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1 Rgolamnto CEE/UE n 853 dl 29/04/2004 Rgolamnto (CE) n. 853/2004 dl Parlamnto Europo dl Consiglio dl 29 april 2004 ch stabilisc norm spcifich in matria di igin pr gli alimnti di origin animal Doc. 304R di Origin Comunitaria manato/a da: Consiglio CEE/UE pubblicato/a su: Gazz. Uff. Union uropa n L139 dl 30/04/2004 riguardant: SOSTANZE ALIMENTARI - Alimnti pr animali - Norm di carattr gnral SOMMARIO NOTE TESTO CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 - Ambito d'applicazion Art. 2 - Dfinizioni CAPO II - OBBLIGHI DEGLI OPERATORI DEL SETTORE ALIMENTARE Art. 3 - Obblighi gnrali Art. 4 - Rgistrazion riconoscimnto dgli stabilimnti Art. 5 - Bollatura sanitaria marchiatura di idntificazion Art. 6 - Prodotti di origin animal di provninza strna dalla Comunità CAPO III - SCAMBI Art. 7 - Documnti Art. 8 - Garanzi spciali CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI Art. 9 - Misur di attuazion misur transitori Art Modifica adattamnto dgli allgati II III Art Dcisioni spcifich Art Procdura dl comitato Art Consultazion dll'autorità uropa pr la sicurzza alimntar Art Rlazion al Parlamnto uropo al Consiglio Art. 15 ALLEGATO I - DEFINIZIONI ALLEGATO II - REQUISITI CONCERNENTI DIVERSI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE ALLEGATO III - REQUISITI SPECIFICI

2 - - NOTE Si vdano i rgolamnti (CE) n. 1688/ /2009. Il tsto dl prsnt rgolamnto è stato intramnt sostituito dalla rttifica pubblicata sulla Gazztta ufficial dll'union uropa L 226 dl 25 giugno Luogo dlla firma: così corrtto dalla rttifica pubblicata sulla Gazztta ufficial dll'union uropa L 204 dl 4 agosto Art.3, paragrafo 2: così modificato dall'art.1 dl rgolamnto (CE) n. 219/2009. Art.8, paragrafo 3: così sostituito dall'art.1 dl rgolamnto (CE) n. 219/2009. Art.9: così sostituito dall'art.1 dl rgolamnto (CE) n. 219/2009. Art.10: così modificato dall'art.1 dl rgolamnto (CE) n. 219/2009. Art.11: così modificato dall'art.1 dl rgolamnto (CE) n. 219/2009. Art.12, paragrafo 3: così sostituito dall'art.1 dl rgolamnto (CE) n. 219/2009. Allgato II: dapprima così modificato dall'art.8 dl rgolamnto (CE) n. 2074/2005 succssivamnt dall'art.20 dl rgolamnto (CE) n. 2076/2005, dall'art.1 dl rgolamnto (CE) n. 1662/2006, dall'art.1 dl rgolamnto (CE) n.1791/2006, dall'art.1 dl rgolamnto (CE) n. 1020/2008, da ultimo dall'art.1 dl rgolamnto (CE) n. 1161/2009 da ultimo dall'art.1 dl rgolamnto (UE) n. 16/2012. Allgato III: dapprima così modificato dall'art.8 dl rgolamnto (CE) n. 2074/2005 succssivamnt dall'art.1 dl rgolamnto (CE) n. 1662/2006, dall'art.1 dl rgolamnto (CE) n. 1243/2007, dall'art.1 dl rgolamnto (CE) n. 1020/2008, dall'art.1 dl rgolamnto (UE) n. 558/2010, dall'art.1 dl rgolamnto (UE) n. 150/2011 dall'art.1 dl rgolamnto (UE) n. 1276/2011. TESTO - - IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato ch istituisc la Comunità uropa, in particolar l'articolo 152, paragrafo 4, lttra b),

3 vista la proposta dlla Commission ( 1 ), visto il parr dl Comitato conomico social uropo ( 2 ), prvia consultazion dl Comitato dll rgioni, dlibrando scondo la procdura di cui all'articolo 251 dl trattato ( 3 ), considrando quanto sgu: (1) Con il rgolamnto (CE) n. 852/2004 ( 4 ), il Parlamnto uropo il Consiglio stabiliscono norm gnrali pr gli opratori dl sttor alimntar in matria di igin di prodotti alimntari. (2) Alcuni prodotti alimntari possono prsntar rischi spcifici pr la salut umana, ch richidono l'applicazion di spcifich norm in matria di igin. Ciò val in particolar modo pr gli alimnti di origin animal, ni quali sono spsso stati sgnalati rischi microbiologici chimici. (3) Nll'ambito dlla politica agricola comun sono stat adottat vari dirttiv volt a fissar norm sanitari spcifich pr la produzion l'immission sul mrcato di prodotti lncati nll'allgato I dl trattato. Tali norm sanitari hanno ridotto l barrir commrciali pr i prodotti di cui trattasi, contribundo alla crazion dl mrcato intrno garantndo nl contmpo un lvato livllo di tutla dlla salut pubblica. (4) In matria di salut pubblica, l norm summnzionat contngono principi comuni, in particolar in rlazion all rsponsabilità di fabbricanti dll autorità comptnti, rquisiti strutturali, oprativi iginici dgli stabilimnti, procdur di riconoscimnto dgli stabilimnti, rquisiti pr magazzinaggio trasporto bolli sanitari. (5) Qusti principi costituiscono una bas comun pr la produzion in condizioni di igin dgli alimnti di origin animal consntono la smplificazion dll dirttiv sistnti. (6) È auspicabil consguir un'ultrior smplificazion mdiant l'applicazion dll mdsim norm, ov appropriato, a tutti i prodotti di origin animal. (7) Il rquisito dl rgolamnto (CE) n. 852/2004 ch impon agli opratori dl sttor alimntar ch intrvngono in qualsivoglia fas dlla produzion, trasformazion distribuzion dgli alimnti dopo la produzion primaria l oprazioni associat di istituir, applicar mantnr procdur basat sui principi dl sistma dll'analisi di pricoli di punti critici di controllo (HACCP), prmtt anch'sso una smplificazion. (8) Nll'insim, dtti lmnti giustificano una riformulazion dll norm di igin spcifich prvist nll dirttiv sistnti. (9) Gli obittivi principali dlla riformulazion sono di assicurar un livllo lvato di tutla di consumatori pr quanto attin alla sicurzza di prodotti, in particolar assoggttando gli opratori dl sttor alimntar in tutta la Comunità all mdsim norm, di garantir il corrtto funzionamnto dl mrcato intrno di prodotti di origin animal, in tal modo contribundo al consguimnto dgli obittivi dlla politica agricola comun. (10) Occorr mantnr, ov ncssario pr assicurar la tutla dl consumator, rafforzar norm particolarggiat in matria di igin pr i prodotti di origin animal. (11) L norm comunitari non dovrbbro applicarsi alla produzion primaria pr uso domstico privato, né alla prparazion, alla manipolazion o alla consrvazion domstica di alimnti dstinati al consumo privato domstico. Inoltr, nl caso di fornitura dirtta di piccoli quantitativi di prodotti primari o di taluni tipi di carni, da part dll'oprator dl sttor alimntar ch li produc, al consumator final o a un laboratorio annsso all'srcizio di commrcio al dttaglio a livllo local, è opportuno tutlar la salut pubblica mdiant la normativa nazional, in particolar a causa dlla strtta rlazion tra il produttor il consumator. (12) I rquisiti dl rgolamnto (CE) n. 852/2004 sono in gnr sufficinti a garantir la sicurzza dgli alimnti ngli stabilimnti ch svolgono attività al dttaglio ch implicano la vndita o la

