DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE 467/2012/R/EEL



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DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE 467/2012/R/EEL ORIENTAMENTI IN MATERIA DI DEFINIZIONE DEI CRITERI PER L INDIVIDUAZIONE DEI CONSUMI DEI SERVIZI AUSILIARI DI CENTRALE NONCHÉ DELLE PERDITE NEI TRASFORMATORI PRINCIPALI E DELLE PERDITE DI LINEA FINO AL PUNTO DI CONSEGNA DELL ENERGIA ALLA RETE ELETTRICA Mercato di incidenza: energia elettrica 8 novembre 2012 1

Premessa I decreti interministeriali 5 e 6 luglio 2012 (recanti i nuovi strumenti di incentivazione per gli impianti alimentati dalle fonti rinnovabili) prevedono che i consumi attribuibili ai servizi ausiliari, alle perdite nei trasformatori principali e alle perdite di linea fino al punto di consegna dell energia alla rete elettrica siano definiti su base convenzionale e siano espressi in termini di percentuale dell energia elettrica prodotta lorda; e che, a tal fine: a) nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza non superiore a 1 MW si utilizzino i valori percentuali riportati, per ciascuna fonte, nei decreti medesimi; b) per tutti gli altri impianti, il GSE definisca e aggiorni, per ogni impianto, il valore percentuale da utilizzare, sulla base delle definizioni e dei principi adottati dall Autorità con proprio provvedimento. Con il presente documento per la consultazione l Autorità presenta i propri orientamenti ai fini della definizione dei criteri per la determinazione dei consumi attribuibili ai servizi ausiliari, alle perdite nei trasformatori principali e alle perdite di linea fino al punto di consegna dell energia alla rete elettrica. Tali criteri trovano applicazione per i soli impianti che accedono agli incentivi previsti dai decreti interministeriali 5 e 6 luglio 2012. I soggetti interessati sono invitati a far pervenire alla Direzione Mercati dell Autorità, per iscritto, le loro osservazioni entro il 7 dicembre 2012. Ai sensi dell articolo 4, comma 4.10, dell Allegato A alla deliberazione dell Autorità GOP 46/09, le osservazioni al presente documento per la consultazione saranno pubblicate sul sito internet dell Autorità; a tal fine, i soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare quali parti della propria documentazione sono da considerare riservate. È preferibile che i soggetti interessati inviino le proprie osservazioni e commenti attraverso il servizio interattivo messo a disposizione sul sito internet dell Autorità. In alternativa, le osservazioni dovranno pervenire al seguente indirizzo tramite uno solo di questi mezzi: e- mail (preferibile) con allegato il file contenente le osservazioni, fax o posta. Autorità per l energia elettrica e il gas Direzione Mercati Unità fonti rinnovabili, produzione di energia e impatto ambientale Piazza Cavour, n. 5 20121 Milano tel. 02.65565.284/211 fax 02.65565.265 e-mail: mercati@autorita.energia.it sito internet: www.autorita.energia.it 2

1. Introduzione L articolo 6, comma 5, del decreto interministeriale 5 luglio 2012 (cd. quinto conto energia per impianti fotovoltaici) prevede che i consumi attribuibili ai servizi ausiliari, alle perdite nei trasformatori principali e alle perdite di linea fino al punto di consegna dell energia alla rete elettrica siano definiti su base convenzionale e siano espressi in termini di percentuale dell energia elettrica prodotta lorda; e che, a tal fine: a) nel caso di impianti con potenza non superiore a 1 MW, l energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari di centrale sia forfetariamente posta pari all 1% e al 2% della produzione lorda, rispettivamente per impianti su edifici e impianti a terra; b) per tutti gli altri impianti, il GSE definisca e aggiorni, per ogni impianto, il valore percentuale da utilizzare, sulla base delle definizioni e dei principi adottati dall Autorità con proprio provvedimento. L articolo 22, comma 3, del decreto interministeriale 6 luglio 2012 (recante i nuovi strumenti di incentivazione per gli impianti alimentati dalle fonti rinnovabili diverse da quella solare fotovoltaica) prevede che i consumi attribuibili ai servizi ausiliari, alle perdite nei trasformatori