IL DISTACCO DEI LAVORATORI NEI PAESI EUROPEI ED EXTRACOMUNITARI
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- Armando Pisano
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1 Incontro informativo I MERCOLEDI DELLA PREVIDENZA IL DISTACCO DEI LAVORATORI NEI PAESI EUROPEI ED EXTRACOMUNITARI Milano, 12 ottobre
2 I MERCOLEDI DELLA PREVIDENZA IL DISTACCO DEI LAVORATORI NEI PAESI EUROPEI ED EXTRACOMUNITARI Relatore: Federico Binik - Assolombarda Milano, 12 ottobre
3 Distacco di lavoratori italiani in ambito comunitario FONTI Convenzione di Roma n. 934/80 artt. 3-6 Regolamento CE n. 593/2008 Legge n. 218/95 art. 57 Direttiva 96/71/CE D.Lgs. n. 276/2003 art. 30 Regolamento CE n. 883/2004 e n. 987/05 3
4 Requisiti del distacco in ambito comunitario il lavoratore è normalmente occupato in Italia il lavoratore viene inviato in un Paese comunitario per un periodo prestabilito l invio avviene per conto e nell interesse dell impresa che normalmente lo occupa in Italia 4
5 Normativa applicabile Convenzione di Roma n. 934/80 e art. 57 legge n. 218/95 Legge scelta dalle parti o in mancanza di scelta: Legge del Paese in cui abitualmente il lavoratore svolge il suo lavoro Legge del Paese in cui si trova la sede di lavoro Sempre nel rispetto delle norme imperative italiane (norme di applicazione necessaria) 5
6 Segue: Normativa applicabile Direttiva n.96/71 CE La direttiva si applica alle imprese stabilite in uno stato membro che distaccano lavoratori in un altro stato membro, nel quadro di una prestazione di servizi transnazionali La direttiva impone il rispetto di condizioni contrattuali, di tutela e salariali non inferiori a quelle dei lavoratori occupati presso il distaccatario (es. minimi retributivi, ferie, orario di lavoro, salute e sicurezza, parità uomo-donna,..) FINALITA : Evitare il dumping sociale 6
7 Segue: Normativa applicabile Decreto Legislativo n.276/2003, art. 30 L ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa 7
8 Distacco di lavoratori italiani in Paesi extracomunitari Stessi presupposti del distacco in ambito comunitario e stessi criteri di identificazione della normativa applicabile Legge scelta dalle parti o in mancanza di scelta: Legge del Paese in cui abitualmente il lavoratore svolge il suo lavoro Legge del Paese in cui si trova la sede di lavoro Norme di applicazione necessaria Ordine pubblico internazionale 8
9 Segue: Distacco di lavoratori italiani in Paesi extracomunitari NECESSITA DI AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE Legge n. 398/87 e DPR n. 346/94 Richiesta autorizzazione al Ministero del lavoro Rilascio entro 75 giorni 9
10 Segue: Distacco di lavoratori italiani in Paesi extracomunitari Il Ministero ai fini del rilascio dell autorizzazione accerta che: il trattamento economico-normativo offerto sia complessivamente non inferiore a quello previsto dai CCNL vigenti in Italia per la categoria di appartenenza del lavoratore i contratti di lavoro prevedano, ove le autorità del Paese di impiego pongano restrizioni ai trasferimenti di valuta, la possibilità per i lavoratori di ottenere il trasferimento in Italia della quota di valore trasferibile Stipula di assicurazione viaggio Sistemazione logistica Idonee misure di salute e sicurezza 10
11 DISPOSIZIONI PREVIDENZIALI IN MATERIA DI DISTACCO NELL UNIONE EUROPEA Articoli 12 e 16 del regolamento (CE) n. 883/2004 Articolo 14 paragrafi da 1 a 4 del regolamento (CE) n. 987/2009 Decisione A2 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale del 12 giugno
12 Lavoratori all estero Principio di territorialità Legislazione del paese di lavoro (c.d. lex loci laboris) Art.11 Reg. Ce n. 883/
