REGIONE PIEMONTE BU23 09/06/2011



Documenti analoghi
Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio.

Il Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (Art. 3 commi da 24 a 38 della Legge 28/12/1995, n.549 e L.R. n. 15/1997 e s.m.i.

REGIONE PUGLIA Area politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l attuazione delle opere pubbliche

Documento scaricato da

PROVINCIA DI UDINE DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI CUI ALL ART. 42 DEL D.LGS. 267/2000

Disegno di legge in materia ambientale collegato con la Legge di Stabilità.

SEZIONE I. CONSIGLIO REGIONALE - Deliberazioni. 2 Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 51 del

II decreto correttivo d.lgs.152/06

PIEMONTE. D.G.R. n del 1/8/2005

Il Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti. Deliberazione del Consiglio Regionale n. 301 del 5 Maggio 2009

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità) COMMISSIONE

Metodologie di calcolo delle raccolte differenziate Firenze, Piazza Tasso, 7-8 (zona Porta Romana) Sala delle ex Leopoldine

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche, ed in particolare la parte quarta relativa alla gestione dei rifiuti;

Il centro comunale di raccolta differenziata e le nuove modalità di accesso

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

1 - QUADRO NORMATIVO: COMPETENZE IN MERITO AL RICONOSCIMENTO DELLA

Emissioni in atmosfera

DGR 399 DD LA GIUNTA REGIONALE

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

COMUNE DI POTENZA. Relazione istruttoria/illustrativa

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 marzo 2013, n. 449

Il Ministro dello Sviluppo Economico

DETERMINAZIONE. Estensore CAPRARI CARLO. Responsabile del procedimento CARLO CAPRARI. Responsabile dell' Area O. GUGLIELMINO

Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana

PROVINCIA DI TERNI SETTORE AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI FINI DELLA ELIMIAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE.

B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/ Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie

COMUNE DI CIVITAVECCHIA PROVINCIA DI ROMA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO- NALE 26 aprile 2011, n. 789

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca

Direttiva relativa alla mobilità dei rifiuti nella e fuori regione

Servizio INFORMATIVA 730

CITTÀ DI TORINO DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE. 1 settembre 2015

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

RINNOVO PROTOCOLLO D INTESA tra REGIONE PIEMONTE e CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI

COMUNE DI FRANCAVILLA IN SINNI (PROVINCIA DI POTENZA)

COMUNE DI VILLENEUVE

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

CONSORZIO ECOLOGICO CUNEESE Municipio di Cuneo - Via Roma n. 28

CAPITOLO 2 - NORMATIVA GENERALE DI RIFERIMENTO

Delibera n del proposta da GIOVANAZZI. Legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, art. 44, 4. comma.

SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ATTRAVERSO PROCEDURA COMPETITIVA AD EVIDENZA PUBBLICA. IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuto quindi necessario adeguare la regolamentazione delle commissioni degli esami di qualifica, elaborando una nuova disciplina;

REGIONE PIEMONTE BU26 02/07/2015

REGIONE PIEMONTE Settore Rapporti con le Autonomie locali

Art. 1 Campo di applicazione

COMUNE DI POGGIBONSI (Provincia di Siena)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2004, n

3 - Programma regionale per la riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili da collocare in discarica (lett. o bis dell articolo 9 comma 1 della l.r.

Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 Norme in materia ambientale e s.m.i., come modificato e integrato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n.

LA GIUNTA REGIONALE. - su proposta dell Assessore al Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche, Sig. Alberto Cerise; D E L I B E R A

L.R. 22/2010, art. 9, c. 19 B.U.R. 8/6/2011, n. 23. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 31 maggio 2011, n. 0128/Pres.

Il Sottoscritto. Nome

SERVIZIO: CHIUSURA DEL CICLO DEI RIFIUTI URBANI

Uso delle attrezzature di lavoro

Gli studi di settore secondo la Legge Finanziaria 2005: le schede di sintesi

DECRETO SEGRETARIALE N. 10 DEL

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Ciclo di raccolta e recupero della materia in impianti a trattamento meccanico. 22 maggio 2015

A relazione dell'assessore Pentenero:

Il Regolamento CE 1774 /2002. I rapporti con la normativa ambientale

COMUNE DI FORLI' AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

SCHEDA DI CARATTERIZZAZIONE DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI

DIRETTIVE REGIONALI PER L APPLICAZIONE DA PARTE DEI COMUNI DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL ART. 39, COMMA 2 DELLA L.R , N. 45 E S.M.I.