principali e alle perdite di linea fino al punto di consegna dell energia alla rete elettrica siano definiti su base convenzionale e siano espressi in termini di percentuale dell energia elettrica prodotta lorda; e che, a tal fine: a) nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici con potenza non superiore a 1 MW si utilizzino i valori percentuali riportati, per ciascuna fonte, nell Allegato 4, tabella 6, del medesimo decreto (vds. tabella 1); b) per tutti gli altri impianti, il GSE definisca e aggiorni, per ogni impianto, il valore percentuale da utilizzare, sulla base delle definizioni e dei principi adottati dall Autorità con proprio provvedimento. Fonte rinnovabile Tipologia Assorbimento ausiliari e perdite di linea e trasformazione Eolica on shore 1,0% off shore 2,0% Idraulica ad acqua fluente e a bacino o a serbatoio 3,0% impianti in acquedotto 2,0% Oceanica (comprese maree e moto ondoso) Geotermica 7,0% Gas di discarica 5,0% Gas residuati dai processi di depurazione 11,0% a) prodotti di origine biologica; 11,0% b) sottoprodotti di origine biologica di cui alla Tabella 1 A del Biogas decreto 6 luglio 2012; d) rifiuti non provenienti dalla raccolta 11,0% differenziata diversi da quelli di cui alla lettera c) c) rifiuti per i quali la frazione biodegradabile è riconosciuta forfetariamente ai sensi dell Allegato 2 11,0% a) prodotti di origine biologica; 17,0% b) sottoprodotti di origine biologica di cui alla Tabella 1 A del decreto 6 luglio 2012; d) rifiuti non provenienti dalla raccolta 17,0% Biomasse differenziata diversi da quelli di cui alla lettera c) c) rifiuti per i quali la frazione biodegradabile è riconosciuta forfetariamente ai sensi dell Allegato 2 del decreto 6 luglio 19,0% 2012 Bioliquidi sostenibili 8,0% - tabella 1-3

Con la deliberazione 293/2012/R/efr, l Autorità ha avviato un procedimento per l adozione di provvedimenti ai fini dell attuazione del decreto interministeriale 5 luglio 2012 e del decreto interministeriale 6 luglio 2012; tra i vari provvedimenti vi è anche quello finalizzato alla definizione dei criteri per la determinazione dei consumi attribuibili ai servizi ausiliari, alle perdite nei trasformatori principali e alle perdite di linea fino al punto di consegna dell energia alla rete elettrica. Tra l altro, nelle more del completamento del predetto provvedimento, con la deliberazione 293/2012/R/efr, l Autorità ha previsto che si applichino, salvo conguaglio, i valori definiti a forfait, per ciascuna fonte, nel decreto interministeriale 5 luglio 2012 e nel decreto interministeriale 6 luglio 2012 anche nel caso di impianti di potenza superiore a 1 MW. Tale disposizione trova già applicazione nel caso di nuovi impianti fotovoltaici di potenza superiore a 1 MW poiché il decreto interministeriale si applica nel caso di impianti entrati in esercizio dal 27 agosto 2012. Il decreto interministeriale 6 luglio 2012 trova invece applicazione nel caso di impianti alimentati dalle fonti rinnovabili diverse dalla solare fotovoltaica che entreranno in esercizio dall 1 gennaio 2013 (fatte salve le eccezioni di cui all articolo 30 del medesimo decreto). Con il presente documento per la consultazione l Autorità presenta i propri orientamenti ai fini della definizione dei criteri per la determinazione dei consumi attribuibili ai servizi ausiliari, alle perdite nei trasformatori principali e alle perdite di linea fino al punto di consegna dell energia alla rete elettrica. Tali criteri trovano applicazione per gli impianti che accedono agli incentivi previsti dai decreti interministeriali 5 e 6 luglio 2012. 