Legge 81/2017: Jobs Act Lavoratori Autonomi CAPO II: Lavoro Agile

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1 Legge 81/2017: Jobs Act Lavoratori Autonomi CAPO II: Lavoro Agile E stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2017 la Legge n. 81 del 22 maggio 2017, nota come Jobs Act dei lavoratori autonomi dove, al CAPO II, vi è la disciplina sul Lavoro Agile (Smart Working) Per quanto concerne la normativa sul lavoro agile, la Legge n. 81 del 22 maggio 2017 si sofferma non solo sulla definizione e sulle modalità di esecuzione della prestazione, ma anche su: forma e recesso; trattamento, diritto all apprendimento continuo e certificazione delle competenze del lavoratore; potere di controllo e disciplinare; sicurezza sul lavoro; assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali. La legge n. 81/2017 prevede invece, per i lavoratori autonomi, nuove garanzie nella gestione dei contratti con la committenza e amplia le tutele previdenziali in caso di malattia, infortunio e maternità. Vengono riconosciuti, inoltre, incentivi fiscali per le spese di formazione e di aggiornamento professionale dei lavoratori autonomi e misure di sostegno per l ingresso e il reinserimento nel mercato del lavoro. La DIS-COLL, infine, dopo un periodo di sperimentazione, diviene strutturale a partire da luglio 2017 Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Jobs Act autonomi, diventa quindi operativo lo smart-working o lavoro agile, la nuova modalità organizzativa del lavoro subordinato che mira a incrementare la competitività delle imprese e a conciliare i tempi di vita e di lavoro. Lo smart working è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici. Il Capo II della legge è interamente dedicato alla disciplina del lavoro agile o smart working, che consiste in una nuova - e più flessibile - modalità di organizzazione del lavoro subordinato che prescinde dall esatta definizione del luogo e dell orario di lavoro, ma viene definita dalle attività da svolgere e dalle competenze del soggetto prestatore 1

2 CAPO II LAVORO AGILE: Art. 18 L. n. 81/2017: allo scopo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, viene promosso il lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all interno di locali aziendali e in parte all esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell attività lavorativa Gli articoli sul lavoro agile si applicano, in quanto compatibili, anche nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, secondo le direttive emanate anche ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e fatta salva l'applicazione delle diverse disposizioni specificamente adottate per tali rapporti Gli incentivi di carattere fiscale e contributivo eventualmente riconosciuti in relazione agli incrementi di produttività ed efficienza del lavoro subordinato sono applicabili anche quando l attività lavorativa sia prestata in modalità di lavoro agile 2

3 Art. 19: Forma e Recesso: l accordo relativo alla modalità di lavoro agile è stipulato per iscritto ai fini della regolarità amministrativa e della prova, e disciplina l esecuzione della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore. L accordo individua altresì i tempi di riposo del lavoratore nonché le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro L accordo di cui sopra può essere a termine o a tempo indeterminato; in tale ultimo caso, il recesso può avvenire con un preavviso non inferiore a trenta giorni. Nel caso di lavoratori disabili, ai sensi dell articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, il termine di preavviso del recesso da parte del datore di lavoro non può essere inferiore a novanta giorni, al fine di consentire un adeguata riorganizzazione dei percorsi di lavoro rispetto alle esigenze di vita e di cura del lavoratore. In presenza di un giustificato motivo, ciascuno dei contraenti può recedere prima della scadenza del termine nel caso di accordo a tempo determinato, o senza preavviso nel caso di accordo a tempo indeterminato Art. 20: Trattamento, diritto all apprendimento continuo e certificazione delle competenze del lavoratore: il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile ha diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato, in attuazione dei contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all interno dell'azienda Al lavoratore impiegato in forme di lavoro agile può essere riconosciuto, nell ambito dell accordo di cui all articolo 19, il diritto all apprendimento permanente, in modalità formali, non formali o informali, e alla periodica certificazione delle relative competenze 3

