Linee Guida Nazionali per l attestazione della prestazione energetica in Piemonte



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Transcript:

Linee Guida Nazionali per l attestazione della prestazione energetica in Piemonte arch. Giovanni Nuvoli Settore Sviluppo Energetico Sostenibile Regione Piemonte

CONTESTO NORMATIVO - 30% CONSUMI + 30% CONSUMI DA FER - 40% EMISSIONI CO 2 recepita dalla Legge 90/2013 attuata dal d.lgs. 102/2014

QUADRO LEGISLATIVO DI RIFERIMENTO Direttiva 2010/31/UE, la cosiddetta EPBD 2 Promuove la prestazione energetica degli edifici introducendo il criterio dell ottimo energetico in funzione dei costi. Decreto legislativo 192/2005, modificato dalla legge 90/2013 Nuova metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici ed edificio di riferimento; Nuovi requisiti minimi di prestazione energetica che favoriscano livelli ottimali in funzione dei costi. Definizione di edificio a energia quasi zero e redazione di una strategia per il loro incremento. Dal 1 gennaio 2021 tutti gli edifici di nuova costruzione dovranno essere a energia quasi zero (la PA dal 2019). Aggiornamento del sistema di certificazione della prestazione energetica degli edifici (APE). La redazione dell APE è obbligatoria in caso di costruzione, ristrutturazione importante, vendita o locazione di un edificio o di un'unità immobiliare, nonché per gli edifici occupati dalla Pubblica Amministrazione. Adozione delle misure necessarie per prescrivere ispezioni periodiche degli impianti di riscaldamento e climatizzazione degli edifici. D.P.R. 74/2013 sugli impianti termici D.P.R. 75/2013 sulla qualificazione dei certificatori energetici DM 26 GIUGNO 2015 (Requisiti minimi, schemi di relazione e LG APE).

NUOVE METODOLOGIE E NUOVI REQUISITI MINIMI PER IL CALCOLO DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA NEGLI EDIFICI (2) Quali novità nel decreto sui requisiti minimi? 1. Definizione di ristrutturazione importante di primo livello, di secondo livello e di riqualificazione energetica RISTRUTTURAZIONI IMPORTANTI 1 livello RISTRUTTURAZIONI IMPORTANTI 2 livello RIQUALIFICAZIONI ENERGETICHE Più del 50% dell involucro edilizio (sup. disperdente) Ristrutturazione impianto termico dell intero edificio Verifica di tutti i parametri come per un nuovo edificio, tra cui: EP gl,tot < EP gl,tot,limite Più del 25% dell involucro edilizio (sup. disperdente) Verifica del coefficiente globale di scambio termico per trasmissione (H T ) determinato per l intera parete, comprensiva di tutti i componenti su cui si è intervenuti Gli altri interventi che hanno un impatto sulla prestazione energetica dell edificio Verifica dei requisiti dei soli componenti edilizi e sistemi tecnici oggetto di intervento 2. Metodologia di calcolo e servizi considerati Sono utilizzate le norme UNI/TS 11300 1-4, la raccomandazione CTI 14/2013 e la norma UNI EN 15193 3.Edificio di riferimento Per gli edifici nuovi e per le ristrutturazioni importanti si utilizza il metodo dell edificio di riferimento

NUOVE METODOLOGIE E NUOVI REQUISITI MINIMI PER IL CALCOLO DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA NEGLI EDIFICI (3) Quali novità nel decreto sui requisiti minimi? 4.Nuovi requisiti cost-optimal Valutati in base alle risultanze dell applicazione dell analisi costi-benefici della Commissione 5.Edifici a energia quasi zero (NZEB) Sono considerati NZEB tutti gli edifici per cui sono rispettati i requisiti al 2021 fissati per gli edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazioni importanti di primo livello, nonché i requisiti riguardanti le FER ai sensi del dlgs 28/2011 2014 2021

