L 313/16 Gazztta ufficial dll Union uropa 12.10.2004 DIRETTIVA 2004/103/CE DELLA COMMISSIONE dl 7 ottobr 2004 concrnnt i controlli di idntità fitosanitari su vgtali, prodotti vgtali altr voci lncati nll'allgato V, part B, dlla dirttiva 2000/29/CE dl Consiglio, ch possono ssr svolti in un luogo divrso dal punto di ntrata nlla Comunità o in un luogo vicino ch spcifica l condizioni rlativ a tali controlli LA COMMISSIONE DELLE COMUNÀ EUROPEE, visto il trattato ch istituisc la Comunità uropa, vista la dirttiva 2000/29/CE dl Consiglio, dll'8 maggio 2000, concrnnt l misur di protzion contro l'introduzion nlla Comunità di organismi nocivi ai vgtali o ai prodotti vgtali contro la loro diffusion nlla Comunità ( 1 ), in particolar l'articolo 13 quatr, paragrafo 2, lttr d) d ), paragrafo 4, quarto quinto comma, considrando quanto sgu: (1) Ai snsi dlla dirttiva 2000/29/CE, i vgtali, prodotti vgtali altr voci lncati nll'allgato V, part B, dlla stssa dirttiva, provninti da pasi trzi, sono in lina di principio soggtti a controlli di idntità fitosanitari nl punto di ntrata nlla Comunità, o in un luogo vicino. (2) In caso di transito di mrci non comunitari i summnzionati controlli di idntità fitosanitari possono ssr svolti anch prsso la sd dll'organismo ufficial di dstinazion o qualsiasi altro luogo vicino; in taluni altri casi i controlli in qustion possono ssr svolti sul luogo di dstinazion, com un sito di produzion, purché siano forniti l garanzi spcifich i documnti richisti pr il trasporto di vgtali, prodotti vgtali altr voci. (3) È ncssario spcificar i casi in cui i controlli di idntità i controlli fitosanitari possono ssr svolti sul luogo di dstinazion. (4) Pr vitar qualsiasi rischio di diffusion di organismi nocivi durant il trasporto, occorr stabilir l disposizioni o l garanzi spcifich i documnti pr il trasporto. (5) Occorr stabilir l condizioni minim pr lo svolgimnto di controlli di idntità di controlli fitosanitari pr quanto riguarda i rquisiti tcnici applicabili agli organismi ufficiali rsponsabili incaricati dll'ispzion sui luoghi di dstinazion nonché pr quanto riguarda gli impianti, gli strumnti l attrzzatur ch consntono ai summnzionati organismi ufficiali rsponsabili di svolgr tali controlli. (6) È ncssario stabilir l modalità rlativ alla cooprazion tra organismi ufficiali rsponsabili uffici doganali, in particolar i modlli di documnti da utilizzar nll'ambito di tal cooprazion, l modalità di trasmission ( 1 ) GU L 169 dl 10.7.2000, pag. 1. Dirttiva modificata da ultimo dalla dirttiva 2004/70/CE dlla Commission (GU L 127 dl 29.4.2004, pag. 97). dgli stssi l procdur pr lo scambio di informazioni. (7) L misur prvist dalla prsnt dirttiva sono conformi al parr dl comitato fitosanitario prmannt, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 1. La prsnt dirttiva si applica ai vgtali, prodotti vgtali altr voci provninti da pasi trzi, lncati nll'allgato V, part B, dlla dirttiva 2000/29/CE (dnominati in apprsso «prodotti in qustion»). Ni casi nll circostanz dfiniti dalla prsnt dirttiva, gli Stati mmbri possono stabilir ch l ispzioni di cui all'articolo 13 bis, paragrafo 1, lttra b), punti ii) iii), dlla dirttiva 2000/29/CE sui prodotti in qustion possono ssr svolt in un luogo divrso. Nl caso dl transito di mrci non comunitari di cui all'articolo 13 quatr, paragrafo 2, lttra c), dlla dirttiva 2000/29/CE, l'ispzion può svolgrsi prsso la sd dll'organismo ufficial di dstinazion, o in qualsiasi luogo vicino, s sono soddisfatt l condizioni di cui al paragrafo 2. Ni casi di cui all'articolo 13 quatr, paragrafo 2, lttra d), dlla dirttiva 2000/29/CE, l'ispzion può svolgrsi sul luogo di dstinazion, ad smpio nl sito di produzion, s sono soddisfatt l condizioni di cui al paragrafo 2. 