Risoluzione n del

La legge 78/2014 (c.d. Jobs Act ): il contratto di lavoro a tempo determinato due

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CORSI PER MASTER UNIVERSITARI E DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

4. PROCEDURE PER L AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO (L.R. 15/ art. 14, c. 3)

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL MOLISE

Oggetto: LEGGE N. 68/1999. APPROVAZIONE PROROGA AL CALENDARIO DEGLI INSERIMENTI DELLA CONVENZIONE N DI REP. DEL 27/10/2011. REFRION SRL.

vista la Legge Regionale del , n. 15 Riforma della Formazione Professionale, pubblicata sul BURP n. 104 del 09/08/2002; PARTE SECONDA

Regione Calabria ARPACAL. Agenzia Regionale per la Protezione dell Ambiente della Calabria DIREZIONE SCIENTIFICA SEZIONE REGIONALE CATASTO RIFIUTI

Fondi pensione, un tris di chiarimenti

RISOLUZIONE N. 454/E

Comune di San Salvatore Telesino Provincia di Benevento

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Direzione Generale

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

L.R , n. 4 INIZIATIVE A FAVORE DELL EDILIZIA SOSTENIBILE

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MISURA DELL ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA IMPIANTI DI GENERAZIONE

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELLA SALUTE

Sostituisce l Allegato A alla deliberazione 106/2014/R/eel

L AUTORITA PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

il medesimo art. 204, al comma 1, fissa la percentuale del limite di indebitamento degli enti locali al 10% a decorrere dall anno 2015;

Comune di Torremaggiore PROVINCIA DI FOGGIA

COMUNE DI SERIATE CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO AREA DIRIGENZA ANNO 2010

Aggiornamento normativo

su proposta dell Assessore alla Sanità, Salute e Politiche sociali, Antonio Fosson;

%FMJCFSBOm PHHFUUP -3 %-(4 1*"/0 3&(*0/"-& %* (&45*0/& %&* 3*'*65* 130(3"..";*0/&"55*7*5}1*"/*'*$"503*"

ALLEGATO TECNICO 1B PER IL RECUPERO ENERGETICO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO

ALLEGATOA alla Dgr n. 582 del 29 aprile 2014 pag. 1/6

COMUNE DI GENZANO DI LUCANIA PROVINCIA DI POTENZA Copia Deliberazione del Commissario Straordinario (assunta con i poteri del Consiglio Comunale)

A voti unanimi e palesi delibera:

CIRCOLARE N. 14/E. Roma,10 aprile 2009

Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale

Schema DPCM Emendamenti Osservazioni Regioni. 2 di 19 27/01/16, 18:42

ALLEGATO TECNICO IMBALLAGGI CELLULOSICI (ACCORDO ANCI - COMIECO)

La prevenzione incendi

Il concetto di gestione dei rifiuti

Transcript:

REGIONE PIEMONTE BU23 09/06/2011 Deliberazione della Giunta Regionale 17 maggio 2011, n. 69-2068 Adeguamento ai nuovi limiti previsti dall'articolo 5 del D.Lgs 13 gennaio 2003 n. 36 relativi al collocamento dei rifiuti urbani biodegradabili in discarica. Modifica delle D.G.R. 22-12919 del 5 luglio 2004, DGR 12-4088 del 23 ottobre 2006 e DGR n. 61-6925 del 17 settembre 2007. A relazione degli Assessori Quaglia, Ravello: Il Decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36, attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, all articolo 5 comma 1 dispone la graduale riduzione del conferimento dei rifiuti urbani biodegradabili (RUB) in discarica, come segue: entro il 27/3/2008 i RUB conferiti in discarica devono essere inferiori a 173 kg/anno pro capite; entro il 27/3/2011 i RUB conferiti in discarica devono essere inferiori a 115 kg/anno pro capite; entro il 27/3/2018 i RUB conferiti in discarica devono essere inferiori a 81 kg/anno pro capite; L articolo 7 dello stesso decreto prevede inoltre che i rifiuti possano essere collocati in discarica solo dopo trattamento. Tuttavia tale obbligo non si applica ai rifiuti il cui trattamento non contribuisca alla riduzione della quantità dei rifiuti o dei rischi per la salute umana e l ambiente. I rifiuti urbani biodegradabili (RUB) sono costituiti da rifiuti di alimenti, di giardini, di carta e cartone, di legno, di assorbenti e di tessili naturali che, degradandosi, in discarica producono biogas e percolato. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi definiti dal decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36 con le D.G.R. n. 22-12919 del 5 luglio 2004, D.G.R. n. 14-14593 del 24 gennaio 2005 e D.G.R. n. 61-6925 del 17 settembre 2007 è stato approvato ed integrato il Programma regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica. Per verificare la quantità di RUB pro capite smaltita in discarica nell anno è stata utilizzata la correlazione esistente tra i quantitativi di rifiuti urbani indifferenziati ed i rifiuti urbani biodegradabili in essi contenuti. Il Programma regionale per la riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili da collocare in discarica, sulla base della suddetta correlazione, al punto 2.5, ha definito che conferendo in discarica un quantitativo di rifiuto urbano indifferenziato inferiore ai 280 kg/anno pro capite, il quantitativo di RUB contenuto nel rifiuto indifferenziato risulta essere inferiore a 173 kg/anno pro capite; a queste condizioni pertanto il rifiuto urbano indifferenziato può essere conferito in discarica senza trattamento, usufruendo della deroga prevista dall articolo 7 del D. Lgs. 36/2003. Considerato che dal 27/03/2011 la disciplina nazionale prevede il conferimento in discarica di RUB in quantità inferiore a 115 kg/anno pro capite, risulta necessario integrare il programma regionale, indicando il quantitativo di rifiuto urbano indifferenziato corrispondente all obiettivo suddetto. Sulla base della correlazione sopra evidenziata risulta che, qualora i quantitativi di rifiuti urbani indifferenziati siano inferiori a 196 kg/anno pro capite, i rifiuti urbani biodegradabili in essi

contenuti non superano la soglia dei 115 kg/anno pro capite, e possono in tal caso usufruire della deroga dell obbligo del trattamento per il conferimento in discarica. Considerate le scadenze temporali definite dalla norma vigente per il conferimento in discarica del rifiuto urbano indifferenziato non trattato si applica il limite dei 280 kg/anno pro capite fino al 26 marzo 2011, mentre a partire dal 27 marzo 2011 si applica il limite dei 196 kg/anno pro capite: ne consegue che per l anno solare 2011 occorre ponderare i due limiti (280 kg/anno pro capite e 196 kg/anno pro capite) sulla base dei due periodi; pertanto nell anno 2011 il limite per il conferimento in discarica del rifiuto urbano indifferenziato non trattato risulta essere di 216 kg/anno pro capite; per gli anni successivi fino al 26/3/2018 il limite risulta essere di 196 kg/anno pro capite. Il Programma regionale per la riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili da collocare in discarica, allo scopo di incentivare la raccolta differenziata dei rifiuti biodegradabili ed evitare la proliferazione di impianti di trattamento meccanico-biologico del rifiuto indifferenziato, ha stabilito tra l altro, al punto 2.4, che a partire dall anno 2009, la frazione organica da rifiuto indifferenziato trattato, conferita in discarica, deve essere conteggiata tra i RUB avviati a discarica. Tuttavia visti i risultati raggiunti nel 2009 con la raccolta differenziata dei rifiuti biodegradabili, si ritiene di poter continuare a non conteggiare tra i RUB la frazione organica proveniente dal trattamento del rifiuto indifferenziato, a condizione che la stessa abbia un Indice di Respirazione Dinamico (IRD) inferiore a 1.000 mg O 2 kgvs -1 h -1 o un Indice di Respirazione Statico (IRS) inferiore a 400 mg O 2 kgvs -1 h -1. In caso contrario i RUB contenuti nei rifiuti in uscita dal trattamento dovranno essere conteggiati per la verifica del rispetto degli obiettivi. La legge 29 dicembre 1995 n. 549 ha istituito il tributo speciale per il deposito dei rifiuti in discarica e con la legge regionale n. 14 del 21 aprile 2006, art. 5, sono stati definiti i nuovi importi relativi al suddetto tributo speciale sulla base delle quantità di rifiuti biodegradabili smaltiti in discarica; con D.G.R. n. 61-6925 del 17 settembre 2007 è stata definita la correlazione tra i rifiuti urbani indifferenziati e la quantità di rifiuti biodegradabili in essi contenuti. In merito al conferimento dei RUB in discarica, il Ministro dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con Circolare prot. GAB-2009-0014963 del 30/06/2009, ha precisato che è consentito lo smaltimento in discarica di rifiuti urbani non pretrattati, qualora gli obiettivi di riduzione di RUB in discarica siano conseguiti a livello di ATO. Occorre quindi aggiornare il Programma regionale sui rifiuti urbani biodegradabili precisando che, il calcolo per permettere il conferimento in discarica di rifiuti non trattati è da effettuarsi a livello di ATO, mentre, per la determinazione del tributo speciale per il deposito in discarica, il calcolo viene mantenuto a livello comunale. Alla luce di quanto sopra specificato, in considerazione dell abbassamento dei limiti dei RUB in discarica, si ritiene che il pagamento del tributo speciale per il deposito dei rifiuti in discarica debba essere effettuato nella misura di 0,025 Euro/kg esclusivamente per rifiuti indifferenziati non trattati che eccedono i limiti di 216 kg/anno pro capite per l anno 2011 e di 196 kg/anno pro capite per gli anni successivi. Per il calcolo dell importo del tributo speciale e la trasmissione delle informazioni relative al pagamento, occorre fare riferimento alla procedura individuata con D.G.R. n. 61-6925 del 17 settembre 2007, modificando la definizione della tipologia di rifiuto E2 come segue: Rifiuti urbani indifferenziati non sottoposti a trattamento, come definito dal programma regionale sui rifiuti biodegradabili, conferiti in discarica per rifiuti non pericolosi, che eccedono i limiti di 216