2. L istruttoria conoscitiva relativa alla determinazione dei consumi per i servizi ausiliari di centrale nella produzione di energia elettrica L Autorità, con la deliberazione 240/2012/E/efr, ha avviato un istruttoria conoscitiva relativa alla determinazione dei consumi dei servizi ausiliari di centrale nella produzione dell energia elettrica (di seguito: l istruttoria), finalizzata all acquisizione di dati e informazioni utili alla predisposizione di successivi interventi. Tale istruttoria ha una finalità ricognitiva molto più ampia delle finalità di cui al presente documento: è infatti relativa anche a tutti gli impianti esistenti per i quali l applicazione della regolazione dell Autorità richiede la quantificazione dei consumi dei servizi ausiliari (in particolare, la regolazione tariffaria per l energia elettrica prelevata e destinata ad alimentare i servizi ausiliari, il rispetto delle condizioni per il riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione ai sensi della deliberazione n. 42/02; l applicazione del provvedimento Cip n. 6/92). Le considerazioni emerse nel corso dell istruttoria, che tengono conto delle informazioni trasmesse all Autorità o raccolte durante incontri e audizioni con le associazioni e con gli operatori interessati, sono riportate nel documento conclusivo Resoconto dell istruttoria conoscitiva avviata con deliberazione n. 240/12 relativa alla determinazione dei consumi per i servizi ausiliari di centrale nella produzione di energia elettrica, allegato alla deliberazione 25 ottobre 2012, 442/2012/E/eel (a cui si rimanda). Tali considerazioni sono rilevanti anche ai fini degli orientamenti contenuti nel presente documento. 4

3. Orientamenti dell Autorità al fine della definizione dei criteri per la quantificazione dell energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari, delle perdite di linea e delle perdite di rete nei trasformatori La quantificazione dei servizi ausiliari di centrale si ripercuote sul livello degli incentivi percepiti. Poiché viene incentivata la produzione netta immessa in rete, ovvero la minore tra l energia elettrica prodotta netta (produzione lorda al netto dell energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari, delle perdite nei trasformatori principali e delle perdite di linea fino al punto di consegna alla rete elettrica) e l energia elettrica immessa, quanto minori sono i servizi ausiliari, tanto maggiore è l energia elettrica incentivata. Nella definizione dei criteri utili alla determinazione dei servizi ausiliari, l Autorità deve tenere in considerazione una serie di vincoli posti dai decreti interministeriali 5 e 6 luglio 2012. Tali decreti, in particolare: hanno già individuato le parti da cui è composta ciascuna tipologia impiantistica (il cosiddetto volume di controllo ); hanno già fissato il valore degli incentivi unitari (euro/mwh); hanno già determinato l energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari, dalle perdite di linea e dalle perdite di rete nei trasformatori per gli impianti di produzione di taglia fino a 1 MW, attraverso l individuazioni di coefficienti forfetari da moltiplicare per la produzione lorda; hanno demandato al GSE il compito di definire e aggiornare, per ogni impianto, il valore percentuale da utilizzare per la determinazione dei servizi ausiliari, sulla base delle definizioni e dei principi adottati dall Autorità con proprio provvedimento. L Autorità, per non alterare gli incentivi complessivi che il legislatore ha ritenuto opportuno riconoscere per le diverse tipologie impiantistiche, dovrebbe adottare i medesimi criteri utilizzati dai Ministeri competenti in fase di definizione del valore unitario degli incentivi (criteri che dovrebbero condurre a valori percentuali medi, da utilizzare per la determinazione dei servizi ausiliari, prossimi a quelli già riportati nei decreti interministeriali 5 e 6 luglio 2012 per gli impianti fino a 1 MW). 3.1 Individuazione dei servizi ausiliari Occorre prima di tutto individuare il cosiddetto volume di controllo, al fine di identificare quali elementi sono parte dell impianto di produzione di energia elettrica e sono necessari per la produzione stessa. I consumi di energia elettrica imputabili a tali elementi sono, quindi, strettamente necessari alla produzione di energia elettrica e, in quanto tali, prendono il nome di consumi dei Nel caso di impianti alimentati da combustibili rinnovabili occorre individuare il combustibile che entra nel volume di controllo (il che è diretta conseguenza della definizione del volume medesimo). Il volume di controllo è già stato individuato ai fini della quantificazione degli incentivi e gli elementi che compongono gli impianti di produzione di energia elettrica sono già stati riportati nei decreti interministeriali 5 e 6 luglio 2012. L Autorità non può discostarsi da tali definizioni poiché, diversamente, verrebbero alterati gli incentivi complessivamente erogati per ciascun impianto. In generale, si ritiene opportuno prevedere che: 5

