Circolare Inps 790/1966

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Circolare Inps 790/1966 Oggetto: Cumulo dei contributi versati nella Gestione speciale con quelli versati nella assicurazione generale obbligatoria o in altra forma di assicurazione obbligatoria per lavoro autonomo. Attuazione della Legge numero 613 del 1966 L'art. 20 della legge in esame regola il concorso dell'assicurazione generale e delle assicurazioni speciali per i lavoratori autonomi, ispirandosi al criterio della cumulabilità delle diverse contribuzioni. Il 1 comma del citato art. 20 stabilisce, infatti, che i contributi versati nella Gestione speciale per gli esercenti attività commerciali si cumulano con quelli della assicurazione generale obbligatoria, nonché con quelli relativi ad altra attività autonoma soggetta all'obbligo assicurativo per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (allo stato attuale della legislazione, con i contributi versati quale artigiano o quale coltivatore diretto, mezzadro o colono). In proposito è opportuno precisare che: il cumulo dei contributi, come sopra specificalo, avviene d'ufficio, senza che sia, cioè, necessaria una espressa richiesta dell'interessato e ad esso si procede in seguito a domanda di prestazione; il cumulo è ammesso ai fini della liquidazione di qualsiasi prestazione a carico della Gestione speciale, lenendo, peraltro, presente che i contributi versati in qualità di coltivatore diretto, mezzadro o colono non possono essere mai utilizzati, come già detto, ai fini della liquidazione della indennità per morte e che i contributi stessi come meglio sarà chiarito in prosieguo possono essere computati ai fini della pensione indiretta o di riversibilità solo se sussistono le condizioni stabilite dall'art. 18, 2 comma, della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 (2). 27) Liquidazione della pensione nella assicurazione generale obbligatoria. Lo stesso art. 20, al 2 comma, stabilisce che nel caso di domande di pensione di invalidità o di vecchiaia presentale da iscritti alla Gestione speciale e all'assicurazione generale obbligatoria, ovvero di domande di pensione indiretta presentate dai loro aventi causa, si deve far luogo alla liquidazione della prestazione nell'assicurazione generale obbligatoria allorché i requisiti per il diritto alla prestazione richiesta risultino conseguiti nell'assicurazione comune, in base esclusivamente a contributi versati o accreditali nell'assicurazione stessa, alle date appresso indicate: alla data della domanda, per la pensione di invalidità; - al compimento dell'età prevista dalle norme che disciplinano l'assicurazione generale obbligatoria o, comunque, prima del perfezionamento del diritto nella Gestione speciale per i commercianti, per la pensione di vecchiaia; alla data del decesso, per il trattamento di pensione ai superstiti. In relazione a quanto precede, le Sedi, ricevuta la domanda di pensione, ed accertalo che il richiedente la prestazione in caso di pensione diretta ovvero il dante causa nel caso di pensione indiretta possono far valere anche contributi versati nell'assicurazione generale obbligatoria, debbono operare come segue: a) Nel caso di domanda di pensione per vecchiaia, stabiliscono se, in base ai soli contributi

dell'assicurazione obbligatoria comune, il richiedente ha perfezionato, nell'assicurazione stessa, il diritto alla prestazione all'età di 60 anni se uomo e di 55 se donna o, comunque, prima del perfezionamento del diritto, compreso il requisito dell'età, nella Gestione speciale. In caso affermativo, liquidano la prestazione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, dandone comunicazione all'interessato con il testo di lettera di cui all'alleg. n. 3 (1). Se il richiedente ha già compiuto l'età pensionabile nella Gestione speciale, le Sedi, contestualmente alla pensione, liquidano anche il supplemento previsto dall'art. 25, 1 comma, della legge in esame, dandone comunicazione all'interessato con il testo di lettera di cui all'allegato n. 4. In caso negativo, le Sedi fanno luogo alla concessione della pensione a carico della Gestione speciale in base al cumulo dei contributi versati nella Gestione stessa e nell'assicurazione comune. b) Nel caso di domanda di pensione per anzianità, le Sedi debbono tenere presente che il diritto alla prestazione è acquisito, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda, al momento in cui l'assicurato raggiunge 35 anni di effettiva contribuzione. Ne consegue che la pensione può essere liquidala a carico dell'assicurazione generale obbligatoria solo nella ipotesi che il richiedente la prestazione raggiunga i 35 anni di effettiva contribuzione con i soli contributi versati in delta assicurazione in data anteriore a quella in cui il requisito di cui sopra viene conseguito nella Gestione speciale con il cumulo dei contribuii versati nella Gestione speciale medesima e nell'assicurazione comune. In pratica, si può verificare che l'interessato abbia già versato nell'assicurazione generale obbligatoria 35 anni di effettiva contribuzione prima dell'inizio dell'assicurazione nella Gestione speciale. In tal caso, ovviamente, la pensione di anzianità deve essere liquidata nell'assicurazione comune. In tutti gli altri casi la pensione potrà essere liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria solo se l'interessato abbia proseguito volontariamente detta assicurazione contestualmente alla iscrizione nella Gestione speciale e, con i versamenti volontari, raggiunga il requisito di contribuzione richiesto nell'assicurazione comune prima che nella Gestione speciale, in base, ovviamente, ai soli contributi dell'assicurazione comune. e) Nel caso di domanda di pensione per invalidità, le Sedi accertano se, alla data di presentazione della domanda, il diritto alla prestazione risulti o meno raggiunto nell'assicurazione generale obbligatoria. In caso affermativo, liquidano la pensione a carico della predetta assicurazione obbligatoria, utilizzando, per la comunicazione all'interessato, la lettera tipo di cui all'alleg. n. 5 (3). In caso negativo, la pensione va liquidala nella Gestione speciale con il cumulo dei contributi versati nella Gestione stessa e nell'assicurazione comune. d) Nel caso di domanda di pensione indiretta, le Sedi accertano se, al momento della morte, l'iscritto aveva perfezionato nell'assicurazione obbligatoria comune, in base ai soli contributi versati alla stessa, i requisiti per trasmettere il diritto alla prestazione. In caso affermativo, liquidano la pensione a carico dell'assicurazione comune. In tale ipotesi i contributi versati nella Gestione speciale danno luogo alla liquidazione di un supplemento, anche esso riversibile.

