Gazzetta Ufficiale dell'unione Europea 30 aprile 2004, n Preambolo

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1 Rgolamnto Comunità Europa 29 april 2004, n. 852/2004 Gazztta Ufficial dll'union Europa 30 april 2004, n. 139 Rgolamnto (CE) n. 852/2004 dl Parlamnto uropo dl Consiglio, dl 29 april 2004, sull'igin di prodotti alimntari. Prambolo Prambolo IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato ch istituisc la Comunità uropa, in particolar l'articolo 95 l'articolo 152, paragrafo 4, lttra b), vista la proposta dlla Commission, visto il parr dl Comitato conomico social uropo, prvia consultazion dl Comitato dll rgioni, dlibrando scondo la procdura di cui all'articolo 251 dl trattato, considrando quanto sgu: 1 - Il consguimnto di un lvato livllo di protzion dlla vita dlla salut umana è uno dgli obittivi fondamntali dlla lgislazion alimntar stabiliti nl rgolamnto (CE) n. 178/2002. Qust'ultimo stabilisc anch altri principi dfinizioni comuni pr la lgislazion alimntar nazional comunitaria, comprso l'obittivo dlla ralizzazion dlla libra circolazion dgli alimnti nlla Comunità. 2 - La dirttiva 93/43/CEE dl Consiglio, dl 14 giugno 1993, sull'igin di prodotti alimntari, ha prvisto l norm gnrali in matria di igin di prodotti alimntari l procdur pr vrificar la conformità con tali norm. 3 - L'sprinza dimostra ch qust norm procdur costituiscono una solida bas pr garantir la sicurzza alimntar. Nll'ambito dlla politica agricola comun sono stat adottat vari dirttiv volt a fissar norm sanitari spcifich pr la produzion l'immission sul mrcato di prodotti lncati nll'allgato I dl trattato. Tali norm sanitari hanno ridotto l barrir commrciali pr i prodotti di cui trattasi, contribundo alla crazion dl mrcato intrno garantndo nl contmpo un lvato livllo di tutla dlla salut pubblica. 4 - In matria di salut pubblica, l norm l procdur summnzionat contngono principi comuni, in particolar in rlazion all rsponsabilità di fabbricanti dll autorità comptnti, ai rquisiti strutturali, oprativi iginici dgli stabilimnti, all procdur di riconoscimnto dgli stabilimnti, ai rquisiti pr il magazzinaggio il trasporto ai bolli sanitari. 5 - Qusti principi costituiscono una bas comun pr la produzion in condizioni d'igin di tutti gli alimnti, comprsi i prodotti di origin animal lncati nll'allgato I dl trattato. 6 - In aggiunta a qusta bas comun, occorrono norm d'igin spcifich pr dtrminati prodotti alimntari. Il rgolamnto (CE) n. 856/2004 dl Parlamnto uropo dl Consiglio, dl 29 april 2004, ch stabilisc norm spcifich in matria d'igin pr gli alimnti di origin animal, stabilisc tali norm. 7 - L'obittivo fondamntal dll nuov norm d'igin gnrali spcifich è qullo di garantir un lvato livllo di tutla di consumatori con riguardo alla sicurzza dgli alimnti. 8 - Pr garantir la sicurzza dgli alimnti dal luogo di produzion primaria al punto di commrcializzazion o sportazion occorr una stratgia Lx24 - Gruppo 24 ORE Pagina 1 / 23

2 intgrata. Ogni oprator dl sttor alimntar lungo la catna alimntar dovrbb garantir ch tal sicurzza non sia compromssa. 9 - L norm comunitari non dovrbbro applicarsi alla produzion primaria pr uso privato domstico, né alla prparazion, alla manipolazion o alla consrvazion domstica di alimnti dstinati al consumo privato domstico. Inoltr, ss dovrbbro applicarsi solo all imprs, conctto ch implica una crta continuità dll attività un crto grado di organizzazion I pricoli alimntari prsnti a livllo dlla produzion primaria dovrbbro ssr idntificati adguatamnt controllati pr garantir il consguimnto dgli obittivi dl prsnt rgolamnto. Tuttavia, in caso di fornitura dirtta di piccoli quantitàtivi di prodotti primari, da part dll'oprator dl sttor alimntar ch li produc, al consumator final o a dttaglianti locali, è opportuno tutlar la salut pubblica mdiant la normativa nazional, in particolar data la strtta rlazion tra il produttor il consumator L'applicazion di principi dl sistma dll'analisi di pricoli di punti critici di controllo (HACCP) alla produzion primaria non è ancora praticabil su bas gnralizzata. Manuali di corrtta prassi oprativa dovrbbro tuttavia incoraggiar l'uso di prassi corrtt in matria di igin a livllo di azinda agricola. S occorr, tali manuali dovrbbro ssr intgrati da norm d'igin spcifich pr la produzion primaria. E' opportuno ch i rquisiti d'igin applicabili alla produzion primaria a oprazioni connss diffriscano da qulli prvisti pr altr oprazioni La sicurzza dgli alimnti è il risultato di divrsi fattori: la lgislazion dovrbb stabilir rquisiti d'igin minimi; dovrbbro ssr ffttuati controlli ufficiali pr vrificarn l'ossrvanza da part dgli opratori dl sttor alimntar qusti ultimi dovrbbro laborar ralizzar programmi procdur pr la sicurzza dgli alimnti basati sui principi dl sistma HACCP L'fficac applicazion dll procdur basat sui principi dl sistma HACCP implica la collaborazion l'impgno pini di dipndnti dll imprs alimntari. A tal fin, sarbb ncssaria una formazion dgli stssi. Il sistma HACCP è uno strumnto volto ad aiutar gli opratori dl sttor alimntar a consguir un livllo più lvato di sicurzza alimntar. Tal sistma non dovrbb ssr considrato com un mccanismo di autorgolamntazion non dovrbb sostituir i controlli ufficiali Il rquisito di dfinir procdur basat sui principi dl sistma HACCP non dovrbb inizialmnt ssr applicato alla produzion primaria, ma la fattibilità dlla sua stnsion sarà uno dgli lmnti dl risam ch la Commission fftturà in sguito all'attuazion dl prsnt rgolamnto. E' tuttavia opportuno ch gli Stati mmbri incoraggino gli opratori a livllo dlla produzion primaria ad applicar tali principi pr quanto possibil I rquisiti dl sistma HACCP dovrbbro tnr conto di principi contnuti nl Codx Alimntarius. Essi dovrbbro ssr abbastanza flssibili pr potr ssr applicati in qualsiasi situazion, anch nll piccol imprs. In particolar, è ncssario riconoscr ch in talun imprs alimntari non è possibil idntificar punti critici di controllo ch, in alcuni casi, l prassi in matria di igin possono sostituir la sorvglianza di punti critici di controllo. Analogamnt, il rquisito di stabilir "limiti critici" non implica la ncssita di fissar un limit numrico in ciascun caso. Inoltr, il rquisito di consrvar documnti dv ssr flssibil ond vitar onri inutili pr l imprs molto piccol. 16 E' inoltr opportuna una crta flssibilità pr prmttr di continuar ad utilizzar mtodi tradizionali in ogni fas dlla produzion, trasformazion o distribuzion di alimnti in rlazion ai rquisiti strutturali dgli stabilimnti. La flssibilità è particolarmnt important pr l rgioni soggtt a particolari vincoli gografici, tra cui l rgioni ultraprifrich di cui all'articolo 299, paragrafo 2, dl trattato. Tuttavia, la flssibilità non dovrbb compromttr gli obittivi di igin alimntar. Inoltr, dato ch tutti gli alimnti prodotti conformmnt all norm d'igin saranno in libra circolazion in tutta la Comunità, la procdura ch consnt flssibilità agli Stati mmbri dovrbb ssr pinamnt trasparnt. Pr risolvr contrasti dovrbb prvdr, s ncssario, un dibattito in sd di comitato prmannt pr la catna alimntar la salut dgli animali istituito dal rgolamnto (CE) n. 178/ La fissazion di obittivi di riduzion di patogni o standard di produzion può orintar l'applicazion dll norm d'igin. Occorr prtanto stabilir l procdur all'uopo ncssari. Dtti obittivi intgrrbbro la lgislazion alimntar vignt, qual il rgolamnto (CEE) n. 315/93 dl Consiglio, dll'8 fbbraio 1993, ch stabilisc procdur comunitari rlativ ai contaminanti ni prodotti alimntari, ch prvd la fissazion di tollranz massim pr contaminanti spcifici il rgolamnto (CE) n. 178/2002 ch vita l'immission sul mrcato di alimnti non sicuri stabilisc una bas uniform pr l'applicazion dl principio di prcauzion Pr tnr conto dl progrsso scintifico tcnico dovrbb ssr assicurata una cooprazion strtta d fficac fra la Commission gli Stati mmbri nll'ambito dl comitato prmannt pr la catna alimntar la salut dgli animali. Il prsnt rgolamnto tin conto dgli obblighi intrnazionali prvisti nll'accordo dll'ocm sull'applicazion di misur sanitari fitosanitari dll norm intrnazionali pr la sicurzza alimntar contnut nl Codx Alimntarius La rgistrazion dgli stabilimnti la cooprazion dgli opratori dl sttor alimntar sono ncssari pr consntir all autorità comptnti di ffttuar in modo fficac i controlli ufficiali La rintracciabilità dgli alimnti di rlativi ingrdinti lungo la catna alimntar è un lmnto ssnzial pr garantir la sicurzza dgli Lx24 - Gruppo 24 ORE Pagina 2 / 23

