Prot. 1790/2013 del 11 giugno 2013 RICHIESTE DI CHIARIMENTI E RELATIVE RISPOSTE V TRANCHE DOMANDA N. 1 Con riferimento alla procedura in oggetto siamo a chiedere i seguenti chiarimenti: 1) Allegato 4. Schema di convenzione. Articolo 3, comma 7). Siamo a chiedere di precisare meglio (anche con un esempio) il significato della frase: tuttavia, le forniture e/o servizi di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura non sono affidate al Fornitore in esclusiva e, pertanto, gli Enti Contraenti, per quanto di propria competenza e nel rispetto della normativa vigente, potranno affidare, in tutto o in parte, le stesse attività a soggetti terzi diversi dal medesimo Fornitore, laddove ne ricorrano i presupposti. 2) Allegato 4. Schema di convenzione. Articolo 2, comma 1) lettera q). In base alla definizione di punto intermedio fornita, si chiede conferma che si fa riferimento esclusivamente agli Assistiti non disposti o impossibilitati alla ricezione dei Prodotti presso il proprio Domicilio e che pertanto si tratta di fattispecie residuali rispetto alla normalità delle consegne a domicilio e, di conseguenza, è da escludere la possibilità di poter effettuare consegne ai punti intermedi per la totalità degli Assistiti di un Ente Contrante. 3) Appendice A al Disciplinare. Pag. 11 di 32. Si chiede conferma delle basi d asta per i lotti 1, 3, 4 relativamente ai pannoloni a cintura misura media e misura grande in quanto sono più alte di quelle dei pannoloni a cintura ad alta assorbenza. 4) Chiarimenti II Tranche Risposta n. 1 punto 4). Si chiede conferma che i referti possano essere raggruppati in una/due scansioni, generando quindi uno/due file pdf sui quali sarà apposta la firma digitale del legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma (la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione Amministrativa). RISPOSTA N. 1 Con riferimento alle domande poste con il presente quesito: 1) Si precisa che gli Enti Contraenti, per quanto di propria competenza e nel rispetto della normativa vigente già citata in premessa nello schema di Convenzione, potranno affidare, in tutto o in parte, le stesse attività a soggetti terzi diversi dal medesimo Fornitore, solo laddove ne ricorrano i presupposti normativi di carattere nazionale e regionale nella doverosa considerazione del mercato. In particolare, per esempio, le pubbliche amministrazioni possono procedere temporaneamente all indizione di
autonome procedure di acquisto di beni e servizi (salvo il vincolo di utilizzare i parametri di qualità e di prezzo comparabili con quelli oggetto di convenzionamento) nell ipotesi in cui convenzioni centralizzate non siano ancora disponibili e in caso di urgenza motivata oppure in caso di prescrizioni mediche particolari dovute a specifiche motivate esigenze dell assistito che non possono essere soddisfatte da convenzioni in essere., ecc.. 2) Si precisa che, ferma la facoltà da parte di ciascun Ente contraente di prevedere, così come indicato al paragrafo 3.2.2 del Capitolato Tecnico, la consegna dei prodotti anche presso un Punto di distribuzione intermedia, sarà la scelta di ciascun Assistito a definire l effettiva distribuzione tra le differenti modalità di consegna previste per questa fornitura. 3) Si confermano, relativamente ai Prodotti Aggiuntivi pannolone a mutandina con chiusura a cintura taglia grande, pannolone a mutandina con chiusura a cintura taglia media, pannolone a mutandina ad alta assorbenza con chiusura a cintura taglia grande e pannolone a mutandina ad alta assorbenza con chiusura a cintura taglia media, e per ciascuno dei Lotti della procedura per cui questi prodotti sono previsti, le basi d asta indicate nell Appendice A al Disciplinare di gara. 4) Si conferma la possibilità da parte dei concorrenti di raggruppare le scansioni di più referti di laboratorio da presentare ai fini della comprova delle caratteristiche tecniche dei prodotti presentati; si ribadisce la necessità che ciascun referto sia firmato in originale dal