1) siano da comprendere tra i servizi ausiliari i consumi di energia elettrica di qualunque apparecchiatura, sottosistema o sistema strettamente funzionale al mantenimento di un impianto di produzione di energia elettrica in esercizio o in condizioni di riprendere la produzione, comprese anche eventuali apparecchiature esterne al perimetro della centrale o nella titolarità di soggetti diversi dal titolare della centrale, inclusi tutti i servizi ausiliari di trattamento del combustibile, purché necessari al funzionamento della centrale stessa. Inoltre si ritiene opportuno prevedere che rientrino tra i consumi dei servizi ausiliari i consumi di energia elettrica necessari per il rispetto degli obblighi derivanti da decreti di autorizzazione all esercizio (es. rilevazione emissioni in atmosfera, monitoraggio qualità aria, tutela ambientale, etc.). Ciò perché, diversamente, non sarebbe possibile la produzione di energia elettrica; 2) siano da escludere dai servizi ausiliari i consumi di energia elettrica: - per i servizi di illuminazione; - utilizzati durante i periodi di manutenzione programmata, straordinaria o di trasformazione, riconversione e rifacimento dei gruppi di generazione (cd. fermate lunghe); - per la trasformazione di materiali diversi in combustibili come individuati sulla base del volume di controllo (il c.d. pre-trattamento del combustibile), essendo tali consumi non strettamente connessi al ciclo di generazione e trasformazione di energia elettrica o in quanto l attività di trasformazione può essere effettuata anche in luoghi diversi rispetto a quello in cui si trova l impianto. Ciò anche al fine di evitare di indurre gli operatori ad utilizzare apparecchiature non elettriche laddove è possibile farne uso (ad es. apparecchiature alimentati a gasolio). S1. Ferme restando le considerazioni in merito ai vincoli di cui l Autorità deve tenere conto ai fini della definizione dei criteri per la determinazione dei servizi ausiliari, si rilevano criticità in relazione a quanto sopra esposto? Perché? Quali altri elementi di carattere generale dovrebbero essere esplicitati o meglio dettagliati? Nel seguito i predetti principi generali vengono applicati alle diverse tipologie impiantistiche, come definite dai decreti interministeriali 5 e 6 luglio 2012. 3.1.1 Impianti idroelettrici Un impianto idroelettrico, come definito dal decreto interministeriale 6 luglio 2012, è costituito dalla centrale di produzione (con uno o più gruppi turbina alternatore e opere elettromeccaniche connesse) e dalle opere idrauliche (traverse, dighe, bacini, opere di presa, canali e gallerie di derivazione, vasche di carico, scarichi di superficie e di fondo, pozzi piezometrici, condotte forzate, opere di restituzione, opere di dissipazione; organi di regolazione e manovra, meccanici ed elettromeccanici, delle portate d acqua fluenti nell impianto). Anche la parte idraulica è, infatti, fondamentale per il funzionamento di un impianto idroelettrico. 6

3.1.2 Impianti eolici Un impianto eolico, come definito dal decreto interministeriale 6 luglio 2012, è l insieme di tutti gli aerogeneratori connessi nel medesimo punto di connessione alla rete elettrica. Ogni aerogeneratore è costituito, in generale, da una torre di sostegno, un rotore (le pale), il mozzo, il moltiplicatore di giri, il generatore elettrico, l inverter e il sistema di controllo. 3.1.3 Impianti fotovoltaici Un impianto fotovoltaico, come definito dal decreto interministeriale 5 luglio 2012, è composto principalmente da un insieme di moduli fotovoltaici, uno o più gruppi di conversione della corrente continua in corrente alternata e altri componenti elettrici minori. 