3 alimnti. Il rgolamnto (CE) n. 178/2002 contin norm pr garantir la rintracciabilità dgli alimnti di rlativi ingrdinti stabilisc la procdura pr l'adozion dll norm di applicazion di tali principi in rlazion a sttori spcifici Gli alimnti importati nlla Comunità dvono rispondr ai rquisiti gnrali fissati dal rgolamnto (CE) n. 178/2002 oppur rispondr a norm quivalnti all norm comunitari. Il prsnt rgolamnto fissa taluni rquisiti spcifici in matria di igin pr gli alimnti importati nlla Comunità Gli alimnti sportati dalla Comunità vrso i pasi trzi dvono rispondr ai rquisiti gnrali fissati dal rgolamnto (CE) n. 178/2002. Il prsnt rgolamnto fissa taluni rquisiti spcifici in matria di igin pr gli alimnti sportati dalla Comunità La normativa comunitaria sull'igin dgli alimnti dovrbb ssr avvalorata da parri scintifici. A tal fin, l'autorità uropa pr la sicurzza alimntar andrbb consultata ogniqualvolta risultass ncssario Dato ch il prsnt rgolamnto sostituisc la dirttiva 93/43/CEE, qust'ultima dovrbb ssr abrogata I rquisiti dl prsnt rgolamnto non dovrbbro applicarsi sinché non siano ntrati in vigor tutti gli lmnti dlla nuova disposizion sull'igin dgli alimnti. E' altrsì opportuno prvdr ch dbbano intrcorrr almno diciotto msi tra l'ntrata in vigor l'applicazion dll nuov norm, affinché l industri intrssat possano disporr dl tmpo ncssario pr adattarvisi L misur ncssari pr l'attuazion dl prsnt rgolamnto sono adottat scondo la dcision 1999/468/CE dl Consiglio, dl 28 giugno 1999, rcant modalità pr l'srcizio dll comptnz di scuzion confrit alla Commission, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: (1) (1) Il prsnt rgolamnto è stato cosi rttificato dalla G.U.U.E n. L 226. CAPO I Norm Gnrali Articolo 1 Ambito di applicazion Lx24 - Gruppo 24 ORE Pagina 3 / 23

4 1. Il prsnt rgolamnto stabilisc norm gnrali in matria di igin di prodotti alimntari dstinat agli opratori dl sttor alimntar, tnndo conto in particolar di sgunti principi: a) la rsponsabilità principal pr la sicurzza dgli alimnti incomb all'oprator dl sttor alimntar; b) è ncssario garantir la sicurzza dgli alimnti lungo tutta la catna alimntar, a cominciar dalla produzion primaria; c) è important il mantnimnto dlla catna dl frddo pr gli alimnti ch non possono ssr immagazzinati a tmpratura ambint in condizioni di sicurzza, in particolar pr qulli conglati; d) l'applicazion gnralizzata di procdur basat sui principi dl sistma HACCP, unitamnt all'applicazion di una corrtta prassi iginica, dovrbb accrscr la rsponsabilità dgli opratori dl sttor alimntar; ) i manuali di corrtta prassi costituiscono uno strumnto przioso pr aiutar gli opratori dl sttor alimntar nll'ossrvanza dll norm d'igin a tutti i livlli dlla catna alimntar nll'applicazion di principi dl sistma HACCP; f) è ncssario dtrminar critri microbiologici rquisiti in matria di controllo dll tmpratur sulla bas di una valutazion scintifica di rischi; g) è ncssario garantir ch gli alimnti importati rispondano almno agli stssi standard iginici stabiliti pr qulli prodotti nlla Comunità, o a norm quivalnti. Il prsnt rgolamnto si applica a tutt l fasi dlla produzion, dlla trasformazion dlla distribuzion dgli alimnti nonché all sportazioni frmi rstando rquisiti più spcifici rlativi all'igin dgli alimnti. 2. Il prsnt rgolamnto non si applica: a) alla produzion primaria pr uso domstico privato; b) alla prparazion, alla manipolazion alla consrvazion domstica di alimnti dstinati al consumo domstico privato; c) alla fornitura dirtta di piccoli quantitàtivi di prodotti primari dal produttor al consumator final o a dttaglianti locali ch forniscono dirttamnt il consumator final. d) ai cntri di raccolta all concri ch rintrano nlla dfinizion di imprsa dl sttor alimntar solo prché trattano matri prim pr la produzion di glatina o di collagn. 3. Gli Stati mmbri stabiliscono, in conformità dlla lgislazion nazional, norm ch disciplinano l attività di cui al paragrafo 2, lttra c). Siffatt norm nazionali garantiscono il consguimnto dgli obittivi dl prsnt rgolamnto. (1) CAPO I Norm Gnrali Articolo 2 Dfinizioni Lx24 - Gruppo 24 ORE Pagina 4 / 23