responsabile del laboratorio che l ha rilasciato e che la scansione presenti firma digitale del legale rappresentante del concorrente o persona munita di comprovati poteri di firma. DOMANDA N. 2 Nell esaminare le risposte alle richieste di chiarimenti avanzate nella procedura in oggetto, la scrivente Società è rimasta sorpresa dal fatto che un aspirante concorrente abbia presentato una richiesta di chiarimento circa la necessità della marcatura CE per i pannolini per bambini, pur nella chiarezza della regolamentazione di gara che, richiedendo la marcatura CE ai sensi della direttiva CEE 93/42 e in ottemperanza al D.Lgs. n. 46/1997, palesemente impone ai concorrenti di osservare tale requisito minimo solo per i prodotti assoggettati alla direttiva citata (e conseguente norma nazionale di attuazione) e, quindi, non per i pannolini per bambini. La sorpresa, tuttavia, è stata doppia di fronte alla risposta data da codesta Stazione appaltante, volta a prospettare una lettura della norma di gara che la interpreta nel senso della necessità della presenza di tale marcatura CE anche per tali articoli. Ci rifermiamo a Chiarimenti II Tranche Risposta n. 2 punto 29), ove si legge Si conferma la richiesta, quale requisito minimo per i pannolini per bambini di cui al par. 2 del Capitolato Tecnico, della presenza di marcatura CE ai sensi della direttiva CEE 93/42..Ribadiamo:
che il capitolato tecnico al par. 2 non si riferisce ai pannolini per bambini ; che la direttiva CEE 93/42 si occupa e prevede l obbligo dell apposizione della marcatura CE per i soli Dispositivi Medici, definendoli come segue: a) dispositivo medico : qualunque strumento, apparecchio, impianto, software, sostanza o altro prodotto, utilizzato da solo o in combinazione, compreso il software destinato dal fabbricante ad essere impiegato specificamente con finalità diagnostiche e/o terapeutiche e necessario al corretto funzionamento del dispositivo, destinato dal fabbricante ad essere impiegato sull uomo a fini di: diagnosi, prevenzione, controllo, terapia o attenuazione di una malattia; diagnosi, controllo, terapia, attenuazione o compensazione di una ferita o di un handicap; studio, sostituzione o modifica dell'anatomia o di un processo fisiologico; intervento sul concepimento, la cui azione principale voluta nel o sul corpo umano non sia conseguita con mezzi farmacologici né immunologici né mediante metabolismo, ma la cui funzione possa essere assistita da questi mezzi ; che, invece, i pannolini in questione non hanno una funzione terapeutica per correggere un handicap, bensì una destinazione d uso mirata all igiene dei bambini, la cui incontinenza è normalmente di natura fisiologica e si risolve con la maturazione del bambino stesso; che proprio per tale ragione sia in Italia sia nell ambito dell Unione Europea i pannolini sono classificati articoli e sono dunque disciplinati dalla normativa generale degli articoli e, in particolare, dal Codice al Consumo; che ciò, peraltro, trova conferma anche nello stesso paragrafo 2) del Vs. Capitolato Tecnico nel quale sotto la voce Requisiti Minimi dei prodotti pag. 6 di 36, si legge: - essere classificati Dispositivi medici (ad esclusione dei prodotti richiesti per il Lotto 2 e dei prodotti per bambini per i Fabbisogni degli Assistiti Lotto 3 e Lotto 4). Ciò premesso, si invita codesta Stazione appaltante a rettificare la risposta in questione, evidentemente dovuta ad un equivoco, avvisando fin d ora, anche ai sensi delle vigenti norme in materia di gare di appalto pubblico (preavviso di ricorso ai sensi dell art. 243 bis d.lgs. n. 163/2006), che altrimenti sarà costretta a rivolgersi al Giudice amministrativo per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. RISPOSTA N. 2 In merito ai pannolini per bambini, si precisa che, in contraddizione rispetto a quanto previsto alla risposta n. 2 quesito 29 della II tranche di chiarimenti relativi alla procedura in oggetto, non è fatto obbligo la presenza di marcatura CE per i pannolini per bambino.