kg/anno pro capite per il 2011 e di 196 kg/anno pro capite per gli anni successivi. Tale modifica deve essere effettuata sia nell Allegato 2 della D.G.R. n. 61-6925 del 17 settembre 2007 sia nella legenda dell allegato alla D.G.R. n. 12-4088 del 23 ottobre 2006. Il conseguimento a livello di ATO, anziché di comune, degli obiettivi di riduzione dei RUB, permettendo di mediare i risultati ottenuti nelle aree virtuose con i risultati di altri territori, potrebbe comportare, a livello locale, la scelta di ridurre i quantitativi di rifiuti indifferenziati attualmente trattati, aumentando di conseguenza la fermentescibilità dei rifiuti collocati in discarica; per ridurre gli effetti di tale scelta, è necessario che siano attivate le azioni previste dalla D.G.R. n. 32-13426 del 1 marzo 2010, con particolare riferimento al compostaggio domestico e alla raccolta della frazione organica. Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali istituita dalla L.R. 34/1998 nella seduta del 15.04.2011; vista L.R. 24 ottobre 2002, n. 24 Norme per la gestione dei rifiuti ; visto l art. 5 del Decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36; visto l art.5 della L.R. n. 14 del 21 aprile 2006; tutto ciò premesso; la Giunta Regionale, unanime, delibera 1. di aggiornare il Programma regionale per la riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili da collocare in discarica approvato con D.G.R. n. 22-12919 del 5 luglio 2004 e s.m.i. come segue: a) al punto 2.4 inserire al fondo del secondo capoverso la seguente frase: In caso contrario, i RUB contenuti nei rifiuti in uscita dal trattamento dovranno essere conteggiati ed eliminare il terzo capoverso; b) al punto 2.5, del Programma regionale per la riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili da collocare in discarica approvato con D.G.R. n. 22-12919 del 5 luglio 2004, così come modificato dalla DGR n. 61-6925 del 17 settembre 2007: eliminare dal titolo le parole dal 16 luglio del 2005 ; sostituire al quinto capoverso le parole nei singoli bacini, o in territori circoscritti all interno degli stessi, con le parole a livello di ATO ; eliminare al sesto capoverso il secondo punto ed inserire alla fine del punto successivo, dopo le parole pro capite, le parole calcolata a livello di ATO ; sostituire al settimo capoverso, le frasi La metodologia di riferimento fino alle parole non avviati a recupero. con le seguenti frasi: Considerato che dal 27/3/2011 non deve essere superato il limite dei 115 kg/anno pro capite di RUB conferiti in discarica, tale limite è rispettato qualora il quantitativo della frazione indifferenziata avviata a smaltimento direttamente in discarica non sia superiore a 196 kg/anno pro capite; in tale conteggio vanno considerati anche i rifiuti trattati che non rispettano i limiti relativi all indice di respirazione esplicitati al punto 2.4. Considerate le scadenze temporali definite dalla norma vigente, per l anno solare 2011 occorre ponderare il limite di 280 kg/anno pro capite applicabile fino al 26/3/2011 con il limite di 196 kg/anno pro capite da applicare a partire dal 27/3/2011; pertanto nell anno 2011 il limite per il