In caso negativo, liquidano la pensione indiretta a carico della Gestione speciale in base al cumulo dei contributi versati nella Gestione stessa e nell'assicurazione comune. 28) Liquidazione della pensione nei confronti di assicurato che abbia versato contributi in più forme di assicurazione obbligatoria per attività autonoma. L'art. 21 disciplina il caso del richiedente la pensione che possa far valere contribuzioni versate in più forme di assicurazione obbligatoria per lavoro autonomo (allo stato attuale della legislazione, nella Gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali). Nella ipotesi considerata, la norma citata, che sostituisce la precedente disposizione dell'art. 6, 3 comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (1.) stabilisce, con un criterio del tutto innovativo, che la prestazione deve essere liquidata in quella delle Gestioni speciali alla quale' l'interessalo o il dante causa risultino aver contribuito da ultimo: a) alla data della domanda, per la pensione di invalidità; b) alla data di perfezionamento dei requisiti di età, di assicurazione e di contribuzione, per la pensione di vecchiaia; e) alla data del decesso, per la pensione ai superstiti. L'accertamento dei requisiti per il diritto alla prestazione deve essere effettuato secondo le disposizioni che regolano la Gestione speciale alla quale l'assicurato ha da ultimo contribuito e sulla base del cumulo dei contributi versati in tutte le Gestioni. Da ciò discende che se, ad esempio, la pensione deve essere liquidata nella Gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, il diritto alla stessa deve essere determinato in base al computo in contributi giornalieri, così come disposto con la circolare n. 8014 Prs. dell'g ottobre 1963 (2) e che, ai fini del raggiungimento dei requisiti minimi di contribuzione per il diritto alla pensione sia diretta che indiretta, non possono essere computati utili, per ciascun anno, più di 156 contributi giornalieri per gli uomini e di 104 per le donne e i giovani (circolare n. 8014 Prs. citata). Può però verificarsi che il diritto a pensione non risulti raggiunto nella Gestione dove l'interessalo ha contribuito da ultimo. In tal caso le Sedi debbono accertare se il diritto alla prestazione risulti o meno perfezionato in un'altra delle forme assicurative per lavoro autonomo alle quali il richiedente la pensione ha contribuito, sempre secondo le norme che disciplinano tale forma di assicurazione e sulla base di tutti i contributi versati nelle varie Gestioni speciali. La ipotesi prevista dalla legge può concretamente verificarsi sia perche il computo dei contributi facoltativi avviene in modo diverso, a seconda della Gestione nella quale la pensione viene liquidata, sia perche le condizioni per il diritto alla pensione di riversibilità sono particolarmente limitative per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni. 29) Computo, ai fini del trattamento di pensione ai superstiti, dei contributi versati in qualità di coltivatore diretto, mezzadro e colono.

