REGOLAMENTO PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE



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Comune di Desenzano del Garda REGOLAMENTO PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE Approvato con Deliberazione di C.C. n. 144 del 30.11.2000 Modificato con Deliberazione di C.C. n. 102 del 8.10.2001 I N D I C E ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE... 1 ART. 2 - DEFINIZIONI... 1 ART. 3 - DIVIETI E PRESCRIZIONI... 1 ART. 4 - ORARI DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ... 2 ART. 5 - RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE... 2 ART. 6 - MODIFICA AUTORIZZAZIONE... 3 ART. 7 - SUBINGRESSO... 4 ART. 8 - SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ... 4 ART. 9 - CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ... 4 ART. 10 - REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE... 5 ART. 11 - SANZIONI... 5 Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE 1- Il presente regolamento disciplina, ai sensi del D.Lgs.114/98 e della L.R.15/00, le procedure per il rilascio, la modifica, il subingresso, la sospensione, la cessazione e la revoca delle autorizzazioni per lo svolgimento dell'attività di vendita al dettaglio su aree pubbliche così come definite dall'art.27-1 comma - D.Lgs.114/98 in forma itinerante (di seguito denominato Commercio al dettaglio in forma itinerante). Art. 2 - DEFINIZIONI 1- Per commercio al dettaglio in forma itinerante si intende l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende in forma itinerante, su aree pubbliche utilizzando mezzi mobili e con soste limitate. 2- L'autorizzazione per il commercio al dettaglio in forma itinerante, abilita alla partecipazione alle fiere che si svolgono sull'intero territorio nazionale, e alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali dove questo si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento e di svago. Art. 3 - DIVIETI E PRESCRIZIONI 1- Come previsto dagli artt.28-16 comma- D.Lgs.114/98 e 3-4 comma- L.R.15/00 vengono individuate nelle allegate TAV. A e B le aree del territorio comunale definite 1

"Centro Storico" di Desenzano del Garda - TAV. A - e di Rivoltella del Garda - TAV. B - avente valore storico-artistico ed ambientale, per la cui tutela viene disposto il divieto dell'esercizio del commercio al dettaglio in forma itinerante espletato anche mediante mezzi mobili non motorizzati (piedi-velocipedi ecc...); 2- Il commercio al dettaglio in forma itinerante deve essere svolto con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita, e comunque, per un tempo non superiore ad un'ora (1 h); 3- Nell'area comunale ove l'attività di vendita è consentita, la stessa deve essere svolta secondo le seguenti prescrizioni: A) Agli operatori è fatto divieto di: 1) collocare su suolo pubblico strutture diverse dai mezzi mobili sopra citati e di norma utilizzati dall'operatore (es.: banchi, guardaroba mobili o qualsivoglia altro tipo di struttura espositiva, tavoli, sedie, ombrelloni e simili); 2) utilizzare apparecchi sonori di qualsivoglia tipologia. B) Agli stessi operatori, è invece fatto obbligo di: 1) avere al seguito l'autorizzazione amministrativa rilasciatagli dal comune di residenza, se persona fisica, o da quello della sede legale, se trattasi di società di persone, autorizzazione che dovrà essere esibita ad ogni richiesta inoltrata dagli organi di vigilanza; 2) lasciare l'area utilizzata per lo svolgimento dell'attività in condizioni di perfetta pulizia e manutenzione; 3) rispettare le norme sulla pubblicità dei prezzi previste dal D.Lgs.114/98. 4- Il commercio al dettaglio in forma itinerante NON può essere svolto: a) durante le giornate di svolgimento di un mercato o di una fiera nelle aree circostanti fino ad una distanza di 500 metri lineari dal posteggio più vicino; b) nelle aree del territorio comunale ad esso espressamente vietate, in forza di apposito provvedimento comunale per comprovati motivi di viabilità, igiene, sanità o pubblico interesse; c) nelle zone del territorio comunale individuate al comma 1 del presente articolo. 5- Nello svolgimento dell'attività di commercio al dettaglio in forma itinerante devono essere rispettate, infine, le norme comunitarie, nazionali, ministeriali, regionali e comunali in materia di igiene e sanità. Art. 4 - ORARI DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ In ossequio a quanto disposto dall'art.9 L.R.15/00 l'attività di vendita al dettaglio su area pubblica potrà essere esercitata nel rispetto delle seguenti fasce orarie: A - PERIODO INVERNALE (1 ottobre-31 marzo) dalle ore 8.00 alle ore 22.00; B - PERIODO ESTIVO (1 aprile-30 settembre) dalle ore 8.00 alle ore 24.00. Art. 5 - RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE 1- Chiunque intenda iniziare un'attività di commercio al dettaglio in forma itinerante, deve presentare al Comune specifica richiesta in bollo, per il rilascio della relativa autorizzazione mediante consegna della stessa direttamente agli uffici comunali o invio con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. A tutti gli effetti del presente regolamento la data di riferimento in caso di invio mediante lettera raccomandata è quella di arrivo al protocollo. 2- L'autorizzazione può essere richiesta solo da persona fisica o da società di persone regolarmente costituita secondo le norme vigenti. 3- Al medesimo soggetto, sia esso persona fisica o società di persona non può essere rilasciata (anche da più comuni) più di una autorizzazione. 2