conferimento in discarica del rifiuto urbano indifferenziato non trattato risulta essere di 216 kg/anno pro capite; per gli anni successivi fino al 26/3/2018 il limite risulta essere di 196 kg/anno pro capite. La metodologia di riferimento necessaria per verificare il raggiungimento dei succitati obiettivi si basa quindi sul calcolo del quantitativo della frazione indifferenziata avviata a smaltimento a livello di ATO. Ai soli fini della determinazione dell importo del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti, tale metodologia di calcolo si applica su base comunale. Nel calcolo della suddetta frazione indifferenziata si deve tener conto di tutte le frazioni di rifiuti che, seppur raccolte separatamente, vengono conferite ugualmente in discarica quali ad esempio i residui della pulizia delle strade, i rifiuti ingombranti non avviati a recupero. c) al punto 2.8 eliminare: il decimo capoverso; il secondo capoverso del paragrafo relativo all ATO di Alessandria; il secondo capoverso del paragrafo relativo all ATO di Asti; il terzo capoverso del paragrafo relativo all ATO di Cuneo; l ultima frase del secondo capoverso del paragrafo relativo all ATO di Novara; Allo scopo di facilitare la lettura degli aggiornamenti apportati ai punti 2.4 e 2.5 del Programma regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica, se ne riporta in allegato A il testo coordinato facente parte integrante della presente deliberazione; 2. di definire l importo del tributo speciale per il conferimento dei rifiuti in discarica, nella misura di 0,025 Euro/kg per rifiuti indifferenziati non trattati che eccedono i limiti di 216 kg/anno pro capite per l anno 2011 e di 196 kg/anno pro capite per gli anni successivi; 3. di aggiornare la definizione della tipologia di rifiuto E2 contenuta nell Allegato 2 alla DGR n. 61-6925 del 17 settembre 2007 e nella legenda dell allegato alla DGR 12-4088 del 23 ottobre 2006, come segue: Rifiuti urbani indifferenziati non sottoposti a trattamento, come definito dal programma regionale sui rifiuti biodegradabili, conferiti in discarica per rifiuti non pericolosi, che eccedono i limiti di 216 kg/anno pro capite per il 2011 e di 196 kg/anno pro capite per gli anni successivi. ; 4. di sostituire l allegato 2 alla DGR n. 61-6925 del 17 settembre 2007 con l allegato B, contenente la nuova definizione della tipologia di rifiuto E2, facente parte integrante della presente deliberazione; 5. di sostituire la legenda dell allegato alla DGR 12-4088 del 23 ottobre 2006 con l allegato C, contenente la nuova definizione della tipologia di rifiuto E2, facente parte integrante della presente deliberazione; 6. di confermare, per il calcolo dell importo del tributo speciale e la trasmissione delle informazioni relative al pagamento, la procedura già individuata con D.G.R. n. 61-6925 del 17 settembre 2007; 7. di sollecitare gli Enti di governo in materia di rifiuti all attivazione delle azioni previste dalla D.G.R. n. 32-13426 del 1 marzo 2010 con particolare riferimento al compostaggio domestico e alla raccolta della frazione organica. La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell art. 61 dello Statuto e dell art. 5 della L.R. 22/2010. (omissis) Allegato