3.1.4 Impianti geotermoelettrici Un impianto geotermoelettrico, come definito dal decreto interministeriale 6 luglio 2012, è costituito dalla centrale (con uno o più gruppi turbina alternatore, condensatori, estrattori gas, torri di raffreddamento, pompe di estrazione condensato e trasformatori), dai pozzi di estrazione del vapore e di reinezione del condensato, dalle reti di trasporto fluido (comprendenti i vapordotti e acquedotti di reiniezione) e dall impiantistica di superficie (costituita da impianti di trattamento fluidi, anche volti all ottimizzazione ambientale). 3.1.5 Impianti alimentati da biomasse solide (di cui alla voce biomasse, lettere a) e b), dell Allegato 1, tabella 1.1, al decreto interministeriale 6 luglio 2012 e dell Allegato 4, tabella 6, del medesimo decreto) Un impianto alimentato da biomasse solide, come definito dal decreto interministeriale 6 luglio 2012, è l insieme degli apparati di stoccaggio, trattamento e trasformazione del combustibile (tra cui se presenti i gassificatori), dei generatori di vapore, dei forni di combustione, delle griglie e di tutti i gruppi di generazione (gruppi motore-alternatore), dei condensatori, della linea di trattamento fumi, del camino, e, quando ricorra, delle opere di presa e di scarico dell acqua di raffreddamento e delle torri di raffreddamento. 7

Non fanno parte dei servizi ausiliari i consumi di energia elettrica necessari per pervenire al vero e proprio combustibile. A tal fine, i combustibili di riferimento sono i prodotti biologici individuati anche in coerenza con quanto previsto dall allegato X, parte II, sezione 4, del decreto legislativo n. 152/06 1 e i sottoprodotti riportati nell Allegato 1, tabella 1-A, al decreto interministeriale 6 luglio 2012. 3.1.6 Impianti alimentati da biomasse liquide (di cui alla voce bioliquidi sostenibili dell Allegato 1, tabella 1.1, al decreto interministeriale 6 luglio 2012 e dell Allegato 4, tabella 6, del medesimo decreto) Un impianto alimentato da biomasse liquide, come definito dal decreto interministeriale 6 luglio 2012, è l insieme degli apparati di stoccaggio e trattamento del combustibile, di trasferimento del combustibile dallo stoccaggio ai buffer tank e da questi ai motori, di tutti i gruppi di generazione (gruppi motore-alternatore), del sistema di trattamento fumi. Non fanno parte dei servizi ausiliari i consumi di energia elettrica necessari per pervenire al vero e proprio combustibile. A tal fine, i combustibili di riferimento sono i prodotti biologici e i sottoprodotti riportati nell Allegato 1, tabella 1-A, al decreto interministeriale 6 luglio 2012. Per questo motivo, ad esempio, non fanno parte dei servizi ausiliari i consumi attribuiti a stoccaggio e movimentazione semi, spremitura e filtraggio fino all ottenimento dell olio. 3.1.7 Impianti alimentati da biogas (di cui alla voce biogas, lettere a) e b), dell Allegato 1, tabella 1.1, al decreto interministeriale 6 luglio 2012 e dell Allegato 4, tabella 6, del medesimo decreto) Un impianto alimentato da biogas, come definito dal decreto interministeriale 6 luglio 2012, è l insieme del sistema di stoccaggio/vasche idrolisi delle biomasse, delle apparecchiature di trasferimento ai digestori del substrato, dei digestori e gasometri, delle tubazioni di convogliamento del gas, dei sistemi di pompaggio, condizionamento e trattamento del gas, di tutti i gruppi di generazione (gruppi motore-alternatore) e del sistema di trattamento dei fumi. Non fanno parte dei servizi ausiliari i consumi di energia elettrica necessari per pervenire al vero e proprio combustibile. A tal fine, i combustibili di riferimento sono i prodotti 1 Ad esempio, l allegato X, parte II, sezione 4, del decreto legislativo n. 152/06, nell individuare le caratteristiche delle biomasse combustibili, considera come combustibile il materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di coltivazioni agricole non dedicate, legno vergine, prodotti agricoli, ecc. La lavorazione meccanica viene quindi intesa come un pre-trattamento per trasformare il prodotto naturale in combustibile e, quindi, non fa parte dei Ai fini del presente documento ne deriva che il combustibile è, ad esempio, il cippato e non il legno vergine. 8