5 1. Ai fini dl prsnt rgolamnto si applicano l sgunti dfinizioni: a) "igin dgli alimnti", in sguito dnominata "igin": l misur l condizioni ncssari pr controllar i pricoli garantir l'idonità al consumo umano di un prodotto alimntar tnndo conto dll'uso prvisto; b) "prodotti primari": i prodotti dlla produzion primaria comprsi i prodotti dlla trra, dll'allvamnto, dlla caccia dlla psca; c) "stabilimnto": ogni unita di un'imprsa dl sttor alimntar; d) "autorità comptnt": l'autorità cntral di uno Stato mmbro incaricata di garantir il risptto dll prscrizioni di cui al prsnt rgolamnto o qualsiasi altra autorità a cui dtta autorità cntral abbia dlgato tal comptnza; la dfinizion includ, s dl caso, l'autorità corrispondnt di un pas trzo; ) "quivalnt": rifrito a sistmi divrsi, significa capac di consguir gli stssi obittivi; f) "contaminazion": la prsnza o l'introduzion di un pricolo; g) "acqua potabil": l'acqua rispondnt ai rquisiti minimi fissati nlla dirttiva 98/83/CE dl Consiglio, dl 3 novmbr 1998, sulla qualità dll acqu dstinat al consumo umano; h) "acqua di mar pulita": l'acqua di mar o salmastra natural, artificial o dpurata ch non contin microrganismi, sostanz nociv o plancton marino tossico in quantità tali da incidr dirttamnt o indirttamnt sulla qualità sanitaria dgli alimnti; i) "acqua pulita": acqua di mar pulita acqua dolc di qualità analoga; j) "confzionamnto": il collocamnto di un prodotto alimntar in un involucro o contnitor posti a dirtto contatto con il prodotto alimntar in qustion, nonché dtto involucro o contnitor; k) "imballaggio": il collocamnto di uno o più prodotti alimntari confzionati in un scondo contnitor, nonché dtto scondo contnitor; l) "rcipint rmticamnt chiuso": contnitor dstinato ad impdir la pntrazion al suo intrno di pricoli; m) "trattamnto": qualsiasi azion ch provoca una modificazion sostanzial dl prodotto inizial, comprsi trattamnto trmico, affumicatura, salagion, stagionatura, ssiccazion, marinatura, strazion, strusion o una combinazion di tali procdimnti; n) "prodotti non trasformati": prodotti alimntari non sottoposti a trattamnto, comprsi prodotti ch siano stati divisi, sparati, szionati, affttati, disossati, tritati, scuoiati, frantumati, tagliati, puliti, rifilati, dcorticati, macinati, rfrigrati, conglati, surglati o sconglati; o) "prodotti trasformati": prodotti alimntari ottnuti dalla trasformazion di prodotti non trasformati. Tali prodotti possono contnr ingrdinti ncssari alla loro lavorazion o pr confrir loro carattristich spcifich. 2. Si applicano altrsì l dfinizioni contnut nl rgolamnto (CE) n. 178/ Ngli allgati dl prsnt rgolamnto pr "ov ncssario", "ov opportuno", "adguato" "sufficint" si intndono rispttivamnt laddov risulti ncssario, opportuno, adguato o sufficint pr raggiungr gli obittivi prsguiti dal prsnt rgolamnto. (1) CAPO II Obblighi dgli opratori dl sttor alimntar Articolo 3 Obblighi gnrali Gli opratori dl sttor alimntar garantiscono ch tutt l fasi dlla produzion, dlla trasformazion dlla distribuzion dgli alimnti sottopost al loro controllo soddisfino i prtinnti rquisiti di igin fissati nl prsnt rgolamnto. (1) Lx24 - Gruppo 24 ORE Pagina 5 / 23

6 CAPO II Obblighi dgli opratori dl sttor alimntar Articolo 4 Rquisiti gnrali spcifici in matria d'igin 1. Gli opratori dl sttor alimntar ch ffttuano la produzion primaria l oprazioni connss lncat nll'allgato I rispttano i rquisiti gnrali in matria d'igin di cui alla part A dll'allgato I ogni rquisito spcifico prvisto dal rgolamnto (CE) n. 853/ Gli opratori dl sttor alimntar ch sguono qualsivoglia fas dlla produzion, dlla trasformazion dlla distribuzion di alimnti succssiva a qull di cui al paragrafo 1, rispttano i rquisiti gnrali in matria d'igin di cui all'allgato II ogni rquisito spcifico prvisto dal rgolamnto (CE) n. 853/ Gli opratori dl sttor alimntar s ncssario adottano l sgunti misur iginich spcifich: a) risptto di critri microbiologici rlativi ai prodotti alimntari; b) l procdur ncssari a raggiungr gli obittivi fissati pr il consguimnto dgli scopi dl prsnt rgolamnto; c) risptto di rquisiti in matria di controllo dll tmpratur dgli alimnti; d) mantnimnto dlla catna dl frddo; ) campionatur analisi. 4. La Commission stabilisc i critri, i rquisiti gli obittivi di cui al paragrafo 3, nonché i mtodi connssi di campionatura di analisi. Tali misur ints a modificar lmnti non ssnziali dl prsnt rgolamnto compltandolo sono adottat scondo la procdura di rgolamntazion con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 3. (2) 5. S il prsnt rgolamnto, il rgolamnto (CE) n. 853/2004 l rlativ misur di applicazion non spcificano i mtodi di campionatura o di analisi, gli opratori dl sttor alimntar possono utilizzar mtodi appropriati contnuti in altr normativ comunitari o nazionali o, qualora non siano disponibili, mtodi ch consntano di ottnr risultati quivalnti a qulli ottnuti utilizzando il mtodo di rifrimnto, purché dtti mtodi siano scintificamnt convalidati in conformità di norm o protocolli riconosciuti a livllo intrnazional. 6. Gli opratori dl sttor alimntar possono utilizzar i manuali di cui agli articoli 7, 8 9 com ausilio ai fini dll'ossrvanza di loro obblighi ai snsi dl prsnt rgolamnto. (1) (2) Il prsnt paragrafo è stato così sostituito dall'art. 1, collgato con l'allgato, RgCE , n. 219 (G.U.U.E , n. L 87). Si riporta, di sguito, il tsto prvignt: "4. I critri, i rquisiti gli obittivi di cui al paragrafo 3 sono adottati scondo la procdura di cui all'articolo 14, paragrafo 2. I mtodi connssi di campionatura di analisi sono stabiliti scondo la stssa procdura." CAPO II Obblighi dgli opratori dl sttor alimntar Articolo 5 Analisi di pricoli punti critici di controllo Lx24 - Gruppo 24 ORE Pagina 6 / 23