ALLEGATO A D.G.R. 22-12919 del 5 luglio 2004 e D.G.R. n. 61-6925 del 17 settembre 2007: Programma regionale di riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica, punti 2.4 e 2.5, integrati con le modifiche introdotte dalla deliberazione 69-2068 del 17 maggio 2011. (Le modifiche sono riportate in corsivo) 2.4 - Calcolo del rifiuto urbano biodegradabile in discarica. Il calcolo del RUB collocato in discarica segue il metodo concordato fra le Regioni che si sviluppa a livello di ATO come segue: conosciuto il quantitativo di RU tot prodotto in ogni ATO nel 2002 (che rappresenta il primo anno di riferimento del presente programma), e considerato che si è stabilito che il RUB in esso presente è il 65% del RU tot, è sufficiente moltiplicare il quantitativo per 0,65 per ottenere i RUB prodotti nel 2002; dal RUB prodotto occorre sottrarre le RD dei RUB avviate al recupero di materia; vanno sottratti inoltre i quantitativi di RUB avviati ad impianti di termovalorizzazione e di recupero energetico; occorre infine sottrarre il RUB che, presente nel RI, viene avviato ad impianti di trattamento prima di essere collocato in discarica, purché con tale trattamento si arrivi alla stabilizzazione del RUB trattato. In proposito va considerato che vi sono diverse tipologie impiantistiche le quali, pur partendo dal rifiuto indifferenziato, portano ad ottenere un rifiuto trattato che a seconda della tecnologia utilizzata prende il nome di rifiuto biostabilizzato, bioessiccato, digestato, ovvero di scarti di impianti di trattamento biologico, etc.; tuttavia è possibile sottrarre dal calcolo il quantitativo di RUB in entrata a tali impianti purché a seguito del trattamento si arrivi ad una vera stabilizzazione biologica del rifiuto; tale stabilizzazione è calcolata in base all Indice di Respirazione Dinamico (IRD) sul rifiuto in uscita dagli impianti (dove non sia disponibile l IRD si può utilizzare l Indice di Respirazione Statico, IRS); pertanto il RUB in entrata all impianto di trattamento e collocato successivamente in discarica va sottratto al conteggio, purché in uscita dall impianto il rifiuto abbia un IRD inferiore a 1.000 mg O 2 kgvs -1 h -1 (o IRS inferiore a 400 mg O 2 kgvs -1 h -1 ): l indice andrà calcolato come media annua di almeno 4 campioni e con tolleranza sul singolo campione non superiore al 20 %. In caso contrario, i RUB contenuti nei rifiuti in uscita dal trattamento dovranno essere conteggiati. Alla luce di quanto esposto risulta che per ottenere la riduzione complessiva del conferimento dei rifiuti in discarica è necessario potenziare la raccolta differenziata che permette di destinare i rifiuti raccolti al recupero di materia mentre il rifiuto indifferenziato, a valle della raccolta differenziata, può essere destinato al recupero energetico. Si ribadisce quindi l opportunità di non incentivare la realizzazione di impianti che producono rifiuto stabilizzato destinato allo smaltimento in discarica mentre si auspica che gli impianti di stabilizzazione della frazione organica sporca possano trattare in futuro esclusivamente la frazione organica raccolta differenziatamente per la produzione di compost di qualità. 2.5 - Divieto di conferimento in discarica di rifiuti non trattati: possibili eccezioni. L art. 7 comma 1 del D.Lgs. 36/03 prevede che i rifiuti possano essere collocati in discarica solo dopo trattamento; tale disposizione non si applica ai rifiuti il cui trattamento non contribuisca alla riduzione della quantità dei rifiuti o dei rischi per la salute umana e l ambiente, e non risulti indispensabile ai fini del rispetto dei limiti fissati dal D.Lgs. 36/03 stesso. L art. 17 comma 1 della stesso decreto legislativo prevede che le discariche già autorizzate possano continuare a ricevere fino al 16 luglio 2005, i rifiuti per cui sono state autorizzate.