13 Norme particolari per i lavoratori distaccati In determinate situazioni e per alcune categorie di lavoratori sono previste disposizioni particolari che derogano al principio della lex loci laboris Distacco dei lavoratori (Art.12 Reg. Ce n. 883/2004) una deroga temporanea al principio della lex loci laboris della legislazione applicabile Collegamento del lavoratore alla legislazione dello Stato membro di invio 13
14 Distacco di lavoratori dipendenti Un lavoratore subordinato può essere distaccato a condizione che (Art.12, par.1. reg.883/2004): dipenda da un datore di lavoro che esercita abitualmente la sua attività nello Stato di invio l attività nello Stato di destinazione sia svolta per conto del datore di lavoro distaccante (c.d. legame organico) la durata di tale attività non sia superiore a ventiquattro mesi non sia inviato in sostituzione di un lavoratore giunto al termine del periodo massimo di 24 mesi 14
15 Distacco di lavoratori dipendenti ulteriore condizione Il datore di lavoro deve svolgere abitualmente attività sostanziali, diverse dalle mere attività di gestione interna, nel territorio dello Stato membro in cui è stabilito I criteri per verificare tale condizione devono essere adattati alle caratteristiche specifiche di ciascun datore di lavoro e all effettiva natura delle attività svolte Articolo 14, par. 2 reg. CE n. 987/
16 Verifica consistenza attività nello Stato di invio luogo della sede dell'impresa e della sua amministrazione organico del personale amministrativo che lavora rispettivamente nello Stato membro di stabilimento e nell'altro Stato membro luogo in cui i lavoratori distaccati sono assunti e quello in cui viene conclusa la maggior parte dei contratti con i clienti legge applicabile ai contratti conclusi dall'impresa con i suoi lavoratori e clienti fatturati realizzati durante un periodo sufficientemente definito in entrambi gli Stati Circolare INPS n.83 del 1 luglio
17 Segue: Verifica consistenza attività nello Stato di invio La valutazione sulla consistenza delle attività deve essere effettuata prendendo a riferimento un periodo indicativo di almeno due mesi Decisione A2 del 12 giugno
18 Legame organico tra datore di lavoro e lavoratore distaccato Per il mantenimento del legame organico Devono rimanere in capo al datore di lavoro: Responsabilità nell assunzione Contratto di lavoro Obbligo di corrispondere la retribuzione Potere di licenziamento Potere di determinare la natura della prestazione Decisione A2 del 12 giugno
19 Lavoratori assunti per essere distaccati Devono risultare iscritti da almeno un mese al regime assicurativo dello Stato in cui il datore di lavoro è stabilito Art.14, par. 1 Reg. CE n.987/2009 Decisione A2 del 12 giugno
20 Non è distacco se l impresa presso cui il lavoratore è distaccato Mette il lavoratore a disposizione di un altra impresa nello Stato membro in cui essa è situata Mette il lavoratore a disposizione di un altra impresa situata in un altro Stato membro Circolare INPS n.83 del 1 luglio
21 Non è distacco se il lavoratore viene assunto in uno Stato membro Da un impresa che ha sede in un secondo Stato membro per essere inviato presso un impresa che ha sede in un terzo stato membro Da un impresa situata in un secondo Stato membro per essere inviato a svolgere un attività nello Stato membro in cui è stato assunto Circolare INPS n.83 del 1 luglio
22 Distacco di lavoratori autonomi Esercizio abituale dell attività nello Stato membro in cui il lavoratore autonomo è stabilito Durata prevedibile dell attività nello Stato di destinazione non superiore a ventiquattro mesi Permanenza nello Stato di provenienza di tutte le condizioni e gli elementi necessari per la ripresa dell attività al termine del distacco Svolgimento nello Stato di destinazione di un attività affine Esercizio nello Stato di provenienza dell attività autonoma da almeno due mesi Art. 12 par.2 Reg. CE n.883/2004 Art. 14 par.3-4 Reg. CE n.987/2009 Decisione A2 del 12 giugno