4 fornitura dirtta di alimnti di origin animal al consumator final. Il prsnt rgolamnto dovrbb applicarsi gnralmnt all attività di commrcio all'ingrosso (ossia quando un laboratorio annsso all'srcizio di commrcio al dttaglio svolg oprazioni in vista dlla fornitura di alimnti di origin animal a un altro stabilimnto). Ciononostant, ad cczion di rquisiti spcifici in matria di tmpratura stabiliti nl prsnt rgolamnto, i rquisiti dl rgolamnto (CE) n. 852/2004 dovrbbro ssr sufficinti pr l attività all'ingrosso ch si limitano al magazzinaggio o al trasporto. (13) Gli Stati mmbri dovrbbro disporr di una crta discrzionalità pr stndr o limitar al commrcio al dttaglio l'applicazion di rquisiti dl prsnt rgolamnto ai snsi dlla lgislazion nazional. Tuttavia, gli Stati mmbri possono limitarn l'applicazion soltanto quando ritngano ch i rquisiti dl rgolamnto (CE) n. 852/2004 siano sufficinti pr consguir gli obittivi in matria di igin dgli alimnti quando la fornitura di alimnti di origin animal da un laboratorio annsso all'srcizio di commrcio al dttaglio a un altro srcizio rapprsnti un'attività marginal, localizzata limitata. Dtta fornitura dovrbb prtanto rapprsntar solo una modsta part dl fatturato dll'srcizio. Gli srcizi riforniti dovrbbro ssr situati nll su immdiat vicinanz la fornitura dovrbb vrtr soltanto su taluni tipi di prodotti o di srcizi. (14) A norma dll'articolo 10 dl trattato, gli Stati mmbri sono tnuti a adottar tutt l misur ncssari pr assicurar ch gli opratori dl sttor alimntar ossrvino gli obblighi stabiliti nl prsnt rgolamnto. (15) La rintracciabilità dgli alimnti è un lmnto ssnzial pr garantir la sicurzza dgli stssi. Oltr a conformarsi all norm gnrali dl rgolamnto (CE) n. 178/2002 ( 5 ), gli opratori dl sttor alimntar, rsponsabili di stabilimnti soggtti al riconoscimnto a norma dl prsnt rgolamnto, dovrbbro assicurar ch a tutti i prodotti di origin animal ch ssi immttono sul mrcato sia stata apposta una bollatura sanitaria o un marchio di idntificazion. (16) Gli alimnti importati nlla Comunità dvono rispondr ai rquisiti gnrali fissati dal rgolamnto (CE) n. 178/2002 oppur rispondr a norm quivalnti all norm comunitari. Il prsnt rgolamnto dfinisc rquisiti spcifici in matria di igin pr gli alimnti di origin animal importati nlla Comunità. (17) L'adozion dl prsnt rgolamnto non dovrbb ridurr il livllo di protzion prvisto dall garanzi aggiuntiv convnut pr la Finlandia la Svzia all'atto dlla loro adsion alla Comunità confrmat dall dcisioni dlla Commission 94/968/CE ( 6 ), 95/50/CE ( 7 ), 95/160/CE ( 8 ), 95/161/CE ( 9 ), 95/168/CE ( 10 ), 95/409/CE ( 11 ), 95/410/CE ( 12 ) 95/411/CE ( 13 ). Il rgolamnto dovrbb prvdr una procdura volta a concdr, pr un priodo transitorio, garanzi a qualsiasi Stato mmbro ch abbia un programma nazional approvato di controllo quivalnt, pr gli alimnti di origin animal intrssati, a qulli approvati pr la Finlandia la Svzia. Il rgolamnto (CE) n. 2160/2003 dl Parlamnto uropo dl Consiglio, dl 17 novmbr 2003, sul controllo dlla salmonlla di altri agnti zoonotici spcifici prsnti ngli alimnti ( 14 ), prvd una procdura simil pr quanto concrn gli animali vivi l uova da cova. (18) È opportuno ch i rquisiti strutturali in matria di igin stabiliti nl prsnt rgolamnto si applichino a tutti i tipi di stabilimnti, comprs l piccol imprs l unità di macllazion mobili. (19) È opportuna la flssibilità pr prmttr di continuar a utilizzar mtodi tradizionali in ogni fas dlla produzion, trasformazion o distribuzion di alimnti in rlazion ai rquisiti strutturali dgli stabilimnti. La flssibilità è particolarmnt important pr l rgioni soggtt a particolari vincoli gografici, tra cui l rgioni ultraprifrich di cui all'articolo 299, paragrafo 2, dl trattato. Tuttavia, la flssibilità non dovrbb compromttr gli obittivi di igin alimntar. Inoltr, dato ch tutti gli alimnti prodotti conformmnt all norm d'igin saranno gnralmnt in libra circolazion in tutta la Comunità, la procdura ch consnt flssibilità agli Stati mmbri dovrbb ssr pinamnt trasparnt. Pr risolvr contrasti dovrbb prvdr, s ncssario, un dibattito in sd di comitato prmannt pr la catna alimntar la salut dgli animali istituito dal rgolamnto (CE) n. 178/2002 stabilir ch la Commission coordini il procsso adotti l