NUOVE LINEE GUIDA PER LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI (1) DM 26 Giugno 2015 (sostituisce il DM 26 giugno 2009) - adeguamento delle linee guida ACE. APE che comprenda tutti i dati relativi all'efficienza energetica dell'edificio che consentano ai cittadini di valutare e confrontare edifici diversi. Tra tali dati sono obbligatori: la prestazione energetica globale dell'edificio (primaria totale e primaria non rinnovabile); la classe energetica determinata attraverso l'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile dell'edificio; la qualità energetica del fabbricato a contenere i consumi energetici per il riscaldamento e il raffrescamento; i valori di riferimento, quali i requisiti minimi di efficienza energetica vigenti a norma di legge; le emissioni di anidride carbonica; l'energia esportata; le raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio con le proposte degli interventi più significativi ed economicamente convenienti; le informazioni correlate al miglioramento della prestazione energetica, quali diagnosi e incentivi di carattere finanziario; Schema di annuncio di vendita o locazione che renda uniformi le informazioni sulla qualità energetica degli edifici fornite ai cittadini; Sistema informativo comune per tutto il territorio nazionale, di utilizzo obbligatorio per le regioni e le province autonome, che comprenda la gestione di un catasto degli edifici, degli APE e dei relativi controlli pubblici.

NUOVE LINEE GUIDA PER LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI (2) Quali novità nelle linee guida APE? 1.Informazioni più complete ed esaustive in funzione dei servizi considerati (compreso il raffrescamento, la ventilazione e per il non residenziale, l illuminazione) Informazioni user friendly nelle prime due pagine, dedicate al cittadino: prestazione globale qualità dell involucro consumo degli impianti raccomandazioni Informazioni più approfondite nelle pagine successive, dedicate principalmente ai tecnici. Indicazioni qualitative e facilmente fruibili dal cittadino sulla qualità dell involucro, il consumo stimato degli impianti e sugli interventi più efficaci in termini di costo Informazioni dettagliate su tutti gli indici di prestazione e di efficienza del fabbricato e dei servizi presenti nell edificio

NUOVE LINEE GUIDA PER LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI (3) Quali novità nelle linee guida APE? Scala di classificazione basata su: Edificio di riferimento (edificio identico a quello oggetto dell APE ma dotato di elementi edilizi e impianti standard con un EP gl,nren,rif,standard,2019/2021, limite nzeb) Classe energetica parametrata sulla base dell EP gl, nr (NON RINNOVABILE) Indici espressi in kwh/m 2 anno per tutte le destinazioni d uso Servizi energetici di illuminazione, ventilazione e trasporto.

D.M. 26 giugno 2015 - Nuove linee guida

D.M. 26 giugno 2015 - Nuove linee guida La classe da assegnare ad un edificio si basa sul fabbisogno globale di energia non rinnovabile per unità di superficie utile: EP gl,nr [kwh/m 2 ] Tale indice va confrontato con una scala il cui parametro base per la determinazione delle classi è l EP gl,nr delledificio di riferimento al 2019/21. EP gl,nr riferimento,standard 2019/21 [kwh/m 2 ]

D.M. 26 giugno 2015 - Nuove linee guida

D.M. 26 giugno 2015 - Nuove linee guida

D.M. 26 giugno 2015 - Nuove linee guida

L ESPERIENZA DELLA REGIONE PIEMONTE D.G.R. 4 AGOSTO 2009, N. 43-11965 L.R. 3/2015, artt.39-42 Semplificazioni in materia di energia L.R. 13/2007 L.R. 44/2000 L.R. 23/2002 L.R. 31/2000

D.M. 26 giugno 2015 - Nuove linee guida Entrata in vigore in Regione Piemonte DGR 14-2119 del 21 /9/2015 VALIDITA DELL APE SICEE > SIPEE 30 settembre 2015/1 ottobre 2015 (1 step) Conversione dei certificati Modalità di certificazione Utilizzo delle Linee Guida nazionali Utilizzo dei metodi di calcolo e classificazione nazionali

D.M. 26 giugno 2015 - Nuove linee guida Intero edificio vs Unità Immobiliare La legge 90/2013 consente di aggregare più unità SOLO a determinate condizioni; Definizione di edificio-impianto aggiornata; Ripartizione della prestazione globale in funzione del fabbisogno di energia termica utile (riscaldamento) cfr.uni-ts11300/5.