7 1. Gli opratori dl sttor alimntar prdispongono, attuano mantngono una o più procdur prmannti, basat sui principi dl sistma HACCP. 2. I principi dl sistma HACCP di cui al paragrafo 1 sono i sgunti: a) idntificar ogni pricolo ch dv ssr prvnuto, liminato o ridotto a livlli accttabili; b) idntificar i punti critici di controllo nlla fas o nll fasi in cui il controllo stsso si rivla ssnzial pr prvnir o liminar un rischio o pr ridurlo a livlli accttabili; c) stabilir, ni punti critici di controllo, i limiti critici ch diffrnziano l'accttabilità l'inaccttabilità ai fini dlla prvnzion, liminazion o riduzion di rischi idntificati; d) stabilir d applicar procdur di sorvglianza fficaci ni punti critici di controllo; ) stabilir l azioni corrttiv da intraprndr nl caso in cui dalla sorvglianza risulti ch un dtrminato punto critico non è sotto controllo; f) stabilir l procdur, da applicar rgolarmnt, pr vrificar l'ffttivo funzionamnto dll misur di cui all lttr da a) ad ); g) prdisporr documnti rgistrazioni adguati alla natura all dimnsioni dll'imprsa alimntar al fin di dimostrar l'ffttiva applicazion dll misur di cui all lttr da a) ad f). Qualora intrvnga un qualsiasi cambiamnto nl prodotto, nl procsso o in qualsivoglia altra fas gli opratori dl sttor alimntar risaminano la procdura vi apportano l ncssari modifich. 3. Il paragrafo 1 si applica unicamnt agli opratori dl sttor alimntar ch intrvngono in qualsivoglia fas dlla produzion, trasformazion distribuzion dgli alimnti succssiva alla produzion primaria all oprazioni associat di cui all'allgato I. 4. Gli opratori dl sttor alimntar: a) dimostrano all'autorità comptnt ch ssi rispttano il paragrafo 1, scondo l modalità richist dall'autorità comptnt, tnndo conto dl tipo dlla dimnsion dll'imprsa alimntar; b) garantiscono ch tutti i documnti in cui sono dscritt l procdur laborat a norma dl prsnt articolo siano costantmnt aggiornati; c) consrvano ogni altro documnto rgistrazion pr un priodo adguato. 5. L modalità dttagliat di attuazion dl prsnt articolo possono ssr stabilit scondo la procdura di cui all'articolo 14, paragrafo 2. Tali modalità possono facilitar l'attuazion dl prsnt articolo da part di taluni opratori dl sttor alimntar, in particolar prvdndo la possibilità di utilizzar l procdur contnut ni manuali pr l'applicazion di principi dl sistma HACCP, al fin di rispttar il paragrafo 1. Siffatt modalità possono spcificar inoltr il priodo durant il qual gli opratori dl sttor alimntar consrvano i documnti l rgistrazioni a norma dl paragrafo 4, lttra c). (1) CAPO II Obblighi dgli opratori dl sttor alimntar Articolo 6 Controlli ufficiali, rgistrazion riconoscimnto Lx24 - Gruppo 24 ORE Pagina 7 / 23

8 1. Gli opratori dl sttor alimntar collaborano con l autorità comptnti conformmnt ad altr normativ comunitari applicabili o, in mancanza, conformmnt alla lgislazion nazional. 2. In particolar, ogni oprator dl sttor alimntar notifica all'opportuna autorità comptnt, scondo l modalità prscritt dalla stssa, ciascuno stabilimnto posto sotto il suo controllo ch sgua una qualsiasi dll fasi di produzion, trasformazion distribuzion di alimnti ai fini dlla rgistrazion dl suddtto stabilimnto. Gli opratori dl sttor alimntar fanno altrsì in modo ch l'autorità comptnt disponga costantmnt di informazioni aggiornat sugli stabilimnti, notificandol, tra l'altro, qualsivoglia cambiamnto significativo di attività nonché ogni chiusura di stabilimnti sistnti. 3. Tuttavia, gli opratori dl sttor alimntar provvdono affinché gli stabilimnti siano riconosciuti dall'autorità comptnt, succssivamnt ad almno un'ispzion, s il riconoscimnto è prscritto: a) a norma dlla lgislazion nazional dllo Stato mmbro in cui lo stabilimnto è situato; b) a norma dl rgolamnto (CE) n. 853/2004; o c) da una dcision adottata dalla Commission. Tal misura intsa a modificar lmnti non ssnziali dl prsnt rgolamnto è adottata scondo la procdura di rgolamntazion con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 3. (2) Lo Stato mmbro ch impon il riconoscimnto di taluni stabilimnti situati nl suo trritorio a norma dlla lgislazion nazional, com prvisto alla lttra a), comunica alla Commission agli altri Stati mmbri l prtinnti disposizioni nazionali. (1) (2) La prsnt lttra è stata così sostituita dall'art. 1, collgato con l'allgato, RgCE , n. 219 (G.U.U.E , n. L 87). Si riporta, di sguito, il tsto prvignt: "c) da una dcision adottata scondo la procdura di cui all'articolo 14, paragrafo 2." CAPO III Manuali di corrtta prassi oprativa Articolo 7 Elaborazion, diffusion uso di manuali Gli Stati mmbri promuovono l'laborazion di manuali nazionali di corrtta prassi oprativa in matria di igin di applicazion di principi dl sistma HACCP, a norma dll'articolo 8. Manuali comunitari sono laborati a norma dll'articolo 9. La divulgazion l'uso di manuali nazionali comunitari sono incoraggiati. Ciononostant, gli opratori dl sttor alimntar possono usar tali manuali su bas volontaria. (1) CAPO III Manuali di corrtta prassi oprativa Articolo 8 Manuali nazionali Lx24 - Gruppo 24 ORE Pagina 8 / 23

9 1. I manuali nazionali di corrtta prassi oprativa, una volta laborati, sono sviluppati diffusi dai sttori dll'industria alimntar: a) in consultazion con rapprsntanti di soggtti i cui intrssi possono ssr sostanzialmnt toccati, quali autorità comptnti gruppi di consumatori; b) tnndo conto di prtinnti codici di prassi dl Codx alimntarius; c) s riguardano la produzion primaria l oprazioni associat lncat nll'allgato I, tnndo conto dll raccomandazioni di cui alla part B dll'allgato I. 2. I manuali nazionali possono ssr laborati sotto l'gida di uno dgli organismi nazionali di normalizzazion di cui all'allgato II dlla dirttiva 98/34/CE. 3. Gli Stati mmbri valutano i manuali nazionali al fin di garantir ch: a) siano stati laborati a norma dl paragrafo 1; b) il loro contnuto risulti funzional pr i sttori a cui sono dstinati; c) costituiscano uno strumnto atto a favorir l'ossrvanza dgli articoli 3, 4 5 ni sttori pr i prodotti alimntari intrssati. 4. Gli Stati mmbri trasmttono alla Commission manuali nazionali ch soddisfano l condizioni di cui al paragrafo 3. La Commission cra mantin un sistma di rgistrazion di tali manuali lo mtt a disposizion dgli Stati mmbri. 5. I manuali di corrtta prassi laborati ai snsi dlla dirttiva 93/43/CEE continuano ad applicarsi dopo l'ntrata in vigor dl prsnt rgolamnto, purché siano compatibili con i suoi obittivi. (1) CAPO III Manuali di corrtta prassi oprativa Articolo 9 Manuali comunitari Lx24 - Gruppo 24 ORE Pagina 9 / 23