5 misur ncssari. (20) La dfinizion dll carni sparat mccanicamnt (CSM) dovrbb ssr gnrica contmplar tutti i mtodi di sparazion mccanica. Clri sviluppi tcnologici in qusto sttor rndono opportuna una dfinizion flssibil. I rquisiti tcnici pr l CSM dovrbbro tuttavia variar in funzion dlla valutazion dl rischio dl prodotto a sconda di divrsi mtodi. (21) Vi sono intrazioni tra gli opratori dl sttor alimntar, comprso il sttor dgli alimnti pr animali, nssi tra l considrazioni in matria di salut dgli animali, bnssr dgli animali salut pubblica in tutt l fasi dlla produzion, dlla trasformazion dlla distribuzion. È prtanto ncssaria una comunicazion adguata tra i divrsi attori lungo la catna alimntar, dalla produzion primaria al commrcio al dttaglio. (22) Al fin di assicurar un'adguata ispzion dlla slvaggina slvatica oggtto di attività vnatori immssa nl mrcato dlla Comunità, l carcass di animali oggtto di dtta attività rlativi viscri sono prsntati prsso un cntro di lavorazion dlla slvaggina pr un'ispzion post mortm ufficial. Tuttavia, pr consrvar talun tradizioni vnatori snza prgiudicar la sicurzza dgli alimnti, è opportuno prvdr una formazion dstinata ai cacciatori ch immttono nl mrcato slvaggina slvatica dstinata all'alimntazion umana. Ciò dovrbb mttr i cacciatori in grado di intraprndr un sam inizial dlla slvaggina slvatica all'atto dlla cattura. In tali circostanz, ai cacciatori ch si sono sottoposti alla formazion non occorr richidr di consgnar al cntro di lavorazion dlla slvaggina tutti i viscri pr un sam post mortm, s ffttuano qusto sam inizial snza individuar alcuna anomalia o rischio. Tuttavia, agli Stati mmbri dovrbb ssr consntito di stabilir nl loro trritorio norm più rigoros pr tnr conto di rischi spcifici. (23) Il prsnt rgolamnto dovrbb stabilir critri pr il latt crudo in attsa dll'adozion di nuovi rquisiti pr l'immission dl latt crudo sul mrcato. Tali critri dovrbbro consistr in valori limit, il ch implica ch, nll'vntualità di un supramnto, gli opratori dl sttor alimntar dvono adottar misur corrttiv sgnalarlo all'autorità comptnt. I critri non dovrbbro consistr in massimali oltr i quali il latt crudo non può ssr immsso sul mrcato. Ciò implica ch in dtrminat circostanz il latt crudo ch non ottmpra appino ai critri può ssr utilizzato pr il consumo umano snza rischi pr la salut, ov vngano adottat misur adguat. Pr quanto riguarda il latt crudo la crma cruda dstinati all'alimntazion umana dirtta, è opportuno autorizzar ciascuno Stato mmbro a mantnr o a dfinir idon misur sanitari pr garantir ch nl suo trritorio si raggiungano gli obittivi dl prsnt rgolamnto. (24) È opportuno ch il critrio pr il latt crudo usato pr la fabbricazion di prodotti lattirocasari sia tr volt suprior al critrio pr il latt crudo raccolto prsso l'azinda zootcnica. Il critrio pr il latt utilizzato pr la fabbricazion di prodotti lattiro-casari trasformati è un valor assoluto, mntr pr il latt raccolto prsso l'azinda si tratta di un valor mdio. L'ossrvanza di rquisiti in matria di tmpratura stabiliti nl prsnt rgolamnto non impdirà compltamnt la prolifrazion battrica durant il trasporto il magazzinaggio. (25) La prsnt riformulazion consnt di abrogar l norm di igin attualmnt vignti. A tal scopo è adottata la dirttiva 2004/41/CE dl Parlamnto uropo dl Consiglio, dl 21 april 2004, ch abroga alcun dirttiv rcanti norm sull'igin di prodotti alimntari l disposizioni sanitari pr la produzion la commrcializzazion di dtrminati prodotti di origin animal dstinati al consumo umano ( 15 ). (26) L norm riguardanti l uova stabilit nl prsnt rgolamnto sostituiscono inoltr qull dlla dcision 94/371/CE dl Consiglio, dl 20 giugno 1994, ch stabilisc condizioni sanitari spcifich pr la commrcializzazion di dtrminati tipi di uova ( 16 ), ch l'abrogazion dll'allgato II dlla dirttiva 92/118/CEE ( 17 ) rnd null. (27) La normativa comunitaria sull'igin dgli alimnti dovrbb ssr avvalorata da parri scintifici. A tal fin, l'autorità uropa pr la sicurzza alimntar andrbb consultata ogniqualvolta risultass ncssario. (28) Pr tnr conto dl progrsso tcnico scintifico, dovrbb ssr assicurata una

6 cooprazion strtta d fficac tra la Commission gli Stati mmbri nll'ambito dl comitato prmannt pr la catna alimntar la salut dgli animali. (29) I rquisiti prvisti dal prsnt rgolamnto non dovrbbro applicarsi fintantoché non saranno ntrat in vigor tutt l componnti dlla nuova normativa in matria di igin dgli alimnti. È parimnti opportuno prvdr ch trascorrano almno diciotto msi tra l'ntrata in vigor l'applicazion dll nuov norm, in modo da dar all industri intrssat il tmpo ncssario pr adguarsi. (30) L misur ncssari pr l'attuazion dl prsnt rgolamnto sono adottat scondo la dcision 1999/468/CE dl Consiglio, dl 28 giugno 1999, rcant modalità pr l'srcizio dll comptnz di scuzion confrit alla Commission ( 18 ), ( 1 ) GU C 365 E dl , pag. 58. ( 2 ) GU C 155 dl , pag. 39. ( 3 ) Parr dl Parlamnto dl 15 maggio 2002 (GU C 180 E dl , pag. 288), posizion comun dl Consiglio dl 27 ottobr 2003 (GU C 48 E dl , pag. 23), posizion dl Parlamnto uropo dl 30 marzo 2004 (non ancora pubblicata nlla Gazztta ufficial) dcision dl Consiglio dl 16 april ( 4 ) Cfr. pagina 1 dlla prsnt Gazztta ufficial. ( 5 ) Rgolamnto (CE) n. 178/2002 dl Parlamnto uropo dl Consiglio, dl 28 gnnaio 2002, ch stabilisc i principi i rquisiti gnrali dlla lgislazion alimntar, istituisc l'autorità uropa pr la sicurzza alimntar fissa procdur nl campo dlla sicurzza alimntar (GU L 31 dll' , pag. 1). Rgolamnto modificato dal rgolamnto (CE) n. 1642/2003 (GU L 245 dl , pag. 4). ( 6 ) GU L 371 dl , pag. 36. ( 7 ) GU L 53 dl , pag. 31. ( 8 ) GU L 105 dl , pag. 40. ( 9 ) GU L 105 dl , pag. 44. ( 10 ) GU L 109 dl , pag. 44. ( 11 ) GU L 243 dll' , pag. 21. ( 12 ) GU L 243 dll' , pag. 25. ( 13 ) GU L 243 dll' , pag. 29. ( 14 ) GU L 325 dl , pag. 1. ( 15 ) GU L 157 dl , pag. 33. ( 16 ) GU L 168 dl , pag. 34. ( 17 ) Dirttiva 92/118/CEE dl Consiglio, dl 17 dicmbr 1992, ch stabilisc l condizioni sanitari di polizia sanitaria pr gli scambi l importazioni nlla Comunità di prodotti non soggtti, pr quanto riguarda tali condizioni, all normativ comunitari spcifich di cui all'allgato A, capitolo I, dlla dirttiva 89/662/CEE, pr quanto riguarda i patogni, alla dirttiva 90/425/CEE (GU L 62 dl , pag. 49). Dirttiva modificata da ultimo dal rgolamnto (CE) n. 445/2004 dlla Commission (GU L 72 dll' , pag. 60). ( 18 ) GU L 184 dl , pag. 23. HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 - Ambito d'applicazion