4- In caso di incompetenza del Comune (in quanto il richiedente non è residente o non ha la sede legale nel territorio comunale), la richiesta deve essere inviata entro 15 giorni al mittente tramite raccomandata. 5- Nella richiesta il soggetto interessato, o il legale rappresentante nel caso di società, deve dichiarare, sotto la propria responsabilità: a) di essere residente, o di avere la sede legale, nel Comune; b) di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art.5 comma 2 del c) di essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art.5 comma 5 del D.Lgs.114/98 (per la vendita di prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare); d) di non possedere altra autorizzazione per il commercio al dettaglio in forma itinerante rilasciata da altri comuni. 6- Il Comune accerta la rispondenza dei contenuti della richiesta alle disposizioni di legge ed ai regolamenti comunali vigenti e provvede al rilascio dell'autorizzazione.la domanda si intende comunque accolta qualora il Comune non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro 90 (novanta) giorni dalla data del ricevimento. Decorsa tale data il soggetto interessato può iniziare l'attività, previa notifica al Comune dell'avvenuta acquisizione della titolarità dell'autorizzazione a seguito di silenzio assenso. Art. 6 - MODIFICA AUTORIZZAZIONE 1- É soggetta ad apposita comunicazione al Comune competente ogni modificazione dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante secondo le seguenti modalità: 1) variazione del settore merceologico (da alimentare a non alimentare e viceversa); 2) aggiunta del settore merceologico non posseduto in autorizzazione. Nella comunicazione il soggetto interessato, o il legale rappresentante o altra persona specificamente preposta all'attività commerciale in caso di società, deve dichiarare sotto la propria responsabilità: a) di essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art.5 comma 5 del D.Lgs.114/98 (relativamente alla vendita di prodotti del settore merceologico alimentare); b) il settore merceologico oggetto della variazione. Il Comune espletati gli accertamenti di competenza provvede all'aggiornamento dell'autorizzazione in oggetto. Il richiedente può legittimamente svolgere l'attività di cui alla comunicazione inoltrata, decorso il termine di 30 giorni dal ricevimento della stessa al protocollo (silenzioassenso). 3) rinuncia di un settore merceologico (qualora siano posseduti entrambi). Va presentata al Comune una comunicazione entro 30 (trenta) giorni dalla data di avvenuta cessazione della vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico interessato. 4) variazione del Comune di residenza o di sede legale (in caso di società). É soggetto a comunicazione al nuovo Comune sede di residenza o di sede legale e comporta di diritto il rilascio di una nuova autorizzazione. Nella comunicazione il soggetto interessato, o il legale rappresentante o altra persona specificamente preposta all'attività commerciale in caso di società, deve dichiarare sotto la propria responsabilità: a) di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 5 comma 2 del b) di essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 5 comma 5 del D.Lgs.114/98 (relativamente alla vendita di prodotti appartenenti al settore 3