D.M. 26 giugno 2015 - Nuove linee guida Destinazione d uso prevalente Solo nel caso di porzioni a destinazione d uso diversa non separate fisicamente

D.M. 26 giugno 2015 - Nuove linee guida Gli edifici agricoli sono assimilati agli industriali (E.8), sono esclusi dagli obblighi di dotazione solo se: non residenziali non dotati di impianti di climatizzazione. Gli edifici industriali (E.8) sono esclusi solo se: Climatizzati per esigenze di processo Le attività svolte non richiedono la climatizzazione

D.M. 26 giugno 2015 - Nuove linee guida Esclusioni: Edifici molto piccoli (< 50m 2 ) Edifici destinati ad attività religiose Edifici in cui non è prevedibile un clima abitativo Edifici rustici, in costruzione e inagibili

D.M. 26 giugno 2015 - Nuove linee guida CONTROLLI I dati acquisiti devono essere conservati e disponibili per controlli (10 anni) Controlli documentali e in sito sul 2% degli APE depositati nell anno solare

D.M. 26 giugno 2015 - Nuove linee guida VALIDITA DELL APE

D.M. 26 giugno 2015 - Nuove linee guida 1. L ENEA, entro 180 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, istituisce sul proprio sito istituzionale e in forma accessibile al pubblico, una sezione dedicata alla prestazione energetica degli edifici contenente una guida alla lettura dell APE, informazioni sugli interventi per l incremento della prestazione energetica degli edifici, le tecnologie disponibili a tal fine, i costi indicativi, un quadro aggiornato sugli incentivi nazionali e informazioni aggregate sui contenuti del SIAPE. 2. L ENEA, entro 180 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, predispone un opuscolo informativo sull APE, i suoi contenuti e gli adempimenti ad esso connessi e ne favorisce la diffusione.

RUOLO DELLE REGIONI E P.A. NEL D.LGS. 192/2005 E S.M.I. Art. 1 Finalità Determinare i criteri generali per la certificazione energetica degli comma 2 lett. B-bis) edifici e per il trasferimento delle relative informazioni in sede di compravendita e locazione. Art. 6. Attestato di prestazione energetica, rilascio e affissione comma 3-bis lettera c) Sviluppano un sistema di certificazione energetica coerente con i principi generali del decreto legislativo comma 5-quinquies in conformità con i d.p.r. 74/2013 e 75/2013, provvedono a: a)istituire un sistema di riconoscimento degli organismi e dei soggetti cui affidare le attività di attestazione della prestazione energetica degli edifici, promuovendo programmi per la loro qualificazione, formazione e aggiornamento professionale, tenendo conto dei requisiti previsti dalle norme nazionali e nel rispetto delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei servizi; b)avviare programmi di verifica annuale della conformità dei rapporti di ispezione e degli attestati emessi. 5-sexies. collaborano con il Ministero per la definizione di a) metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici; b) metodologie per la determinazione dei requisiti minimi di edifici e impianti; c) sistemi di classificazione energetica degli edifici, compresa la definizione del sistema informativo comune di cui all'articolo 6, comma 12, lettera d);

RUOLO DELLE REGIONI E P.A. NEL DPR 75/2013 E s.m.i. Art. 4 FUNZIONI DELLE REGIONI E DELLE P.A. ai fini di un applicazione omogenea

RUOLO DELLE REGIONI E P.A. NEL DM 26 GIUGNO 2015 Art. 3 Linee guida nazionali per l attestazione della prestazione energetica degli edifici ENTRATA IN VIGORE 1 OTTOBRE 2015 3. Le regioni e le province autonome, nel disciplinare il sistema di attestazione della prestazione energetica degli edifici, adottano gli elementi essenziali e le disposizioni minime comuni di cui all art. 4. 4. Le regioni e le province autonome che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano già adottato propri strumenti di attestazione della prestazione energetica degli edifici in conformità alla direttiva 2010/31/ UE, intraprendono misure atte a favorire, entro due anni dall entrata in vigore del presente decreto, l adeguamento dei propri strumenti regionali di attestazione della prestazione energetica degli edifici alle Linee guida. Art. 5 - Monitoraggio e controlli 1. Le regioni e le province autonome al fine dell effettuazione dei controlli della qualità dell attestazione della prestazione energetica reso dai soggetti certificatori, definiscono piani e procedure di controllo che consentano dianalizzare almeno il 2% degli APE depositati territorialmente in ogni anno solare. I controlli sono prioritariamente orientati alle classi energetiche più efficienti e comprendono tipicamente: a.l accertamento documentale degli APE includendo anche la verifica del rispetto delle procedure; b.le valutazioni di congruità e coerenza dei dati di progetto o di diagnosi con la procedura di calcolo e i risultati espressi; c.le ispezioni delle opere o dell edificio.

