UNITA LOCALE SOCIO-SANITARIA N. 7 DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

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Ai sensi dell art. 3, comma 6 del Decreto Legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni IL DIRETTORE GENERALE F.F.

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COMUNE DI PIANCASTAGNAIO PROVINCIA DI SIENA

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Transcript:

Delibera n. 1292 del 30/11/2015 REGIONE DEL VENETO UNITA LOCALE SOCIO-SANITARIA N. 7 PIEVE DI SOLIGO DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE L`anno duemilaquindici, il giorno trenta del mese di Novembre Il Direttore Generale dell U.L.S.S. n. 7, Dott. Gian Antonio Dei Tos, nominato con D.P.G.R.V. n. 227 del 29.12.2012, coadiuvato da: Il Direttore Amministrativo Dott. Paolo Pavan Il Direttore Sanitario Dott.ssa Maria Grazia Carraro Il Direttore dei Servizi Sociali e della funzione territoriale Dott. Giuseppe Bazzo ha adottato la seguente deliberazione: OGGETTO PROROGA CONTRATTI LIBERO PROFESSIONALI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ACCERTAMENTI EX ART. 5 DELLA LEGGE N. 300 DEL 20/05/1970.-

Pag. n. 2, segue delib. n. 1292 del 30/11/2015 IL DIRETTORE GENERALE Considerato che: con deliberazione n. 1307 del 30 ottobre 2014, sono stati conferiti gli incarichi libero professionali alla dott.ssa Valentina Camilotto ed al dott. Maurizio Scaffidi, per lo svolgimento di accertamenti ex art. 5 della legge n. 300 del 20/05/1970, dal 1 novembre 2014 al 31 ottobre 2015; con nota e-mail, prot. n. 35308 del 22 ottobre 2015, il direttore del dipartimento di prevenzione chiede, considerata la prossima scadenza dei contratti inerenti l attività in parola in capo alla dr.ssa Valentina Camilotto e al dr. Maurizio Scaffidi, ( ) che gli stessi vengano reiterati o, in subordine, che venga avviata una nuova procedura specifica. L attività di visite fiscali domiciliari, non è internalizzabile, ed è soggetta a fattura al richiedente (privato) o finanziata con fondo regionale dedicato (scuola). Il volume di attività preventivato è sovrapponibile a quello sotteso ai 2 contratti in essere ; la Corte Costituzionale, con sentenza n. 207, depositata il 10/06/2010, ha dichiarato l illegittimità costituzionale della disposizione di cui all art. 17, comma 23, lettera e), del decreto legge n. 78 del 01/07/2009, convertito in legge n. 102 del 03/08/2009, che stabiliva che gli accertamenti medico-legali sui dipendenti, assenti dal servizio per malattia, effettuati dalle aziende sanitarie locali su richiesta delle amministrazioni pubbliche interessate, rientrassero nei compiti istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale e che, conseguentemente, i relativi oneri fossero comunque a carico delle aziende sanitarie locali; la Regione del Veneto, con nota prot. n. 362629 del 01/07/2010, ha comunicato alle aziende uu.ll.ss.ss. della Regione del Veneto che, a far data dal 17/06/2010, andava nuovamente applicata la deliberazione della giunta regionale del Veneto n. 1054 del 21/04/2009, la quale prevede il pagamento da parte delle amministrazioni pubbliche interessate di tutte le visite fiscali effettuate dalle aziende sanitarie nei confronti dei dipendenti pubblici; la Regione del Veneto, con nota prot. n. 513409 del 30/09/2010, ha ricordato alle aziende uu.ll.ss.ss. della Regione del Veneto che, nella citata deliberazione n. 1054, è stato disposto che si applichino le tariffe fissate dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (decreto 8 maggio 2008 Visite di controllo effettuate dai medici fiscali Inps ); l art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 30/03/2001 e successive modificazioni ed integrazioni così dispone: 6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità: a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente; b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico; d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. Appurato che: le figure dei medici fiscali per gli accertamenti ex art. 5 della legge n. 300 del 20/05/1970 sono obbligatorie per legge; l azienda non ha in dotazione organica tali figure professionali; non può essere interrotto tale servizio; la mancanza del medico fiscale, anche per periodi limitati, espone l azienda a gravi inadempienze; non vi è la possibilità di stipula di convenzioni con le aziende contermini della provincia;