7 1. Il prsnt rgolamnto stabilisc norm spcifich in matria di igin pr gli alimnti di origin animal, dstinat agli opratori dl sttor alimntar. Dtt norm intgrano qull prvist dal rgolamnto (CE) n. 852/2004. Ess si applicano ai prodotti di origin animal trasformati non. 2. Salvo sprssa indicazion contraria, il prsnt rgolamnto non si applica agli alimnti ch contngono prodotti di origin vgtal prodotti trasformati di origin animal. Tuttavia, i prodotti trasformati di origin animal utilizzati pr prparar dtti prodotti sono ottnuti manipolati conformmnt ai rquisiti fissati dal prsnt rgolamnto. 3. Il prsnt rgolamnto non si applica: a) alla produzion primaria pr uso domstico privato; b) alla prparazion, alla manipolazion alla consrvazion domstica di alimnti dstinati al consumo domstico privato; c) alla fornitura dirtta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttor al consumator final o ai laboratori annssi agli srcizi di commrcio al dttaglio o di somministrazion a livllo local ch riforniscono dirttamnt il consumator final; d) alla fornitura dirtta di piccoli quantitativi di carni provninti da pollam lagomorfi macllati nll'azinda agricola dal produttor al consumator final o ai laboratori annssi agli srcizi di commrcio al dttaglio o di somministrazion a livllo local ch forniscono dirttamnt al consumator final siffatt carni com carni frsch; ) ai cacciatori ch forniscono piccoli quantitativi di slvaggina slvatica o di carn di slvaggina slvatica dirttamnt al consumator final o ai laboratori annssi agli srcizi di commrcio al dttaglio o di somministrazion a livllo local ch riforniscono il consumator final. 4. Gli Stati mmbri stabiliscono, nll'ambito dlla lgislazion nazional, norm ch disciplinano l attività ch si applicano all prson di cui al paragrafo 3, lttr c), d) ). Tali norm nazionali garantiscono il consguimnto dgli obittivi dl prsnt rgolamnto. 5. a) Salvo sprssa indicazion contraria, il prsnt rgolamnto non si applica al commrcio al dttaglio. b) Il prsnt rgolamnto si applica tuttavia al commrcio al dttaglio quando l oprazioni sono ffttuat allo scopo di fornir alimnti di origin animal ad altri stabilimnti, salvo: i) quando l oprazioni si limitano al magazzinaggio o al trasporto, nl qual caso si applicano comunqu i rquisiti spcifici di tmpratura stabiliti nll'allgato III; oppur ii) quando la fornitura di alimnti di origin animal è ffttuata unicamnt da un laboratorio annsso all'srcizio di commrcio al dttaglio ad un altro laboratorio annsso all'srcizio di commrcio al dttaglio, conformmnt alla lgislazion nazional, tal fornitura costituisc un'attività marginal, localizzata ristrtta. c) Gli Stati mmbri possono adottar misur nazionali pr l'applicazion di rquisiti fissati dal prsnt rgolamnto ai laboratori annssi agli srcizi di commrcio al dttaglio situati nl loro trritorio, ai quali sso non si applichrbb ai snsi dll lttr a) o b). 6. Il prsnt rgolamnto si applica frmi rstando: a) l prtinnti norm di polizia sanitaria di sanità pubblica l norm più rigoros adottat pr la prvnzion, la lotta l'radicazion di talun ncfalopati spongiformi trasmissibili; b) i rquisiti rlativi al bnssr dgli animali; c) i rquisiti concrnnti l'idntificazion dgli animali la rintracciabilità di prodotti di origin animal. Art. 2 - Dfinizioni Ai fini dl prsnt rgolamnto si applicano l sgunti dfinizioni: 1) l dfinizioni prvist dal rgolamnto (CE) n. 178/2002; 2) l dfinizioni prvist dal rgolamnto (CE) n. 852/2004; 3) l dfinizioni prvist nll'allgato I;

8 4) l vntuali dfinizioni tcnich contnut ngli allgati II III. CAPO II - OBBLIGHI DEGLI OPERATORI DEL SETTORE ALIMENTARE Art. 3 - Obblighi gnrali 1. Gli opratori dl sttor alimntar rispttano l prtinnti disposizioni dgli allgati II III. 2. Gli opratori dl sttor alimntar non usano sostanz divrs d'acqua potabil - o, ov il rgolamnto (CE) n. 852/2004 o il prsnt rgolamnto n consnta l'uso, dall'acqua pulita - pr liminar la contaminazion suprficial di prodotti di origin animal, salvo ch l'uso sia stato approvato dalla Commission. Tali misur ints a modificar lmnti non ssnziali dl prsnt rgolamnto compltandolo sono adottat scondo la procdura di rgolamntazion con controllo di cui all'articolo 12, paragrafo 3. Gli opratori dl sttor alimntar ossrvano inoltr l condizioni di uso ch possono ssr adottat scondo tal procdura. L'uso di una sostanza approvata non sim l'oprator dl sttor alimntar dal dovr di rispttar i rquisiti imposti dal prsnt rgolamnto. Art. 4 - Rgistrazion riconoscimnto dgli stabilimnti 1. Gli opratori dl sttor alimntar immttono sul mrcato prodotti di origin animal fabbricati nlla Comunità solo s sono stati prparati manipolati sclusivamnt in stabilimnti ch: a) soddisfano i prtinnti rquisiti di cui al rgolamnto (CE) n. 852/2004, agli allgati II III dl prsnt rgolamnto altri prtinnti rquisiti dlla lgislazion alimntar; b) sono rgistrati prsso l'autorità comptnt o riconosciuti, qualora richisto ai snsi dl paragrafo Fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 3, dl rgolamnto (CE) n. 852/2004, gli stabilimnti ch trattano i prodotti di origin animal pr i quali sono prvisti rquisiti ai snsi dll'allgato III dl prsnt rgolamnto possono oprar solo s l'autorità comptnt li ha riconosciuti a norma dl paragrafo 3 dl prsnt articolo, ad cczion dgli stabilimnti ch ffttuano sclusivamnt: a) produzion primaria; b) oprazioni di trasporto; c) magazzinaggio di prodotti ch non richidono installazioni trmicamnt controllat; o d) oprazioni di vndita al dttaglio divrs da qull cui si applica il prsnt rgolamnto ai snsi dll'articolo 1, paragrafo 5, lttra b). 3. Uno stabilimnto soggtto al riconoscimnto a norma dl paragrafo 2 può oprar solo s l'autorità comptnt, ai snsi dl rgolamnto (CE) n. 854/2004 dl Parlamnto uropo dl Consiglio, dl 29 april 2004, ch stabilisc norm particolarggiat pr l'organizzazion di controlli ufficiali sui prodotti di origin animal dstinati al consumo umano ( 1 ): a) ha concsso allo stabilimnto il riconoscimnto affinché possa oprar a sguito di un'ispzion in loco; o b) ha fornito allo stabilimnto un riconoscimnto condizional. 4. Gli opratori dl sttor alimntar cooprano con l autorità comptnti ai snsi dl rgolamnto (CE) n. 854/2004. In particolar gli opratori dl sttor alimntar garantiscono ch uno stabilimnto cssi di oprar s l'autorità comptnt ritira il riconoscimnto o, in caso di riconoscimnto condizional, non lo proroga o non concd il pino riconoscimnto. 5. Il prsnt articolo non vita ad uno stabilimnto di immttr sul mrcato alimnti tra la data di applicazion dl prsnt rgolamnto la prima ispzion succssiva da part dll'autorità comptnt, s lo stabilimnto: a) è soggtto al riconoscimnto a norma dl paragrafo 2 ha immsso sul mrcato prodotti di

