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Scritto da Alessandro Ingrosso Venerdì 12 Settembre :00 - Ultimo aggiornamento Venerdì 12 Settembre :18

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Novità fiscali del 22 gennaio 2009: movimenti sui c/c bancari: inversione onere della prova; accertamento - abuso di diritto: applicazione in tema di c.d. dividend stripping; costi per la diffusione di farmaci non deducibili; somme risarcite con o senza IRPEF Pubblicato il 22 gennaio 2009 bonus fiscale per assunzioni: precisazioni Agenzia Entrate; movimenti sui c/c bancari: inversione onere della prova; accertamento abuso di diritto: applicazione in tema di c.d. dividend stripping; costi per la diffusione di farmaci non deducibili; somme risarcite con o senza IRPEF 1

Indice delle novità del fisco: 1) Bonus fiscale per assunzioni: Precisazioni delle Entrate 2) Inps: Variazione del tasso di differimento, di dilazione e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento 3) Accertamento abuso di diritto: applicazione in tema di c.d. dividend stripping 4) Costi per la diffusione di medicinali non deducibili 5) Inversione dell onere della prova per i movimenti sui conti bancari 6) Irpef: somme a titolo di risarcimento 7) Interventi a sostegno del reddito: incentivi alle aziende se assumono i tirocinanti 8) Bonus famiglia: approvate le specifiche tecniche per l invio telematico 2

1) Bonus fiscale per assunzioni: Precisazioni delle Entrate L azienda che assume l ex collaboratore a progetto (co.co.pro.) ha diritto al bonus assunzioni. È, invece, esclusa dal beneficio l assunzione a tempo indeterminato di un lavoratore impiegato con contratto d inserimento nel 2008. Si tratta dell agevolazione (sotto forma di credito d imposta che spetta nella misura di 333 euro o di 416 euro in caso di lavoratrici rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato) relativa ai datori di lavoro che nel 2008 hanno incrementato il numero dei dipendenti con contratto a tempo indeterminato nelle aree svantaggiate. (Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 14 del 20.1.2009) 2) Inps: Variazione del tasso di differimento, di dilazione e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali La Banca Centrale Europea ha fissato, nella misura del 2%, a decorrere dal 21 gennaio 2009, il tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.) da utilizzare per la determinazione del tasso di differimento e di dilazione da applicare ai debiti 3

contributivi dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria. L interesse di differimento, maggiorato di 6 punti ai sensi dell art. 3, comma 4, del D.L. n. 318/1996, convertito nella legge n. 402/1996 è quindi pari al 8 % a decorrere dalla medesima data del 21 gennaio 2009. La modifica produce effetti anche nei confronti delle somme aggiuntive per ritardato o omesso versamento dei contributi, nel seguente modo: Interessi di dilazione L interesse di dilazione, da applicare alle rateazioni concesse dal 21 gennaio 2009, dovrà essere calcolato al tasso del 8 %. Interessi di differimento Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, la nuova aliquota del 8% sarà applicata a partire dalla contribuzione relativa al mese di gennaio 2009. Sanzioni civili La nuova misura delle sanzioni civili a decorrere dal 21 gennaio 2009 si determina come segue: per il ritardato pagamento delle inadempienze contributive spontaneamente 4

denunciate nei termini oppure spontaneamente denunciate entro l anno e pagate entro i 30 giorni successivi, sorte dal 1 ottobre 2000, la sanzione civile è pari al TUR (2%) maggiorato di cinque punti e mezzo, quindi, al 7,50,% annuo; per il mancato pagamento dei contributi accertati dall Istituto dal 1 ottobre 2000 denunciati dagli interessati oltre un anno dalla scadenza oppure denunciati entro l anno e non pagati nei 30 giorni, il tasso è pari al 30% annuo; per talune inadempienze (previste dal comma 10 dell art. 116, L. 388/2000), la sanzione civile è pari al TUR maggiorato di 5,5 punti e quindi al 7,50% annuo, cioè nei casi di mancato o ritardato pagamento dei contributi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell obbligo contributivo; per le procedure concorsuali il riferimento al prime rate, deve intendersi sostituito da quello al tasso ufficiale di riferimento (2%). A tale riguardo, ad ogni buon fine, si rammenta che l importo della sanzione ridotta non potrà mai essere inferiore al limite fissato dalla legge che, come è noto, è quello degli interessi legali (3%). (Circolare Inps n. 7 del 19.01.2009, in www.inps.it) 5

3) Accertamento abuso di diritto: applicazione in tema di c.d. dividend stripping Non può essere opposto all erario, in virtù di un generale principio di divieto di abuso del diritto in materia tributaria, il negozio con il quale viene costituito, in favore di una società residente nel territorio dello Stato, un diritto di usufrutto sulle azioni o sulle quote di una società italiana, possedute da un soggetto non residente, in modo da consentire al cedente di trasformare il reddito di partecipazione in reddito di negoziazione (esente dalla ritenuta sui dividendi di cui al D.P.R. n. 600/1973, art. 27, comma 3) ed alla cessionaria di percepire i dividendi, sui quali, oltre a subire l applicazione della ritenuta meno onerosa di cui al D.P.R. n. 600/1973, art. 27, comma 1, (oltretutto recuperabile in sede di dichiarazione annuale), può avvalersi del credito di imposta previsto dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 14, ed inoltre di dedurre dal reddito di impresa, pro quota annuale, il costo dell usufrutto, allorché risulti che il negozio stesso non ha altre ragioni economicamente apprezzabili al di fuori di quella di conseguire un vantaggio tributario. (Corte di Cassazione, sentenza n. 30057 del 23.12.2008) 4) Costi per la diffusione di medicinali non deducibili Restano ancora indeducibili i costi sostenuti per l acquisto di beni e servizi destinati, 6