2. L condizioni di cui al paragrafo 1 sono l sgunti: a) gli organismi ufficiali dl punto di ntrata qulli di dstinazion dcidono, s dl caso mdiant accordi tra gli organismi ufficiali rsponsabili dgli Stati mmbri, ch i controlli di idntità fitosanitari (dnominati in apprsso «controlli») potrbbro ssr svolti in modo più accurato in un luogo divrso dal punto di ntrata nlla Comunità o in un luogo vicino b) l importator o altro rsponsabil di luoghi o dll sdi in cui si svolgranno i controlli (dnominato in apprsso «richidnt») ha ottnuto l autorizzazion, in sito alla procdura di cui all articolo 2, paragrafo 2, affinché i controlli su una spdizion costituita dai prodotti in qustion siano svolti prsso un «luogo di ispzion riconosciuto» ch può ssr in caso di transito di mrci non comunitari di cui all'articolo 13 quatr, paragrafo 2, lttra c), dlla dirttiva 2000/29/CE, la sd dll'organismo ufficial di dstinazion, oppur
12.10.2004 Gazztta ufficial dll Union uropa L 313/17 un luogo vicino a tal sd, sclto o riconosciuto dall autorità doganali dall'organismo ufficial rsponsabil, oppur ni casi di cui all'articolo 13 quatr, paragrafo 2, lttra d), dlla dirttiva 2000/29/CE, Articolo 2 1. Gli Stati mmbri assicurano ch vnga istituita una procdura di autorizzazion conformmnt ai paragrafi 2, 3 4, pr valutar s dl caso riconoscr l idonità, sotto il profilo fitosanitario, all scuzion di controlli ni luoghi proposti com luoghi di ispzion riconosciuti. un luogo di dstinazion riconosciuto dall organismo ufficial dall autorità doganali rsponsabili dlla zona in cui è situato il luogo di dstinazion, 2. La procdura di cui al paragrafo 1 prvd ch, qualora i controlli dbbano ssr svolti ni luoghi di ispzion riconosciuti, ogni richidnt prsnta domanda agli organismi ufficiali rsponsabili incaricati dll scuzion di siffatti controlli, affinché i controlli vngano svolti ni luoghi indicati nlla domanda. c) sono forniti l garanzi spcifich i documnti richisti pr il trasporto di una spdizion costituita dai prodotti in qustion (dnominata in apprsso «spdizion») vrso il luogo di ispzion riconosciuto, nonché, s dl caso, sono soddisfatt condizioni minim rlativ all'immagazzinamnto di tali prodotti ni luoghi di ispzion in qustion. 3. L garanzi spcifich, i documnti l condizioni minim di cui al paragrafo 2, lttra c), sono: a) l'imballaggio dlla spdizion o il mzzo di trasporto utilizzato pr tal spdizion sono chiusi o sigillati in modo tal ch i prodotti in qustion non possano provocar infstazion o infzion durant il loro trasporto vrso il luogo di ispzion riconosciuto sono tali da non modificar l'idntità di prodotti. In casi dbitamnt motivati i comptnti organismi ufficiali dgli Stati mmbri possono ammttr spdizioni ch non sono chius o sigillat, purché i prodotti in qustion non possano provocar infstazion o infzion durant il loro trasporto vrso il luogo di ispzion riconosciuto; b) la spdizion è inviata al luogo di ispzion riconosciuto. Non sono consntit variazioni dl luogo di ispzion, trann a sguito di autorizzazion da part di comptnti organismi ufficiali dl punto di ntrata dlla dstinazion richista, nonché dll autorità doganali rsponsabili dlla zona in cui è situato il luogo di ispzion richisto; c) fatti salvi i crtificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, dlla dirttiva 2000/29/CE, la spdizion è scortata da un «documnto fitosanitario di circolazion» contnnt l informazioni richist conformmnt al modllo ch figura all'allgato dlla prsnt dirttiva; il documnto è compilato a macchina o a mano in stampatllo lggibil oppur lttronicamnt, d intsa con i comptnti organismi ufficiali dl punto di ntrata di dstinazion, d è rdatto in almno una dll lingu ufficiali dlla Comunità; d) l prtinnti voci dl documnto di cui al paragrafo 3, lttra c), sono compilat firmat dall importator dlla spdizion sotto la suprvision dl comptnt organismo ufficial dl punto di ntrata; ) ni casi di cui al paragrafo 2, lttra b), scondo trattino, l immagazzinamnto dlla spdizion nl luogo di ispzion riconosciuto è tal da sparar la spdizion sia dall mrci comunitari sia dall spdizioni infstat o sospttat di infstazion da organismi nocivi. 