ha pronunciato la presente



Documenti analoghi
contro nei confronti di per la riforma

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha DECISIONE

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA


REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Prima)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

Consiglio di Stato n del 05/12/2013

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA

ha pronunciato la presente

per l'accertamento,con contestuale istanza cautelare,

N /2012 REG.RIC. 1/2012/ /Provvedime... REPUBBLICA ITALIANA

ha pronunciato la presente

della sentenza del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE II n /2011, resa tra le parti, concernente SILENZIO P.A. -

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ORDINANZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 1997

Ordine di demolizione di opere abusive del giudice penale

contro nei confronti di

PER L'EMILIA-ROMAGNA SEZIONE DI PARMA. Dott. Italo CASO Consigliere. ha pronunciato la seguente

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Quater) ORDINANZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Prima) SENTENZA

ha pronunciato la presente

sul ricorso numero di registro generale 1686 del 2015, proposto da:

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) D E C I S I O N E

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato

ha pronunciato la presente


REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA

presso gli uffici dell Avvocatura comunale, piazza Galileo n. 4;

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

Consiglio di Stato, n. 11/2010 Incentivi alle fonti di energia rinnovabile

N /2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte.

Comune di Valmadrera, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Anghileri, con domicilio eletto presso Ercole Romano in Milano, viale Bianca Maria 23;

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

HOME REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) SENTENZA.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Prima) SENTENZA

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Bis) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Terza) SENTENZA

Urbanistica.Definizione di ristrutturazione edilizia TAR Piemonte Torino, Sez. I n del 11 dicembre 2012 commento e testo

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 206 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Quinta) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

- Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale ISSN:

Consiglio di Stato n. 3887/2012 del 03/07/2012

Consiglio di Stato: le dimissioni accettate non sono revocabili unilateralmente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

Tar Campania Napoli n del

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) DECISIONE

Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 15 maggio 2012, n Impianto fotovoltaico Applicazione dispositivo di interfaccia Fine lavori Necessità

TAR Sardegna: sentenza n 104 del 24/01/2005 L ordinanza per la rimozione dei rifiuti abbandonati non è di competenza del Sindaco ma del Dirigente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

Prot. n 6 Salerno, lì 8 Gennaio 2016

TAR di Milano, n. 1408/11: rimozione dei rifiuti e responsabilità del proprietario

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Sezione staccata SENTENZA.

sul ricorso numero di registro generale 6897 del 2015, proposto da:

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

sul ricorso numero di registro generale 98 del 2010, integrato da motivi aggiunti,

Transcript:

N. 02226/2015REG.PROV.COLL. N. 01681/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1681 del 2015, proposto da: Olivieri Luigi, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Menditto, con domicilio eletto presso David Giuseppe Apolloni in Roma, via Conca d'oro, 285; contro Comune di Ancona in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Gianni Fraticelli e Federico Canalini, con domicilio eletto presso Federico Canalini in Roma, via Collazia, 2; per la riforma della sentenza del T.A.R. MARCHE - ANCONA: SEZIONE I n. 621/2014, resa tra le parti, concernente demolizione manufatto abusivo Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ancona; Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2015 il consigliere Roberta Vigotti e uditi per le parti gli avvocati Menditto e Canalini; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO I) Il signor Luigi Olivieri chiede la riforma, previa sospensione dell esecuzione, della sentenza in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale amministrativo delle Marche ha respinto il ricorso proposto avverso l ordinanza dirigenziale n. 10 del 2012, recante ordine di demolizione delle seguenti opere: un manufatto di alluminio con copertura in panelli di lamiera, edificato sul balcone ed addossato alla parete perimetrale dell'edificio delle dimensioni di circa mt. 1,50 x 0,94 x 3, 20 di altezza, dotato di impianto idrico ed elettrico; una caldaia con scarico dei fumi a parete", nonché "la remissione in pristino dello stato dei luoghi a proprie spese entro il termine massimo di 90 gg. dalla notifica della presente ordinanza". All odierna camera di consiglio, nella quale è stata tratta l istanza cautelare proposta con l appello, le parti sono state avvertite dell intenzione del Collegio di procedere alla definizione del merito del gravame, ai sensi dell art. 60 cod. proc. amm., sussistendone i presupposti. II) L appello è infondato. Come ha rilevato il primo giudice, la consistenza del manufatto oggetto principale dell ordinanza impugnata, realizzato senza assenso edilizio su un terrazzo dell appartamento del ricorrente rientra nella definizione edilizia propria della veranda, definizione per la quale non rileva la chiusura su tutti i lati del manufatto stesso, essendo invece necessario e sufficiente l effetto di incremento di volumetria e di modifica della sagoma dell edificio causato

dall intervento edilizio (solo in presenza di una tettoia o di un porticato aperto da tre lati può essere esclusa la realizzazione di un nuovo volume: per tutte, Cons. Stato, sez. V, 14 ottobre 2013, n. 4997). Per effetto di questa considerazione, che rende infondato il principale motivo dell appello, devono essere respinti anche le ulteriori censure rivolte avverso la sentenza impugnata. Infatti: - la veranda di cui trattasi non può essere considerata mero volume tecnico a protezione della caldaia, alla cui definizione difetta l autonomia funzionale anche solo potenziale e la non adattabilità ad uso abitativo o diverso da quello necessario per contenere, senza possibili alternative e comunque per una consistenza volumetrica del tutto contenuta, gli impianti tecnologici serventi la costruzione principale (per tutte, Cons. Stato, sez. VI, 21 gennaio 201, n. 175): le dimensioni del manufatto sono, all evidenza, ben maggiori di quelle necessarie a contenere la caldaia e ciò è sufficiente ad escluderne la riconducibilità alla categoria pretesa dall appellante, anche ai sensi dell art. 13 del regolamento edilizio comunale; - in quanto comportante modifica del volume, della sagoma e del prospetto dell edificio, l intervento sanzionato rientra nella nozione della ristrutturazione edilizia come definita dall art. 10, comma 1, lett. c) del d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380, la cui realizzazione sconta il previo permesso di costruire da parte del Comune, a prescindere da qualunque considerazione circa la natura pertinenziale o meno del manufatto realizzato e dallo specifico oggetto dell attività difensiva spiegata dal Comune nel corso del giudizio di primo grado; - alla legittimità del provvedimento repressivo di un abuso edilizio non è necessaria, per pacifico e condiviso principio giurisdizionale, la specificazione

di una specifica motivazione, né rileva l asserita disparità di trattamento con altre situazioni analoghe, disparità che non può, in ogni caso, consentire il protrarsi di situazioni comunque non conformi alle norme, né la tutela del preteso legittimo affidamento, dato che la repressione di abusi edilizi costituisce, per il Comune, atto vincolato non soggetto a limiti temporali. III) In conclusione, l appello deve essere respinto. Le spese del giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e si liquidano in dispositivo. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe indicato, lo respinge e, per l effetto, conferma la sentenza impugnata. Condanna l appellante a rifondere all Amministrazione resistente le spese del doppio grado del giudizio, nella misura di 3.000 euro, oltre IVA e CPA. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2015 con l'intervento dei magistrati: Stefano Baccarini, Presidente Sergio De Felice, Consigliere Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere Roberta Vigotti, Consigliere, Estensore Carlo Mosca, Consigliere L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 04/05/2015 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)