9 origin animal conformmnt alla normativa comunitaria immdiatamnt prima dll'applicazion dl prsnt rgolamnto; o b) appartin a una catgoria pr la qual non ra prvisto il riconoscimnto prima dll'applicazion dl prsnt rgolamnto. ( 1 ) GU L 139 dl , pag. 83. Art. 5 - Bollatura sanitaria marchiatura di idntificazion 1. Gli opratori dl sttor alimntar immttono sul mrcato un prodotto di origin animal manipolato in uno stabilimnto soggtto al riconoscimnto a norma dll'articolo 4, paragrafo 2, solo s qusto è contrassgnato: a) da un bollo sanitario apposto ai snsi dl rgolamnto (CE) n. 854/2004; o b) qualora tal rgolamnto non prvda l'applicazion di un bollo sanitario, da un marchio di idntificazion apposto ai snsi dll'allgato II, szion I, dl prsnt rgolamnto. 2. Gli opratori dl sttor alimntar possono applicar un marchio di idntificazion a un prodotto di origin animal solo s sso è stato prodotto ai snsi dl prsnt rgolamnto in stabilimnti ch soddisfano i rquisiti di cui all'articolo Gli opratori dl sttor alimntar non possono rimuovr dall carni un bollo sanitario applicato ai snsi dl rgolamnto (CE) n. 854/2004, salvo s ssi l tagliano, trattano o lavorano scondo altr modalità. Art. 6 - Prodotti di origin animal di provninza strna dalla Comunità 1. Gli opratori dl sttor alimntar ch importano prodotti di origin animal da pasi trzi provvdono affinché l'importazion avvnga sclusivamnt s: a) il pas trzo di spdizion figura in un lnco, compilato a norma dll'articolo 11 dl rgolamnto (CE) n. 854/2004, di pasi trzi dai quali sono consntit l importazioni di tali prodotti; b) i) lo stabilimnto da cui il prodotto è stato spdito d ottnuto o prparato figura in un lnco, compilato a norma dll'articolo 12 dl rgolamnto (CE) n. 854/2004, di stabilimnti dai quali sono consntit l importazioni di tal prodotto, ov applicabil; ii) nl caso dll carni frsch, dll carni macinat, dll prparazioni di carni, di prodotti a bas di carn dll CSM, il prodotto è stato fabbricato con carni ottnut da maclli laboratori di szionamnto insriti in lnchi compilati d aggiornati a norma dll'articolo 12 dl rgolamnto (CE) n. 854/2004 o in stabilimnti comunitari riconosciuti; iii) nl caso di molluschi bivalvi vivi, chinodrmi, tunicati gastropodi marini, l'ara di produzion è insrita in un lnco compilato a norma dll'articolo 13 dl succitato rgolamnto, ov applicabil; c) il prodotto soddisfa: i) i rquisiti stabiliti dal prsnt rgolamnto, comprsi i rquisiti in matria di bollatura sanitaria marchiatura di idntificazion di cui all'articolo 5: ii) i rquisiti stabiliti dal rgolamnto (CE) n. 852/2004; iii) l condizioni di importazion prvist dalla normativa comunitaria ch disciplina i controlli all'importazion di prodotti di origin animal; d) sono soddisfatti i rquisiti prvisti dall'articolo 14 dl rgolamnto (CE) n. 854/2004 concrnnti i crtificati i documnti, ov applicabil. 2. In droga al paragrafo 1, l'importazion di prodotti dlla psca può inoltr avr luogo scondo l

10 disposizioni spciali di cui all'articolo 15 dl rgolamnto (CE) n. 854/ Gli opratori dl sttor alimntar ch importano prodotti di origin animal provvdono affinché: a) i prodotti siano mssi a disposizion pr un controllo all'importazion ai snsi dlla dirttiva 97/78/CE ( 1 ); b) l'importazion sia conform ai rquisiti dlla dirttiva 2002/99/CE ( 2 ); c) l oprazioni sotto il loro controllo ffttuat dopo l'importazion siano svolt conformmnt ai rquisiti dll'allgato III. 4. Gli opratori dl sttor alimntar ch importano alimnti contnnti prodotti di origin vgtal prodotti trasformati di origin animal assicurano ch tali alimnti soddisfino i rquisiti di cui ai paragrafi 1, 2 3 pr quanto concrn i prodotti trasformati di origin animal. Essi dvono inoltr potr dimostrar [pr smpio attravrso documnti o crtificati appositi, ch non dvono ncssariamnt avr il formato di cui al paragrafo 1, lttra d)] di avr ottmprato a tal prscrizion. ( 1 ) Dirttiva 97/78/CE dl Consiglio, dl 18 dicmbr 1997, ch fissa i principi rlativi all'organizzazion di controlli vtrinari pr i prodotti ch provngono dai pasi trzi ch sono introdotti nlla Comunità (GU L 24 dl , pag. 9). Dirttiva modificata dall'atto di adsion dl ( 2 ) Dirttiva 2002/99/CE dl Consiglio, dl 16 dicmbr 2002, ch stabilisc norm di polizia sanitaria pr la produzion, la trasformazion l'introduzion di prodotti di origin animal dstinati al consumo umano (GU L 18 dl , pag. 11). CAPO III - SCAMBI Art. 7 - Documnti 1. S prscritto ai snsi dgli allgati II o III, gli opratori dl sttor alimntar provvdono affinché ciascuna partita di prodotti di origin animal sia accompagnata dai crtificati o documnti appropriati. 2. Scondo la procdura di cui all'articolo 12, paragrafo 2: a) possono ssr stabiliti modlli di documnto; b) si può prvdr l'utilizzazion di documnti lttronici. Art. 8 - Garanzi spciali 1. Gli opratori dl sttor alimntar ch intndono commrcializzar in Svzia o in Finlandia gli alimnti di origin animal indicati in apprsso dvono rispttar l disposizioni di cui al paragrafo 2 con riguardo all salmonll: a) carni bovin suin, inclus l carni macinat, ma ad sclusion dll prparazioni di carni dll carni sparat mccanicamnt; b) carni di pollam dll sgunti spci: carni di pollo, tacchino, faraona, anatra oca, inclus l carni macinat, ma ad sclusion dll prparazioni di carni dll carni sparat mccanicamnt; c) uova. 2. a) Nl caso dll carni bovin suin dl pollam, i campioni dll partit dvono ssr stati prlvati dallo stabilimnto di spdizion sottoposti a prov microbiologich, con risultati ngativi, conformmnt alla normativa comunitaria. b) Nl caso dll uova, i cntri di imballaggio forniscono una garanzia ch l partit provngono da

11 allvamnti ch sono stati sottoposti a prov microbiologich, con risultati ngativi, conformmnt alla normativa comunitaria. c) Nl caso dll carni bovin suin, l prov di cui alla lttra a) non sono obbligatori s l partit sono dstinat ad uno stabilimnto in cui vrranno sottopost a pastorizzazion, strilizzazion o a un trattamnto di fftto analogo. Nl caso dll uova, l prov di cui alla lttra b) non sono obbligatori s l partit sono dstinat alla fabbricazion di prodotti trasformati mdiant un procdimnto ch garantisc l'liminazion dlla salmonlla. d) L prov di cui all lttr a) b) non sono obbligatori pr i prodotti alimntari provninti da uno stabilimnto in cui si applica un programma di controllo riconosciuto quivalnt, riguardo agli alimnti di origin animal in qustion scondo la procdura di cui all'articolo 12, paragrafo 2, a qullo approvato pr la Svzia la Finlandia. ) Nl caso dll carni bovin suin dl pollam, gli alimnti sono accompagnati da un documnto o crtificato commrcial conform al modllo stabilito dalla normativa comunitaria nl qual si dichiari ch: i) l prov di cui alla lttra a) sono stat ffttuat con risultati ngativi; ii) l carni sono dstinat a uno di trattamnti prvisti alla lttra c); oppur iii) l carni provngono da uno stabilimnto di cui alla lttra d). f) Nl caso dll uova, dv accompagnar l partit un crtificato attstant ch l prov di cui alla lttra b) sono stat ffttuat con risultati ngativi, oppur ch l uova sono dstinat ad ssr utilizzat nl modo prvisto alla lttra c). 3. a) La Commission può aggiornar i rquisiti di cui ai paragrafi 1 2 in particolar pr tnr conto di modifich di programmi di controllo dgli Stati mmbri o dll'adozion di critri microbiologici ai snsi dl rgolamnto (CE) n. 852/2004. Tali misur ints a modificar lmnti non ssnziali dl prsnt rgolamnto anch compltandolo sono adottat scondo la procdura di rgolamntazion con controllo di cui all'articolo 12, paragrafo 3; b) scondo la procdura di rgolamntazion di cui all'articolo 12, paragrafo 2, l norm di cui al paragrafo 2 dl prsnt articolo riguardanti un qualsiasi prodotto alimntar di cui al paragrafo 1 possono ssr sts, totalmnt o parzialmnt, a qualsiasi Stato mmbro, o a qualsiasi sua rgion, ch disponga di un programma di controllo riconosciuto quivalnt a qullo approvato pr la Svzia la Finlandia riguardo agli alimnti di origin animal in qustion. 4. Ai fini dl prsnt articolo, pr «programma di controllo» si intnd un programma di controllo approvato ai snsi dl rgolamnto (CE) n. 2160/2003. CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI Art. 9 - Misur di attuazion misur transitori Misur transitori di portata gnral ints a modificar lmnti non ssnziali dl prsnt rgolamnto anch compltandolo con nuovi lmnti non ssnziali, in particolar ultriori spcificazioni di rquisiti stabiliti nl prsnt rgolamnto, sono adottat scondo la procdura di rgolamntazion con controllo di cui all'articolo 12, paragrafo 3. Altr misur d'applicazion o transitori possono ssr adottat scondo la procdura di rgolamntazion di cui all'articolo 12, paragrafo 2 Art Modifica adattamnto dgli allgati II III 1. La Commission può adattar o aggiornar gli allgati II III tnndo conto: a) dll'laborazion di manuali di buona prassi; b) dll'sprinza maturata con l'applicazion di sistmi basati sul sistma HACCP a norma dll'articolo 5 dl rgolamnto (CE) n. 852/2004; c) dgli sviluppi tcnologici dll loro consgunz pratich nonché dll aspttativ di consumatori in matria di composizion dgli alimnti;