4 Art. 21: Potere di controllo e disciplinare: l accordo relativo alla modalità di lavoro agile disciplina l esercizio del potere di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore all esterno dei locali aziendali nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. L accordo di cui sopra individua le condotte, connesse all esecuzione della prestazione lavorativa all esterno dei locali aziendali, che danno luogo all applicazione di sanzioni disciplinari Art. 22: Sicurezza sul lavoro: il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. Il lavoratore è tenuto a cooperare all attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali Art. 23: Assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali: l accordo per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile e le sue modificazioni sono oggetto delle comunicazioni di cui all articolo 9-bis del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni. Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali aziendali. Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all esterno dei locali aziendali, nei limiti e alle condizioni di cui al terzo comma dell articolo 2 del TU delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, n. 1124/1965, e successive modificazioni, quando la scelta del luogo della prestazione sia dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza 4

5 L art. 9-bis (Disposizioni in materia di collocamento) sopra richiamato così dispone: in caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo, i datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, e gli enti pubblici economici sono tenuti a darne comunicazione al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione. La comunicazione deve indicare i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale e il trattamento economico e normativo applicato Art. 26: Entrata in vigore: la legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Essendo stata pubblicata in G.U. il 13 giugno 2017, l entrata in vigore è il 14 giugno 2017 Riepilogo: L articolo 18 definisce il lavoro agile quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato allo scopo di incrementarne la produttività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Il lavoro agile consiste in una prestazione di lavoro subordinato che si svolge con le seguenti modalità: a) la prestazione viene eseguita in parte all interno dei locali aziendali e in parte all esterno, ed entro i soli limiti di durata massima dell orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva; b) l attività lavorativa può essere svolta tramite l'utilizzo di strumenti tecnologici; c) quando il lavoratore svolge la prestazione fuori dai locali aziendali non è necessario che utilizzi una postazione fissa. Se il datore di lavoro assegna al lavoratore strumenti tecnologici per lo svolgimento dell attività lavorativa, è responsabile della loro sicurezza e buon funzionamento. Si prevede, inoltre, che gli incentivi di carattere fiscale e contributivo eventualmente riconosciuti in relazione agli incrementi di produttività ed efficienza del lavoro subordinato sono applicabili anche quando l attività lavorativa sia prestata in modalità di lavoro agile 5

6 L articolo 19 disciplina la forma dell accordo relativo alla modalità di svolgimento del lavoro agile e il recesso dall'accordo. L accordo deve essere stipulato per iscritto a pena di nullità e disciplina le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro e agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione. L accordo individua altresì i tempi di riposo del lavoratore. L'accordo può essere stipulato a tempo determinato o a tempo indeterminato. Qualora sia a tempo indeterminato il recesso può avvenire con un preavviso non inferiore a trenta giorni; se sussiste un giustificato motivo, il recesso può avvenire senza preavviso. Qualora l'accordo sia a tempo determinato, ciascuno dei contraenti può recedere L articolo prima della 20 pone scadenza il principio del secondo cui il lavoratore che termine in presenza di un giustificato svolge la prestazione motivo in modalità di lavoro agile ha diritto di ricevere un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato ai lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda L articolo 21 prevede che l accordo di lavoro agile disciplina l esercizio del potere di controllo e disciplinare sulla prestazione resa dal lavoratore all'esterno dei locali aziendali, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, concernente gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti di controllo dell attività lavorativa. L accordo individua le condotte connesse all esecuzione della prestazione lavorativa all esterno dei locali aziendali, che danno luogo all applicazione di sanzioni disciplinari L articolo 22 concerne la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile. Il datore di lavoro è tenuto a consegnare al lavoratore, con cadenza almeno annuale, un informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. Il lavoratore è tenuto a cooperare all attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali 6

7 L articolo 23 prevede che l accordo per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile e le sue modificazioni sono oggetto della comunicazione obbligatoria di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 10 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 Si stabilisce, inoltre, che il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all esterno dei locali aziendali e alla tutela contro gli infortuni sul lavoro occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori dei locali aziendali, nei limiti e alle condizioni di cui al terzo comma dell articolo 2 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, quando la scelta del luogo della prestazione è dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita e di lavoro e risponde comunque a criteri di ragionevolezza 7

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