DOMANDA N. 3 Con riferimento al Vostro chiarimento 1-29 (II tranche) del 27 Maggio 2013, in merito alla richiesta di presenza di marcatura CE per i pannolini per bambini ai sensi della direttiva CEE 93/42, ci è doveroso segnalare che tale Direttiva Europea fa riferimento esclusivo ai Dispositivi Medici e pertanto la sua estensione ai pannolini per bambino, che Dispositivi Medici non sono, sarebbe illegittima. Sebbene la tecnologia per la produzione dei pannolini per bambino sia molto simile a quella per la produzione dei pannoloni per incontinenza, e sebbene le verifiche e controlli nonché le rigorose procedure aziendali di gestione delle difformità siano assolutamente identiche, non è possibile, a noi come a terzi produttori, apporre legittimamente la marcatura CE ai sensi della Dir CEE 93/42 sui pannolini per bambino. Chiediamo dunque di rettificare tale Vostra richiesta, resasi palese dal Vostro chiarimento sopra citato, in quanto essa presenta un profilo di chiara illegittimità. RISPOSTA N. 3 Sul presente quesito si faccia riferimento alla risposta fornita per la domanda n. 2. DOMANDA N. 4 In riferimento alla gara ARCA_2013_06 siamo a richiedere i seguenti chiarimenti. 1) In relazione all articolo 8 del disciplinare di gara (garanzie), il paragrafo 8.1 cauzione definitiva, prevede che la stessa venga calcolata sul valore complessivo dell offerta. Si vuole evidenziare che, nello specifico dei lotti 3 e 4, l aggiudicazione alla ditta vincitrice, venga effettuata su di un valore complessivo della stessa meramente teorico, in quanto entrambi gli aggiudicatari dei 2 lotti, avranno la possibilità potenzialmente e teoricamente, di fatturare un importo che può andare dallo 0% al 100% del valore aggiudicato. Su tale base si vuole evidenziare che l impegno iniziale di cauzione definitiva potrebbe comportare un immobilizzo di risorse finanziarie e di costi non commisurato al fatturato. Per tale ragione, onde evitare di accumulare sul fornitore costi occulti (o non correlati alla fornitura) si richiede che la cauzione definitiva, sempre mantenendo le regole procedurali di legge, venga così suddivisa: 30% sul valore complessivo aggiudicato; una cauzione definitiva per ciascun singolo ordinativo di adesione, commisurato all importo dell ordinativo di adesione. 2) Sempre in riferimento ai lotti 3 e 4, in relazione all appendice A al disciplinare di gara criteri di valutazione, basi d asta e quantità stimate, in relazione ai sub-criteri B (requisiti migliorativi dei prodotti aggiuntivi offerti), si vuole evidenziare che all interno del peso qualitativo complessivo (16 punti qualità) ben 7,09566 sono assegnati a 2 referenze, Pannolone a mutandina con chiusura a cintura
tg L e tg M, il cui peso complessivo, a valore, è pari al 24% circa (sul valore base asta dei prodotti aggiuntivi) ed, a quantità, è pari al 7,47% delle quantità complessive previste per i prodotti aggiuntivi. In questo modo, il peso qualitativo assegnato ai 2 prodotti in questione è apertamente sproporzionato al peso che gli stessi hanno nella gara. Si ritiene che in tal modo venga apertamente falsata la valutazione qualitativa complessiva della gara. Allargando la considerazione al peso qualitativo complessivo che tali 2 prodotti vengono ad avere sulla valutazione qualitativa globale (7,09566 punti su di un totale di 60), appare evidente l influenza che i 2 prodotti aggiuntivi (si noti: che potrebbero anche non essere offerti dalla ditta partecipante) hanno sulla valutazione qualitativa e quindi sull aggiudicazione, implicando un inesatta e fuorviante definizione della graduatoria di gara e non rispettando i criteri della proporzionalità e del peso ponderale nella valutazione qualitativa, suggeriti