biologici e i sottoprodotti riportati nell Allegato 1, tabella 1-A, al decreto interministeriale 6 luglio 2012. 3.1.8 Impianti alimentati da gas di discarica Un impianto alimentato da gas di discarica, come definito dal decreto interministeriale 6 luglio 2012, è l insieme dei pozzi di captazione inseriti nella discarica, delle tubazioni di convogliamento del gas, dei sistemi di pompaggio, condizionamento e trattamento del gas, di tutti i gruppi di generazione (gruppi motore-alternatore) e del sistema di trattamento fumi. Ad impianti separati sulla stessa discarica devono corrispondere lotti indipendenti. 3.1.9 Impianti alimentati da gas residuati dai processi di depurazione Un impianto alimentato da gas residuati dai processi di depurazione, come definito dal decreto interministeriale 6 luglio 2012, è l insieme delle apparecchiature di trasferimento fanghi ai digestori, dei digestori (dei fanghi prodotti in un impianto deputato al trattamento delle acque reflue, civili e/o industriali), dei gasometri, delle tubazioni di convogliamento del gas, dei sistemi di pompaggio, condizionamento e trattamento del gas, di tutti i gruppi di generazione (gruppi motore-alternatore) e del sistema di trattamento fumi. L inclusione, tra i servizi ausiliari, dei consumi di energia elettrica necessari al funzionamento della parte dell impianto a monte del gasometro è una diretta conseguenza della definizione di impianto alimentato da gas residuati dai processi di depurazione di cui al decreto interministeriale 6 luglio 2012. Per contro, nel documento conclusivo Resoconto dell istruttoria conoscitiva avviata con deliberazione n. 240/12 relativa alla determinazione dei consumi per i servizi ausiliari di centrale nella produzione di energia elettrica, allegato alla deliberazione 442/2012/E/eel, è emersa l esigenza di escludere dai servizi ausiliari i consumi di energia elettrica necessari al funzionamento della parte dell impianto a monte del gasometro tenendo conto delle rilevanti finalità ambientali evidenziate. Tali considerazioni potrebbero comunque trovare applicazione per gli impianti esistenti, non oggetto del presente documento. 3.1.10 Impianti alimentati da rifiuti (di cui alla voce biogas e biomasse, lettere c) e d), dell Allegato 1, tabella 1.1, al decreto interministeriale 6 luglio 2012 e dell Allegato 4, tabella 6, del medesimo decreto) Si ritiene opportuno prevedere che rientrino tra i consumi di energia elettrica destinata ai servizi ausiliari quelli attribuibili alle parti che costituiscono l impianto, come già individuate nel caso delle biomasse. Non fanno parte dei servizi ausiliari i consumi di energia elettrica necessari per pervenire al vero e proprio combustibile. A tal fine, i combustibili di riferimento sono i rifiuti riportati nel capitolo 6 dell Allegato 2 al decreto interministeriale 6 luglio 2012, oltre che i 9

rifiuti non provenienti da raccolta differenziata e diversi da quelli richiamati nel predetto capitolo 6 2 (tra di essi, come previsto dall articolo 18, comma 3, del decreto interministeriale 6 luglio 2012, rientra anche il biogas ottenuto dalla fermentazione organica dei rifiuti urbani). A titolo di esempio, occorre includere tra i servizi ausiliari i consumi correlati alla ricezione, trattamento e movimentazione dei combustibili come sopra definiti, camera di combustione e post-combustione, demineralizzatore, ciclo di trattamento e depurazione dei fumi, evacuazione e movimentazione delle scorie, eliminazione dei microinquinanti organici presenti nei rifiuti tramite post-combustione. 3.1.11 Impianti in assetto cogenerativo Nel caso in cui gli impianti di cui ai paragrafi precedenti siano in assetto cogenerativo (non necessariamente ad alto rendimento), si ritiene opportuno escludere dal computo dei servizi ausiliari i consumi di energia elettrica necessari per la movimentazione del fluido termovettore utilizzato per il trasporto dell energia termica da rendere disponibile alle utenze (tra cui anche i consumi afferenti alla eventuale rete di teleriscaldamento). Ciò poiché tali consumi non sono attribuibili al funzionamento dell impianto di produzione ma al trasporto dell energia termica. S2. Quali altre considerazioni o elementi di dettaglio dovrebbero essere aggiunti per le diverse fonti o tipologie impiantistiche? S3. Si ritiene che i combustibili che alimentano l impianto di produzione di energia elettrica siano univocamente individuabili in relazione alle normative richiamate? Quali altri riferimenti potrebbero essere utili? Perché? 