10 1. Prima ch siano laborati manuali comunitari di corrtta prassi oprativa pr l'igin o pr l'applicazion di principi dl sistma HACCP, la Commission consulta il comitato di cui all'articolo 14. L'obittivo di tal consultazion di saminar l'utilità di tali manuali, la loro portata gli argomnti da trattar. 2. Quando vngono approntati manuali comunitari, la Commission garantisc ch siano laborati diffusi: a) dai rapprsntanti intrssati di sttori dll'imprsa alimntar uropa, comprs l PMI, di altr parti in causa, quali gruppi di consumatori o in consultazion con gli stssi; b) in collaborazion con i soggtti i cui intrssi possano ssr sostanzialmnt toccati, comprs l autorità comptnti; c) tnndo conto di prtinnti codici di prassi dl Codx alimntarius; d) s riguardano la produzion primaria l oprazioni associat lncat nll'allgato I, tnndo conto dll raccomandazioni di cui alla part B dll'allgato I. 3. Il comitato di cui all'articolo 14 valuta i progtti di manuali comunitari al fin di garantir ch: a) siano stati laborati a norma dl paragrafo 2; b) il loro contnuto risulti funzional pr i sttori a cui sono dstinati in tutta la Comunità; c) costituiscano uno strumnto atto a favorir l'ossrvanza dgli articoli 3, 4 5 ni sttori pr i prodotti alimntari intrssati. 4. La Commission invita priodicamnt il comitato di cui all'articolo 14 a risaminar ogni manual comunitario laborato a norma dl prsnt articolo, in cooprazion con gli organismi mnzionati nl paragrafo 2. Scopo di tal risam è garantir ch i manuali rimangano praticabili tnr conto dgli sviluppi tcnologici scintifici. 5. I titoli i rifrimnti di manuali comunitari approntati a norma dl prsnt articolo sono pubblicati nlla Gazztta ufficial dll'union uropa (sri C). (1) CAPO IV Importazioni d sportazioni Articolo 10 Importazioni In matria di igin dgli alimnti importati l prtinnti disposizioni dlla lgislazion alimntar di cui all'articolo 11 dl rgolamnto (CE) n. 178/2002 includono i rquisiti di cui agli articoli da 3 a 6 dl prsnt rgolamnto. (1) CAPO IV Importazioni d sportazioni Articolo 11 Esportazioni Lx24 - Gruppo 24 ORE Pagina 10 / 23

11 In matria d'igin dgli alimnti sportati o risportati l prtinnti disposizioni dlla lgislazion alimntar di cui all'articolo 12 dl rgolamnto (CE) n. 178/2002 includono i rquisiti di cui agli articoli da 3 a 6 dl prsnt rgolamnto. (1) CAPO V Disposizioni finali Articolo 12 Misur di attuazion disposizioni transitori Misur transitori di portata gnral ints a modificar lmnti non ssnziali dl prsnt rgolamnto anch compltandolo con nuovi lmnti non ssnziali, in particolar ultriori spcificazioni di rquisiti stabiliti nl prsnt rgolamnto, sono adottat scondo la procdura di rgolamntazion con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 3. Altr misur d'applicazion o transitori possono ssr adottat scondo la procdura di rgolamntazion di cui all'articolo 14, paragrafo 2. (1) (1) Il prsnt articolo, prima rttificato dalla G.U.U.E n. L 226, è stato poi così sostituito dall'art. 1, collgato con l'allgato, RgCE , n. 219 (G.U.U.E , n. L 87). Si riporta, di sguito, il tsto prvignt: "L misur di attuazion l disposizioni transitori possono ssr stabilit scondo la procdura di cui all'articolo 14, paragrafo 2." CAPO V Disposizioni finali Articolo 13 Modifica adattamnto dgli allgati I II 1. Gli allgati I II possono ssr modificati o aggiornati dalla Commission tnndo conto di quanto sgu: a) dlla ncssita di sottoporr a rvision l raccomandazioni di cui all'allgato I, part B, punto 2; b) dll'sprinza maturata con l'applicazion di sistmi basati sul sistma HACCP a norma dll'articolo 5; c) dgli sviluppi tcnologici, dll loro consgunz pratich dll aspttativ di consumatori pr quanto riguarda la composizion dgli alimnti; d) di parri scintifici, in particolar dlla valutazion di nuovi rischi; ) di critri microbiologici rlativi alla tmpratura dgli alimnti. (2) Tali misur ints a modificar lmnti non ssnziali dl prsnt rgolamnto anch compltandolo sono adottat scondo la procdura di rgolamntazion con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 3. (3) 2. La Commission può concdr drogh agli allgati I II in particolar allo scopo di agvolar l'applicazion dll'articolo 5 pr l piccol imprs tnndo conto di rlativi fattori di rischio, purché tali drogh non compromttano il consguimnto dgli obittivi dl prsnt rgolamnto. Tali misur ints a modificar lmnti non ssnziali dl prsnt rgolamnto compltandolo sono adottat scondo la procdura di rgolamntazion con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 3. (4) 3. Gli Stati mmbri possono, snza compromttr il raggiungimnto dgli obittivi dl prsnt rgolamnto, adottar, a norma di paragrafi da 4 a 7, misur nazionali pr adattar i rquisiti di cui all'allgato II. 4. a) L misur nazionali di cui al paragrafo 3 prsguono l'obittivo di: i) consntir l'utilizzazion inintrrotta di mtodi tradizionali in una qualsiasi dll fasi dlla produzion, trasformazion o distribuzion dgli alimnti; Lx24 - Gruppo 24 ORE Pagina 11 / 23

12 o ii) tnr conto dll signz dll imprs alimntari situat in rgioni soggtt a particolari vincoli gografici. b) In altri casi, ss si applicano soltanto alla costruzion, allo schma all'attrzzatura dgli stabilimnti. 5. Uno Stato mmbro ch dsidri adottar misur nazionali a cui fa rifrimnto il paragrafo 3 invia una notifica in tal snso alla Commission agli altri Stati mmbri. Tal notifica: a) fornisc una dscrizion particolarggiata di rquisiti ch il suddtto Stato mmbro ritin ncssario adattar la natura di tal adattamnto; b) dscriv i prodotti alimntari gli stabilimnti intrssati; c) spon l motivazioni dll'adattamnto, s dl caso, fornndo anch una sintsi dll'analisi dl pricolo ffttuata indicando l vntuali misur da adottar pr garantir ch l'adattamnto non prgiudichi gli obittivi dl prsnt rgolamnto; d) fornisc ogni altra informazion prtinnt. 6. Gli altri Stati mmbri dispongono di tr msi, a dcorrr dal ricvimnto dlla notifica di cui al paragrafo 5, pr inviar ossrvazioni scritt alla Commission. Qualora si tratti dgli adattamnti drivanti dal paragrafo 4, lttra b), tal priodo è prorogato, su richista di qualsiasi Stato mmbro, di quattro msi. La Commission può, s ricv ossrvazioni scritt da uno o più Stati mmbri, dv consultar gli Stati mmbri nll'ambito dl comitato di cui all'articolo 14, paragrafo 1. La Commission può dcidr scondo la procdura di cui all'articolo 14, paragrafo 2, s l misur prvist possano ssr attuat prvi, s ncssario, l opportun modifich. La Commission può, s dl caso, proporr misur gnrali a norma dl paragrafo 1 o 2 dl prsnt articolo. 7. Uno Stato mmbro può adottar misur nazionali pr adguar i rquisiti di cui all'allgato II soltanto: a) in conformità di una dcision adottata ai snsi dl paragrafo 6; o b) s, un ms dopo la scadnza dl priodo di cui al paragrafo 6, la Commission non ha provvduto a informar gli Stati mmbri di avr ricvuto ossrvazioni scritt o ch intnd proporr l'adozion di una dcision a norma dl paragrafo 6. (1) (2) Il prsnt alina è stato così sostituito dall'art. 1, collgato con l'allgato, RgCE , n. 219 (G.U.U.E , n. L 87). Si riporta, di sguito, il tsto prvignt: "Gli allgati I II possono ssr modificati o aggiornati scondo la procdura di cui all'articolo 14, paragrafo 2, tnndo conto di quanto sgu:" (3) Il prsnt comma è stato aggiunto dall'art. 1, collgato con l'allgato, RgCE , n. 219 (G.U.U.E , n. L 87). (4) Il prsnt paragrafo è stato così sostituito dall'art. 1, collgato con l'allgato, RgCE , n. 219 (G.U.U.E , n. L 87). Si riporta, di sguito, il tsto prvignt: "2. Possono ssr concss drogh agli allgati I II in particolar allo scopo di agvolar l'applicazion dll'articolo 5 pr l piccol imprs scondo la procdura di cui all'articolo 14, paragrafo 2 tnndo conto di rlativi fattori di rischio, purché tali drogh non compromttano il consguimnto dgli obittivi dl prsnt rgolamnto." CAPO V Disposizioni finali Articolo 14 Procdura dl comitato Lx24 - Gruppo 24 ORE Pagina 12 / 23