12 d) di parri scintifici, in particolar di nuov valutazioni di rischi; ) di critri microbiologici rlativi alla tmpratura dgli alimnti; f) di modifich nll'andamnto di consumi. Tali misur ints a modificar lmnti non ssnziali dl prsnt rgolamnto anch compltandolo sono adottat scondo la procdura di rgolamntazion con controllo di cui all'articolo 12, paragrafo La Commission può concdr drogh agli allgati II III, purché ss non compromttano il consguimnto dgli obittivi dl prsnt rgolamnto. Tali misur ints a modificar lmnti non ssnziali dl prsnt rgolamnto sono adottat scondo la procdura di rgolamntazion con controllo di cui all'articolo 12, paragrafo Gli Stati mmbri possono, snza compromttr il raggiungimnto dgli obittivi dl prsnt rgolamnto, adottar, a norma di paragrafi da 4 a 8, misur nazionali pr adattar i rquisiti di cui all'allgato III. 4. a) L misur nazionali di cui al paragrafo 3 prsguono l'obittivo di: i) consntir l'utilizzazion inintrrotta di mtodi tradizionali in una qualsiasi dll fasi dlla produzion, trasformazion o distribuzion dgli alimnti; o ii) tnr conto dll signz dll imprs dl sttor alimntar situat in rgioni soggtt a particolari vincoli gografici. b) In altri casi, ss si applicano soltanto alla costruzion, allo schma all attrzzatur dgli stabilimnti. 5. Uno Stato mmbro ch dsidri adottar misur nazionali a cui fa rifrimnto il paragrafo 3 invia una notifica alla Commission agli altri Stati mmbri. Ogni notifica dv: a) fornir una dscrizion particolarggiata di rquisiti ch lo Stato mmbro in qustion ritin ncssario adattar la natura di tal adattamnto; b) dscrivr i prodotti alimntari gli stabilimnti intrssati; c) sporr l motivazioni dgli adattamnti (s dl caso, fornndo anch una sintsi dll'analisi dl rischio ffttuata indicando l vntuali misur da adottar pr garantir ch l'adattamnto non prgiudichi gli obittivi dl prsnt rgolamnto); d) fornir ogni altra informazion prtinnt. 6. A dcorrr dal ricvimnto dlla notifica di cui al paragrafo 5, gli altri Stati mmbri dispongono di tr msi pr inviar ossrvazioni scritt alla Commission. Qualora si tratti dgli adattamnti drivanti dal paragrafo 4, lttra b), tal priodo è prorogato, su richista di qualsiasi Stato mmbro, fino a quattro msi. La Commission può, s ricv ossrvazioni scritt da uno o più Stati mmbri, dv consultar gli Stati mmbri nll'ambito dl comitato di cui all'articolo 12, paragrafo 1. La Commission può dcidr, scondo la procdura di cui all'articolo 12, paragrafo 2, s l misur prvist possono ssr attuat prvi, s ncssari, l opportun modifich. La Commission può, s dl caso, proporr misur gnrali a norma di paragrafi 1 o 2 dl prsnt articolo. 7. Uno Stato mmbro può adottar misur nazionali pr adattar i rquisiti di cui all'allgato III soltanto: a) in ottmpranza a una dcision adottata a norma dl paragrafo 6; b) s, un ms dopo la scadnza dl priodo di cui al paragrafo 6, la Commission non ha provvduto ad informar gli Stati mmbri di avr ricvuto ossrvazioni scritt o ch intnd proporr l'adozion dlla dcision a norma dl paragrafo 6; o c) a norma dl paragrafo Uno Stato mmbro può, di sua iniziativa fatt salv l disposizioni gnrali dl trattato, mantnr o stabilir misur nazionali: a) ints a vitar o limitar l'immission sul mrcato nl suo trritorio di latt crudo o crma cruda

13 dstinati all'alimntazion umana dirtta; o b) ints a consntir, con l'autorizzazion dll'autorità comptnt, l'impigo di latt crudo non corrispondnt ai critri di cui all'allgato III, szion IX, pr quanto riguarda il tnor di grmi di cllul somatich pr la fabbricazion di formaggi ch richidono un priodo di maturazion di almno 60 giorni di prodotti lattiro-casari ottnuti in rapporto alla fabbrica di siffatti formaggi, purché ciò non prgiudichi il consguimnto dgli obittivi dl prsnt rgolamnto. Art Dcisioni spcifich Fatta salva l'applicazion gnral dll'articolo 9 dll'articolo 10, paragrafo 1, possono ssr fissat misur di attuazion scondo la procdura di rgolamntazion di cui all'articolo 12, paragrafo 2, adottat modifich dgli allgati II III, quali misur ints a modificar lmnti non ssnziali dl prsnt rgolamnto, scondo la procdura di rgolamntazion con controllo di cui all'articolo 12, paragrafo 3: 1) pr stabilir norm pr il trasporto di carni appna macllat; 2) pr prcisar, pr quanto concrn l carni sparat mccanicamnt, qual tnor in calcio sia considrato non molto più lvato di qullo dll carni macinat; 3) pr stabilir altri trattamnti ch si possono applicar in uno stabilimnto di trasformazion ai molluschi bivalvi vivi dll zon di produzion dll classi B o C ch non siano stati sottoposti a dpurazion o stabulazion; 4) pr spcificar mtodi di analisi riconosciuti pr l biotossin marin; 5) pr stabilir rquisiti iginico-sanitari supplmntari pr i molluschi bivalvi vivi in collaborazion con il laboratorio comunitario di rifrimnto prtinnt, comprsi: a) i valori limit i mtodi di analisi pr altr biotossin marin; b) l procdur pr l analisi virologich l rlativ norm virologich; c) i piani di campionamnto i mtodi l tollranz analitich da applicar pr accrtar il risptto di rquisiti iginico-sanitari; 6) pr stabilir rquisiti o controlli sanitari qualora sia scintificamnt provata la ncssità di siffatti intrvnti pr tutlar la salut pubblica; 7) pr stndr l'allgato III, szion VII, capitolo IX, ai molluschi bivalvi vivi divrsi dai pttinidi; 8) pr spcificar critri volti a dtrminar quando i dati pidmiologici indicano ch una zona di psca non prsnta rischi sanitari con riguardo alla prsnza di parassiti, di consgunza, quando l'autorità comptnt può autorizzar gli opratori dl sttor alimntar a non conglar i prodotti dlla psca a norma dll'allgato III, szion VIII, capitolo III, part D; 9) pr stabilir critri di frschzza limiti di utilizzazion dll'istamina dll'azoto volatil total pr i prodotti dlla psca; 10) pr consntir l'impigo, pr la fabbricazion di taluni prodotti lattiro-casari, di latt crudo non corrispondnt ai critri di cui all'allgato III, szion IX, pr quanto riguarda il tnor di grmi di cllul somatich; 11) fatta salva la dirttiva 96/23/CE ( 1 ), pr fissar un valor massimo approvato pr il total complssivo di rsidui dll sostanz antibiotich nl latt crudo; 12) pr approvar procssi quivalnti pr la produzion di glatina o collagn. ( 1 ) Dirttiva 96/23/CE dl Consiglio, dl 29 april 1996, concrnnt l misur di controllo su talun sostanz sui loro rsidui ngli animali vivi ni loro prodotti (GU L 125 dl , pag. 10). Dirttiva modificata dal rgolamnto (CE) n. 806/2003 (GU L 122 dl , pag. 1).