3. La domanda comprnd un fascicolo tcnico contnnt l informazioni ncssari pr valutar l'idonità di luoghi proposti com luoghi di ispzion riconosciuti, in particolar: a) informazioni rlativ ai prodotti in qustion ch si intnd importar ai luoghi in cui i prodotti importati in qustion vrranno immagazzinati o dtnuti in attsa di risultati dfinitivi di controlli, sgnatamnt l modalità di sparazion di cui all articolo 1, paragrafo 3, lttra ); nonché b) s dl caso, qualora i prodotti in qustion siano dstinati ad un soggtto cui è stata riconosciuta la qualifica di «dstinatario autorizzato» soddisfino l condizioni di cui all'articolo 406 dl rgolamnto (CEE) n. 2454/93 dlla Commission ( 1 ) oppur qualora i luoghi in qustion siano soggtti all'autorizzazion di cui all'articolo 497 dl mdsimo rgolamnto, prtinnti lmnti di prova. 4. Gli Stati mmbri assicurano ch la domanda di cui al paragrafo 2 vnga iscritta in un rgistro ch gli organismi ufficiali rsponsabili: a) saminino l informazioni contnut nlla domanda; b) valutino l idonità all scuzion di controlli prsso i luoghi di ispzion proposti, i quali dvono soddisfar almno rquisiti minimi stabiliti al punto 3, lttr b) c), dll allgato dlla dirttiva 98/22/CE dlla Commission ( 2 ), oppur ultriori rquisiti ch gli Stati mmbri possono imporr in modo non discriminatorio giustificati dall signza di prmttr ispzioni fficaci; c) rispondano al richidnt in uno di modi sgunti: i) comunicando ch la domanda è ricvibil ch i luoghi in qustion sono dsignati luoghi di ispzion riconosciuti; oppur ii) comunicando ch la domanda non è ricvibil con dcision motivata. 5. Gli Stati mmbri consrvano, su richista, mttono a disposizion dlla Commission dgli altri Stati mmbri l'lnco aggiornato di luoghi di ispzion riconosciuti. ( 1 ) GU L 253 dll 11.10.1993, pag. 1. Rgolamnto modificato da ultimo dal rgolamnto (CE) n. 2286/2003 (GU L 343 dl 31.12.2003, pag. 1). ( 2 ) GU L 126 dl 28.4.1998, pag. 26.
L 313/18 Gazztta ufficial dll Union uropa 12.10.2004 6. Gli Stati mmbri assicurano ch gli organismi ufficiali rsponsabili adottino l ncssari misur qualora risultino lmnti ch dpongono contro il corrtto funzionamnto di controlli svolti ni luoghi di ispzion riconosciuti situati sul loro trritorio. Gli Stati mmbri comunicano alla Commission agli Stati mmbri intrssati tutti i casi significativi di inottmpranza all condizioni applicabili ad un posto di ispzion riconosciuto. Articolo 3 Gli Stati mmbri assicurano ch, fatti salvi gli obblighi già stabiliti dalla dirttiva 92/90/CEE dlla Commission ( 1 ), l importator dll spdizioni pr l quali è stato dciso ch i rlativi controlli possono ssr svolti in un luogo di ispzion riconosciuto sia assoggttato ai sgunti obblighi: a) l importator notifica l introduzion di prodotti in qustion con sufficint anticipo al comptnt organismo ufficial di dstinazion; nlla comunicazion figurano in particolar: i) il nom, l'indirizzo l'ubicazion dl luogo di ispzion riconosciuto; ii) la data l'ora prvista di arrivo di prodotti in qustion sul luogo di ispzion riconosciuto; iii) s noto, il numro di sri ch contraddistingu il documnto fitosanitario di circolazion di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lttra c); iv) s noti, la data il luogo di compilazion dl documnto fitosanitario di circolazion di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lttra c); v) il nom, l indirizzo il numro di rgistrazion ufficial dll importator; vi) il numro di rifrimnto dl crtificato fitosanitario /o dl crtificato fitosanitario di risportazion, o qualsiasi altro documnto fitosanitario richisto; b) l importator comunica al comptnt organismo ufficial di dstinazion vntuali variazioni rlativ all informazioni fornit conformmnt alla lttra a). Articolo 4 Gli Stati mmbri assicurano ch i controlli sui prodotti in qustion svolti sul luogo di ispzion riconosciuto soddisfino almno l condizioni minim stabilit ai punti 1 2 al punto 3, lttra a), dll allgato dlla dirttiva 98/92/CE dlla Commission, oppur ultriori rquisiti ch gli Stati mmbri possono imporr