anche indirettamente, a medici, veterinari o farmacisti, allo scopo di agevolare, in qualsiasi modo, la diffusione di specialità medicinali. Le modifiche introdotte di recente dalla neo normativa hanno interessato esclusivamente il regime generale delle spese di rappresentanza contenuto nel richiamato art. 108 del Tuir; nessuna modifica, dunque, hanno subito le discipline di carattere speciale recate da altre norme dell ordinamento. Lo ha precisato la relazione illustrativa al Decreto sulle spese di rappresentanza (D.M. 19.11.2008), pubblicato da pochi giorni nella Gazzetta Ufficiale (n. 11 del 15.01.2009). Pertanto rimane l applicazione autonoma della disciplina contenuta nell art. 2, comma 9, della legge 27.12.2002, n. 289, secondo cui sono indeducibili, ai fini della determinazione del reddito d impresa, i costi sostenuti per l acquisto di beni e servizi destinati, anche indirettamente, a medici, veterinari o farmacisti, allo scopo di agevolare, in qualsiasi modo, la diffusione di specialità medicinali o di ogni altro prodotto ad uso farmaceutico. Ugualmente, resta ferma la disciplina contenuta nell art. 90, comma 8, della medesima legge n. 289/2002, secondo cui costituiscono, ai fini della determinazione del reddito d impresa imponibile, spese di pubblicità volte alla promozione dell immagine o dei prodotti del soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivo di 200.000 euro, le spese sostenute verso gli enti svolgenti attività sportiva dilettantistica. 7

5) Inversione dell onere della prova per i movimenti sui conti bancari Per la presunzione di attribuzione a ricavi dei movimenti sui conti bancari direttamente intestati al contribuente, le singole operazioni vengono utilizzate come base degli accertamenti induttivi, se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che tali movimenti si riferiscono ad operazioni non imponibili. Tale presunzione non si applica nell ipotesi in cui i conti bancari siano intestati esclusivamente a persone diverse, solo perché legate da vincoli familiari o commerciali, tranne che l Amministrazione finanziaria provi che l intestazione a terzi sia fittizia e che le posizioni creditorie e debitorie annotate sui conti sono imputabili al contribuente medesimo. (Corte di Cassazione, sentenza n. 27186 del 14.11.2008) 6) Irpef: somme a titolo di risarcimento 8

In tema di imposte sui redditi, in base al TUIR (D.P.R. 22.12.1986, n. 917, art. 6, comma 2), le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio possono costituire reddito imponibile ma solo quando abbiano la funzione di reintegrare un danno per la mancata percezione di redditi. In particolare, le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio possono costituire reddito imponibile solo nel caso in cui abbiano la funzione di reintegrare un danno derivante dalla mancata percezione dei redditi. Mentre i risarcimenti per i danni alla professionalità e all immagine, al pari di quelli percepiti per i danni psicofisici non costituiscono reddito assoggettabile ai fini IRPEF, non avendo la funzione di reintegrare il reddito. (Corte di Cassazione, sentenza n. 28887 del 9.12.2008) 7) Interventi a sostegno del reddito: incentivi alle aziende se assumono i tirocinanti L INPS spiega le modalità di erogazione alle aziende degli incentivi per l assunzione di lavoratori destinatari del Progetto Interventi speciali a sostegno dell occupazione nel Comune di Taranto. 9

(Circolare INPS n. 6 del 19.01.2009, in notiziario Ipsoa del 21.1.2009) 8) Bonus famiglia: approvate le specifiche tecniche per l invio telematico Approvate con provvedimento del direttore dell Agenzia le specifiche tecniche per l invio telematico Con la pubblicazione sul sito dell Agenzia delle Entrate del provvedimento firmato il 21.1.2009 dal direttore dell Agenzia è stato posto un altro tassello all operazione bonus famiglia. Viene ricordato, dal notiziario dell Agenzia delle Entrate del 21.01.2009, che i modelli per la richiesta del beneficio uno per ottenere il bonus dal proprio datore di lavoro o ente pensionistico, l altro per chiederlo direttamente all agenzia delle Entrate possono essere trasmessi solo in via telematica (provvedimento 05.12.2008). Termine di presentazione dell istanza E stato, inoltre, evidenziato che se il beneficio è richiesto con riferimento al 2007, il termine di presentazione dell istanza al sostituto d imposta o ente pensionistico è il 31 gennaio (data spostata al 28 febbraio nel testo del decreto anticrisi approvato dalla Camera e attualmente all esame del Senato per l approvazione definitiva). 10

Nel caso in cui la richiesta si riferisce a redditi e situazione familiare dell anno 2008, la scadenza è fissata al 31 marzo 2009. Coloro che non hanno ricevuto il bonus tramite il sostituto, devono inoltrare telematicamente l istanza all agenzia delle Entrate con l apposito modello. In questo caso, la scadenza è il 31 marzo 2009, se la richiesta è fatta per l anno 2007. Stessa soluzione, ma con scadenza al 30 giugno 2009, anche per chi presenta l istanza in riferimento al 2008 ed è esonerato dalla presentazione della dichiarazione. (provvedimento del 21.1.2009, in notiziario dell Agenzia delle Entrate del 21.1.2009) Vincenzo D Andò 11

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