13 1. La Commission è assistita dal comitato prmannt pr la catna alimntar la salut dgli animali. 2. Ni casi in cui fatto rifrimnto al prsnt paragrafo, si applicano gli articoli 5 7 dlla dcision 1999/468/CE, tnndo conto dll disposizioni di cui all'articolo 8 dlla stssa. Il priodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, dlla dcision 1999/468/CE fissato a tr msi. 3. Ni casi in cui è fatto rifrimnto al prsnt paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, l'articolo 7 dlla dcision 1999/468/CE, tnndo conto dll disposizioni dll'articolo 8 dlla stssa. (1) (2) (1) Il prsnt articolo è stato così rttificato dalla G.U.U.E n. L 226. (2) Il prsnt paragrafo è stato così sostituito dall'art. 1, collgato con l'allgato, RgCE , n. 219 (G.U.U.E , n. L 87). Si riporta, di sguito, il tsto prvignt: "3. Il comitato adotta il proprio rgolamnto intrno." CAPO V Disposizioni finali Articolo 15 Consultazion dll'autorità uropa pr la sicurzza alimntar La Commission consulta l'autorità uropa pr la sicurzza alimntar su ogni qustion rintrant nll'ambito di applicazion dl prsnt rgolamnto ch potrbb avr un impatto significativo sulla salut pubblica, in particolar, prima di proporr critri, rquisiti o obittivi a norma dll'articolo 4, paragrafo 4. (1) CAPO V Disposizioni finali Articolo 16 Rlazion al Parlamnto uropo al Consiglio 1. Entro il 20 maggio 2009, la Commission prsnta al Parlamnto uropo al Consiglio una rlazion. 2. La rlazion in particolar prnd in sam l'sprinza acquisita nll'applicazion dl prsnt rgolamnto valuta altrsì l'opportunità la fattibilità di prvdr l'stnsion di rquisiti dll'articolo 5 agli opratori dl sttor alimntar impgnati nlla produzion primaria nll oprazioni connss lncat nll'allgato I. 3. La Commission, s dl caso, corrda dll prtinnti propost la suddtta rlazion. (1) CAPO V Disposizioni finali Articolo 17 Abrogazion Lx24 - Gruppo 24 ORE Pagina 13 / 23

14 1. La dirttiva 93/43/CEE è abrogata a dcorrr dalla data di applicazion dl prsnt rgolamnto. 2. I rifrimnti alla dirttiva abrogata s'intndono fatti al prsnt rgolamnto. 3. Tuttavia, l dcisioni adottat ai snsi dll'articolo 3, paragrafo 3, dll'articolo 10 dlla dirttiva 93/43/CEE rimangono in vigor fino alla loro sostituzion con dcisioni adottat a norma dl prsnt rgolamnto o dl rgolamnto (CE) n. 178/2002. Nll'attsa ch siano dfiniti i critri o i rquisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lttr da a) a ), dl prsnt rgolamnto, gli Stati mmbri possono mantnr l norm nazionali ch stabiliscono tali critri o rquisiti da ssi adottat ai snsi dlla dirttiva 93/43/CEE. 4. In attsa dll'applicazion di una nuova normativa comunitaria ch stabilisc norm pr il controllo ufficial dgli alimnti, gli Stati mmbri adottano tutt l misur idon a garantir l'assolvimnto dgli obblighi fissati dal prsnt rgolamnto o da sso drivanti. (1) CAPO V Disposizioni finali Articolo 18 Entrata in vigor Il prsnt rgolamnto ntra in vigor il vntsimo giorno succssivo alla pubblicazion nlla Gazztta ufficial dll'union uropa. Esso si applica diciotto msi dopo la data in cui sono ntrati in vigor i sgunti atti: a) rgolamnto (CE) n. 853/2004; b) rgolamnto (CE) n. 854/2004 dl Parlamnto uropo dl Consiglio, dl 29 april 2004, ch stabilisc norm spcifich pr l'organizzazion di controlli ufficiali sui prodotti di origin animal dstinati al consumo umano; c) dirttiva 2004/41/CE dl Parlamnto uropo dl Consiglio, dl 21 april 2004, ch abroga alcun dirttiv rcanti norm sull'igin dgli alimnti l disposizioni sanitari pr la produzion la commrcializzazion di dtrminati prodotti di origin animal dstinati al consumo umano. Tuttavia, sso non si applica antriormnt al 1 gnnaio Il prsnt rgolamnto obbligatorio in tutti i suoi lmnti dirttamnt applicabil in ciascuno dgli Stati mmbri. Fatto a Bruxlls, addì 29 april 2004 (1) (1) Il prsnt articolo è stato rttificato dalla G.U.U.E n. L 226 dalla G.U.U.E , n. L 202. Allgato 1 Produzion Primaria PARTE A: REQUISITI GENERALI IN MATERIA DI IGIENE PER LA PRODUZIONE PRIMARIA E LE OPERAZIONI ASSOCIATE I. Ambito d'applicazion 1. Il prsnt allgato si applica alla produzion primaria all sgunti oprazioni associat: a) il trasporto, il magazzinaggio la manipolazion di prodotti primari sul luogo di produzion, a condizion ch ciò non altri sostanzialmnt la loro natura; b) il trasporto di animali vivi, ov ncssario pr il raggiungimnto dgli obittivi dl prsnt rgolamnto; Lx24 - Gruppo 24 ORE Pagina 14 / 23