23 Distacco di lavoratori iscritti alla gestione separata Sono assimilati ai lavoratori dipendenti: Sono assimilati ai lavoratori autonomi: Collaboratori coordinati e continuativi Collaboratori occasionali Associati in partecipazione con apporto di solo lavoro Dottorati di ricerca Medici in formazione specialistica Amministratori, sindaci, revisori di società Partecipanti a collegi e commissioni Rapporti occasionali autonomi Liberi professionisti senza cassa previdenziale obbligatoria Collaboratori giornali e riviste Circolare INPS n.90 del 10 luglio
24 Dal 1 maggio 2010 la durata massima del distacco al l interno dell Unione Europea è stata estesa da 12 a 24 mesi La sede INPS competente rilascia al lavoratore richiedente un apposito formulario, il modello A1, che dovrà tenere con se per tutta la durata del distacco. Tale modello ha sostituito il formulario E 101. Il formulario E 102 è stato invece abolito La sede INPS competente comunica all istituzione designata dall Autorità competente dello stato di destinazione la determinazione provvisoria della legislazione applicabile L Istituzione competente dello Stato di destinazione comunica se necessario il proprio parere in merito alla decisione relativa alla legislazione applicabile In mancanza di risposta trascorsi due mesi la decisione relativa alla legislazione applicabile diviene definitiva In caso di contrasto, prima di adire la Commissione amministrativa, le autorità dei due Stati membri devono osservare una specifica procedura (di dialogo e conciliazione) Circolare INPS n.99 del 21 luglio 2010 Modalità operative 24
25 Segue: Modalità operative Nel caso di distacchi consecutivi di uno stesso lavoratore nello stesso Stato membro, deve essere rispettato un periodo di interruzione di almeno due mesi (salvo deroghe) Distacchi consecutivi in Stati membri diversi danno origine a un nuovo distacco Nel caso di lavoratori iscritti all Enpals e all Inpgi il formulario A1 sarà rilasciato direttamente dagli stessi Il distaccante è titolare del trattamento contributivo: deve quindi continuare a versare i contributi in Italia senza altre formalità La presenza di un regime previdenziale caratterizzato da convenzione internazionale comporta l obbligo del datore di lavoro di versare i contributi calcolandoli sulle retribuzioni effettivamente corrisposte (INPS circolare 86/2001, Ministero del Lavoro nota 19 gennaio 2001) Posizione Confindustria e recente giurisprudenza di merito (Corte di Appello di Torino, sentenza n. 393/2010) versamento contributi su retribuzioni convenzionali 25
26 Aspetti sanitari e assicurativi Tessera europea assicurazione malattia Modello S1 Prestazioni sanitarie in caso di soggiorni temporanei all estero Modello DA1 Prestazioni sanitarie per lavoratori che trasferiscono la residenza all estero nello Stato di occupazione Prestazioni assicurative per infortuni sul lavoro all estero 26
27 Proroga del distacco Gli organismi competenti degli Stati membri possono stipulare accordi ex art. 16 del regolamento CE n.883/2004 In deroga alle disposizioni degli articoli da 11 a 15 del reg. n.883/2004 Per alcune persone o categorie di persone Per autorizzare distacchi superiori a 24 mesi 27
28 Richiesta di proroga L art.16 del Regolamento CE n.883/2004 sostituisce l articolo 17 del Regolamento CEE n. 1408/1971 Le richieste di accordo ai sensi dell art. 16 dovranno essere inoltrate alle Direzioni regionali INPS già designate per la trattazione dell articolo 17 28