L art. 1 - comma 184 - lett. c) della Legge 27/12/2006 n. 296 ha prorogato detto termine al 31.12.2007 In base al combinato disposto degli articoli di cui sopra dopo il 31/12/2007 i rifiuti conferiti in discarica devono essere trattati, ad eccezione dei casi particolari sopra descritti. La deroga all obbligo di conferimento di rifiuti trattati in discarica si può applicare qualora a livello di ATO si raggiungano elevati livelli di RD di rifiuti di alimenti e dei giardini e quindi il rifiuto urbano indifferenziato residuo abbia caratteristiche merceologiche simili a quelle della frazione secca destinata al recupero energetico, proveniente dagli impianti di preselezione del rifiuto indifferenziato. Ne consegue che, in attesa della realizzazione dei previsti termovalorizzatori, il suddetto rifiuto indifferenziato, prima della sua collocazione in discarica, non necessita di essere sottoposto ad un trattamento in quanto quest ultimo non contribuisce sostanzialmente alla riduzione della quantità dei rifiuti o dei rischi per la salute umana e l ambiente. Per usufruire di tale deroga il rifiuto indifferenziato residuo dovrà avere i seguenti requisiti: * essere costituito esclusivamente da rifiuto urbano; * presentare una quantità di frazioni merceologiche costituite dai rifiuti biodegradabili, non superiore a 173 kg/anno pro capite calcolata a livello di ATO. Poiché da studi effettuati emerge una stretta correlazione tra i quantitativi di rifiuti biodegradabili presenti nel rifiuto indifferenziato ed i quantitativi di rifiuti indifferenziati conferiti in discarica, il limite di 173 kg/anno pro capite si ritiene rispettato qualora il quantitativo della frazione indifferenziata avviata a smaltimento direttamente in discarica non sia superiore a 280 kg/anno pro capite. Considerato che dal 27/3/2011 non deve essere superato il limite dei 115 kg/anno pro capite di RUB conferiti in discarica, tale limite è rispettato qualora il quantitativo della frazione indifferenziata avviata a smaltimento direttamente in discarica non sia superiore a 196 kg/anno pro capite; in tale conteggio vanno considerati anche i rifiuti trattati che non rispettano i limiti relativi all indice di respirazione esplicitati al punto 2.4. Considerate le scadenze temporali definite dalla norma vigente, per l anno solare 2011 occorre ponderare il limite di 280 kg/anno pro capite applicabile fino al 26/3/2011 con il limite di 196 kg/anno pro capite da applicare a partire dal 27/3/2011; pertanto nell anno 2011 il limite per il conferimento in discarica del rifiuto urbano indifferenziato non trattato risulta essere di 216 kg/anno pro capite; per gli anni successivi fino al 26/3/2018 il limite risulta essere di 196 kg/anno pro capite. La metodologia di riferimento necessaria per verificare il raggiungimento dei succitati obiettivi si basa quindi sul calcolo del quantitativo della frazione indifferenziata avviata a smaltimento a livello di ATO. Ai soli fini della determinazione dell importo del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti tale metodologia di calcolo si applica su base comunale. Nel calcolo della suddetta frazione indifferenziata si deve tener conto di tutte le frazioni di rifiuti che, seppur raccolte separatamente, vengono conferite ugualmente in discarica quali ad esempio i residui della pulizia delle strade, i rifiuti ingombranti non avviati a recupero. Nel caso in cui il rifiuto indifferenziato non abbia le caratteristiche suddette risulta necessaria la realizzazione degli impianti di trattamento del rifiuto indifferenziato: è tuttavia opportuno realizzare, in tempi sufficienti a garantire gli obblighi di cui all art. 7 comma 1 del D.Lgs. 36/03, impianti leggeri e flessibili da esercire in attesa della realizzazione degli impianti di termovalorizzazione previsti, in modo da non sottoporre la collettività a spese di notevole entità e da consentire un riutilizzo dell impiantistica nel medio e lungo periodo. In particolare l ATO dovrà dotarsi di impianti di trattamento del rifiuto indifferenziato che garantiscano una flessibilità del sistema, ovvero impianti costituiti sostanzialmente da strutture mobili, che possano essere utilizzate anche nel medio e lungo periodo per trattare non più il rifiuto indifferenziato ma la frazione organica raccolta differenziatamente.