15 c) in caso di prodotti di origin vgtal, prodotti dlla psca dlla caccia, l oprazioni di trasporto pr la consgna di prodotti primari, la cui natura non sia ancora stata sostanzialmnt modificata, dal luogo di produzion ad uno stabilimnto. II. Rquisiti in matria di igin 2. Nlla misura dl possibil, gli opratori dl sttor alimntar dvono assicurar, ch i prodotti primari siano prottti da contaminazioni, tnndo conto di tutt l trasformazioni succssiv cui saranno soggtti i prodotti primari. 3. Fatto salvo l'obbligo gnral di cui al punto 2 gli opratori dl sttor alimntar dvono rispttar l prtinnti disposizioni lgislativ comunitari nazionali rlativ al controllo di rischi nlla produzion primaria nll oprazioni associat, comprs: a) l misur di controllo dlla contaminazion drivant dall'aria, dal suolo, dall'acqua, dai mangimi, dai frtilizzanti, dai mdicinali vtrinari, dai prodotti fitosanitari dai biocidi, nonché il magazzinaggio, la gstion l'liminazion di rifiuti; b) l misur rlativ alla salut al bnssr dgli animali nonché alla salut dll piant ch abbiano rilvanza pr la salut umana, comprsi i programmi pr il monitoraggio il controllo dll zoonosi dgli agnti zoonotici. 4. Gli opratori dl sttor alimntar ch allvano, raccolgono o cacciano animali o producono prodotti primari di origin animal dvono, s dl caso, adottar misur adguat pr: a) tnr puliti tutti gli impianti utilizzati pr la produzion primaria l oprazioni associat, inclusi qulli utilizzati pr immagazzinar manipolar i mangimi, ov ncssario dopo la pulizia, disinfttarli in modo adguato; b) tnr puliti, ov ncssario dopo la pulizia, disinfttar in modo adguato l attrzzatur, i contnitori, l gabbi, i vicoli l imbarcazioni; c) pr quanto possibil, assicurar la pulizia dgli animali inviati al macllo, ov ncssario, dgli animali da produzion; d) utilizzar acqua potabil o acqua pulita, ov ncssario in modo da prvnir la contaminazion; ) assicurar ch il prsonal addtto alla manipolazion di prodotti alimntari sia in buona salut sgua una formazion sui rischi sanitari; f) pr quanto possibil, vitar la contaminazion da part di animali altri instti nocivi; g) immagazzinar gstir i rifiuti l sostanz pricolos in modo da vitar la contaminazion; h) prvnir l'introduzion la propagazion di malatti contagios trasmissibili all'uomo attravrso gli alimnti, anch adottando misur prcauzionali al momnto dll'introduzion di nuovi animali comunicando i focolai sosptti di tali malatti all autorità comptnti; i) tnr conto di risultati dll analisi prtinnti ffttuat su campioni prlvati da animali o altri campioni ch abbiano rilvanza pr la salut umana; j) usar corrttamnt gli additivi pr i mangimi i mdicinali vtrinari, com prvisto dalla normativa prtinnt. 5. Gli opratori dl sttor alimntar ch producono o raccolgono prodotti vgtali, dvono, s dl caso, adottar misur adguat pr: a) tnr puliti, ov ncssario dopo la pulizia, disinfttar in modo adguato l struttur, l attrzzatur, i contnitori, l cass di trasporto, i vicoli l imbarcazioni; b) assicurar, ov ncssario, la produzion, il trasporto condizioni di magazzinaggio iginich la pulizia di prodotti vgtali; c) usar acqua potabil o acqua pulita, ov ncssario in modo da prvnir la contaminazion; d) assicurar ch il prsonal addtto alla manipolazion di prodotti alimntari sia in buona salut sgua una formazion sui rischi sanitari; ) pr quanto possibil, vitar la contaminazion da part di animali instti nocivi; f) immagazzinar gstir i rifiuti l sostanz pricolos in modo da vitar la contaminazion; Lx24 - Gruppo 24 ORE Pagina 15 / 23

16 g) tnr conto di risultati dll analisi prtinnti ffttuat su campioni prlvati da piant o altri campioni ch abbiano rilvanza pr la salut umana; h) utilizzar corrttamnt i prodotti fitosanitari i biocidi, com prvisto dalla normativa prtinnt. 6. Gli opratori dl sttor alimntar dvono adottar opportun misur corrttiv quando sono informati di problmi individuati durant controlli ufficiali. III. Tnuta dll rgistrazioni 7. Gli opratori dl sttor alimntar dvono tnr consrvar l rgistrazioni rlativ all misur adottat pr il controllo di pricoli in modo appropriato pr un priodo di tmpo adguato commisurato alla natura all dimnsioni dll'imprsa alimntar dvono mttr a disposizion dll autorità comptnti dgli opratori dl sttor alimntar ch ricvono i prodotti l prtinnti informazioni contnut in tali rgistrazioni a loro richista. 8. Gli opratori dl sttor alimntar ch allvano animali o producono prodotti primari d'origin animal dvono tnr rgistrazioni, in particolar, riguardanti: a) la natura l'origin dgli alimnti somministrati agli animali; b) i prodotti mdicinali vtrinari o l altr cur somministrat agli animali, con l rlativ dat i priodi di sospnsion; c) l'insorgnza di malatti ch possono incidr sulla sicurzza di prodotti di origin animal; d) i risultati di tutt l analisi ffttuat su campioni prlvati da animali o su altri campioni prlvati a scopi diagnostici, ch abbiano rilvanza pr la salut umana; ) tutt l sgnalazioni prtinnti sui controlli ffttuati su animali o prodotti di origin animal. 9. Gli opratori dl sttor alimntar ch producono o raccolgono prodotti vgtali dvono tnr l rgistrazioni, in particolar riguardanti: a) l'uso di qualsiasi prodotto fitosanitario biocido; b) l'insorgnza di qualsiasi malattia o infstazion ch possa incidr sulla sicurzza di prodotti di origin vgtal; c) i risultati di tutt l analisi prtinnti ffttuat su campioni prlvati da piant o altri campioni ch abbiano rilvanza pr la salut umana. 10. Gli opratori dl sttor alimntar possono ssr assistiti da altr prson, quali i vtrinari, gli agronomi i tcnici agricoli, nlla tnuta dll rgistrazioni. PARTE B: RACCOMANDAZIONI INERENTI AI MANUALI DI CORRETTA PRASSI IGIENICA 1. I manuali nazionali o comunitari di cui agli articoli da 7 a 9 dl prsnt rgolamnto dovrbbro contnr orintamnti pr una corrtta prassi iginica ai fini dl controllo di rischi nlla produzion primaria nll oprazioni associat. 2. I manuali di corrtta prassi iginica dovrbbro contnr informazioni adguat sui pricoli ch possono insorgr nlla produzion primaria nll oprazioni associat sull azioni di controllo di pricoli, comprs l misur prtinnti prvist dalla normativa comunitaria nazional o dai programmi comunitari nazionali. Tra tali pricoli misur figurano ad smpio: a) il controllo dlla contaminazion dovuta a micotossin, mtalli psanti matrial radioattivo; b) l'uso di acqua, rifiuti organici prodotti frtilizzanti; c) l'uso corrtto adguato di prodotti fitosanitari biocidi loro rintracciabilità; d) l'uso corrtto adguato di prodotti mdicinali vtrinari di additivi di mangimi loro rintracciabilità; ) la prparazion, il magazzinaggio, l'uso la rintracciabilità di mangimi; Lx24 - Gruppo 24 ORE Pagina 16 / 23