14 Art Procdura dl comitato 1. La Commission è assistita dal comitato prmannt pr la catna alimntar la salut dgli animali. 2. Ni casi in cui è fatto rifrimnto al prsnt paragrafo, si applicano gli articoli 5 7 dlla dcision 1999/468/CE, tnndo conto dll disposizioni dll'articolo 8 dlla stssa. Il priodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, dlla dcision 1999/468/CE è fissato a tr msi. 3. Ni casi in cui è fatto rifrimnto al prsnt paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, l'articolo 7 dlla dcision 1999/468/CE, tnndo conto dll disposizioni dll'articolo 8 dlla stssa. Art Consultazion dll'autorità uropa pr la sicurzza alimntar La Commission consulta l'autorità uropa pr la sicurzza alimntar su ogni qustion rintrant nll'ambito d'applicazion dl prsnt rgolamnto ch potrbb avr un impatto significativo sulla salut pubblica, in particolar, prima di proporr di stndr l'allgato III, szion III, ad altr spci animali. Art Rlazion al Parlamnto uropo al Consiglio 1. Entro il 20 maggio 2009 la Commission prsnta al Parlamnto uropo al Consiglio una rlazion ch valuti l'sprinza maturata nll'applicazion dl prsnt rgolamnto. 2. La Commission, s dl caso, corrda dll prtinnti propost la suddtta rlazion. Art. 15 Il prsnt rgolamnto ntra in vigor il vntsimo giorno succssivo alla pubblicazion nlla Gazztta ufficial dll'union uropa. Esso si applica diciotto msi dopo la data in cui sono ntrati in vigor tutti i sgunti atti: a) rgolamnto (CE) n. 852/2004; b) rgolamnto (CE) n. 854/2004; c) dirttiva 2004/41/CE. Tuttavia sso non si applica antriormnt al 1 gnnaio Il prsnt rgolamnto è obbligatorio in tutti i suoi lmnti dirttamnt applicabil in ciascuno dgli Stati mmbri. Fatto a Bruxlls, addì 29 april Pr il Parlamnto uropo Il prsidnt P. COX Pr il Consiglio Il prsidnt M. McDOWELL ALLEGATO I - DEFINIZIONI Ai fini dl prsnt rgolamnto si intnd pr: 1. CARNI

15 1.1. «Carn»: tutt l parti commstibili dgli animali di cui ai punti da 1.2 a 1.8, comprso il sangu; 1.2. «Ungulati domstici»: carni di animali domstici dll spci bovina (comprs l spci Bubalus Bison), suina, ovina caprina di solipdi domstici; 1.3. «Pollam»: carni di volatili d'allvamnto, comprsi i volatili ch non sono considrati domstici ma ch vngono allvati com animali domstici, ad cczion di ratiti; 1.4. «Lagomorfi»: carni di conigli lpri, nonché carni di roditori; 1.5. «Slvaggina slvatica»: - ungulati lagomorfi slvatici, nonché altri mammifri trrstri oggtto di attività vnatori ai fini dl consumo umano considrati slvaggina slvatica ai snsi dlla lgislazion vignt ngli Stati mmbri intrssati, comprsi i mammifri ch vivono in trritori chiusi in condizioni simili a qull dlla slvaggina allo stato libro, - slvaggina di pnna oggtto di attività vnatoria ai fini dl consumo umano «Slvaggina d'allvamnto»: ratiti mammifri trrstri d'allvamnto divrsi da qulli di cui al punto 1.2; 1.7. «Slvaggina slvatica piccola»: slvaggina di pnna lagomorfi ch vivono in librtà; 1.8. «Slvaggina slvatica grossa»: mammifri trrstri slvatici ch vivono in librtà i quali non appartngono alla catgoria dlla slvaggina slvatica piccola; 1.9. «Carcassa»: il corpo di un animal dopo il macllo la tolttatura; «Carni frsch»: carni ch non hanno subito alcun trattamnto salvo la rfrigrazion, il conglamnto o la surglazion, comprs qull confzionat sotto vuoto o in atmosfra controllata; «Frattagli»: l carni frsch divrs da qull dlla carcassa, inclusi i viscri il sangu; «Viscri»: organi dll cavità toracica, addominal plvica, nonché la tracha l'sofago, il gozzo dgli ucclli; «Carni macinat»: carni disossat ch sono stat sottopost a un'oprazion di macinazion in frammnti contngono mno dll'1 % di sal; «Carni sparat mccanicamnt» o «CSM»: prodotto ottnuto mdiant rimozion dlla carn da ossa carnos dopo il disosso o da carcass di pollam, utilizzando mzzi mccanici ch conducono alla prdita o modificazion dlla struttura muscolo-fibrosa; «Prparazioni di carni»: carni frsch, inclus l carni ridott in frammnti, ch hanno subito un'aggiunta di prodotti alimntari, condimnti o additivi o trattamnti non sufficinti a modificar la struttura muscolo-fibrosa intrna dlla carn ad liminar quindi l carattristich dll carni frsch; «Macllo»: stabilimnto adibito alla macllazion la tolttatura dgli animali l cui carni sono dstinat al consumo umano; «Laboratorio di szionamnto»: stabilimnto adibito al disosso al szionamnto di carni; «Cntro di lavorazion dlla slvaggina»: ogni stabilimnto in cui la slvaggina l carni dlla slvaggina oggtto di attività vnatori sono prparat pr ssr immss sul mrcato. 2. MOLLUSCHI BIVALVI VIVI 2.1. «Molluschi bivalvi»: i molluschi lamllibranchi filtratori; 2.2. «Biotossin marin»: sostanz tossich accumulat dai molluschi bivalvi in particolar qual risultato dll'assorbimnto di plancton contnnt tossin; 2.3. «Rifinitura»: la consrvazion di molluschi bivalvi vivi provninti da zon di produzion di class A, da cntri di purificazion o cntri di spdizion, in bacini o in qualsiasi altro impianto contnnt acqua di mar pulita o in bacini naturali allo scopo di asportarn sabbia, fanghi o muco, prsrvar o migliorarn l qualità organolttich assicurar un buon stato di vitalità prima dl loro confzionamnto o imballaggio; 2.4. «Produttor»: la prsona fisica o giuridica ch raccogli molluschi bivalvi vivi con qualsiasi