dalle linee guida AVCP e richiamati in più sentenze della giustizia amministrativa. Per tale ragione, siamo a richiedere che i punteggi qualitativi relativi ai requisiti migliorativi dei prodotti aggiuntivi vengano equamente distribuiti sui differenti prodotti, sulla base delle quantità di consumo effettivamente previste in gara. Inoltre, si ritiene non corretto e fuorviante i sopra citati criteri di proporzionalità, il fatto che alcuni prodotti (quali il pannolone sagomato per lieve incontinenza femminile e per lievissima incontinenza femminile o i pannoloni a mutandina indossabili come normale biancheria intima, taglia S e L), che hanno un peso notevolissimo nell aggiudicazione, non vengano in alcun modo considerati nell offerta tecnica e qualitativa. Si conferma quindi la richiesta di redistribuzione dei 16 punti qualitativi totali su tutte le referenze oggetto di offerta (escluse per ovvie ragioni le mutande a rete elasticizzate) il tutto al fine di salvaguardare la proporzionalità della valutazione qualitativa e non ottenere valutazioni qualitative parziali che non rappresentano la qualità totale dell appalto. RISPOSTA N. 4 Con riferimento alle domande poste con il presente quesito: 1) In merito alla cauzione definitiva, di cui al paragrafo 8.1 del Disciplinare di gara, si precisa che, per i soli Lotti 3 e 4 della procedura in oggetto e ai soli fini del calcolo della cauzione definitiva, per importo massimo contrattuale, dovrà considerarsi la sommatoria dei seguenti valori, IVA esclusa: valore complessivo dei Prodotti Base, pari alla somma dei prezzi unitari offerti per i Prodotti Base Pb, relativamente alla consegna al domicilio, moltiplicati per la metà delle relative quantità stimate Qb indicate nell Appendice A al presente Disciplinare di gara; valore complessivo dei Prodotti Aggiuntivi offerti pari alla somma dei prezzi unitari offerti per i Prodotti Aggiuntivi effettivamente presentati Pa, relativamente alla consegna al domicilio,
moltiplicati per la metà delle relative quantità stimate Qb indicate nell Appendice A al presente Disciplinare di gara; valore della campionatura, pari al prodotto tra il prezzo unitario offerto per il Prodotto Pannolone a mutandina taglia grande e il numero di assistiti complessivamente gestiti nel corso del 2012 così come indicato nell Appendice B al Capitolato Tecnico. Si precisa inoltre che restano ferme le indicazioni di cui al paragrafo 8.1 de Disciplinare di gara per quel che riguarda l importo massimo contrattuale da prevedere ai fini della stipula del contratto e di cui all Articolo 2 Definizioni lettera m) dello Schema di Convenzione. 2) In merito al punteggio tecnico attribuito relativamente al sub-criterio B) ai Prodotti Aggiuntivi pannolone a mutandina con chiusura a cintura taglia grande e pannolone a mutandina con chiusura a cintura taglia media si conferma, in considerazione dei quantitativi e dei valori economici stimati per gli stessi, quanto indicato nell Appendice A al Disciplinare di gara. Tale punteggio, per ciascuno dei due prodotti, è stato infatti definito considerando le quantità stimate e i valori economici delle sole tipologie di prodotti per cui è prevista la valutazione tecnica rispetto al sub-criterio B) per cui senza considerare le quantità stimate per il pannolone sagomato per lieve e lievissima incontinenza femminile e per lieve incontinenza maschile, per i pannoloni a mutandina indossabili come normale biancheria intima, anche ad alta assorbenza, per le mutande elasticizzate e per i pannolini per bambini prematuri e per infanti fino a 2,5 kg. ARCA Agenzia Regionale Centrale Acquisti Il Direttore Generale Dott. Andrea Martino Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate.