Notizie Lavoro Flash
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- Tommaso Carli
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1 Notizie Lavoro Flash 1.Settore turismo Accordo collettivo SULLA DISCIPLINA DELLA SUCCESSIONE DEI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO In data 28 Novembre 2012, in occasione dell apertura della trattativa per il rinnovo del CCNL per i dipendenti da aziende del settore turismo aderenti alla Confesercenti, è stato sottoscritto l accordo per la riduzione della durata degli intervalli di tempo che intercorrono tra un contratto a termine e il successivo, in conformità rispetto a quanto previsto dalle nuove disposizioni di legge sulla disciplina del contratto a tempo determinato che affidano alle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative il compito di plasmare le regole generali adattandole alle specificità settoriali, territoriali ed aziendali. Le Parti hanno stabilito che l intervallo di cui alla lettera a) del comma 1 dell articolo 46 bis del Decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, è fissato in venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero trenta giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi per tutte le fattispecie che, ai sensi e per gli effetti del CCNL Turismo 4 marzo 2010 e successive modifiche ed integrazioni, rientrano nei casi di legittima apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato nonché in ogni altra eventuale ipotesi individuata dalla contrattazione di secondo livello, territoriale o aziendale. L accordo si applica ai contratti individuali sottoscritti sino a tutto il 30 giugno Contratto di lavoro intermittente - Chiarimenti INAIL Con circolare n. 64 del 27 Novembre 2012, l INAIL illustra la disciplina del lavoro intermittente alla luce delle modifiche apportate agli artt del d. l gs. n. 276/2003 dalla l egge 28 giugno 2012, n. 92 (c.d. Riforma lavoro), precisando alcuni aspetti retributivi e contributivi con riflessi sulle prestazioni. In particolare l Istituto è intervenuto su: Divieto di lavoro intermittente Restano invariate le seguenti ipotesi in cui è vietato il ricorso al lavoro intermittente: per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; salva diversa disposizione degli accordi sindacali, se il rapporto di lavoro intermittente sia attivato presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a
2 licenziamenti collettivi, sospensione dei rapporti o riduzione dell'orario con diritto al trattamento di integrazione salariale, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni oggetto del contratto di lavoro intermittente se si tratta di imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi, o non abbiano rielaborato tale valutazione, ai sensi della normativa in materia di sicurezza sul lavoro. Obbligo di rispondere alla chiamata Dal contratto non scaturisce un obbligo del lavoratore di rispondere positivamente alla chiamata. Tale obbligo, però, può essere espressamente previsto da una clausola contrattuale. Sulla base dell obbligo di rispondere alla chiamata, si possono individuare due diverse tipologie di lavoro intermittente: a) lavoro intermittente con garanzia di disponibilità ovvero con espressa pattuizione dell obbligo di disponibilità (ovvero di risposta) b) lavoro intermittente senza garanzia di disponibilità e senza alcuna indennità per il periodo di reperibilità. Il lavoratore è libero di accettare o meno la chiamata, dunque, senza obbligo di risposta. La chiamata può essere effettuata: nel rispetto di un termine di preavviso non inferiore ad un giorno lavorativo a più riprese nell arco di tutto il rapporto ove il lavoratore si obblighi contrattualmente a rispondere alla chiamata; in tal caso, gli compete, per il tempo della disponibilità, la cosiddetta indennità mensile di disponibilità. Indennità di disponibilità Nel contratto di lavoro con obbligo di rispondere alla chiamata è previsto il pagamento dell indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, per i periodi durante i quali il lavoratore garantisce la sua disponibilità al datore di lavoro in attesa della chiamata. La misura dell indennità è stabilita dai contratti collettivi e, comunque, non può essere inferiore a quella fissata e aggiornata periodicamente con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 10 marzo 2004 è stato stabilito che, nel contratto di lavoro intermittente, la misura dell indennità di disponibilità è pari al 20% della retribuzione prevista dal c.c.n.l. applicato. Per effetto della Riforma del lavoro, tale disciplina del compenso si applica anche alle prestazioni di lavoro intermittente da rendersi nei week-end, nelle vacanze natalizie, nelle vacanze pasquali, nelle ferie estive, essendo stato abrogato l art. 37 del d. lgs. n. 276/2003 che prevedeva: Nel caso di lavoro intermittente per prestazioni da rendersi il fine settimana, nonché nei periodi delle ferie estive o delle vacanze natalizie e pasquali, l'indennità di disponibilità - di cui all'articolo 36 - è corrisposta al prestatore di lavoro solo in caso di effettiva chiamata da parte del datore di lavoro.
3 Ne scaturisce che ai lavoratori con obbligo di risposta alla chiamata per prestazioni da rendersi nei periodi sopra richiamati, l indennità deve essere corrisposta anche se non c è stata una chiamata effettiva nel periodo di riferimento. Sull indennità di disponibilità i premi assicurativi sono versati per il loro effettivo ammontare, anche in deroga alla vigente normativa in materia di minimale contributivo. La circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n.20/2012 ricorda che, per effetto dell abrogazione dell art. 37 del d.lgs. n.276/2003, non trova più applicazione già dal 18 luglio 2012 (sia per i nuovi che per i vecchi contratti), anche la disposizione secondo cui, per i c.d. periodi predeterminati, l indennità di disponibilità è corrisposta al prestatore di lavoro solo in caso di effettiva chiamata da parte del datore di lavoro. Per tutto il periodo in cui il lavoratore resta disponibile a rispondere alla chiamata del datore di lavoro, non è titolare di alcun diritto riconosciuto ai lavoratori subordinati, né matura alcun trattamento economico e normativo, salvo l indennità di disponibilità. Obbligo assicurativo. Aspetti retributivi e contributivi. Prestazioni. L obbligo assicurativo del personale occupato con contratto di lavoro intermittente continuerà a essere assolto secondo le consuete forme previste dalle disposizioni vigenti, in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per l'applicazione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro (artt.1, 4 e 9 del d.p.r. n.1124/65). Sotto il profilo retributivo, per il periodo di attività, il lavoratore intermittente ha diritto al normale trattamento economico e normativo previsto dai contratti collettivi di settore per il lavoratore comparabile, riproporzionato in ragione della prestazione lavorativa effettivamente conseguita. Peraltro, tenuto conto di quanto chiarito al punto precedente circa l obbligo del datore di lavoro di corrispondere comunque l indennità di disponibilità, ove prevista nel contratto, si precisa che, in costanza di rapporto di lavoro intermittente, sussistendo l obbligo assicurativo, il premio andrà calcolato, a decorrere dal 18 luglio 2012, sia in base alla retribuzione erogata per le ore di lavoro prestate, sia in base a quanto corrisposto a titolo di indennità di disponibilità, conformemente all avviso espresso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Per quanto riguarda le prestazioni, l INAILconferma che l indennità di disponibilità non può essere considerata, ai fini indennitari, come vero e proprio corrispettivo dell attività lavorativa prestata e, dunque, per le ipotesi di lavoro intermittente, deve essere applicato l art. 116 t.u., richiamato dall art. 117, nella sua formulazione letterale, come indicata nella circolare n.22/2006 e nella nota n.1839 del 17 febbraio 2012 della Direzione centrale prestazioni: Contratto di lavoro intermittente calcolo della retribuzione media giornaliera ai fini dell erogazione dell indennità per inabilità temporanea assoluta. Applicabilità del minimale. 3. Comunicazione del lavoro intermittente Nota Ministero del lavoro Con nota n. prot del 26 novembre 2012, il Ministero del lavoro ha diffuso ulteriori istruzioni operative per l'effettuazione della comunicazione della chiamata per il lavoratore intermittente (prevista dall'articolo 1, co. 21, lett. b), della Legge n. 92/2012). In sintesi vengono ridefinite le procedure comunicative, con l'implementazione sperimentale della proceduta telematica e viene modificato il modulo per la comunicazione (allegato alla nota ministeriale) in attesa dell emanazione dello specifico Decreto Ministeriale.
4 Pertanto attualmente è possibile effettuare l adempimento utilizzando le seguenti modalità: - fax al numero ovvero al numero di fax della Direzione territoriale del lavoro competente ( in questo caso il datore di lavoro dovrà conservare il modulo trasmesso ed il rapporto di consegna); - sms al numero previa registrazione sul sitocliclavoro.gov.it e l'inserimento del numero di cellulare dal quale il datore di lavoro farà partire le comunicazioni (inserendo I per invio o A per annullamento seguito dal codice fiscale del lavoratore. es.: I CDFDFF55F55F254H); - all'indirizzointermittenti@lavoro.gov.it ovvero all'indirizzo istituzionale della Direzione territoriale del lavoro competente (non sono previste mail di risposta quindi il datore di lavoro dovrà conservare copia del modello inviato e allegato alla mail spedita ed il modello consente di trasmettere fino a 10 lavoratori);. - viaweb previa registrazione sul sitocliclavoro.gov.it (anche per il tramite del soggetto intermediario questa modalità permette la comunicazione di più lavoratori e diversi periodi). 4. Indennità di mancato preavviso. Rinuncia. Decorrenza delle indennità di disoccupazione e di mobilità. Messaggio INPS Con Messaggio n del 23 Novembre 2012, l INPS ha fornito i chiarimenti di seguito riportati sulle decorrenze delle prestazioni di disoccupazione e mobilità in relazione all indennità di preavviso. L'art. 73 r.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827, convertito nella l. 6 aprile 1936 n. 1155, prevede che Qualora all assicurato sia pagata una indennità per mancato preavviso, l indennità per disoccupazione è corrisposta dall ottavo giorno successivo a quello della scadenza del periodo corrispondente alla indennità per mancato preavviso. La sentenza della Suprema Corte di Cassazione n /2011 ha affermato che detta disposizione legislativa fissa la decorrenza della indennità disoccupazione a partire dalla fine del periodo di preavviso solo se la relativa indennità sostitutiva sia stata effettivamente corrisposta dal datore, mentre in caso di mancata erogazione di tale indennità, e a prescindere dal fatto che il lavoratore ne avesse diritto o meno nei confronti del datore di lavoro, non opera il differimento del pagamento della prestazione previdenziale fino alla scadenza del periodo di preavviso non lavorato. (Identico orientamento è stato adottato per l indennità di mobilità, v. sent. Cass. n. 3836/2012). La stessa Corte ha inoltre configurato come rinunciabile l indennità di mancato preavviso, purché risultante da atti formali espliciti ( es. atto scritto di rinuncia del lavoratore, verbale di conciliazione, accordo tra le parti ), considerandola rientrante fra i cosiddetti diritti disponibili. Alla luce dei riferimenti che precedono, l INPS ha chiarito che la decorrenza, tanto dell Indennità di disoccupazione che dell indennità di mobilità, subirà il differimento, ex art. 73 r.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827, all ottavo giorno successivo alla data finale del periodo corrispondente all indennità di mancato preavviso ragguagliata a giornate solo nei casi in cui detta indennità sia stata effettivamente corrisposta dal datore di lavoro (Cass. n /2011 e Cass. n. 3836/2012). Nei casi, invece, in cui essa non sia stata corrisposta anche a seguito di rinuncia, la decorrenza delle predette indennità farà riferimento ai normali meccanismi legati alla data di cessazione del rapporto di lavoro e di presentazione della domanda di prestazione.
5 5. Finanziamenti alle imprese. INAIL ISI Si evidenzia che sull argomento l Ufficio Legislativo e Affari Giuridici in data 29 novembre c.a. prot. n /2012, ha inviato un apposita circolare avente come oggetto: Attività promozionali della cultura e delle azioni di prevenzione, ex art.11, comma 1, lett. a), e comma 5 del D. Lgs. n. 81/2008. Finanziamenti alle imprese. INAIL ISI 2012.
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