Pag. n. 3, segue delib. n. 1292 del 30/11/2015 Atteso che, stante la data della richiesta (22/10/2015) del direttore del dipartimento di prevenzione, i tempi tecnici per procedere allo svolgimento dell iter per l attribuzione degli incarichi libero professionali non permettono di dare continuità al servizio per gli accertamenti previsti dall art. 5 della legge n. 300 del 20/05/1970; Riconosciuta la necessità di dare continuità a tale servizio e verificato, inoltre, che dal 1 gennaio 2016, le aziende uu.ll.ss.ss. della Regione del Veneto potrebbero essere oggetto di accorpamenti, come da proposta di legge regionale n. 23 del 26 giugno 2015, istituzione dell ente di governance della sanità regionale veneta denominata azienda per il governo della sanità della regione del Veneto azienda zero. Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle aziende ulss. In tale evenienza, le attività di cui trattasi verrebbero, molto probabilmente, riunite sotto un unico ufficio, motivo per cui, attribuire, in questo momento, nuovi incarichi appare assolutamente antieconomico, in relazione alle possibili cessazioni nel breve periodo ed al fatto che i professionisti sconterebbero, in tale lasso di tempo, la necessità, con le relative difficoltà, di inserirsi in un contesto aziendale non conosciuto; Atteso che, per contrastare gli episodi di assenteismo per malattia, è stata presentata, dopo un indagine conoscitiva svolta dalla Commissione affari sociali della Camera sul tema della medicina fiscale, una proposta di legge (pdl 2604/2014) che prevede di affidare all Inps i controlli fiscali da parte dei medici dell Istituto anche per i lavoratori statali, equiparando in tal modo il regime di visita fiscale del pubblico a quello del privato; Ritenuto di prorogare, per le motivazioni esposte, per n. 6 mesi gli attuali due incarichi libero professionali in capo al dott. Maurizio Scaffidi ed alla dott.ssa Valentina Camillotto, così come richiesto dal direttore del dipartimento di prevenzione nella email prot. n. 35308 del 22 ottobre 2015 al fine di non interrompere un servizio essenziale per il corretto e sicuro funzionamento delle attività previste dalla legge n. 300 del 20/05/1970; Appurato, per le vie brevi, la disponibilità degli interessati, professionisti che da tempo collaborano con questa azienda, uno dei quali intenzionato a cessare l attività, ma resisi comunque disponibili, a fronte delle esigenze di breve periodo sopra indicate, a garantire le funzioni in questione per il periodo di transizione; Atteso che, con nota prot. n. 323537 del 6 agosto 2015, la Regione del Veneto ha autorizzato il conferimento di n. 2 incarichi libero professionali a medici per operare le visite fiscali da remunerare con gli introiti percepiti con le visite fiscali; Considerato che, come da nota email del 22 ottobre 2015, prot. n. 35308, il direttore del dipartimento di prevenzione sottolinea che tale attività è soggetta a fattura al richiedente (privato) o finanziata con fondo regionale dedicato (scuola) e che, quindi, non vi è un costo diretto a carico del bilancio aziendale; Dato atto che il compenso presunto per i due professionisti per n. 6 mesi sarà presumibilmente pari a 35.000,00 euro, omnicomprensivi anche di eventuali aumenti di I.V.A., per un impegno settimanale di 8 ore ciascuno; Dato atto che il direttore della unità operativa complessa contabilità, bilancio e controllo di gestione ha attestato la disponibilità a bilancio del costo generato dalla presente deliberazione; Vista l attestazione con cui il direttore della unità operativa complessa risorse umane assicura l avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale; Acquisito il parere favorevole del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del direttore dei servizi sociali e della funzione territoriale, ciascuno per la materia di rispettiva competenza; D E L I B E R A 1. di procedere, per le motivazioni in premessa indicate, alla proroga di sei mesi (01/11/2015 30/04/2016) degli attuali due incarichi libero professionali in capo al dott. Maurizio Scaffidi ed alla dott.ssa Valentina Camilotto; 2. di prendere atto della nota della Regione del Veneto, prot. n. 362629 del 01/07/2010, con la quale veniva comunicato alle aziende uu.ll.ss.ss. del Veneto che, a far data dal 17/06/2010, doveva essere nuovamente applicata la deliberazione della giunta regionale del Veneto n. 1054 del 21/04/2009, la quale prevede il pagamento da parte delle amministrazioni pubbliche interessate di tutte le visite fiscali effettuate dalle aziende sanitarie nei confronti dei dipendenti pubblici;

Pag. n. 4, segue delib. n. 1292 del 30/11/2015 3. di dare atto che l'onere conseguente al presente provvedimento, in applicazione del tariffario di cui all art. 3 del decreto 8 maggio 2008 sopracitato, è pari presumibilmente ad 35.000, omnicomprensivi anche di eventuali aumenti I.V.A. previsti dalle nuove normative, per n. 2 professionisti, per un impegno settimanale di circa 8 ore ciascuno e trova capienza negli introiti delle visite fiscali effettuate e nel fondo nazionale messo a disposizione dalla legge n. 135/2012; 4. di attivare, qualora non intervenissero i mutamenti organizzativi e/o normativi in premessa esplicati, le procedure relative all avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 2 incarichi libero professionali a medici fiscali per gli accertamenti ex art. 5 della legge n. 300 del 20/05/1970; 5. di delegare il direttore della unità operativa complessa risorse umane alla firma di tutti gli atti inerenti e conseguenti all esecuzione della presente deliberazione. CB VC1526NOV

Delib. n. 1292 del 30/11/2015 IL DIRETTORE GENERALE f.to Dott. Gian Antonio Dei Tos Per il parere di competenza: IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE SANITARIO IL DIRETTORE DEI SERV. SOCIALI E DELLA FUNZIONE TERRITORIALE f.to Dott. Paolo Pavan f.to Dott.ssa Maria Grazia Carraro f.to Dott. Giuseppe Bazzo PUBBLICAZIONE La presente deliberazione, esecutiva dalla data di adozione, viene pubblicata all'albo aziendale per 15 giorni consecutivi dal 04/12/2015., e, in pari data, viene trasmessa al Collegio Sindacale. PIEVE DI SOLIGO, lì 04/12/2015 Il Direttore dell U.O.C. Affari Generali f.to Dott. Filippo Spampinato