merceologico alimentare); c) di essere residente o di avere la sede legale nel Comune interessato. Il richiedente può continuare l'attività dal momento della presentazione della comunicazione. Art. 7 - SUBINGRESSO 1- Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda, per atto tra vivi o per causa di morte è soggetto a comunicazione al Comune di residenza o di sede legale da parte del soggetto subentrante e comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione. 2- Nella comunicazione il soggetto interessato, o il legale rappresentante o altra persona specificamente preposta all'attività commerciale in caso di società, deve dichiarare sotto la propria responsabilità: a) di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art.5 comma 2 del b) di essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art.5 comma 5 del D.Lgs.114/98 (relativamente alla vendita di prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare). 3- La comunicazione deve essere corredata da idonea documentazione atta a comprovare l'avvenuto trapasso dell'attività (dichiarazione notarile e successiva esibizione dell'atto notarile in originale o copia autentica, o atto di successione ereditaria). 4- Il Comune accerta la rispondenza dei contenuti della comunicazione alle disposizioni di legge e ai regolamenti comunali vigenti. 5- Qualora non si verifichi tale rispondenza, il Comune ne dà notizia all'interessato, fissando un termine massimo di 30 (trenta) giorni per la regolarizzazione della procedura (salvo proroga in caso di comprovata necessità); decorso tale termine l'interessato decade immediatamente dal diritto di esercitare l'attività del dante causa. 6- I termini per la presentazione della comunicazione al Comune decorrono dalla data dell'atto di trasferimento della proprietà o della gestione, e sono rispettivamente di: - quattro mesi in caso di subingresso per atto tra vivi, ulteriormente prorogabili di 30 (trenta) giorni in caso di comprovata necessità; - un anno in caso di subingresso mortis causa. 7- La mancata presentazione della comunicazione di subingresso entro i termini suindicati, comporta automaticamente la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa. Art. 8 - SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ 1- Qualora il titolare di un'autorizzazione per il commercio al dettaglio in forma itinerante sospenda l'attività per un periodo superiore a 30 (trenta) giorni deve darne comunicazione al Comune, ai fini della decorrenza del termine di validità dell'autorizzazione, depositando presso gli uffici comunali l'autorizzazione. 2- A seguito di comunicazione di riattivazione il Comune provvederà all'immediata riconsegna dell'autorizzazione. Art. 9 - CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ 1- La cessazione dell'attività di commercio al dettaglio in forma itinerante è soggetta a semplice comunicazione al Comune entro 30 (trenta) giorni dalla data di chiusura dell'attività con contestuale restituzione dell'autorizzazione. 4

Art. 10 - REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE 1- Il Dirigente o Responsabile di Settore provvede alla revoca dell'autorizzazione qualora il titolare: a) non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità; b) sospenda l'attività per un periodo superiore a un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità; c) non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'art.5 comma 2 del D.Lgs.114/98. 2- In caso si svolgimento abusivo dell'attività il Dirigente o Responsabile di settore, ordina la cessazione immediata della stessa e provvede alla confisca delle attrezzature e della merce. 3- La revoca dell'autorizzazione deve essere sempre preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento. Art. 11 - SANZIONI 1- L'esercizio dell'attività in difetto di autorizzazione è punito con la sanzione da L.5.000.000= a L.30.000.000= e con la confisca delle attrezzature e delle merci. 2- Sono punite con una sanzione da L.1.000.000= a L.6.000.000= la violazione delle limitazioni o dei divieti stabiliti dal presente regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante, nonché le violazioni in materia di orari di vendita e di pubblicità dei prezzi. 3- In caso di particolare gravità (danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo e dell'arredo arboreo) o di recidiva il Dirigente o Responsabile di Settore può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno solare, anche se si è provveduto al pagamento in misura ridotta dell'infrazione. 4- Per le violazioni l'autorità competente a ricevere il rapporto è il Sindaco del Comune di Desenzano del Garda. 5