Il 3 comma dell'art. 21 stabilisce che i contributi versati in qualità di coltivatore diretto, mezzadro e colono possono essere computati ai fini del diritto alla pensione indiretta di riversibilità e della misura della stessa solo se sussistono le condizioni soggettive stabilite dall'art. 18 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 (1). Pertanto, anche nel caso di morte di pensionalo a carico della Gestione speciale per i commercianti o per gli artigiani, la pensione è riversibile ai superstiti, nei cui confronti non si verificano tutte le condizioni stabilite dall'art. 18 citato, solo se, facendo astrazione dai contributi della Gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, eventualmente computati nella liquidazione della pensione diretta, sussistono i requisiti di assicurazione e di contribuzione per il diritto alla pensione indiretta. 30) Pensionati della Gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni che muoiono senza trasmettere ai superstiti il diritto alla pensione di riversibililà. Il 4 comma dell'art. 21 prevede, infine, il caso del pensionato della Gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni che abbia contribuito anche nella assicurazione generale obbligatoria o in altre Gestioni speciali e che muoia senza trasmettere il diritto a pensione ad alcuno dei superstiti, non trovandosi costoro nelle condizioni stabilite dall'art. 18 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047. In tal caso, la norma in esame prevede che possa farsi luogo alla liquidazione della pensione indiretta con le norme dell'assicurazione generale obbligatoria o dell'assicurazione per gli artigiani o per i commercianti qualora, facendo astrazione dai contributi versati in qualità di coltivatore diretto, mezzadro o colono, risultino perfezionali i requisiti di assicurazione e di contribuzione previsti dalla legge. A tale fine possono essere computati anche i contributi versati dopo il pensionamento, ancorché abbiano dato luogo alla liquidazione di un supplemento. Le Sedi debbono, in altre parole, operare così come si opera nei casi di decesso di assicurati e debbono, quindi, accertare, in primo luogo, se la pensione indiretta possa essere liquidata nell'assicurazione generale obbligatoria, in base ai soli contributi in essa versati o accreditali e, nella negativa, se la pensione possa essere liquidala nella Gestione speciale alla quale il dante causa ha contribuito da ultimo, sulla base del cumulo di lutti i contributi, esclusi, ovviamente, quelli versati in qualità di coltivatore diretto, mezzadro o colono. Le disposizioni illustrate nei precedenti paragrafi trovano applicazione dalla dilla di entrata in vigore della legge (27 agosto 1966) e debbono, pertanto, essere osservale allorché: _ il raggiungimento del diritto, nel caso di pensionamento per vecchiaia; _ la presentazione della domanda, nel caso di pensionamento per invalidità; il decesso del dante causa, nel caso di pensione indiretta o di riversibilità sia avvenuto alla anzidetta data del 27 agosto o successivamente.

Per effetto della nuova disciplina debbono intendersi modificate le istruzioni di cui al paragr. VII della circolare n. 8012 Prs. del 28 marzo 1963 (1) e quelle di cui alla circolare n. 11281 O. del 25 luglio 1963 (2), punti 2, 3i, 4 e 5. 31) Diritto ai supplementi nei riguardi dei pensionati per vecchiaia o per invalidità dell'assicurazione generale obbligatoria. Il primo comma dell'art. 25 della legge n. 613 (3) stabilisce che gli iscritti alla Gestione speciale, che abbiano liquidato la pensione di vecchiaia con le norme dell'assicurazione generale obbligatoria prima di aver compiuto l'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia a carico della Gestione o, comunque, prima del perfezionamento dei requisiti richiesti dalla legge stessa, hanno diritto, al compimento del 65 anno di età se uomini e del 00 se donne, a liquidare un supplemento di pensione in base ai contributi versali alla Gestione speciale, si riferiscano essi a periodi di iscrizione anteriore, contemporanea o successiva a quelli dell'assicurazione generale obbligatoria. Lo stesso art. 25 sancisce, inoltre, che i tilolari di pensione per invalidità della assicurazione generale obbligatoria hanno a loro volta diritto a liquidare, a domanda, un supplemento per 1 contributi versati nella Gestione speciale allorché: n) abbiano compiuto l'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia nella Gestione speciale, e cioè 65 anni gli uomini, 60 le donne, e siano trascorsi almeno 5 anni dalla data di decorrenza della pensione per invalidità, oppure h) risulti accertata la perdita della residua capacità di guadagno. In questo secondo caso, il supplemento può essere liquidalo in qualsiasi momento, anche prima del compimento dell'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia nella Gestione speciale. I contributi eventualmente versati nella Gestione speciale dopo la decorrenza del supplemento di pensione (escluso il caso di supplemento a pensione di invalidità concesso per avvenuta perdita della residua capacità di guadagno) danno diritto a liquidare, a domanda, un secondo supplemento, dopo trascorsi due anni dalla decorrenza del precedente e, successivamente, ulteriori supplementi con frequenza biennale, senza limitazione di numero Qualora l'interessato abbia, dopo il pensionamento nell'assicurazione generale obbligatoria, versato altri contributi in delta assicurazione, ha diritto a liquidare, in base a tali contributi, un supplemento, secondo le norme proprie dell'assicurazione stessa. Il 4 comma dell'art. 25 in esame, nel prevedere tale ipotesi, stabilisce che, intervenuta la liquidazione di detto supplemento, quello successivo, ancorché spettante per soli contributi versati nella Gestione speciale, non può essere liquidato se non dopo trascorsi due anni dalla decorrenza di quello concesso per i contributi dell'assicurazione comune.