INDICE CAPO I - PRESTAZIONI DI LAVORO TEMPORANEO

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DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEL TITOLO QUARTO DEL REGOLAMENTO DEI SERVIZI E DEL PERSONALE IN MATERIA DI MISURE FLESSIBILI DI ASSUNZIONE O DI IMPIEGO PRESSO LA CAMERA ai sensi dell articolo 95, comma 4, del Regolamento dei Servizi e del personale. (Testo coordinato con D.P. n. 1427 del 19 aprile 2005, ai sensi della deliberazione dell Ufficio di Presidenza n. 36 del 20 dicembre 2001, resa esecutiva con D.P. n. 380 del 28 dicembre 2001) INDICE CAPO I - PRESTAZIONI DI LAVORO TEMPORANEO Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Contratto per la fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo Trattamento retributivo Sicurezza dei prestatori di lavoro temporaneo. Potere disciplinare Consultazione delle organizzazioni sindacali del personale della Camera Trattamento previdenziale Criteri di scelta dell impresa fornitrice CAPO II - ALTRE MISURE FLESSIBILI DI ASSSUNZIONE O DI IMPIEGO Art. 8 Art. 9 Art. 10 Art. 11 Applicazioni, comandi e distacchi Contratti di collaborazione a tempo determinato Stage Svolgimento dello stage

CAPO I PRESTAZIONI DI LAVORO TEMPORANEO Articolo 1 (Contratto per la fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo) 1. Il contratto per la fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo è il contratto mediante il quale un'impresa di fornitura di lavoro temporaneo, iscritta all'albo dei soggetti a ciò abilitati in base alla legislazione vigente, pone uno o più lavoratori a disposizione dell Amministrazione della Camera che ne utilizza la prestazione lavorativa, per il soddisfacimento di esigenze di carattere temporaneo, previste dall articolo 93-bis, comma 2, del regolamento dei Servizi e del personale. 2. Il contratto di cui al comma 1 è stipulato in forma scritta e contiene i seguenti elementi: a) il numero dei prestatori di lavoro temporaneo richiesti; b) le mansioni alle quali saranno adibiti i prestatori di lavoro temporaneo; c) il luogo, l'orario ed il trattamento economico e normativo delle prestazioni lavorative; d) l assunzione da parte dell'impresa fornitrice dell'obbligazione del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico nonché del versamento dei contributi previdenziali; e) l assunzione dell'obbligo dell'amministrazione della Camera di comunicare all'impresa fornitrice i trattamenti retributivi e previdenziali applicabili, nonché le eventuali differenze maturate nel corso di ciascuna mensilità o del minore periodo di durata del rapporto; f) l assunzione dell'obbligo dell'amministrazione della Camera di rimborsare all'impresa fornitrice gli oneri retributivi e previdenziali da questa effettivamente sostenuti in favore del prestatore di lavoro temporaneo; g) l assunzione da parte dell'amministrazione della Camera, in caso di inadempimento dell'impresa fornitrice, dell'obbligo del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico nonché del versamento dei contributi previdenziali in favore del prestatore di lavoro temporaneo, fatto salvo il diritto di rivalsa verso l'impresa fornitrice;

h) la data di inizio ed il termine del contratto, nel rispetto dei limiti indicati dall articolo 93-bis, comma 5, del regolamento dei Servizi e del personale; i) gli estremi dell'autorizzazione rilasciata all'impresa fornitrice. Articolo 2 (Trattamento retributivo) 1. In applicazione di quanto sancito dall articolo 93-bis, commi 2 e 3, del regolamento dei Servizi e del personale, al prestatore di lavoro temporaneo spetta un trattamento economico pari a quello previsto per la classe iniziale del livello iniziale in cui è inquadrato il dipendente della Camera di corrispondente professionalità. Articolo 3 (Sicurezza dei prestatori di lavoro temporaneo) 1. L Amministrazione della Camera osserva nei confronti del prestatore di lavoro temporaneo tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti. Articolo 4 (Potere disciplinare) 1. L Amministrazione comunica tempestivamente all impresa fornitrice, titolare del potere disciplinare nei confronti del prestatore di lavoro temporaneo, le circostanze di fatto disciplinarmente rilevanti da contestare al medesimo. Articolo 5 (Consultazione delle organizzazioni sindacali del personale della Camera) 1. L Amministrazione della Camera consulta preventivamente, con cadenza annuale, le organizzazioni sindacali sul ricorso a prestazioni di lavoro temporaneo, indicando i settori e i servizi interessati, le tipologie e la durata delle prestazioni di lavoro temporaneo nonché la presumibile consistenza numerica dei prestatori di lavoro temporaneo da impiegare. Allo stesso