16 mzzo in una zona di raccolta allo scopo di trattarli immttrli sul mrcato; 2.5. «Zona di produzion»: l parti di mar, di laguna o di stuario dov si trovano banchi naturali di molluschi bivalvi oppur luoghi utilizzati pr la coltivazion di molluschi bivalvi, dov qusti ultimi vngono raccolti vivi; 2.6. «Zona di stabulazion»: l parti di mar, di laguna o di stuario, chiaramnt dlimitat sgnalat mdiant bo, paltti o qualsiasi altro strumnto fisso dstinat sclusivamnt alla dpurazion natural di molluschi bivalvi vivi; 2.7. «Cntro di spdizion»: lo stabilimnto a trra o gallggiant, risrvato al ricvimnto, alla rifinitura, al lavaggio, alla pulitura, alla calibratura, al confzionamnto all'imballaggio di molluschi bivalvi vivi idoni al consumo umano; 2.8. «Cntro di dpurazion»: lo stabilimnto comprndnt bacini alimntati con acqua marina pulita, in cui i molluschi bivalvi vivi sono collocati pr il tmpo ncssario alla riduzion di contaminanti affinché divntino idoni al consumo umano; 2.9. «Stabulazion»: trasfrimnto di molluschi bivalvi vivi in zon marin, lagunari o di stuari pr il tmpo ncssario alla riduzion di contaminanti affinché divntino idoni al consumo umano; ciò non includ l'oprazion spcifica di trasfrimnto di molluschi bivalvi in zon più adatt a una crscita o un ingrasso ultriori. 3. PRODOTTI DELLA PESCA 3.1. «Prodotti dlla psca»: tutti gli animali marini o di acqua dolc (ad cczion di molluschi bivalvi vivi, chinodrmi vivi, tunicati vivi gastropodi marini vivi di tutti i mammifri, rttili ran), slvatici o di allvamnto, tutt l form, parti prodotti commstibili di tali animali; 3.2. «Nav officina»: la nav a bordo dlla qual i prodotti dlla psca sono sottoposti a una o più dll sgunti oprazioni, sguit da un confzionamnto o imballaggio, s ncssario, da un conglamnto o surglazion: sfilttatura, affttatura, platura, sgusciatura, tritatura o trasformazion; 3.3. «Nav frigorifro»: la nav a bordo dlla qual i prodotti dlla psca sono conglati, s ncssario dopo oprazioni prliminari quali il dissanguamnto, la dcapitazion, l'viscrazion il taglio dll pinn; ov dl caso, tali oprazioni sono sguit da confzionamnto o imballaggio; 3.4. «Prodotto dlla psca sparato mccanicamnt»: prodotto ottnuto rimuovndo la carn dai prodotti dlla psca utilizzando mzzi mccanici ch conducono alla prdita o modificazion dlla struttura dlla carn; 3.5. «Prodotti dlla psca frschi»: i prodotti dlla psca non trasformati, intri o prparati, comprsi i prodotti imballati sotto vuoto o in atmosfra modificata ch, ai fini dlla consrvazion, non hanno subito alcun trattamnto divrso dalla rfrigrazion, intso a garantirn la consrvazion; 3.6. «Prodotti dlla psca prparati»: i prodotti dlla psca non trasformati sottoposti ad una oprazion ch n abbia modificato l'intgrità anatomica, quali l'viscrazion, la dcapitazion, l'affttatura, la sfilttatura la tritatura. 4. LATTE 4.1. «Latt crudo»: il latt prodotto mdiant scrzion dlla ghiandola mammaria di animali di allvamnto ch non è stato riscaldato a più di 40 C non è stato sottoposto ad alcun trattamnto avnt un fftto quivalnt; 4.2. «Azinda di produzion dl latt»: lo stabilimnto in cui si trovano uno o più animali di allvamnto dstinati alla produzion di latt ai fini dlla sua immission in commrcio qual alimnto. 5. UOVA

17 5.1. «Uova»: l uova - divrs dall uova rott, incubat o cott - di volatili di allvamnto nl loro guscio, adatt al consumo umano dirtto o alla prparazion di ovoprodotti; 5.2. «Uova liquid»: contnuto non trasformato dll uova dopo la rimozion dl guscio; 5.3. «Uova incrinat»: uova il cui guscio è dannggiato ma in cui la mmbrana è ancora intatta; 5.4. «Cntro di imballaggio»: uno stabilimnto in cui l uova sono calibrat in bas alla qualità al pso. 6. COSCE DI RANA E LUMACHE 6.1. «Cosc di rana»: l parti postriori dl corpo szionato trasvrsalmnt ditro all mmbra antriori, viscrat spllat, provninti dalla spci Rana sp. (famiglia ranidi); 6.2. «Lumach»: i gastropodi trrstri dll spci Hlix Pomatia L., Hlix Asprsa Mullr, Hlix lucorum spci appartnnti alla famiglia acatinidi. 7. PRODOTTI TRASFORMATI 7.1. «Prodotti a bas di carn»: i prodotti trasformati risultanti dalla trasformazion di carn o dall'ultrior trasformazion di tali prodotti trasformati in modo tal ch la suprfici di taglio prmtt di constatar la scomparsa dll carattristich dll carni frsch; 7.2. «Prodotti lattiro-casari»: i prodotti trasformati risultanti dalla trasformazion di latt crudo o dall'ultrior trasformazion di dtti prodotti trasformati; 7.3. «Ovoprodotti»: i prodotti trasformati risultanti dalla trasformazion di uova, o vari componnti o miscugli di uova o dall'ultrior trasformazion di dtti prodotti trasformati; 7.4. «Prodotti dlla psca trasformati»: i prodotti trasformati risultanti dalla trasformazion di prodotti dlla psca o dall'ultrior trasformazion di dtti prodotti trasformati; 7.5. «Grasso animal fuso»: grasso ricavato pr fusion dalla carn, comprs l ossa, dstinato al consumo umano; 7.6. «Ciccioli»: i rsidui protici dlla fusion, prvia sparazion parzial di grassi acqua; 7.7. «Glatina»: protina natural solubil, glificata o non, ottnuta pr idrolisi parzial dl collagn prodotto a partir da ossa, plli, tndini nrvi di animali; 7.8. «Collagn»: prodotto a bas di protin ottnuto da ossa, plli tndini, fabbricato scondo i prtinnti rquisiti dl prsnt rgolamnto; 7.9. «Stomachi, vscich intstini trattati»: stomachi, vscich intstini sottoposti a un trattamnto qual la salatura, il riscaldamnto o l'ssiccazion dopo ssr stati prodotti puliti. 8. ALTRE DEFINIZIONI 8.1. «Prodotti d'origin animal»: - alimnti di origin animal, comprsi il mil il sangu, - molluschi bivalvi vivi, chinodrmi vivi, tunicati vivi gastropodi marini vivi dstinati al consumo umano, - altri animali dstinati ad ssr forniti vivi al consumator final, ch vanno trattati conformmnt a tal utilizzo; 8.2. «Mrcato all'ingrosso»: azinda dl sttor alimntar comprndnt vari unità sparat ch hanno in comun impianti szioni in cui i prodotti alimntari sono vnduti agli opratori dl sttor alimntar. ALLEGATO II - REQUISITI CONCERNENTI DIVERSI PRODOTTI DI ORIGINE

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