29 Modalità procedurali per la richiesta di proroga L Autorità competente dello Stato membro di cui si chiede di applicare la legislazione L Autorità competente dello Stato membro di destinazione Invia la richiesta di applicazione della proroga all Autorità competente dello Stato di destinazione Comunica le proprie decisioni in merito alla richiesta di deroga Se gli Stati interessati non raggiungono un accordo ai sensi dell art.16 del Regolamento 883/2004, dal termine del periodo di distacco diventerà applicabile la legislazione dello Stato membro in cui la persona realmente lavora 29
30 Sospensione e interruzione del distacco La sospensione dovuta a ferie, malattia, periodi d istruzione presso l impresa distaccante non interrompe il periodo di distacco L interruzione prima del termine o il trasferimento del lavoratore ad altra impresa deve essere comunicata all Istituzione competente dello Stato di invio Decisione A2 del 12 giugno
31 Paesi non convenzionati Lavoratori italiani inviati in Paesi extracomunitari non convenzionati Regime di tutela minima garantita stabilito dalla giurisprudenza (Corte Costituzionale, sentenza n. 369/85 sulla base dell art. 35, c. 4 Cost. La Repubblica... tutela il lavoro italiano all estero ), dalla legislazione italiana (L. 398/1987) e dalle disposizioni vigenti nel Paese di lavoro Possibile duplicazione degli adempimenti contributivi 31
32 Lavoro in paesi non convenzionati Legge n. 398/87 Art. 1 (Obbligatorietà delle assicurazioni sociali per i lavoratori italiani operanti all'estero) I lavoratori italiani operanti all'estero, in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale, alle dipendenze dei datori di lavoro italiani e stranieri di cui al comma 2, sono obbligatoriamente iscritti alle seguenti forme di previdenza ed assistenza sociale, con le modalità in vigore nel territorio nazionale 32
33 Tutela minima garantita E necessaria l apertura di una specifica posizione assicurativa presso l INPS a cui verrà assegnato un codice di autorizzazione specifico (4C personale inviato in Paesi non convenzionati) 33
34 Lavoro in paesi non convenzionati I lavoratori italiani trasferiti o assunti per essere impiegati in Paesi non convenzionati, devono essere iscritti alle seguenti forme assicurative: invalidità, vecchiaia e superstiti disoccupazione involontaria mobilità malattia maternità fondo di garanzia TFR 34
35 Contributi non dovuti Cassa integrazione guadagni Assegno nucleo familiare 35
36 Retribuzione imponibile Contributi dovuti su retribuzioni convenzionali Normali aliquote contributive con una riduzione di 10 punti (in via prioritaria sul contributo IVS ed in via subordinata su contributo DS) 36
37 Retribuzioni convenzionali contributi calcolati su retribuzioni convenzionali, emesse ogni anno con decreto interministeriale entro il 31 gennaio retribuzioni divisibili in ragione di 26 giornate in caso di assunzione, risoluzione del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l estero nel corso del mese retribuzione convenzionale imponibile determinata sulla base della retribuzione nazionale corrispondente (trattamento mensile comprensivo di emolumenti riconosciuti, con esclusione dell indennità estero) 37
38 Lavoro in paesi parzialmente convenzionati Doppio regime Per le assicurazioni escluse dal campo di applicazione delle convenzioni, si applicano le disposizioni previste per i Paesi non convenzionati (Legge n.398/87). I contributi previdenziali devono quindi essere versati sulla base delle retribuzioni convenzionali Per le assicurazioni comprese nel campo di applicazione delle convenzioni, si applicano le disposizioni previste per i Paesi convenzionati. I contributi previdenziali devono quindi essere versati sulla base delle retribuzioni effettive 38
39 Lavoro in paesi parzialmente convenzionati E necessaria l apertura di una specifica posizione assicurativa presso l INPS a cui verrà assegnato un codice di autorizzazione specifico (4Z personale inviato in Paesi parzialmente convenzionati) 39
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