RUOLO DELLE REGIONI E P.A. NEL DM 26 GIUGNO 2015 Art. 6 Sistema Informativo degli APE 2. Le regioni e le provincie autonome, entro il 31 marzo di ogni anno, alimentano il SIAPE con i dati relativi all anno ultimo trascorso. 3. Le regioni, le provincie autonome e i comuni accedono, per via telematica, alla totalità dei dati presenti nel SIAPE relativamente alla zona geografica di competenza e, per quanto riguarda il restante territorio nazionale, accedono ai dati in forma aggregata. I cittadini accedono ai dati presenti nel SIAPE in forma aggregata. ENTRATA IN VIGORE 1 OTTOBRE 2015 Art. 8 Disposizioni finali 1. Le regioni e le province autonome, in conformità a quanto previsto dai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, e 16 aprile 2013, n. 75, provvedono ad avviare programmi di verifica annuale della conformità degli APE emessi.

LA CERTIFICAZIONE NELLE REGIONI E LE P.A.: IERI E OGGI IERI le Regioni e P.A., nell ambito delle proprie ( art. 17 del D.Lgs. 192/2005 clausola di cedevolezza) hanno predisposto proprie discipline legislative in tema di certificazione energetica degli edifici a causa dei ritardi, con cui i disposti legislativi statali di recepimento della direttiva 2002/91/CE sono stati emanati, L operato di tali regioni è legittimato dall art. 30 del D.Lgs. 31/03/1998, n.112 che modifica parzialmente le disposizioni di cui agli artt. 12, 14 e 30 della L. 10/1991. Nel dettare la normativa di attuazione, regioni e province autonome sono comunque tenute al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dai principi fondamentali desumibili dalle leggi dello Stato. OGGI La modifica della clausola di cedevolezza introdotta dalla l.90/2013 all art. 17 d.lgs.192/2005 e s.m.i. consente di utilizzare procedure di certificazione energetica locali solo nelle regioni e P.A. nelle quali è stata recepita la Direttiva 2010/31/CE alla data di entrata in vigore del DM 26 giugno 2015

IL SIPEE: SISTEMA INFORMATIVO CERTIFICAZIONE ENERGETICA

novembre dicembre gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno IL SIPEE: I NUMERI 16.000 14.000 Certificati inviati per mese 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

I DATI DELLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA IN PIEMONTE Piemonte, numero di edifici certificati-ape per Classe energetica (tot. 533.136) n. di edifici 105.000 90.000 75.000 60.000 45.000 30.000 15.000 0 54.214 90.758 69.006 83.323 108.628 NC G F E D C B A A+ Classe energetica DATI 2014 533.136 EDIFICI CERTIFICATI 87.410 32.774 5.506 1.517 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 3.791 Articolazione dei Certificatori Energetici per titolo di studio (totale 10.595 Certificatori, fonte SICEE) 3.312 2.993 329 44 29 25 24 48 2% CONTROLLI (10.266)

I DATI DELLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA IN PIEMONTE Piemonte, n. di edifici per anno di rilascio della certificazione-ace (tot. 533.136) Fonte: estrazione dati dal SICEE 120.000 100.000 116.118 112.862 127.915 116.395 n. di edifici 160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 Piemonte, n. di edifici certificati-ace per anno di fine lavori di costruzione. Fonte: estrazione dati dal SICEE 1.079 (0,2%) 4.944 (0,9%) < 1500 1501-1700 12.880 (2,4%) 1701-1800 66.745 (12,5%) 1801-1900 21.539 (4,0%) 1901-1920 48.505 (9,1%) 1921-1940 95.128 (17,8%) 1941-1960 1961-1980 155.291 (29,1%) 53.178 (10,0%) 1980-2000 73.033 (13,7%) 2000-2013 347 (0,07%) n. di edifici 2014 (prov.) 80.000 60.000 40.000 20.000 0 24.171 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (prov.) 35.675

I DATI DELLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA IN PIEMONTE B C D E F G N C A B C D E

I DATI DELLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA IN PIEMONTE Numero cumulato di edifici certificati-ape per Classe energetica per Provincia (tot. 533.136) Vercelli tot.d 108.628 numero cumulato di edifici certificati 100.000 80.000 60.000 40.000 Biella VCO Asti Novara Alessandria Cuneo Torino tot.b 32.774 tot.c 87.410 tot.e 83.323 tot.f 69.006 tot.g 90.758 tot.nc 54.214 20.000 0 tot.a+ 1.517 tot.a 5.506 A+ A B C D E F G NC Classi energetiche

Edifici&Impianti Verso un sistema della conoscenza interoperabile

Grazie per l attenzione Arch. Giovanni Nuvoli settore.sviluppoenergetico@regione.piemonte.it 22 settembre 2015