ALLEGATO B ALLEGATO 2 ALLA DGR 61-6925 DEL 17 SETTEMBRE 2007 SCHEMA DI DICHIARAZIONE DA ALLEGARE ALLA DICHIARAZIONE ANNUALE PER IL TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI PER LE TIPOLOGIE E1 ED E2. Dati del dichiarante Denominazione o ragione sociale: Comune di domicilio fiscale: Provincia: CAP: Indirizzo: Legale rappresentante Cognome: Nome: Dati discarica Comune: Indirizzo: COMUNI Tipologia E1* Rifiuti urbani non sottoposti a trattamento aventi le stesse caratteristiche dei rifiuti trattati (0,00517 /KG) Quantità KG Versamento Tipologia E1* Rifiuti urbani sottoposti a trattamento (0,00517 /KG) Quantità KG Versamento Tipologia E2** (0,025 /KG) Quantità KG Versamento Legenda E1* Rifiuti urbani sottoposti a trattamento, come definito dal programma regionale sui rifiuti biodegradabili, in attuazione del decreto legislativo 13 gennaio 2003,n. 36, conferiti in discarica per rifiuti non pericolosi E2** Rifiuti urbani non sottoposti a trattamento, come definito dal programma regionale sui rifiuti biodegradabili, conferiti in discarica per rifiuti non pericolosi, che eccedono i limiti di 216 kg/anno pro capite per il 2011 e di 196 kg/anno pro capite per gli anni successivi /kg 0,00517 /kg 0,025 Luogo e data Firma

ALLEGATO C LEGENDA DELL ALLEGATO ALLA DGR 12-4088 DEL 23 OTTOBRE 2006 A1 Rifiuti provenienti dal settore minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico, elencati nell allegato 3 al decreto ministeriale 18 luglio 1996 (Gazzetta A Ufficiale n. 250 del 24 ottobre 1996)... /kg 0,00207 A2 Rifiuti provenienti dal settore minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico, elencati nell allegato 2 al decreto ministeriale 18 luglio 1996 (Gazzetta Ufficiale n. 250 del 24 ottobre 1996)... /kg 0,00155 A3 Rifiuti provenienti dal settore minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico, elencati nell allegato 2 al decreto ministeriale 18 luglio 1996 (Gazzetta Ufficiale n. 250 del 24 ottobre 1996)... /kg 0,00103 B Rifiuti speciali non pericolosi conferiti in discarica per rifiuti non pericolosi... /kg 0,00517 C Rifiuti speciali non pericolosi conferiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia... /kg 0,001034 D1 Scarti e sovvalli dei rifiuti speciali non pericolosi derivanti da impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio di rifiuti aventi le caratteristiche /kg D individuate all allegato A della deliberazione della Giunta regionale 22 aprile 2002, n. 24-5880, conferiti in discarica per rifiuti non pericolosi... 0,001034 D2 Fanghi palabili conferiti in discarica per rifiuti non pericolosi, esclusi i fanghi di cui agli allegati 2 e 4 del decreto ministeriale 18 luglio 1996 (Gazzetta Ufficiale n. 250 del 24 ottobre 1996)... /kg 0,001034 E1 Rifiuti urbani sottoposti a trattamento, come definito dal programma regionale sui rifiuti biodegradabili, in attuazione del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. E 36, conferiti in discarica per rifiuti non pericolosi... /kg 0,00517 E2 Rifiuti urbani non sottoposti a trattamento, come definito dal programma regionale sui rifiuti biodegradabili, conferiti in discarica per rifiuti non pericolosi, che eccedono i limiti di 216 kg/anno pro capite per il 2011 e di 196 kg/anno pro capite per gli anni successivi... /kg 0,025 F Rifiuti urbani non pericolosi smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia... /kg 0,005 G Scarti e sovvalli dei rifiuti urbani non pericolosi derivanti da impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio di rifiuti aventi le caratteristiche individuate all allegato A della deliberazione della Giunta regionale 22 aprile 2002, n. 24-5880, conferiti in discarica per rifiuti non pericolosi... /kg 0,001034 H Rifiuti pericolosi conferiti in discarica per rifiuti pericolosi... /kg 0,01 I Rifiuti pericolosi smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia... /kg 0,002