Lavoro intermittente: le modalità per effettuare la chiamata. Decreto interministeriale 27 marzo 2013

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Lavoro intermittente: le modalità per effettuare la chiamata. Decreto interministeriale 27 marzo 2013 Autore: Rinaldi Manuela In: Diritto del lavoro Sommario: 1. Nozioni generali. - 1.1. La Riforma Fornero. - 2. Decreto interministeriale 27 marzo 2013. - 3. Giurisprudenza. 1. Nozioni generali L articolo 34, al comma 1, del decreto legislativo n. 276 del 2003, fa espresso riferimento al lavoro intermittente, precisando che si fa ricorso a tale tipologia contrattuale non solo (secondo una tradizionale tecnica regolativa impiegata in tema di accesso alla flessibilità tipologica) alle «esigenze» individuate dall autonomia collettiva (ovvero dalla decretazione ministeriale, abilitata ex art. 40, d.lgs. n. 276/2003 a supplire all eventuale inerzia delle parti sociali ma anche a non meglio precisati «periodi predeterminati nell arco della settimana, del mese o dell anno. Il lavoro intermittente (detto anche a chiamata o job on call) è, quindi, un rapporto di lavoro di natura subordinata che può essere stipulato a tempo determinato o a tempo indeterminato. Per i periodi in cui non c è la prestazione di lavoro il lavoratore rimane formalmente alle dipendenze del 1 di 9

datore di lavoro che può chiamarlo al lavoro, ma che per il periodo durante il quale non utilizza il lavoratore non ha alcun obbligo nè retributivo nè contributivo. Il ricorso al contratto di lavoro intermittente è ammesso: per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente in base a quanto stabilito dai CCNL (in via definitiva); per lo svolgimento delle attività che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia indicate nella tabella allegata al Regio Decreto 6 dicembre 1923, n. 2657 (art. 1, comma 1 del D.M. del 22/10/2004); per periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno; week-end, il periodo che va dal venerdì pomeriggio, dopo le ore 13.00, fino alle ore 6.00 del lunedì mattina; vacanze natalizie, il periodo che va dal 1 dicembre al 10 gennaio; vacanze pasquali, il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo il Lunedì dell Angelo; ferie estive, i giorni compresi dal 1 giugno al 30 settembre. per prestazioni rese da da soggetti con meno di 25 anni di età; per prestazioni rese da lavoratori con più di 45 anni di età, anche pensionati. Normativa di riferimento D.Lgs. n. 276/2003 Art. 1, comma 21, L. 92/2012 Circolare Min. n. 18/2012 Dec. Inter. 27.03.2013 2 di 9

1.1. La Riforma Fornero La riforma Fornero, ovvero la legge del 28 giugno 2012 n. 92, ha modificato il campo di applicazione della disciplina relativa al lavoro intermittente. Secondo il riformato articolo 24 d.lgs. 276/2003 il contratto di lavoro intermittente può essere concluso nei seguenti casi, ovvero: - per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero per predeterminati periodi di tempo nell arco della settimana, del mese, dell anno; 3 di 9

- in ogni caso, con soggetti con più di 55 anni di età e con soggetti con meno di 24 anni di età, fermo restando che, in tale caso, le prestazioni contrattuali devono essere svolte entro il venticinquesimo anno di età. La legge n. 92/2012 ha previsto che i contratti di lavoro alla data di entrata in vigore della stessa legge, che non siano compatibili con le nuove disposizioni, cessano di avere efficacia decorsi 12 mesi dalla sua entrata in vigore. Tale riforma del 2012 ha, altresì, introdotto un obbligo di comunicazione a carico del datore di lavoro, che, prima dell inizio della prestazione lavorativa, è tenuto alla comunicazione della durata con modalità semplificate alla Direzione territoriale del lavoro competente per territorio, mediante sms, fax oppure pec (1). Il c.d. lavoratore intermittente ha diritto alla retribuzione per il lavoro effettivamente svolto, in misura almeno pari a quella percepita dal prestatore di pari livello e che svolga le stesse mansioni. Negli altri periodi non è titolare di alcun diritto riconosciuto ai lavoratori subordinati. Eccezione a quanto appena detto è rappresentata dal caso in cui il lavoratore si impegni a rimanere nella 4 di 9

piena disposizione del datore di lavoro, obbligandosi a rispondere alla chiamata (eventuale) al lavoro. In tal caso il prestatore di lavoro matura anche il diritto al pagamento della indennità di disponibilità, nella misura stabilita dai contratti collettivi. 2. Decreto interministeriale 27 marzo 2013 Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero per la Pubblica Amministrazione, ha emanato il Decreto interministeriale del 27 marzo 2013 (2) Tale decreto disciplina le modalità per effettuare la comunicazione della chiamata nel menzionato lavoro intermittente, e introduce il modello di comunicazione 'UNI- intermittente' quale strumento per l adempimento della comunicazione. Il modello contiene i dati identificativi del lavoratore e del datore di lavoro e la data di inizio e fine cui la chiamata si riferisce. Il modulo dovrà essere trasmesso solamente ed esclusivamente secondo una delle modalità di seguito elencate, ovvero: 5 di 9

- per mail all indirizzo pec, posta elettronica certificata; - mediante il servizio informatico. La modalità SMS è ammessa esclusivamente in caso di prestazione da rendersi non oltre le 12 ore dalla comunicazione. L SMS deve contenere almeno il codice fiscale del lavoratore. E stata reintrodotta la possibilità di utilizzare il fax, ma solo in caso di malfunzionamento dei sistemi che sono stati elencati in precedenza 6 di 9

(i sistemi di trasmissione del modello UNI- intermittente). In tal caso il datore di lavoro può inviare un fax alla Direzione territoriale del lavoro competente. Costituisce prova dell adempimento dell obbligo la comunicazione del malfunzionamento del sistema unitamente alla ricevuta di trasmissione del fax. 3. Giurisprudenza Nel caso in cui il rapporto di lavoro intermittente sia stato stipulato prevedendo l obbligo del lavoratore di rispondere alla chiamata, senza poter scegliere se rifiutarla, compete al lavoratore l indennità di disponibilità nella misura del 20% della retribuzione prevista dal CCNL. (Tribunale Firenze, n. 1234/2012). Nel caso in cui un dipendente assunto a chiamata sia inserito nell organico e sia a disposizione del datore di lavoro prestando attività di lavoro continuativa in maniera stabile e non occasionale il rapporto di lavoro intermittente è invalido e si converte in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. (Trib. 7 di 9

Firenze, 25 gennaio 2011). Manuela Rinaldi Avvocato foro Avezzano Aq - Dottoranda in Diritto dell Economia e dell Impresa Università La Sapienza, Roma, Proff. Maresca Santoro Passarelli; Tutor di Diritto del Lavoro c/o Università Telematica Internazionale Uninettuno (UTIU) Docente prof. A. Maresca; Docente in corsi di Alta Formazione Professionale e Master e in corsi per aziende; già docente a contratto a.a. 2009/2010 Diritto del Lavoro e Diritto Sindacale Univ. Teramo, facoltà Giurisprudenza, corso Laurea Magistrale ciclo unico, c/o sede distaccata di Avezzano, Aq (1) Pena applicazione di una sanzione amministrativa. (2) Che entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. 8 di 9

https://www.diritto.it/lavoro-intermittente-le-modalita-per-effettuare-la-chiamata-decreto-interministeriale- 27-marzo-2013/ 9 di 9