modo si procede in caso di sostanziali variazioni delle condizioni di utilizzo di prestazioni di lavoro temporaneo, oggetto di precedente consultazione. 2. L Amministrazione della Camera consulta con cadenza annuale le organizzazioni sindacali in merito all'utilizzo dell istituto del lavoro temporaneo nel corso dell anno precedente. Articolo 6 (Trattamento previdenziale) 1. Gli oneri contributivi, previdenziali ed assistenziali, nonché gli obblighi per l assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, previsti dalle vigenti disposizioni legislative, sono a carico dell impresa fornitrice. Articolo 7 (Criteri di scelta dell impresa fornitrice) 1. Ai fini della scelta dell impresa di fornitura di lavoro temporaneo, si applicano le disposizioni del regolamento di amministrazione e contabilità. Capo II ALTRE MISURE FLESSIBILI DI ASSUNZIONE O DI IMPIEGO Articolo 8 (Applicazioni, comandi e distacchi) 1. Le applicazioni, i comandi ed i distacchi di cui all articolo 93, comma 1, lettera a), del regolamento dei Servizi e del personale sono richiesti dal Segretario generale all Amministrazione da cui il personale interessato dipende. 2. Con decreto del Presidente della Camera, su proposta del Segretario generale, è determinato l importo dell indennità da corrispondere ai soggetti interessati dalle applicazioni, dai comandi e dai distacchi.

3. A tali soggetti si applicano le disposizioni previste dall articolo 95, comma 1, del regolamento dei Servizi e del personale. Articolo 9 (Contratti di collaborazione a tempo determinato) 1. L Ufficio di Presidenza, su proposta del Segretario generale, può autorizzare l Amministrazione a stipulare contratti di collaborazione a tempo determinato di cui all articolo 93, comma 1, lettera b), del regolamento dei Servizi e del personale. 2. L individuazione dei soggetti con i quali l Amministrazione stipula contratti di collaborazione a tempo determinato avviene a seguito di apposita selezione operata fra soggetti in possesso dei requisiti professionali di carattere tecnicospecialistico richiesti, avvalendosi della collaborazione delle organizzazioni rappresentative delle singole categorie o di enti pubblici e di organismi, anche privati, competenti negli specifici settori. 3. I contratti di collaborazione a tempo determinato hanno durata massima di tre anni, con possibilità di rinnovo. 4. Con decreto del Presidente della Camera, su proposta del Segretario generale, sono determinati la durata del contratto e il trattamento economico del personale in tal modo assunto. 5. Sui contratti stipulati ai sensi dei commi precedenti è data informazione all Ufficio di Presidenza. 6. Ai soggetti titolari di contratti di collaborazione a tempo determinato si applicano le disposizioni previste dall articolo 95, comma 1, del regolamento dei Servizi e del personale. Articolo 10 (Stage) 1. Gli stage di cui all articolo 94, comma 2, del regolamento dei Servizi e del personale sono attivati con decreto del Presidente della Camera, su proposta del Segretario generale.

2. La proposta è motivata in relazione alla realizzazione di specifici progetti ed allo specifico interesse dell Amministrazione allo svolgimento dello stage. 3. Ai soggetti che svolgono lo stage si applicano le disposizioni previste dall articolo 95, comma 1, del regolamento dei Servizi e del personale. Articolo 11 (Svolgimento dello stage) 1. Lo stage di cui all articolo 10 ha di norma una durata non superiore a 12 mesi. 2. Ciascun soggetto può svolgere un solo stage presso l Amministrazione della Camera dei deputati, quale ne sia la durata. 3. A coloro che svolgono lo stage l Amministrazione della Camera eroga, durante il periodo di svolgimento, un contributo a titolo di rimborso spese, determinato, per ogni singolo stage, con il decreto del Presidente della Camera di cui all articolo 10, comma 1, in relazione alla natura dell attività svolta. 4. A coloro che svolgono lo stage l Amministrazione della Camera garantisce, per l intero periodo di svolgimento, la copertura assicurativa antinfortunistica e per la responsabilità civile. 5. Qualora il soggetto interessato allo svolgimento dello stage presso la Camera sia dipendente da pubblica amministrazione o da altro datore di lavoro, resta fermo che tutti gli oneri, diretti e indiretti, di natura sia previdenziale che retributiva restano a carico della pubblica amministrazione o del datore di lavoro sopra detti.

INDICE ANALITICO DELLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEL TITOLO QUARTO DEL REGOLAMENTO DEI SERVIZI E DEL PERSONALE IN MATERIA DI MISURE FLESSIBILI DI ASSUNZIONE O DI IMPIEGO PRESSO LA CAMERA Applicazioni, comandi e distacchi, art. 8 - A - - C - Collaborazione a tempo determinato, contratti, art. 9 Comandi, applicazioni e distacchi, art. 8 Contratti di collaborazione a tempo determinato, art. 9 Distacchi, applicazioni e comandi, art. 8 - D - - L - Lavoro temporaneo, consultazione delle Organizzazioni sindacali, art. 5 Lavoro temporaneo, contratto per la fornitura di prestazioni, art. 1 Lavoro temporaneo, criteri di scelta dell impresa fornitrice, art. 7 Lavoro temporaneo, potere disciplinare, art. 4 Lavoro temporaneo, sicurezza dei prestatori, art. 3 Lavoro temporaneo, trattamento previdenziale, art. 6 Lavoro temporaneo, trattamento retributivo, art. 2 Stage, art. 10 Stage, svolgimento, art. 11 - S -