in modo non discriminatorio giustificati dall signza di consntir ispzioni fficaci. Articolo 5 Gli Stati mmbri possono stabilir i rquisiti supplmntari ritnuti ncssari pr dsignar com luogo di ispzion riconosciuto un luogo proposto. ( 1 ) GU L 344 dl 26.11.1992, pag. 38. Articolo 6 1. S dl caso, gli Stati mmbri assicurano la cooprazion tra: a) l'organismo ufficial dl punto di ntrata l'organismo ufficial di dstinazion; b) l'organismo ufficial dl punto di ntrata l'ufficio doganal dl punto di ntrata; c) l'organismo ufficial di dstinazion l'ufficio doganal di dstinazion; d) l'organismo ufficial dl punto di ntrata l'ufficio doganal di dstinazion mdiant lo scambio di prtinnti informazioni sui vgtali, prodotti vgtali o altr voci dstinati all'importazion, nonché sugli imballaggi i mzzi di trasporto, pr iscritto o in via lttronica utilizzando il documnto fitosanitario di circolazion di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lttra c). 2. S il punto di ntrata di prodotti in qustion nlla Comunità il luogo di ispzion riconosciuto sono situati in Stati mmbri divrsi, la spdizion può ssr inviata i controlli possono ssr sguiti in un luogo di ispzion riconosciuto sulla bas di un accordo tra gli organismi ufficiali rsponsabili dgli Stati mmbri intrssati. L sistnza di tal accordo è indicata sul documnto fitosanitario di circolazion. 3. Dopo l ispzion di prodotti sul luogo di ispzion riconosciuto, l organismo ufficial di dstinazion crtifica sul documnto fitosanitario di circolazion, apponndovi il timbro di srvizio la data, ch sono stati svolti i prtinnti controlli di idntità fitosanitari di cui all'articolo 13 bis, paragrafo 1, lttra b), punti ii) iii), dlla dirttiva 2000/29CE. L sito dfinitivo di tali controlli è indicato nlla caslla «Dcision». Tal disposizion si applica, mutatis mutandis, s sono stati inoltr sguiti i controlli documntali di cui all'articolo 13 quatr, paragrafo 2, lttra a), dlla dirttiva 2000/29/CE. 4. S l sito di controlli di cui al paragrafo 3 è «Immission», la spdizion, corrdata dl documnto fitosanitario di circolazion, è prsntata all autorità doganali rsponsabili dlla zona dl «luogo di ispzion riconosciuto», consntndo l assoggttamnto dlla spdizion alla prtinnt procdura doganal di cui all articolo 13, paragrafo 1, dlla dirttiva 2000/29/CE. Non è più richisto ch il documnto fitosanitario di circolazion scorti la partita; tal documnto o una sua copia sono consrvati pr almno un anno dall organismo ufficial dl luogo di dstinazion.
12.10.2004 Gazztta ufficial dll Union uropa L 313/19 5. S l sito di controlli di cui al paragrafo 3 dtrmina l obbligo di trasportar i prodotti in qustion nlla Comunità vrso una dstinazion al di fuori dlla Comunità, qusti rimangono in rgim di sorvglianza doganal fino alla loro risportazion. Articolo 7 La prsnt dirttiva è risaminata ntro non oltr il 1 o gnnaio 2007. Articolo 8 1. Gli Stati mmbri adottano pubblicano, ntro il 31 dicmbr 2004, l disposizioni lgislativ, rgolamntari d amministrativ ncssari pr conformarsi alla prsnt dirttiva. Essi comunicano immdiatamnt alla Commission il tsto di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra qust ultim la prsnt dirttiva. Essi applicano tali disposizioni a dcorrr dal 1 o gnnaio 2005. Quando gli Stati mmbri adottano tali disposizioni, qust contngono un rifrimnto alla prsnt dirttiva o sono corrdat di un siffatto rifrimnto all'atto dlla pubblicazion ufficial. L modalità di dtto rifrimnto sono dcis dagli Stati mmbri. 2. Gli Stati mmbri comunicano alla Commission il tsto dll disposizioni ssnziali di diritto intrno da ssi adottat nlla matria disciplinata dalla prsnt dirttiva. Articolo 9 La prsnt dirttiva ntra in vigor il vntsimo giorno succssivo alla pubblicazion nlla Gazztta ufficial dll'union uropa. Articolo 10 Gli Stati mmbri sono dstinatari dlla prsnt dirttiva. Fatto a Bruxlls, il 7 ottobr 2004. Pr la Commission David BYRNE Mmbro dlla Commission
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