Responsabilità 1. I revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioni, adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario e conservano la riservatezza sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio 15