3.2 Individuazione delle perdite di trasformazione e delle perdite di linea fino al punto di connessione Ai fini dell individuazione delle perdite di trasformazione e delle perdite di linea fino al punto di connessione, occorre analizzare la configurazione specifica dell impianto di produzione di energia elettrica e della sua connessione alla rete, facendo riferimento a dati medi relativi a tali perdite, in funzione, ad esempio, del livello di tensione, della tipologia di trasformatore e della lunghezza delle linee. Si ritiene altresì opportuno che il GSE pubblichi i dati standard delle perdite di trasformazione differenziati per livello di tensione e delle perdite di linea per unità di lunghezza differenziate per tipologia di cavo. 3.3 Definizione, da parte del GSE, dei consumi dei servizi ausiliari, delle perdite di trasformazione e delle perdite di linea fino al punto di connessione Ai sensi dei decreti interministeriali 5 e 6 luglio 2012, i consumi attribuibili ai servizi ausiliari, alle perdite nei trasformatori principali e alle perdite di linea fino al punto di 2 A titolo d esempio, il CDR (o, più in generale, il combustibile solido secondario CSS), essendo riportato nel capitolo 6 dell Allegato 2 al decreto interministeriale 6 luglio 2012, è considerato come combustibile ai fine del presente documento. Pertanto, i consumi di energia elettrica necessari per la trasformazione del rifiuto tal quale in CDR non sono computati tra i consumi dei 10

consegna dell energia alla rete elettrica sono definiti su base convenzionale e sono espressi in termini di percentuale dell energia elettrica prodotta lorda. Il valore percentuale da utilizzare, nel caso di impianti di potenza superiore a 1 MW, viene definito e aggiornato dal GSE sulla base delle definizioni e dei principi adottati dall Autorità con proprio provvedimento. Occorre quindi che il GSE definisca un valore percentuale convenzionale da applicare all energia elettrica prodotta lorda. Tale valore potrebbe essere inizialmente definito sulla base dei dati di progetto trasmessi dal produttore e potrebbe essere successivamente aggiornato a seguito di specifica istruttoria condotta dal GSE in contraddittorio con il produttore. L aggiornamento può avvenire su richiesta da parte del produttore o del GSE, indicando le motivazioni alla base della richiesta medesima. Inoltre, la risposta finale rilasciata dal GSE deve contenere le giustificazioni alla base del nuovo valore percentuale definito. Si ritiene, infine, che il nuovo valore percentuale convenzionale sia applicato all energia elettrica prodotta lorda a decorrere da una data successiva a quella in cui termina l istruttoria. Ai fini dell aggiornamento, nel tempo, del valore percentuale, si ritiene opportuno disporre delle misure dell energia elettrica effettivamente consumata per i servizi ausiliari, affinché tale valore sia il più possibile realistico per ciascun impianto di produzione. Si ritiene, altresì, che tali misure possano essere utilizzate a tal fine solo qualora ricavate da apparecchiature di misura sigillate e non suscettibili di manomissioni (come, ad esempio, quelle utilizzate a fini fiscali). Naturalmente, rimane ferma la possibilità, per il GSE, di effettuare verifiche ispettive al fine di verificare la rispondenza tra quanto comunicato dal produttore e la struttura reale dell impianto di produzione operando, in caso di mancata rispondenza, tutti i recuperi amministrativi che si rendono necessari e applicando quanto previsto, più in generale, dal decreto legislativo n. 28/11 in caso di esito negativo delle verifiche ispettive. S4. Si ritiene opportuno indicare ulteriori precisazioni o dettagli in merito al ruolo e all operato del GSE? Quali e perché? 4. Considerazioni in merito agli impianti esistenti per i quali non trovano applicazione i decreti 5 e 6 luglio 2012 Si ritiene opportuno prevedere che i principi generali di cui al presente documento possano trovare applicazione anche nel caso di verifiche su impianti esistenti per i quali non trovano applicazione i decreti 5 e 6 luglio 2012. 11