17 f) l'adguata liminazion di animali morti, rifiuti stram; g) l misur protttiv volt a vitar l'introduzion di malatti contagios trasmissibili all'uomo tramit gli alimnti, nonché l'obbligo di informarn l autorità comptnti; h) l procdur, l prassi i mtodi pr garantir ch l'alimnto sia prodotto, manipolato, imballato, immagazzinato trasportato in condizioni iginich adguat, comprsi la pulizia accurata il controllo dgli animali infstanti; i) l misur concrnnti la pulizia dgli animali da macllo da produzion; j) l misur concrnnti la tnuta dll rgistrazioni. (1) (1) Il prsnt allgato è stato cosi rttificato dalla G.U.U.E n. L 226. Allgato 2 Rquisiti gnrali in matria di igin applicabili a tutti gli opratori dl sttor alimntar (divrsi da qulli di cui all'allgato) INTRODUZIONE I capitoli da V a XII si applicano a tutt l fasi di produzion, trasformazion distribuzion dgli alimnti i rimannti capitoli dll'allgato si applicano com sgu: - il capitolo I si applica a tutt l struttur dstinat agli alimnti, salvo qull a cui si applica il capitolo III, - il capitolo II si applica a tutti i locali in cui gli alimnti vngono prparati, trattati o trasformati, salvo i locali adibiti a mnsa a cui si applica il capitolo III, - il capitolo III si applica all struttur lncat nl titolo dl capitolo, - il capitolo IV si applica a tutti i tipi di trasporto. CAPITOLO I Rquisiti gnrali applicabili all struttur dstinat agli alimnti (divrsi da qulli indicati nl capitolo III) 1. L struttur dstinat agli alimnti dvono ssr tnut pulit, sottopost a manutnzion tnut in buon condizioni. 2. Lo schma, la progttazion, la costruzion, l'ubicazion l dimnsioni dll struttur dstinat agli alimnti dvono: a) consntir un'adguata manutnzion, pulizia /o disinfzion, vitar o ridurr al minimo la contaminazion trasmssa pr via ara assicurar uno spazio di lavoro tal da consntir lo svolgimnto di tutt l oprazioni in condizioni d'igin; b) ssr tali da impdir l'accumulo di sporcizia, il contatto con matriali tossici, la pntrazion di particll ngli alimnti la formazion di condnsa o muffa indsidrabil sull suprfici; c) consntir una corrtta prassi di igin alimntar, comprsa la protzion contro la contaminazion, in particolar, la lotta contro gli animali infstanti; Lx24 - Gruppo 24 ORE Pagina 17 / 23

18 d) ov ncssario, disporr di adguat struttur pr la manipolazion il magazzinaggio a tmpratura controllata, con sufficint capacità pr mantnr i prodotti alimntari in condizioni adguat di tmpratura progttat in modo ch la tmpratura possa ssr controllata, ov opportuno, rgistrata. 3. Dv ssr disponibil un sufficint numro di gabintti, collgati ad un buon sistma di scarico. I gabintti non dvono dar dirttamnt sui locali di manipolazion dgli alimnti. 4. Dv ssr disponibil un sufficint numro di lavabi, adguatamnt collocati sgnalati pr lavarsi l mani. I lavabi dvono disporr di acqua corrnt frdda calda, matrial pr lavarsi l mani un sistma iginico di asciugatura. Ov ncssario, gli impianti pr il lavaggio dgli alimnti dvono ssr sparati da qulli pr il lavaggio dll mani. 5. Si dv assicurar una corrtta arazion mccanica o natural, vitando il flusso mccanico di aria da una zona contaminata vrso una zona pulita. I sistmi di arazion dvono ssr tali da consntir un accsso agvol ai filtri all altr parti ch dvono ssr pulit o sostituit. 6. Gli impianti sanitari dvono disporr di un buon sistma di arazion, natural o mccanico. 8. Gli impianti di scarico dvono ssr adatti allo scopo, nonché progttati costruiti in modo da vitar il rischio di contaminazion. Qualora i canali di scarico siano totalmnt o parzialmnt scoprti, ssi dvono ssr progttati in modo da vitar ch il flusso procda da una zona contaminata vrso o in un'ara pulita, in particolar un'ara dov vngano manipolati alimnti ch possono prsntar un alto rischio pr i consumatori finali. 9. Ov ncssario, dvono ssr prvist installazioni adguat adibit a spogliatoio pr il prsonal. 10. I prodotti pr la pulizia la disinfzion non dvono ssr consrvati nll ar dov vngono manipolati alimnti. CAPITOLO II Rquisiti spcifici applicabili ai locali all'intrno di quali i prodotti alimntari vngono prparati, lavorati o trasformati (sclusi i locali adibiti a mnsa qulli spcificati nl capitolo III) 1. I locali dov gli alimnti sono prparati, lavorati o trasformati (sclusi i locali adibiti a mnsa qulli spcificati nl capitolo III, ma comprsi i locali a bordo di mzzi di trasporto) dvono ssr progttati disposti in modo da consntir una corrtta prassi iginica impdndo anch la contaminazion tra durant l oprazioni. In particolar: a) i pavimnti dvono ssr mantnuti in buon condizioni, ssr facili da pulir, s ncssario, da disinfttar; ciò richid l'impigo di matrial rsistnt, non assorbnt, lavabil non tossico, a mno ch gli opratori alimntari non dimostrino all'autorità comptnt ch altri tipi di matriali possono ssr impigati appropriatamnt. Ov opportuno, la suprfici di pavimnti dv assicurar un sufficint drnaggio; b) l parti dvono ssr mantnut in buon condizioni d ssr facili da pulir, s ncssario, da disinfttar; ciò richid l'impigo di matrial rsistnt, non assorbnt, lavabil non tossico una suprfici liscia fino ad un'altzza adguata pr l oprazioni, a mno ch gli opratori alimntari non dimostrino all'autorità comptnt ch altri tipi di matriali possono ssr impigati appropriatamnt; c) i soffitti (o, quando non ci sono soffitti, la suprfici intrna dl ttto) l attrzzatur sopralvat dvono ssr costruiti prdisposti in modo da vitar l'accumulo di sporcizia ridurr la condnsa, la formazion di muffa indsidrabil la caduta di particll; d) l finstr l altr aprtur dvono ssr costruit in modo da impdir l'accumulo di sporcizia qull ch possono ssr aprt vrso l'strno dvono ssr, s ncssario, munit di barrir antinstti facilmnt amovibili pr la pulizia; qualora l'aprtura di finstr provochi contaminazioni, qust dvono rstar chius bloccat durant la produzion; ) l port dvono avr suprfici facili da pulir, s ncssario, da disinfttar; a tal fin si richidono suprfici lisc non assorbnti, a mno ch gli opratori alimntari non dimostrino all'autorità comptnt ch altri tipi di matriali utilizzati sono adatti allo scopo; f) l suprfici (comprs qull dll attrzzatur) nll zon di manipolazion dgli alimnti, in particolar, qulli a contatto con qusti ultimi dvono ssr mantnut in buon condizioni d ssr facili da pulir, s ncssario, da disinfttar; a tal fin si richidono matriali lisci, lavabili, rsistnti alla corrosion non tossici, a mno ch gli opratori alimntari non dimostrino all'autorità comptnt ch altri tipi di matriali utilizzati sono adatti allo scopo. 2. Ov ncssario, si dvono prvdr opportun attrzzatur pr la pulizia, la disinfzion il dposito dgli strumnti di lavoro dgli impianti. Tali attrzzatur dvono ssr in matrial rsistnt alla corrosion facili da pulir disporr di un'adguata rogazion di acqua calda Lx24 - Gruppo 24 ORE Pagina 18 / 23

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